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0.814.502.1

Convenzione n. 115 concernente la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti Conchiusa a Ginevra il 22 giugno 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 4 dicembre 1961 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 29 maggio 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1964

RU 1963 712; FF 1961 I 724

Traduzione1

(Stato 25 luglio 2013)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1 o giugno 1960 per la quarantaquattresima sessione,

avendo deliberato di adottare diverse proposte relative alla radioprotezione dei lavoratori, questione considerata nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione, e

avendo deciso di dare a dette proposte la forma d’una convenzione internazionale,

approva, in questo ventiduesimo giorno di giugno del millenovecentosessanta, la convenzione qui appresso, che sarà denominata «Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960»:

Parte I Disposizioni generali

Art. 1

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente convenzione si obbliga a applicarla con la legislazione, con raccolte di direttive pratiche o con altre misure appropriate. Dando effetto alle disposizioni della convenzione, l’autorità competente consulterà i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 2

La presente convenzione si applica a tutte le attività per le quali i lavoratori sono esposti a radiazioni ionizzanti.

La presente convenzione non concerne le sostanze radioattive, ermeticamente chiuse o no, né gli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti che siano esentati dalla convenzione in virtù di uno dei mezzi d’applicazione previsti nell’articolo 1 poiché emananti deboli dosi di radiazioni.

Art. 3

Di pari passo con l’evoluzione scientifica, saranno prese tutte le disposizioni atte a conseguire un’efficace protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A tale scopo, saranno adottate le regole e le misure necessarie e fornite le informazioni indispensabili.

Affinché questa protezione efficace sia assicurata:

  1. Le misure per la radioprotezione dei lavoratori, adottate da ciascun Membro dopo la ratificazione della convenzione, dovranno essere conformi alle disposizioni della medesima.
  2. Ciascun Membro dovrà, il più presto possibile, modificare le misure da lui adottate prima della ratificazione della convenzione, così da conformarle alle disposizioni di quest’ultima, e promuovere, in conformità della stessa, la modificazione di tutte le altre misure parimente prese prima della ratificazione.
  3. Al momento della ratificazione della convenzione il Membro del quale si tratta trasmette al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro una dichiarazione indicante in che modo e per quali categorie di lavoratori siano applicabili le disposizioni della convenzione e, successivamente, nei rapporti sull’applicazione della medesima, indicherà i progressi conseguiti in materia.
  4. Decorso un triennio dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza un rapporto speciale concernente l’applicazione della lettera b del presente numero e proposte di misure che giudichi opportune a un tale riguardo.

Parte II Misure di Protezione

Art. 4

Le attività menzionate nell’articolo 2 vanno organizzate e svolte in modo da assicurare la protezione prevista nella presente parte.

Art. 5

Sarà adoperato ogni sforzo per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, e tutti gli interessati eviteranno di esporvisi inutilmente.

Art. 6

Le dosi massime ammesse di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all’organismo e le quantità massime ammesse di sostanze radioattive introdotte nell’organismo saranno fissate, conformemente alla parte I della presente convenzione, per ciascuna categoria di lavoratori.

Le dosi e quantità massime ammissibili dovranno essere costantemente aggiornate secondo i progressi scientifici.

Art. 7

Per quanto concerne i lavoratori direttamente esposti a radiazioni, dovranno essere fissati dei valori appropriati conformemente alle disposizioni dell’articolo 6:

  1. sia per quelli di diciotto anni e più;
  2. sia per quelli minori di diciotto anni.

I lavoratori minori di sedici anni non possono essere assegnati a lavori ai quali è connesso l’impiego di radiazioni ionizzanti.

Art. 8

Saranno fissati, conformemente all’articolo 6, dei valori adeguati per i lavoratori che non sono esposti direttamente alle radiazioni, ma si trattengono o transitano in luoghi che possono essere esposti a radiazioni ionizzanti o a sostanze radioattive.

Art. 9

Una segnaletica adatta sarà utilizzata per indicare l’esistenza di pericoli dovuti a radiazioni ionizzanti. Ai lavoratori devono essere fornite tutte le istruzioni necessarie a tale riguardo.

I lavoratori direttamente occupati in lavori soggetti a radiazioni saranno adeguatamente istruiti sulle precauzioni che devono prendere per la loro salute e sicurezza, prima e durante gli stessi, e sulle ragioni di queste misure.

Art. 10

La legislazione deve prevedere l’obbligo di notificare, nei modi ch’essa fisserà, i lavori che espongono a radiazioni ionizzanti.

Art. 11

Sarà ordinato un controllo adeguato dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, inteso a misurare l’effetto delle radiazioni ionizzanti e delle sostanze radioattive alle quali sono esposti i lavoratori e a verificare se sono stati rispettati i valori fissati.

Art. 12

I lavoratori direttamente occupati in lavori soggetti a radiazioni devono sottoporsi a un esame medico adeguato, prima o subito dopo di averli incominciati, e anche ulteriormente, a intervalli adeguati.

Art. 13

I mezzi d’applicazione previsti dall’articolo 1 dovranno definire i casi in cui la natura o l’intensità delle radiazioni impone di prendere immediatamente le seguenti misure:

  1. il lavoratore deve subire un esame medico adeguato;
  2. il datore di lavoro deve avvertire l’autorità competente, conformemente alle direttive della stessa;
  3. dei competenti in materia di radioprotezione devono studiare le condizioni nelle quali il lavoratore lavora;
  4. il datore di lavoro deve prendere tutte le misure correttive necessarie in conformità degli accertamenti tecnici e dei consigli medici.

Art. 14

Nessun lavoratore può, contro il parere del perito medico, essere addetto o attendere a un lavoro che possa esporlo a radiazioni ionizzanti.

Art. 15

Ogni Membro che ratifica la presente convenzione s’impegna ad affidare a un servizio d’ispezione competente la vigilanza sulla applicazione della medesima, oppure ad accertare direttamente se sia assicurata una adeguata ispezione.

Parte III Disposizioni finali

Art. 16

Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 17

La presente convenzione non vincolerà che i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che il Direttore generale avrà registrato la ratificazione di almeno due Membri.

In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratificazione.

Art. 18

Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato, allo spirare d’un periodo di cinque anni dopo l’entrata in vigore iniziale della convenzione. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione.

Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dallo spirare del periodo di cinque anni summenzionato, non fa uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni. In seguito potrà disdire la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di cinque anni, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 19

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione delle ratificazioni e delle disdette presentate dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri della Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione pervenutagli, il Direttore generale fermerà l’attenzione sulla data d’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 20

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché le registri conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 , informazioni complete su tutte le ratificazioni e disdette che avrà registrato in virtù degli articoli precedenti.

Art. 21

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, presenterà alla Conferenza generale, ogni qual volta lo reputi opportuno, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione, ed esaminerà, se occorre porre all’ordine del giorno la questione della revisione totale o parziale della medesima.

Art. 22

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente e qualora la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto – nonostante l’articolo 18 – la disdetta immediata della presente, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
  2. a contare dall’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per quei Membri che l’hanno ratificata e non ratificassero la nuova convenzione di revisione.

Art. 23

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Raccomandazione (n.114) concernente la protezione dei lavoratori
contro le radiazioni ionizzanti

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 1 o giugno 1960 per la quarantaquattresima sessione,

avendo deliberato di adottare varie proposte relative alla radioprotezione dei lavoratori, questione considerata nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione, e

avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una raccomandazione a complemento della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960,

approva, in questo ventiduesimo giorno di giugno del millenovecentosessanta, la raccomandazione seguente, che sarà chiamata «Raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 1960»:

I. Disposizioni Generali

1. La presente raccomandazione dovrebbe essere applicata con la legislazione, con raccolte di direttive pratiche o con altre misure appropriate. Dando effetto alle disposizioni della raccomandazione, l’autorità competente dovrebbe consultare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

  1. (1) La presente raccomandazione si applica a tutte le attività per le quali i lavoratori sono esposti a radiazioni ionizzanti.
  2. La presente raccomandazione non concerne né le sostanze radioattive, ermeticamente chiuse o no, né gli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti che siano esentati dalla raccomandazione in virtù di uno dei mezzi d’applicazione previsti nel numero 1 poiché emananti deboli dosi di radiazioni.

3. Nell’applicare le disposizioni del numero 2 dell’articolo 3 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, ogni Membro dovrebbe tener conto delle raccomandazioni fatte di tempo in tempo dalla Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni e delle norme adottate dalle altre organizzazioni competenti.

II. Valori massimi ammissibili

4. I valori previsti agli articoli 6, 7 e 8 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, dovrebbero essere fissati tenendo conto dei corrispondenti valori raccomandati periodicamente dalla Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni. Inoltre, le concentrazioni massime ammissibili di sostanze radioattive nell’aria o nell’acqua suscettiva di penetrare nell’organismo dovrebbero venir fissate secondo tali valori.

5. Tutte le misure utili di protezione collettiva od individuale dovrebbero essere applicate affinché non siano superati i valori massimi ammissibili specificati negli articoli 6, 7 e 8 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, né siano sorpassate per l’aria e l’acqua suscettive di penetrare nell’organismo le concentrazioni ammissibili designate nel numero 4.

III. Persona competente

6. Il datore di lavoro dovrebbe dare a una persona competente l’incarico di trattare per l’impresa le questioni relative alla protezione contro le radiazioni ionizzanti.

IV. Metodi di protezione

  1. (1) I metodi di protezione collettiva che risultassero insufficienti i metodi di protezione collettiva, tanto se si tratti di misure di natura materiale, come di misure di natura organizzativa.
  2. I metodi di protezione collettiva che risultassero insufficienti dovrebbero essere completati con un equipaggiamento di protezione individuale e, secondo il bisogno, con altri mezzi di protezione appropriati.
  3. (1) I dispositivi e gli apparecchi di protezione dovrebbero essere concepiti o modificati in modo che adempiano le funzioni alle quali sono destinati.
  4. Dovrebbero essere prese tutte le misure atte ad assicurare il controllo regolare di questi dispositivi ed apparecchi, al fine di stabilire se la loro disposizione e il loro funzionamento siano soddisfacenti e assicurino la protezione richiesta; in particolare essi dovrebbero essere controllati prima che siano messi in esercizio e dopo ogni modificazione apportata alle modalità d’uso, all’equipaggiamento e alla schermatura.
  5. Qualsiasi guasto o difetto di questi apparecchi e dispositivi dovrebbe essere riparato immediatamente; ove occorra, verrà messo immediatamente fuori servizio fino a riparazione ultimata l’impianto cui gli stessi appartengono.
  6. L’autorità competente dovrebbe prescrivere l’ispezione appropriata e periodica degli elementi principali dei congegni protettivi, in particolare degli apparecchi di controllo delle radiazioni.
  7. (1) I lavori con sostanze radioattive aperte dovrebbero essere eseguiti con tutte le precauzioni richieste dalla loro tossicità.
  8. I metodi applicati dovrebbero ridurre al minimo i rischi di contaminazione radioattiva e le possibilità d’ingestione di sostanze radioattive.

10. Dovrebbero essere prese misure preventive per:

  1. scoprire immediatamente radiazioni provenienti da perdite o rotture di involucri contenenti sostanze radioattive in grado di provocare una radiocontaminazione;
  2. rimediare immediatamente alla diffusione della radiocontaminazione e adottare altre misure di sicurezza, comprese quelle di decontaminazione, ricorrendo, se necessario, alla collaborazione immediata di tutte le autorità interessate.

11. Le fonti che possono implicare l’esposizione di lavoratori a radiazioni ionizzanti e i luoghi che implicano un tale rischio, o in cui i lavoratori possono essere esposti a contaminazione radioattiva vanno marcati, quand’è possibile, con segnali facilmente riconoscibili.

12. L’impresa dovrebbe tenere una registrazione adeguata di tutte le sorgenti di radioattività, ermeticamente chiuse o no, che essa impiega o conserva.

  1. L’autorità competente dovrebbe prescrivere ai datori di lavoro e alle imprese, che utilizzano o detengono sostanze radioattive, di fare un rapporto sull’utilizzazione di queste sostanze, compilato nel modo da essa stabilito.
  2. Se dette sostanze non vengono utilizzate, la conservazione dovrebbe avvenire secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.

14. Non dovrebbe esser fatto alcun trasferimento di sostanze radioattive ad altri datori di lavoro o ad altre imprese, senza la notificazione che fosse richiesta dall’autorità competente.

  1. Chiunque abbia motivo di credere che una sostanza radioattiva sia stata perduta, smarrita, rubata o danneggiata, dovrebbe avvertire immediatamente la persona competente, menzionata nel numero 6 oppure, se ciò non è possibile, un’altra persona responsabile che possa avvertirla quanto prima.
  2. Se la perdita, il furto o il danno è confermato, si dovrebbe avvertire immediatamente l’autorità competente.

16. Data la particolarità dei problemi medici che pone l’impiego di donne sessualmente mature in lavori soggetti a radiazioni, dovrebbero essere prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare che siano esposte al rischio d’una forte irradiazione.

V. Controllo dell’irradiazione

  1. Dovrebbe essere fatto un controllo adeguato dei lavoratori e dei luoghi di lavoro per accertare se l’esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti e a sostanze radioattive rispetti i valori fissati.
  2. Nel caso d’irradiazione dall’esterno, il controllo dovrebbe essere fatto con pellicole, dosimetri o altri mezzi appropriati.
  3. Nel caso d’irradiazione interna, se è da credere che i valori massimi ammissibili possano essere avvicinati o siano stati sorpassati, il controllo dovrebbe comprendere la valutazione:a.della contaminazione radioattiva;b.se possibile, della quantità di sostanze radioattive presenti nell’organismo.
  4. Oltre la misura dell’irradiazione dell’insieme dell’organismo, il controllo dovrebbe permettere di determinare l’irradiazione parziale più pregiudizievole per lo stesso.

18. L’autorità competente dovrebbe, quand’è possibile, prescrivere controlli destinati a scoprire la contaminazione delle mani, del corpo e degli abiti delle persone che lasciano il posto di lavoro.

19. Le persone incaricate del controllo dei lavoratori dovrebbero essere provviste d’une equipaggiamento e di mezzi adatti al loro compito, conformemente alle disposizioni della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, e della presente raccomandazione.

VI. Visite mediche

20. Tutte le visite mediche previste dalla convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, dovrebbero essere eseguite da medici debitamente qualificati.

21. Nei casi previsti nell’articolo 13 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, si dovrebbero eseguire le visite mediche speciali necessarie.

22. L’onorario per le visite mediche previste nei paragrafi precedenti non dovrebbe essere a carico dei lavoratori.

23. I medici che eseguiscono tali visite dovrebbero essere informati sulle condizioni di lavoro dei lavoratori interessati.

24. Si dovrebbe tenere un inserto sanitario, secondo le indicazioni delle autorità competenti, per tutti i lavoratori sottoposti a visite mediche.

25. Il modello degli inserti sanitari dovrebbe essere uniforme per tutto il paese.

26. Si dovrebbe tenere, per quanto sia possibile, una registrazione completa delle dosi accumulate dai lavoratori, di cui al numero 24, nel corso del loro lavoro, affinché possano essere valutate secondo l’impiego dell’interessato.

27. Se secondo il parere medico, dato nell’ambito dell’articolo 14 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, non sembri opportuno esporre il lavoratore nel suo lavoro normale a radiazioni ionizzanti, si dovrebbe adoperare ogni mezzo ragionevole per trasferirlo a un altro impiego conveniente.

VII. Ispezione e Notificazione

28. I servizi d’ispezione, designati all’articolo 15 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, dovrebbero essere composti o poter agevolmente disporre di un numero sufficiente di persone perfettamente informate dei rischi derivanti da esposizione a radiazioni ed in grado di fungere da consulenti in materia di radioprotezione.

  1. Gl’ispettori dovrebbero aver l’autorizzazione di prendere le misure atte ad eliminare i difetti constatati in un’istallazione, un apparecchio o un metodo di lavoro, ogni qualvolta abbiano fondato motivo di considerarli pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cagione delle radiazioni ionizzanti.
  2. Allo scopo di attuare queste misure, gl’ispettori dovrebbero, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario o amministrativo previsto dalla legislazione, avere il diritto di ordinare o far ordinare che:a.siano apportate alle istallazioni, entro un termine stabilito, le modificazioni che risultassero necessarie per assicurare l’applicazione rigorosa delle disposizioni concernenti la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;b.siano prese misure immediatamente esecutive se l’imminenza del pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori lo esige.
  3. Ogni Membro dovrebbe prevedere delle misure concernenti il controllo della distribuzione e dell’impiego di fonti di radiazioni ionizzanti.
  4. Queste misure dovrebbero comprendere:a.la notificazione all’autorità competente, secondo le modalità da essa stabilite, della fornitura di dette fonti;b.la notificazione all’autorità competente, secondo le modalità da essa stabilite, delle informazioni concernenti la natura degli apparecchi e delle istallazioni e delle misure previste per assicurare la protezione contro le radiazioni ionizzanti, prima di intraprendere, per la prima volta, dei lavori comportanti l’esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti o di procedere a ampliamenti e modifiche importanti di apparecchi e istallazioni che emanano radiazioni ionizzanti o assicurano la radioprotezione.

31. Il datore di lavoro dovrebbe pure avvertire l’autorità competente, secondo le modalità da essa stabilite, della cessazione definitiva dei lavori comportanti l’esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti.

VIII. Collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori

32. I datori di lavoro e i lavoratori dovrebbero adoperare ogni sforzo per collaborare quanto più congiuntamente all’applicazione delle misure di radioprotezione.

Raccomandazione (n.113) concernente la consultazione
e collaborazione su scala industriale e nazionale tra gli organi statali
e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 1 o giugno 1960 per la quarantaquattresima sessione;

avendo deliberato di adottare varie proposte relative alla consultazione e collaborazione su scala industriale e nazionale tra gli organi statali e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, questione considerata nel quinto punto dell’ordine del giorno della sessione, e

avendo deciso di dare a queste proposte la forma di una raccomandazione

approva in questo ventesimo giorno di giugno del millenovecentosessanta la raccomandazione seguente che sarà chiamata «Raccomandazione per la consultazione su scala industriale e nazionale, 1960»:

  1. Dovrebbero essere prese delle misure adeguate alle condizioni nazionali in vista di promuovere su scala industriale e nazionale una consultazione ed una collaborazione efficace tra gli organi statali e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure tra queste organizzazioni, per conseguire gli scopi previsti ai numeri 4 e 5 e in altre questioni di mutuo interesse determinate dalle parti.
  2. Queste misure dovrebbero essere applicate senza esercitare verso queste organizzazioni e fra le stesse alcuna discriminazione fondata su criteri come la razza, il sesso, la religione, l’opinione politica o il prestigio nazionale dei loro membri.

2. Questa consultazione e collaborazione non dovrebbe ledere né la libertà sindacale, né i diritti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, compreso il diritto di negoziazione collettiva.

3. Conformemente al costume o alla pratica nazionale, questa consultazione e questa collaborazione dovrebbero essere assicurate o agevolate:

  1. all’opera volontaria delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  2. da misure d’incoraggiamento da parte delle pubbliche autorità;
  3. dalla legislazione;
  4. da una combinazione qualsiasi di queste misure.

4. Lo scopo generale di questa collaborazione e di questa consultazione dovrebbe essere di promuovere una mutua comprensione e delle buone relazioni tra gli organi statali e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come anche tra queste organizzazioni, al fine di sviluppare l’economia generale o settoriale, di migliorare le condizioni di lavoro e di elevare il tenore di vita.

5. Questa consultazione e questa collaborazione dovrebbero particolarmente mirare a:

  1. favorire l’esame in comune, da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei problemi di mutuo interesse, per giungere possibilmente a soluzioni approvate da ambo le parti;
  2. fare in modo che le pubbliche autorità competenti sollecitino il parere, i consigli e la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori circa:(i)la preparazione e l’applicazione delle prescrizioni legali che toccano i loro interessi;(ii)la creazione e l’attività d’organi nazionali come quelli che si occupano dell’organizzazione dell’impiego, della formazione e del riadattamento professionali, della protezione dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza industriale, della produttività, della sicurezza sociale e del benessere;(iii)l’elaborazione e l’applicazione dei piani di sviluppo economico e sociale.
Campo d’applicazione il 25 luglio 20133

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Argentina

15 giugno

1978

15 giugno

1979

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Barbados

8 maggio

1967 S

30 novembre

1966

Belarus

26 febbraio

1968

26 febbraio

1969

Belgio

2 luglio

1965

2 luglio

1966

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Brasile

5 settembre

1966

5 settembre

1967

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile*

14 ottobre

1994

14 ottobre

1995

Cina

  1. Hong Konga

6 giugno

1997

1° luglio

1997

  1. Macaob c

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Corea del Sud

7 novembre

2011

7 novembre

2012

Danimarca

7 febbraio

1974

7 febbraio

1975

Ecuador

9 marzo

1970

9 marzo

1971

Egitto

18 marzo

1964

18 marzo

1965

Finlandia

16 ottobre

1978

16 ottobre

1979

Francia

18 novembre

1971

18 novembre

1972

  1. Guadalupa

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Guayana francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Martinica

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Nuova Caledonia

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Riunione

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Germania

26 settembre

1973

26 settembre

1974

Ghana

7 novembre

1961

7 novembre

1962

Giappone

31 luglio

1973

31 luglio

1974

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Grecia

4 giugno

1982

4 giugno

1983

Guinea

12 dicembre

1966

12 dicembre

1967

Guyana

8 giugno

1966 S

26 maggio

1966

India

17 novembre

1975

17 novembre

1976

Iraq

26 ottobre

1962

26 ottobre

1963

Italia

5 maggio

1971

5 maggio

1972

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Lettonia

8 marzo

1993

8 marzo

1994

Libano

6 dicembre

1977

6 dicembre

1978

Lituania

27 maggio

2013

27 maggio

2014

Lussemburgo

8 aprile

2008

8 aprile

2009

Messico

19 ottobre

1983

19 ottobre

1984

Nicaragua

1° ottobre

1981

1° ottobre

1982

Norvegia

17 giugno

1961

17 giugno

1962

Paesi Bassi

29 novembre

1966

29 novembre

1967

Paraguay

10 luglio

1967

10 luglio

1968

Polonia

23 dicembre

1964

23 dicembre

1965

Portogallo

17 marzo

1994

17 marzo

1995

Regno Unito

9 marzo

1962

9 marzo

1963

  1. Bermuda

17 settembre

1964

17 settembre

1964

  1. Guernesey

7 giugno

1967

7 giugno

1967

  1. Jersey

11 dicembre

1964

11 dicembre

1964

Russia

22 settembre

1967

22 settembre

1968

Siria

15 gennaio

1964

15 gennaio

1965

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

17 luglio

1962

17 luglio

1963

Sri Lanka

18 giugno

1986

18 giugno

1987

Svezia

12 aprile

1961

17 giugno

1962

Svizzera

29 maggio

1963

29 maggio

1964

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Turchia

15 novembre

1968

15 novembre

1969

Ucraina

19 giugno

1968

19 giugno

1969

Ungheria

8 giugno

1968

8 giugno

1969

Uruguay

22 settembre

1992

22 settembre

1993

*

Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Dal 10 gen. al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu., la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b

Applicabile senza modifica.

c

Dal 13 set. al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della
dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Convenzione n. 115 concernente la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti Conchiusa a Ginevra il 22 giugno 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 4 dicembre 1961 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 29 maggio 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1964 | Lexipedia | Lexipedia