Secondo il presente accordo:
- le espressioni «uno degli Stati contraenti» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Confederazione Svizzera o la Repubblica del Venezuela;
- l’espressione «impresa di uno degli Stati contraenti» designa un’impresa di navigazione aerea la cui direzione effettiva si trova in questo Stato contraente ed è gestita sia da un cittadino di detto Stato contraente non residente nell’altro Stato contraente, sia da una società di persone o di capitali istituita e organizzata secondo la legislazione vigente nel primo Stato. L’espressione è considerata comprendere ogni attività esercitata da uno degli Stati contraenti nonché dalle sue suddivisioni politiche o collettività locali per il tramite di un’impresa o da una società di uno Stato contraente di cui lo Stato contraente medesimo, una delle sue suddivisioni politiche o collettività locali possiede una partecipazione;
- l’espressione «esercizio della navigazione aerea» designa il trasporto professionale di passeggeri, merci e corriere da parte del proprietario, del locatario o dal noleggiatore di aeromobili.