Le Parti del presente Protocollo possono adottare, in alto mare, le misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i pericoli gravi ed imminenti che presentano, per le loro coste o per gli interessi connessi, l’inquinamento o una minaccia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi conseguenti ad un sinistro marittimo o ad azioni connesse a tale sinistro, verosimilmente suscettibili di avere delle conseguenze dannose molto importanti.
«Le sostanze diverse dagli idrocarburi» di cui al paragrafo 1 sono:
- le sostanze elencate in una lista che sarà stabilita da un organo competente designato dall’Organizzazione e sarà allegato al presente Protocollo, e
- le altre sostanze suscettibili di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse viventi e alla vita marina, di danneggiare le attrattive o di ostacolare qualunque altra utilizzazione legittima del mare.
Ogni volta che una Parte interviene per adottare delle misure riguardo ad una sostanza elencata al paragrafo 2 lettera b), detta Parte avrà il compito di stabilire che tale sostanza, nelle circostanze esistenti al momento dell’intervento, potrebbe ragionevolmente creare un pericolo grave ed imminente analogo a quello creato da una qualunque delle sostanze elencate nella lista menzionata al paragrafo 2 lettera b) di cui sopra.