Sono designati organismi di collegamento secondo l’articolo 24 capoverso 2 lettera d) della Convenzione, In Svizzera In Turchia
- la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra (detta in seguito: «Cassa svizzera») per conto dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
- l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna (detto in seguito: «Istituto nazionale») per l’assicurazione contro gli infortuni professionali, le malattie professionali, e gli infortuni non professionali,
- l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per quanto concerne gli assegni familiari e le questioni di assicurazione contro le malattie disciplinate nel Protocollo finale.
- l’Istituto delle assicurazioni sociali, in Ankara, detto in seguito: «Istituto», per tutte le questioni dell’assicurazione sociale fatta eccezione della legislazione riguardante la Cassa pensione dei funzionari e degli impiegati dello Stato della Repubblica di Turchia,
- la Cassa pensione dei funzionari e degli impiegati dello Stato della Repubblica di Turchia in Ankara, detta in seguito «Cassa per le pensioni», per quanto riguarda la legislazione da questa applicata.
Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente.