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0.631.244.56

Convenzione doganale concernente le agevolezze per l’importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni analoghe Conchiusa a Bruxelles l’8 giugno 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 1963 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 aprile 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

RU 1963 482; FF 1962 II 1177 ediz. ted. 1161 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 29 gennaio 2020)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

Riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e col concorso della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (C.E.E.) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),

Considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale e delle altre cerchie interessate,

Desiderosi di agevolare la presentazione di merci a esposizioni, fiere, congressi o altre manifestazioni analoghe di carattere commerciale, tecnico, religioso, educativo, scientifico, culturale o filantropico,

Persuasi che l’adozione d’un ordinamento, generale concernente il trattamento doganale di dette merci rechi vantaggi sostanziali al commercio internazionale favorendo lo scambio di idee e conoscenze,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

  1. «manifestazioni»:1.le esposizioni, fiere, saloni mostre e rassegne analoghe del commercio, industria agricola e artigianato;2.le esposizioni o manifestazioni indette principalmente a scopo filantropico;3.le esposizioni o manifestazioni indette a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o per agevolare l’intesa tra i vari popoli;4.le riunioni dei rappresentanti delle organizzazioni o dei gruppi internazionali;5.le cerimonie e le manifestazioni ufficiali o commemorative;
  2. eccettuate le esposizioni private in negozi o locali commerciali per promuovere la vendita di merci estere;
  3. «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione;
  4. «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione;
  5. «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale istituito dalla Convenzione del 15 dicembre 19501;
  6. «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Capo II Ammissione temporanea

Art. 2

L’ammissione temporanea è concessa per:

  1. le merci da esporre o da presentare a manifestazioni;
  2. le merci che servono a presentare i prodotti stranieri in una manifestazione, come:(i)l’occorrente per eseguire dimostrazioni con macchine e apparecchi stranieri;(ii)il materiale da costruzione e decorativo, compreso l’impianto elettrico per gli stand provvisori degli espositori stranieri;(iii)il materiale pubblicitario e dimostrativo manifestamente destinato alla pubblicità delle merci straniere esposte, come registrazioni, pellicole cinematografiche e diapositive nonchè le apparecchiature per utilizzarli;
  3. il materiale – compresi gli apparecchi di traduzione e di registrazione e le pellicole cinematografiche di carattere educativo, scientifico o culturale – impiegato per riunioni, conferenze e congressi internazionali.

Le agevolazioni di cui al numero 1, sono concesse alla condizione che:

  1. le merci siano identificabili all’atto della riesportazione;
  2. il numero e la quantità d’articoli identici importati sia adeguato allo scopo;
  3. le autorità doganali del paese che accorda l’importazione temporanea giudichino adempiute le condizioni poste dalla presente Convenzione.

Art. 3

Fintanto che beneficiano delle agevolezze previste nella presente Convenzione, le merci ammesse all’importazione temporanea non possono essere:

  1. prestate, affittate o altrimenti impiegate contro rimunerazione;
  2. trasportate fuori dal luogo della manifestazione.

Art. 4

Le merci ammesse temporaneamente devono essere riesportate entro sei mesi dalla data d’importazione. Tuttavia le autorità doganali del paese che accorda l’importazione possono, tenuto conto delle circostanze e in particolare della durata e del genere della manifestazione, ordinare la riduzione del periodo di ammissione temporanea fino ad un mese dopo la chiusura della manifestazione.

Le autorità doganali possono derogare alle disposizioni del capoverso 1 permettendo che la merce importata temporaneamente e destinata ad essere esposta o impiegata in un’altra manifestazione nello stesso paese, vi rimanga, semprechè siano adempiute le condizioni previste dalle leggi o da altre prescrizioni di questo paese e la riesportazione avvenga al più tardi entro un anno dalla data d’importazione.

Se esistono motivi validi, le autorità doganali possono, nei limiti previsti dalle legge e i regolamenti in vigore nel paese d’importazione temporanea, concedere dei periodi più lunghi di quelli stabiliti ai numeri 1 e 2 oppure prorogare il termine iniziale.

L’obbligo di riesportare la merce ammessa temporaneamente è sospeso fintanto che questa, in seguito a pignoramento, non però promosso da parte di privati, non può essere riesportata.

Art. 5

Nonostante l’obbligo della riesportazione previsto, questa non sarà richiesta, se la merce è facilmente deperibile, di scarso valore oppure gravemente danneggiata, purché, conformemente alle disposizioni delle autorità doganali:

  1. sia assoggettata ai diritti e tasse d’importazione pertinenti;
  2. sia abbandonata, franca da ogni spesa, al fisco del paese d’importazione temporanea, oppure
  3. sia distrutta sotto vigilanza ufficiale e non a spese del fisco del paese d’importazione temporanea.

Invece di essere riesportata, la merce può subire altra destinazione e segnatamente essere consumata nel paese, semprechè siano adempiute le condizioni e le formalità che le leggi e i regolamenti del paese d’importazione temporanea prescrivono per l’importazione diretta della stessa merce.

Capo III Liberazione dal pagamento dei dazi d’importazione

Art. 6

Salvo che sia stata notificata una riserva giusta l’Articolo 23 della presente Convenzione, non sono riscossi i dazi né sono applicati i divieti e le limitazioni d’importazione e tanto meno non è richiesta la riesportazione in caso d’ammissione temporanea, per le merci seguenti:

  1. piccoli campioni, compresi i provini di alimenti e bevande, che rappresentano merci straniere esposte in una manifestazione e che sono stati importati come tali oppure siano ricavati sul posto della manifestazione da merci importate alla rinfusa, semprechè:(i)sia la fornitura dall’estero sia la distribuzione ad uso personale durante la manifestazione avvengano gratuitamente;(ii)detti prodotti siano identificabili come campioni pubblicitari di esiguo valore;(iii)non siano commerciabili oppure siano almeno confezionati in imballaggi notevolmente più ridotti di quelli comuni destinati alla vendita al minuto;(iv)se non imballati, giusta la lettera precedente, e trattandosi di provini alimentari o di bevande, siano consumati sul luogo della manifestazione; e(v)le autorità doganali del paese d’importazione considerino che il quantitativo della merce e il suo valore siano adeguati al genere della manifestazione come anche al numero dei visitatori e alla importanza circa la partecipazione dell’espositore interessato;
  2. merci importate esclusivamente per dimostrazione oppure che servono alla dimostrazione di macchine e apparecchi stranieri presentati alla manifestazione, semprechè dette merci vadano consunte o distrutte nel corso della dimostrazione e il loro valore complessivo come anche la quantità siano adeguati al genere della manifestazione, al numero dei visitatori e all’importanza circa la partecipazione dell’espositore interessato;
  3. prodotti di esiguo valore (pitture, vernici, tappezzerie) usati nella costruzione, decorazione e istallazione degli stand provvisori;
  4. stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari (illustrati e no) e le fotografie non incorniciate, destinati alle pubblicità per le merci estere esposte alla manifestazione, purché:(i)sia la fornitura dall’estero sia la distribuzione al pubblico durante la manifestazione avvengano gratuitamente;(ii)le autorità doganali del paese d’importazione considerino che il quantitativo della merce e il suo valore siano adeguati al genere della manifestazione come anche al numero dei visitatori e alla importanza circa la partecipazione dell’espositore interessato.

Le disposizioni del numero precedente non sono applicabili alle bevande alcooliche, ai tabacchi e ai combustibili.

Art. 7

Gli incarti, gli archivi, i moduli e le altre documentazioni impiegati in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali sono esentati dai diritti d’importazione e non sottostanno né a limitazione né a divieto d’importazione.

Capo IV Riduzione delle formalità

Art. 8

Ciascuna Parte Contraente riduce al minimo le formalità doganali concernenti le agevolazioni previste nella presente Convenzione e ne pubblica al più presto i regolamenti.

Art. 9

Ove una Parte Contraente richieda una garanzia circa l’adempimento delle condizioni imposte per beneficiare delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, l’importo di detta garanzia non deve superare di più del 10 % quello concernente i diritti d’importazione.

Tuttavia detta Parte cercherà di accettare, ogni qualvolta sia possibile, che alla singola garanzia sia sostituita quella complessiva fornita dagli organizzatori o da altre persone riconosciute dalle autorità doganali.

Art. 10

Sia all’entrata sia all’uscita, le operazioni di accertamento e di sdoganamento delle merci presentate o impiegate in una manifestazione, devono, ogni qualvolta ciò sia possibile, essere svolte sul luogo della stessa.

Per tale scopo ciascuna Parte Contraente cercherà, tenuto conto dell’importanza della manifestazione, di aprire, per un periodo adeguato, un ufficio doganale sul luogo della stessa.

La riesportazione delle merci temporaneamente ammesse può avvenire in una o più volte attraverso qualsiasi ufficio doganale, anche diverso da quello d’importazione, purché esso sia aperto a queste operazioni e l’importatore non si sia impegnato, per usufruire della procedura ridotta, di riesportare la merce attraverso il medesimo ufficio doganale.

Capo V Disposizioni varie

Art. 11

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai prodotti ricavati durante la manifestazione per la dimostrazione di macchine e apparecchi esposti.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolezze minime e non menomano l’applicazione delle ulteriori agevolezze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Art. 13

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l’applicazione della presente Convenzione come un solo territorio.

Art. 14

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione

  1. delle disposizioni, non doganali, nazionali o convenzionali che concernono l’organizzazione di manifestazioni;
  2. di restrizioni, divieti e controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d’ordine veterinario, fitopatologico o concernenti la protezione dei brevetti, marchi di fabbrica o diritti d’autore.

Art. 15

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegua, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d’importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l’infrazione è stata commessa, e il pagamento dei diritti d’importazione esigibili.

Capo VI Clausole finali

Art. 16

Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.

Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo, salvo altra decisione delle Parti, presso la sede di detto Consiglio.

L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.

L’assemblea è in numero quando la maggioranza delle Parti è rappresentata.

Art. 17

Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.

Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti riunitesi come previsto nell’Articolo 16, che l’esamineranno ed esprimeranno i loro pareri alfine di ricomporla.

Le Parti in litigio possono convenire a priori d’accettare i pareri delle Parti Contraenti.

Art. 18

Ciascuno Stato membro del Consiglio o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite oppure delle sue istituzioni speciali, può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

  1. firmandola, senza riserva di ratificazione;
  2. ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
  3. aderendovi.

La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 marzo 1962, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio, per i Governi degli Stati di cui al numero 1. Dopo tale data essa è aperta alla loro adesione.

Nel caso di cui al numero 1, lettera (b), la Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle Parti Contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

Gli istrumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.

Art. 19

La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell’Articolo 18, l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.

Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento.

Art. 20

La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’Articolo 19.

La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.

La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.

Art. 21

Le Parti Contraenti, riunite come previsto nell’Articolo 16, possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

Il testo di ogni disegno d’emendamento è comunicato dal Segretario del Consiglio a tutte le Parti Contraenti, a tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite e all’UNESCO.

Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte Contraente può far presente al Segretario del Consiglio:

  1. che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto;
  2. che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.

Finché una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero fare obiezione all’emendamento proposto.

L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell’emendamento.

Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l’emendamento è considerato accettato:

  1. alla scadenza del termine indicato al numero 3;
  2. se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:(i)sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario del Consiglio, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3,(ii)la scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.

Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.

Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono l’obiezione o fecero riserva.

Ciascuno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.

Art. 22

Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio, che la Convenzione è applicabile all’insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione per detto paese.

Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all’Articolo 20.

Art. 23

Ogni Parte Contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi o ancora dopo, notificare al Segretario del Consiglio che non si considera vincolata all’Articolo 6, numero 1, lettera (a). Nella notificazione, che entra in vigore il novantesimo giorno dal recapito, devono essere indicate le merci per cui è fatta questa riserva.

Le altre Parti Contraenti non sono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 6, numero 1, lettera (a), verso quella Parte che ne abbia fatto riserva e per le merci specificate nella notificazione.

Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.

Non è ammessa alcun’altra riserva circa la presente Convenzione.

Art. 24

Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite:

  1. le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 18;
  2. la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 19;
  3. le disdette secondo l’articolo 20;
  4. l’accettazione e l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’Articolo 21;
  5. le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 22;
  6. le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’Articolo 23, numeri 1 e 3, come anche la data dell’entrata in vigore o della levata delle riserve.

Art. 25

Giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 , la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 1961, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i Paesi di cui all’Articolo 18 numero 1.

(Seguono le firme)

0.631.244.56

Campo d’applicazione il 29 gennaio 20203

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

31 ottobre

1988 A

31 gennaio

1989

Australia

20 dicembre

1962

21 marzo

1963

Austria

20 settembre

1962

21 dicembre

1962

Bahrein

24 gennaio

1997 A

24 aprile

1997

Belgio

6 luglio

1967 A

6 ottobre

1967

Bulgaria

31 luglio

1964 A

1° novembre

1964

Cambogia

20 febbraio

1963 A

21 maggio

1963

Cina

27 agosto

1993 A

25 novembre

1993

Hong Kong a

1° luglio

1997

1° luglio

1997

Cipro

15 dicembre

1972 A

15 marzo

1973

Corea (Sud)

21 ottobre

1975 A

21 gennaio

1976

Croazia

29 settembre

1994 A

29 dicembre

1994

Cuba

2 maggio

1962

3 agosto

1962

Côte d’Ivoire*

2 giugno

1978 A

2 settembre

1978

Danimarca*

14 aprile

1965

15 luglio

1965

Egitto

25 marzo

1963 A

26 giugno

1963

Finlandia

1° agosto

1964 A

2 novembre

1964

Francia

22 giugno

1964

23 settembre

1964

Germania

9 giugno

1967

9 settembre

1967

Giappone

1° agosto

1973 A

1° novembre

1973

Grecia

19 luglio

1962 A

20 ottobre

1962

India*

20 giugno

1988 A

20 settembre

1988

Iran

16 aprile

1968

16 luglio

1968

Irlanda

15 aprile

1965 A

16 luglio

1965

Islanda

8 dicembre

1970 A

8 marzo

1971

Israele

16 dicembre

1964 A

17 marzo

1965

Italia*

9 novembre

1963

10 febbraio

1964

Lesotho

27 gennaio

1982 A

27 aprile

1982

Libano

11 dicembre

1979 A

11 marzo

1980

Liechtenstein

31 luglio

1963

Lussemburgo

16 febbraio

1971 A

16 maggio

1971

Macedonia del Nord

3 aprile

1996 A

2 luglio

1996

Madagascar

12 aprile

1962 A

13 luglio

1962

Mali

3 marzo

1989 A

3 giugno

1989

Malta*

11 maggio

1988 A

11 agosto

1988

Marocco

16 novembre

1962 A

17 febbraio

1963

Messico

13 novembre

2000 A

14 febbraio

2001

Niger

14 marzo

1962

13 luglio

1962

Norvegia

23 settembre

1963 A

24 dicembre

1963

Nuova Zelanda

17 maggio

1977 A

15 agosto

1977

Paesi Bassi

17 gennaio

1964 A

18 aprile

1964

Aruba

19 dicembre

1985

1° gennaio

1986

Curaçao

17 gennaio

1964 A

18 aprile

1964

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

17 gennaio

1964 A

18 aprile

1964

Sint Maarten

17 gennaio

1964 A

18 aprile

1964

Polonia

19 luglio

1969 A

19 ottobre

1969

Portogallo

31 marzo

1962

13 luglio

1962

Regno Unito

25 marzo

1963

26 giugno

1963

Guernesey

25 marzo

1963 A

26 giugno

1963

Isola di Man

25 marzo

1963 A

26 giugno

1963

Jersey

25 marzo

1963 A

26 giugno

1963

Rep. Centrafricana

1° aprile

1962 A

13 luglio

1962

Repubblica Ceca

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Repubblica Dominicana

12 dicembre

1962 A

13 marzo

1963

Romania

15 gennaio

1964 A

16 aprile

1964

Serbia

27 dicembre

2001 A

27 marzo

2002

Slovacchia

5 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

23 novembre

1992 A

23 febbraio

1993

Spagna

11 febbraio

1963

12 maggio

1963

Sri Lanka

14 luglio

1981 A

14 ottobre

1981

Sudafrica

28 settembre

1971 A

28 dicembre

1971

Sudan*

28 maggio

1974 A

28 agosto

1974

Svezia

19 marzo

1964

20 giugno

1964

Svizzera*

30 aprile

1963

31 luglio

1963

Thailandia

30 settembre

1994 A

30 dicembre

1994

Trinidad e Tobago

5 gennaio

1981 A

5 aprile

1981

Tunisia

21 aprile

1972 A

21 luglio

1972

Turchia*

23 agosto

1974

23 novembre

1974

Uganda

11 luglio

1989 A

11 ottobre

1989

Ungheria

4 febbraio

1963 A

5 maggio

1963

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati all’indirizzo Internet dell’ Organisation mondiale des douane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, o ottenute alla Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 14 mar. 1974 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è
    diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
    In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

0.631.244.56

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La Convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.