Sul territorio francese, nella stazione di Delle, è istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati.
I controlli svizzeri e francesi d’entrata ed uscita, concernenti il traffico viaggiatori e merci, sono effettuati presso detto ufficio.
0.631.252.934.953.8
RU1967 1136
Traduzione
(Stato 9 novembre 1967)
In applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della convenzione del 28 settembre 1960 1 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, l’Ambasciata di Svizzera a Parigi e il Ministero francese degli Affari Esteri, mediante scambio di note del 16 giugno 1967, hanno confermato e messo in vigore in tale data un accordo, preparato dalla commissione mista giusta l’articolo 27, sull’istituzione, nella stazione di Delle, d’un ufficio a controlli nazionali abbinati.
Il tenore dell’accordo è il seguente:
Sul territorio francese, nella stazione di Delle, è istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati.
I controlli svizzeri e francesi d’entrata ed uscita, concernenti il traffico viaggiatori e merci, sono effettuati presso detto ufficio.
La zona comprende:
La zona è suddivisa in due settori:
La Direzione del I circondario delle dogane svizzere a Basilea e l’autorità di polizia competente svizzera, da una parte, e la Direzione regionale delle dogane francesi a Mulhouse nonchè l’autorità di polizia competente francese, dall’altra, disciplinano le questioni speciali, segnatamente lo svolgimento del traffico, in accordo con le altre amministrazioni competenti come anche con le FFS e la SNCF.
Gli agenti responsabili, in servizio, prendono di comune accordo i provvedimenti applicabili tempestivamente o temporaneamente nell’intento di evitare difficoltà che sorgessero durante i controlli.
La Direzione del I circondario delle dogane svizzere a Basilea e la Direzione regionale delle dogane francesi a Mulhouse, d’accordo con le autorità competenti di polizia svizzere e francesi, disciplinano, con le FFS e la SNCF le condizioni per cui i locali utilizzati dagli agenti svizzeri sono messi a loro disposizione; esse stabiliscono inoltre la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.
Il presente accordo può essere disdetto in ogni momento con un preavviso di 6 mesi. La disdetta prende effetto il primo giorno del mese che segue la data di scadenza del preavviso.