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Convenzione
di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica del Cile

RU 2000 2078; FF 1997 1979

Traduzione1

Conclusa il 20 giugno 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 1997 2
Entrata in vigore con scambio di note il 1° marzo 1998

(Stato 1° marzo 1998)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Cile,

animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel settore della sicurezza sociale,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Definizioni

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:

  1. «territorio»
  2. designa, per quanto concerne il Cile, il territorio della Repubblica del Cile e per quanto concerne la Svizzera il territorio della Confederazione Svizzera;
  3. «norme giuridiche»
  4. designa le leggi, ordinanze e altre disposizioni secondo l’articolo 2, in vigore nel territorio di ogni Stato contraente;
  5. «autorità competente»
  6. designa, per quanto concerne il Cile, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
  7. «istituzione competente»
  8. designa l’organismo o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
  9. «risiedere»
  10. significa, per quanto concerne la Svizzera, dimorare abitualmente;
  11. «domicilio»
  12. designa, per quanto concerne la Svizzera e ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
  13. «periodi di assicurazione»
  14. designa i periodi di contribuzione definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti, come pure altri periodi nella misura in cui questi siano equiparati ai periodi di assicurazione dalle stesse norme giuridiche;
  15. «prestazione in contanti» o «rendita»
  16. designa una prestazione in contanti o una rendita compresi tutti i supplementi, le sovvenzioni e gli aumenti;
  17. «rifugiati»
  18. designa i rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19513 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19674;
  19. «apolidi»
  20. designa, per quanto concerne il Cile, le persone apolidi e, per quanto concerne la Svizzera, le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 19545;
  21. «familiari e superstiti»
  22. designa le persone i cui diritti derivano da cittadini degli Stati contraenti, dai rifugiati o dagli apolidi.

Le altre espressioni utilizzate nella presente convenzione hanno il significato loro attribuito dalle norme giuridiche applicabili.

Campo d’applicazione materiale

Art. 2

La presente convenzione si applica A. in Cile B. in Svizzera

  1. alle norme giuridiche concernenti
  2. il nuovo sistema delle rendite di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti che si basa sulla capitalizzazione individuale;
  3. alle norme giuridiche concernenti
  4. i sistemi delle rendite di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti amministrati dall’Istituto di previdenza legale (Instituto de Normalización Previsional);
  5. riguardo all’articolo 11, ai sistemi di prestazioni in caso di malattia.
  1. alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti6;
  2. alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità7;
  3. riguardo all’articolo 11, alla legge federale sull’assicurazione malattie8.

La presente convenzione si applica anche alle norme giuridiche che in futuro modificheranno o completeranno le norme giuridiche enumerate al capoverso 1.

La presente convenzione si applica inoltre

  1. alle norme giuridiche che istituiscono un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se così è convenuto tra gli Stati contraenti;
  2. alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, a meno che lo Stato contraente in questione non notifichi la sua opposizione all’altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Campo d’applicazione personale

Art. 3

La presente Convenzione si applica

  1. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti;
  2. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, se risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve le norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati;
  3. riguardo all’articolo 7 capoversi 1–3 e all’articolo 10, anche ad altre persone non menzionate nelle lettere a e b.

Principio della parità di trattamento

Art. 4

Fatte salve le disposizioni contrarie alla presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti.

Il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti

  1. l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri residenti all’estero;
  2. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale;
  3. le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.

Mantenimento dei diritti acquisiti e versamento delle prestazioni all’estero

Art. 5

Fatto salvo il capoverso 2, le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b, che possono pretendere prestazioni in contanti in virtù delle norme giuridiche enumerate all’articolo 2 capoverso 1, ricevono tali prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti.

Le rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado di invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.

Le prestazioni in contanti di uno degli Stati contraenti ai sensi delle norme giuridiche enumerate all’articolo 2 capoverso 1 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.

Titolo II Norme giuridiche applicabili

Disposizione generale

Art. 6

Fatti salvi gli articoli 7–9, l’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucrativa ai sensi dell’articolo 3 lettere a e b è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano l’attività lucrativa.

Disposizioni particolari

Art. 7

I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno Stato contraente inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato rimangono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente qualora la durata prevista del distacco non superi tre anni. Se il distacco si prolunga oltre questo termine, si può mantenere l’applicazione delle norme giuridiche sull’obbligo assicurativo del primo Stato contraente se le autorità competenti dei due Stati contraenti concordano sulla richiesta del lavoratore e del datore di lavoro. La proroga non può mai superare i tre anni.

I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto aereo con sede sul territorio di uno Stato contraente che sono inviati nel territorio dell’altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’impresa ha sede. Se l’impresa dispone di una filiale o di una rappresentanza stabile sul territorio dell’altro Stato contraente, i lavoratori che vi sono occupati sono sottoposti alle norme giuridiche di questo Stato, a meno che non vi siano inviati solo temporaneamente. In tal caso le imprese di trasporto aereo di uno dei due Stati contraenti comunicano all’istituzione competente dell’altro Stato i nomi delle persone che sono inviate temporaneamente.

I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale di uno Stato contraente inviati sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accreditante.

I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo le norme giuridiche di questo Stato.

Art. 8

I cittadini di uno Stato contraente occupati come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di questo Stato sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente.

I cittadini di uno Stato contraente assunti sul territorio dell’altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del primo Stato contraente sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di sei mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli impiegati al servizio personale delle persone enumerate in questi capoversi a condizione che abbiano la stessa nazionalità.

Art. 9

Su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo e nell’interesse dell’assicurato deroghe agli articoli 6–8.

Art. 10

Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraente, una persona, in applicazione degli articoli 7–9, rimane assoggettata alle norme giuridiche dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che soggiornano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa.

Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Titolo III Disposizioni sulle prestazioni

Capitolo 1 Prestazioni per i beneficiari di una rendita in caso di malattia

Art. 11

Le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente e ricevono una rendita secondo le norme giuridiche dell’altro Stato contraente hanno diritto alle prestazioni di malattia del primo Stato alle stesse condizioni delle persone che ricevono una rendita analoga secondo le norme giuridiche di questo Stato.

Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso

A. Disposizioni sulle rendite cilene

Art. 12

Se le norme giuridiche cilene subordinano l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti al compimento di un certo numero di periodi d’assicurazione, l’istituzione competente tiene conto, se necessario, dei periodi d’assicurazione o dei periodi ad essi equiparati compiuti secondo le norme giuridiche svizzere come se si trattasse di periodi d’assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche cilene, a meno che questi periodi non si sovrappongano.

I membri di un fondo di pensioni cileno finanziano le loro rendite con l’importo accumulato sul loro conto di capitalizzazione individuale. Se questa somma non bastasse a finanziare una rendita che corrisponda almeno alle rendite minime garantite dallo Stato, i membri hanno diritto alla somma totale dei periodi d’assicurazione computabili secondo il capoverso 1 – in modo da poter beneficiare della rendita minima di vecchiaia e d’invalidità. Questa norma è applicabile anche alle persone che ricevono una rendita per i superstiti.

Per stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme giuridiche cilene sul nuovo sistema delle rendite per un pensionamento anticipato, sono considerati quali aventi diritto alla rendita dei sistemi di previdenza menzionati nel capoverso 4 i membri ai quali è stata concessa una rendita secondo le norme giuridiche svizzere.

Le persone che sono state o sono sottoposte all’obbligo di contribuzione nei sistemi di rendite amministrati dall’Istituto di previdenza legale (Instituto de Normalización Previsional) hanno anch’esse diritto alla somma totale dei periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 per ottenere una rendita in base alle norme giuridiche a loro applicabili.

Nei casi indicati ai capoversi 2–4, l’istituzione competente determina prima di tutto l’ammontare delle prestazioni come se tutti i periodi d’assicurazione fossero stati compiuti secondo le norme giuridiche che applica e calcola quindi la parte di prestazioni ancora da versare secondo il rapporto esistente tra i periodi d’assicurazione compiuti esclusivamente secondo queste norme giuridiche e la totalità dei periodi d’assicurazione imputabili nei due Stati. Se la somma dei periodi d’assicurazione imputabili nei due Stati supera il periodo di tempo necessario secondo le norme giuridiche cilene per ottenere il diritto a una rendita completa, gli anni in eccesso non sono presi in considerazione nel calcolo.

B. Disposizioni sulle prestazioni svizzere

Art. 13

I cittadini cileni che all’insorgenza dell’invalidità sono sottoposti all’obbligo di contribuzione nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità beneficiano dei provvedimenti d’integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera. L’articolo 14 lettera a si applica per analogia nei casi ivi menzionati per i provvedimenti d’integrazione.

I cittadini cileni che all’insorgenza dell’invalidità non sono sottoposti all’obbligo di contribuzione nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

I cittadini cileni residenti in Svizzera che lasciano questo Paese per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2.

I figli nati invalidi in Cile e la cui madre ha soggiornato in questo Paese complessivamente durante più di due mesi prima della nascita sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi per le prestazioni fornite durante i primi tre mesi dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.

Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; in tal caso l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all’estero solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Art. 14

Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di queste norme giuridiche anche i cittadini cileni:

  1. che, a seguito di un infortunio o di una malattia, devono cessare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la cui invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro a cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
  2. che, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo di contribuzione nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  3. cui non si applicano le lettere a e b e che, all’insorgenza dell’evento assicurato i)sono affiliati ad uno dei sistemi cileni per le rendite di vecchiaia, d’invalidità e per superstiti oppureii)beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche cilene oppure hanno diritto a tali prestazioni.
Art. 15

Se l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini cileni o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, a questi è concessa, anziché la rendita parziale, un’indennità unica per un importo pari al valore attuale della rendita. I cittadini cileni o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza.

Se l’importo della rendita parziale ordinaria supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini cileni o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita oppure quello di un’indennità. Essi devono operare tale scelta nel corso della procedura di fissazione della rendita se risiedono fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.

Dopo il versamento dell’indennità da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino a quel momento e sui periodi corrispondenti.

I capoversi 1–3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.

Art. 16

I cittadini cileni hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri fintanto che sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera:

  1. durante almeno dieci anni, se si tratta di una rendita di vecchiaia;
  2. durante almeno cinque anni interi, se si tratta di una rendita per superstiti, d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

La durata della residenza in Svizzera ai sensi del capoverso 1 è considerata come ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Non sono accreditati alla durata di residenza i soggiorni di cittadini cileni in Svizzera durante i quali erano dispensati dall’obbligo assicurativo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

I rimborsi dei contributi versati all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti come pure il versamento di un’indennità unica secondo l’articolo 15 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati o le indennità versate sono computati nelle rendite da concedere.

C. Determinazione dell’invalidità

Art. 17

La determinazione della diminuzione della capacità di guadagno necessaria per la concessione di rendite d’invalidità è effettuata dall’istituzione competente dello Stato contraente in questione, secondo le norme giuridiche da questo applicate. A tal fine quest’istituzione prende in considerazione le constatazioni mediche e gli altri documenti forniti dalle istituzioni dell’altro Stato contraente.

Per l’applicazione del capoverso 1, l’istituzione competente dello Stato contraente nel quale risiede la persona in questione mette gratuitamente, su richiesta, a disposizione dell’istituzione competente dell’altro Stato contraente i rapporti medici e i documenti di cui dispone.

L’istituzione competente di uno dei due Stati contraenti può chiedere che gli esami medici siano effettuati sul territorio dell’altro Stato dall’istanza da esso designata nell’accordo amministrativo relativo alla presente Convenzione.

  1. a) Se l’istituzione cilena chiede all’istituzione svizzera di effettuare esami medici – per la prima volta o in aggiunta ad altri esami – che non necessitano all’istituzione svizzera, l’istituzione cilena rimborsa all’istituzione svizzera i costi dell’esame ed esige dal lavoratore la metà di questa somma. In caso di ricorso contro una determinazione dell’invalidità avvenuta in Cile, i costi del nuovo esame sono ugualmente ripartiti tra il lavoratore e l’istituzione cilena competente, a meno che il ricorso non sia stato inoltrato dall’istituzione cilena competente o da una società d’assicurazione. In tal caso i costi andranno a carico del ricorrente.
  2. Se l’istituzione svizzera chiede all’istituzione cilena di effettuare esami medici – per la prima volta o in aggiunta ad altri esami – che non necessitano all’istituzione cilena, l’istituzione svizzera rimborsa all’istituzione cilena i costi dell’esame.

I rimborsi delle spese secondo i capoversi 3 e 4 avvengono secondo le tariffe applicate dall’istituzione che ha effettuato l’esame.

Titolo IV Disposizioni diverse, transitorie e finali

Capitolo 1 Disposizioni diverse

Obblighi delle autorità competenti

Art. 18

Le autorità competenti dei due Stati contraenti

  1. stipulano gli accordi amministrativi necessari all’esecuzione della presente Convenzione;
  2. designano i loro rispettivi organismi di collegamento;
  3. s’informano reciprocamente sui provvedimenti adottati all’interno dei rispettivi Stati per l’applicazione della presente Convenzione;
  4. si comunicano tutte le modifiche delle loro norme giuridiche menzionate all’articolo 2.

Disposizioni sulla produzione dei documenti

Art. 19

Le domande, le dichiarazioni, i ricorsi e altri documenti che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere prodotti entro un determinato termine dinanzi a un tribunale, a un’autorità o a un’istituzione competente sono considerati ricevibili se sono prodotti entro lo stesso termine dinanzi a un tribunale, a un’autorità o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato contraente.

Ogni richiesta di prestazioni presentata conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti è equiparata a una richiesta di prestazioni corrispondente secondo le norme giuridiche dell’altro Stato contraente. Tale regola non si applica se il richiedente rimanda l’inizio del versamento della rendita di vecchiaia conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti.

I tribunali, le autorità e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare richieste e altri documenti perché redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato contraente.

Assistenza amministrativa tra tribunali, autorità e istituzioni

Art. 20

I tribunali, le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano assistenza reciproca nell’applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell’applicazione della loro propria legislazione. L’assistenza è gratuita ad eccezione delle spese in contanti.

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali, le istituzioni e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti corrispondono tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente nelle rispettive lingue ufficiali.

Esenzione dalle tasse sugli atti e i documenti

Art. 21

L’esenzione dalle tasse o dagli emolumenti o la riduzione di quest’ultimi previste dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da presentare in applicazione di tali norme – comprese le tasse consolari e amministrative per gli atti e i documenti – sono estese agli atti e ai documenti corrispondenti da produrre in applicazione della presente Convenzione o delle norme giuridiche indicate nell’articolo 2 capoverso 1 dell’altro Stato contraente.

I documenti da presentare in applicazione della presente Convenzione o delle norme giuridiche indicate nell’articolo 2 capoverso 1 di uno degli Stati contraenti non hanno bisogno di alcuna legalizzazione o di altre formalità simili per poter essere presentati alle autorità dell’altro Stato.

Modalità e garanzie di pagamento delle prestazioni

Art. 22

Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese.

Se un’istituzione deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato contraente, essa è tenuta a farlo nella valuta del secondo Stato.

Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

I cittadini di uno Stato contraente che risiedono sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine. Di conseguenza possono versare contributi a quest’assicurazione e beneficiare delle rendite che ne risultano. I lavoratori che si affiliano all’assicurazione facoltativa cilena sono esentati dall’obbligo di versare contributi destinati al finanziamento delle prestazioni sanitarie in Cile.

Composizione delle controversie

Art. 23

Le controversie tra i due Stati contraenti riguardanti l’applicazione o l’interpretazione della presente Convenzione sono composte, per quanto possibile, dalle autorità competenti.

Se in questo modo non si riesce a comporre la controversia, la vertenza è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati contraenti, a un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale è costituito caso per caso; a tale scopo ogni Stato contraente designa un rappresentante e i due rappresentanti scelgono di comune accordo un presidente di uno Stato terzo designato dal governo dei due Stati contraenti. I rappresentanti vengono designati nel giro di due mesi, il presidente nel giro di tre mesi dopo che uno degli Stati ha comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale.

Se i termini indicati al capoverso 3 non sono rispettati, in mancanza di altri accordi ogni Stato contraente può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle nomine necessarie. Se il presidente è cittadino di uno degli Stati contraenti o se è impossibilitato a procedere per un altro motivo, il vicepresidente procederà alle nomine. Se anche il vicepresidente è cittadino di uno degli Stati contraenti o se anch’egli è impossibilitato a procedere, sarà il membro della Corte di giustizia di rango più elevato – non cittadino di uno degli Stati contraenti – a procedere alle nomine.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti sulla base dei trattati che esistono tra le parti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato contraente assume i costi del suo rappresentante in seno al tribunale arbitrale e quelli della sua rappresentanza nella procedura. I costi per il presidente come pure gli altri costi vanno ugualmente suddivisi tra gli Stati contraenti. Il tribunale arbitrale può stabilire un’altra ripartizione dei costi. Per il resto è il tribunale arbitrale stesso a regolare la sua procedura.

Capitolo 2 Disposizioni transitorie

Presa in considerazione dei periodi anteriori all’entrata in vigore
della Convenzione

Art. 24

La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

Per la determinazione del diritto a una prestazione nato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi d’assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione.

La presente Convenzione non fonda alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Fattispecie insorte prima dell’entrata in vigore della Convenzione

Art. 25

Le decisioni precedenti non fanno ostacolo all’applicazione della presente Convenzione.

I diritti delle persone la cui rendita è stata determinata prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione può avvenire anche d’ufficio. In ogni caso la revisione non deve causare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.

I termini per la presentazione delle richieste di revisione di una rendita che è stata determinata o rifiutata prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, come pure i termini di prescrizione e di perenzione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti hanno inizio a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

Sono fatti salvi i diritti a prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità acquisiti dai cittadini cileni o dai loro superstiti in quanto rifugiati o apolidi o superstiti di quest’ultimi; l’articolo 5 è applicabile per analogia.

La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti tramite il rimborso dei contributi.

Rimborso di contributi

Art. 26

I contributi versati dai cittadini cileni e dai loro datori di lavoro all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti sono rimborsati – su richiesta – conformemente alle norme giuridiche svizzere ai cittadini summenzionati o ai loro superstiti che non possiedono la nazionalità svizzera se essi sono domiciliati all’estero e i cittadini cileni in questione:

  1. hanno lasciato definitivamente la Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione oppure
  2. all’entrata in vigore della presente Convenzione erano soggetti all’obbligo di versare contributi all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e hanno lasciato definitivamente la Svizzera al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Una volta avvenuto il rimborso dei contributi, non si possono più far valere diritti nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sulla base dei periodi d’assicurazione precedenti.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Durata di validità della Convenzione

Art. 27

La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato contraente può denunciarla per iscritto osservando un termine di tre mesi dalla fine di un anno civile. In tal caso la durata di validità termina l’ultimo giorno dell’anno civile in questione.

Se la presente Convenzione cessa di produrre i suoi effetti per denuncia, le sue disposizioni continuano ad essere applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino allora. Le norme giuridiche restrittive sulla soppressione di un diritto o la sospensione o ancora il ritiro delle prestazioni a causa di soggiorno all’estero restano senza effetto sui diritti acquisiti.

Firma e ratifica

Art. 28

La presente Convenzione è soggetta alla procedura d’approvazione prevista nel relativo Stato contraente. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima notifica con la quale gli Stati contraenti si sono comunicati a vicenda l’adempimento di tutte le disposizioni interne necessarie all’approvazione.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 20 giugno 1996, in due esemplari, uno in lingua tedesca e uno in lingua spagnola, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il

Consiglio federale svizzero:

Maria Verena Brombacher Steiner

Per il:

Governo della Repubblica del Cile:

Jorge Arrate Mac-Niven

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