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Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione, nella stazione di Delle, d’un ufficio a controlli nazionali abbinati Conchiuso il 16 giugno 1967 Entrato in vigore il 16 giugno 1967

RU1967 1136

Traduzione

(Stato 9 novembre 1967)

In applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della convenzione del 28 settembre 1960 1 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, l’Ambasciata di Svizzera a Parigi e il Ministero francese degli Affari Esteri, mediante scambio di note del 16 giugno 1967, hanno confermato e messo in vigore in tale data un accordo, preparato dalla commissione mista giusta l’articolo 27, sull’istituzione, nella stazione di Delle, d’un ufficio a controlli nazionali abbinati.

Il tenore dell’accordo è il seguente:

Art. 1

Sul territorio francese, nella stazione di Delle, è istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e francesi d’entrata ed uscita, concernenti il traffico viaggiatori e merci, sono effettuati presso detto ufficio.

Art. 2

La zona comprende:

  1. per il controllo dei viaggiatori:a.le linee A, C, D ed E impiegate dai treni viaggiatori dalla frontiera fino all’estremità nord‑ovest del marciapiede 2;b.i marciapiedi 1 e 2 e l’area fra l’edificio della stazione e quello in cui alloggiano gli agenti della SNCF;c.l’ala sud est dell’edificio della stazione, compresi il magazzino comune e la sala di visita, eccettuato l’ufficio della polizia francese;
  2. per il controllo delle merci:d.le parti menzionate alle lettere a, b e c;e.la rete ferroviaria tra la frontiera e il ponte stradale DelleFaverois/Florimont eccettuate le vie d’accesso alla piattaforma girevole e alle rimesse delle locomotive, ma compreso il ponte a bascula;f.fra i binari 3bis e 5, il marciapiede e il deposito merci, eccettuati i due uffici situati nell’ala nord‑ovest di detto deposito.

La zona è suddivisa in due settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:–le parti di territorio menzionate al numero 1, lettere a e b,–nell’edificio della stazione: la sala di visita, l’accesso agli uffici dei servizi di polizia, il locale di visita individuale e il magazzino comune,–le parti di territorio menzionate al numero 1, lettere e ed f, eccettuati i due uffici situati nell’ala sud‑est del deposito merci;
  2. un settore riservato agli agenti svizzeri, comprendente:–nell’edificio della stazione: l’ufficio dell’amministratore, i due uffici della polizia, di cui uno situato all’interno della sala delle visite, l’ufficio di sdoganamento e di contabilità, con la sala degli sportelli, i gabinetti e il laboratorio,–fra i binari 3bis e 5: gli uffici situati nella parte sud‑est del deposito merci.

Art. 3

La Direzione del I circondario delle dogane svizzere a Basilea e l’autorità di polizia competente svizzera, da una parte, e la Direzione regionale delle dogane francesi a Mulhouse nonchè l’autorità di polizia competente francese, dall’altra, disciplinano le questioni speciali, segnatamente lo svolgimento del traffico, in accordo con le altre amministrazioni competenti come anche con le FFS e la SNCF.

Gli agenti responsabili, in servizio, prendono di comune accordo i provvedimenti applicabili tempestivamente o temporaneamente nell’intento di evitare difficoltà che sorgessero durante i controlli.

Art. 4

La Direzione del I circondario delle dogane svizzere a Basilea e la Direzione regionale delle dogane francesi a Mulhouse, d’accordo con le autorità competenti di polizia svizzere e francesi, disciplinano, con le FFS e la SNCF le condizioni per cui i locali utilizzati dagli agenti svizzeri sono messi a loro disposizione; esse stabiliscono inoltre la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.

Art. 5

Il presente accordo può essere disdetto in ogni momento con un preavviso di 6 mesi. La disdetta prende effetto il primo giorno del mese che segue la data di scadenza del preavviso.