Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
- «manifestazioni»:1.le esposizioni, fiere, saloni mostre e rassegne analoghe del commercio, industria agricola e artigianato;2.le esposizioni o manifestazioni indette principalmente a scopo filantropico;3.le esposizioni o manifestazioni indette a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o per agevolare l’intesa tra i vari popoli;4.le riunioni dei rappresentanti delle organizzazioni o dei gruppi internazionali;5.le cerimonie e le manifestazioni ufficiali o commemorative;
- eccettuate le esposizioni private in negozi o locali commerciali per promuovere la vendita di merci estere;
- «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione;
- «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione;
- «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale istituito dalla Convenzione del 15 dicembre 19501;
- «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.