Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
- «territorio»
- designa, per quanto concerne il Cile, il territorio della Repubblica del Cile e per quanto concerne la Svizzera il territorio della Confederazione Svizzera;
- «norme giuridiche»
- designa le leggi, ordinanze e altre disposizioni secondo l’articolo 2, in vigore nel territorio di ogni Stato contraente;
- «autorità competente»
- designa, per quanto concerne il Cile, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- «istituzione competente»
- designa l’organismo o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
- «risiedere»
- significa, per quanto concerne la Svizzera, dimorare abitualmente;
- «domicilio»
- designa, per quanto concerne la Svizzera e ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «periodi di assicurazione»
- designa i periodi di contribuzione definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti, come pure altri periodi nella misura in cui questi siano equiparati ai periodi di assicurazione dalle stesse norme giuridiche;
- «prestazione in contanti» o «rendita»
- designa una prestazione in contanti o una rendita compresi tutti i supplementi, le sovvenzioni e gli aumenti;
- «rifugiati»
- designa i rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19513 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19674;
- «apolidi»
- designa, per quanto concerne il Cile, le persone apolidi e, per quanto concerne la Svizzera, le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 19545;
- «familiari e superstiti»
- designa le persone i cui diritti derivano da cittadini degli Stati contraenti, dai rifugiati o dagli apolidi.
Le altre espressioni utilizzate nella presente convenzione hanno il significato loro attribuito dalle norme giuridiche applicabili.