Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:
- l’espressione «Convenzione» indica la convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442;
- l’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale3; per il Panama, il Ministero di governo e giustizia oppure, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzati ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ufficio, rispettivamente Ministero;
- l’espressione «impresa designata», o «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato per svolgere i servizi convenuti indicati nell’allegato;
- l’espressione «territorio» ha il significato definito nell’articolo 2 della Convenzione;
- le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato definito nell’articolo 96 della Convenzione.