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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Grecia concernente i trasporti internazionali su strada Conchiuso l’8 agosto 1970 Entrato in vigore con scambio di note il 6 settembre 1971

RU 1971 1628

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno di Grecia,

animati dal desiderio di disciplinare i trasporti di persone e di merci eseguiti con autoveicoli fra i due Paesi, come pure in transito sul loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

I. Trasporti di viaggiatori

Art. 1

I trasporti di viaggiatori non sono soggetti ad autorizzazione ogni qualvolta le stesse persone sono trasportate con lo stesso veicolo:

  1. su un percorso circolare che ha inizio e termine nel Paese d’immatricolazione del veicolo;
  2. nel corso di un viaggio in partenza da una località del Paese d’immatricolazione del veicolo, a destinazione dell’altro Stato contraente, a condizione tuttavia che il veicolo rientri vuoto nel Paese di partenza, salvo autorizzazione contraria.

Art. 2

I trasporti di viaggiatori tra i due Paesi o in transito sul loro territorio che non rientrano nelle categorie previste all’articolo 1, sono soggetti al regime dell’autorizzazione (concessione). La domanda di autorizzazione deve essere inviata all’autorità competente del Paese d’immatricolazione del veicolo prima di iniziare il servizio. I servizi sono approvati di comune accordo dalle autorità competenti delle parti contraenti; esse rilasciano l’autorizzazione per il percorso situato sul territorio rispettivo.

II. Trasporti di merci

Art. 3

I trasporti di merci in provenienza o a destinazione di uno dei due Paesi contraenti, o in transito sul loro territorio, effettuati con veicoli immatricolati nell’altro Paese contraente sono liberi. I vettori domiciliati nel territorio di una delle parti contraenti non sono autorizzati a effettuare trasporti in partenza dal territorio dell’altra parte contraente, a destinazione di un altro Paese, senza aver ottenuto prima l’approvazione delle autorità competenti dell’altra parte contraente.

III. Disposizioni generali

A. Trasporti in regime interno

Art. 4

Sono vietati i trasporti interni di viaggiatori e di merci eseguiti tra due punti del territorio di una parte contraente, a mezzo di veicoli immatricolati nell’altro Stato contraente. B. Scambio di dati statistici

Art. 5

Le autorità competenti delle parti contraenti fissano di comune accordo le modalità riguardanti lo scambio di dati statistici. C. Regime doganale

Art. 6

Il carburante contenuto nel serbatoio normale dei veicolo, come previsto dal costruttore per tale tipo di veicolo, è esente dal pagamento di diritti e tasse d’entrata ed è ammesso senza restrizioni d’importazione. I pezzi di ricambio, introdotti per riparare un veicolo che è stato importato temporaneamente e che ha subito un guasto sul territorio dell’altra parte contraente, saranno ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’entrata, e senza divieti né restrizioni d’importazione, a condizione però di essere scortati da un documento d’importazione temporaneo. I pezzi sostituiti saranno riesportati o distrutti sotto controllo della dogana. D. Sanzioni

Art. 7

Le autorità che applicano la sanzione devono informarne quelle che l’hanno domandata. Ove una sanzione venisse applicata sul territorio di una parte contraente al personale che circola con un veicolo immatricolato nell’altro Paese contraente, le autorità di quest’ultimo ne saranno informate. E. Trasferimento dei pagamenti

In caso d’infrazione alle disposizioni del presente accordo, avvenute sul territorio di una delle parti contraenti, le autorità competenti del Paese in cui il veicolo è immatricolato devono, a richiesta delle autorità dell’altra parte contraente, applicare una delle sanzioni seguenti:

  1. avvertimento semplice;
  2. avvertimento con menzione che, in caso di recidiva, sarà applicato il provvedimento previsto alla lettera e di questo articolo;
  3. ritiro temporaneo o definitivo del diritto di effettuare trasporti sul territorio del Paese in cui avvenne l’infrazione.

Art. 8

I pagamenti che devono essere fatti in virtù di obblighi derivanti dalle disposizioni del presente accordo, saranno effettuati secondo il modo di pagamento in vigore per le transazioni commerciali tra i due Paesi. F. Esenzione di tasse e diritti

Art. 9

Le imprese che effettuano trasporti contemplati dal presente accordo, con veicoli immatricolati presso une delle due parti contraenti, sul territorio dell’altra parte contraente, sono esenti dal pagamento di diritti inerenti alle autorizzazioni di trasporto, di tasse sui trasporti e tasse di circolazione, ad eccezione dei pedaggi sulle strade, sui ponti e per le gallerie stradali. G. Autorità competenti

Art. 10

Le parti contraenti si comunicheranno il nome delle autorità competenti a regolare le questioni inerenti all’applicazione dei presente accordo. Queste autorità si terranno in contatto diretto. H. Commissione mista

Art. 11

A richiesta di una parte contraente sarà istituita una commissione mista, incaricata di regolare le questioni che saranno notificate dalle autorità competenti dei due Paesi, come pure le questioni che non avranno potuto essere risolte dalle autorità competenti. La commissione mista sarà composta di delegati dei due Governi. Le risoluzioni della commissione mista dovranno essere approvate dai due Governi. I. Legislazione nazionale

Art. 12

Sono riservate la legislazione nazionale in materia di dogana, di circolazione stradale e di polizia, come pure le prescrizioni che regolano il servizio al volante e il riposo dei conducenti professionali; lo stesso vale per gli accordi internazionali applicabili in materia e dei quali fanno parte i due Paesi. Circa le dimensioni e i pesi dei veicoli stradali, ogni parte contraente s’impegna a non sottoporre veicoli immatricolati nell’altro Paese a condizioni più severe di quelle valevoli per i veicoli immatricolati nel suo territorio. J. Entrata in vigore e validità

Art. 13

Il presente accordo sarà approvato da ogni parte contraente conformemente alla sua legislazione nazionale e entrerà in vigore dopo lo scambio delle note riguardanti tale approvazione. L’accordo sarà valevole un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno. Ogni parte contraente potrà disdirlo tre mesi prima della sua scadenza.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto ad Atene, il giorno 8 agosto 1970, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno di Grecia:

E. v. Graffenried

Xanthopoulos-Palamas

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