Conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 bis della Convenzione, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sono invitate a divenire ciascuna Parte contraente della Convenzione suddetta a decorrere dal 1° luglio 1996.
0.631.242.031
Decisione n. 1/95 del Comitato congiunto concernente gli inviti alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica Ceca ed alla Repubblica Slovacca ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci Accettata il 26 ottobre 1995 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996
RU 1996 1053
Testo originale
(Stato 1° gennaio 1996)
Il Comitato congiunto,
vista la Convenzione del 20 maggio 1987 1 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, in particolare l’articolo Il paragrafo 3,
considerando che la promozione degli scambi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità nel contesto degli scambi di merci tra tali Paesi e la Comunità europea, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera;
considerando che per ottenere tale semplificazione è opportuno invitare questi Paesi ad aderire alla Convenzione,
decide:
Art. 1
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996.
Fatto a Interlaken, il 26 ottobre 1995.
Per il comitato congiunto: |
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Il presidente, R. Dietrich |