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Accordo amministrativo sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia il 1° maggio 1969

RU 1976 591

Traduzione1

Concluso il 14 gennaio 1970

Entrato in vigore il 1° gennaio 1972

Conformemente all’articolo 24 capoverso 2 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 1 o maggio 1969 2 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia (detta in seguito «Convenzione»), le autorità competenti rappresentate

da parte svizzera:

dal signor Cristoforo Motta, Delegato per le convenzioni di sicurezza sociale, a nome del Consiglio federale svizzero;

da parte turca:

dal signor Sitki Coskun, direttore generale del Dipartimento degli affari sociali del Ministero degli affari esteri a nome del Governo della Repubblica di Turchia,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Sono designati organismi di collegamento secondo l’articolo 24 capoverso 2 lettera d) della Convenzione, In Svizzera In Turchia

  1. la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra (detta in seguito: «Cassa svizzera») per conto dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
  2. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna (detto in seguito: «Istituto nazionale») per l’assicurazione contro gli infortuni professionali, le malattie professionali, e gli infortuni non professionali,
  3. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per quanto concerne gli assegni familiari e le questioni di assicurazione contro le malattie disciplinate nel Protocollo finale.
  1. l’Istituto delle assicurazioni sociali, in Ankara, detto in seguito: «Istituto», per tutte le questioni dell’assicurazione sociale fatta eccezione della legislazione riguardante la Cassa pensione dei funzionari e degli impiegati dello Stato della Repubblica di Turchia,
  2. la Cassa pensione dei funzionari e degli impiegati dello Stato della Repubblica di Turchia in Ankara, detta in seguito «Cassa per le pensioni», per quanto riguarda la legislazione da questa applicata.

Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente.

Art. 2

Le autorità competenti oppure, con il loro consenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II Disposizioni sulla legislazione applicabile

Art. 3

Nei casi di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a) della Convenzione, gli organismi della Parte contraente della quale è applicabile la legislazione, designati nel capoverso seguente, attestano, a richiesta del datore di lavoro, che la persona interessata è assoggettata a siffatta legislazione.

Il certificato è compilato

  1. in Svizzera
  2. dalla cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e dall’agenzia circondariale competente dell’Isti-tuto nazionale;
  3. in Turchia a)dall’Istituto per quanto riguarda la legislazione menzionata al primo articolo capoverso 1 A lettera a) della Convenzione,b)dalla Cassa per le pensioni per quanto riguarda la legislazione menzionata al primo articolo capoverso 1 A lettera b) della Convenzione.

Se la durata del trasferimento deve prolungarsi oltre il periodo di 24 mesi stabilito nell’articolo 5 capoverso 2 lettera a) della Convenzione, il consenso previsto alla seconda frase della lettera a) suddetta deve essere chiesto dal datore di lavoro per il tramite dell’autorità competente del suo Paese, prima della scadenza di detto periodo,

  1. in Svizzera. [tab]all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna,
  2. in Turchia [tab]al Ministero del Lavoro, in Ankara.

La decisione presa, di comune accordo, dalle autorità competenti delle due Parti contraenti, in applicazione dell’articolo 5 capoverso 2 lettera a) frase seconda della Convenzione deve essere comunicata agli organismi interessati.

Art. 4

Per esercitare il diritto di opzione stabilito all’articolo 6 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori occupati in Svizzera devono presentare la loro richiesta e i lavoratori occupati in Turchia

  1. all’Istituto
  1. alla Cassa federale di compensazione, in Berna.

Se i lavoratori di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano in favore della legislazione del Paese accreditante, gli organismi di assicurazione competenti di tale Stato rimettono loro un certificato attestante che essi sono assicurati secondo la legislazione predetta.

Titolo III Disposizioni relative alle prestazioni

Capo primo Vecchiaia e morte

I. Cittadini turchi residenti in Turchia e aventi diritto a prestazioni
del l’assicurazione svizzera

A. Presentazione e istruzione della richiesta

Art. 5

I cittadini turchi presentano la loro richiesta di rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, Quando una richiesta è presentata a un altro organismo o un’autorità turca ritenuta competente, questo organismo o detta autorità iscrive la data di ricezione sulla richiesta e la trasmette, senza indugio, all’Istituto o alla Cassa per le pensioni.

  1. sia all’Istituto, sia alla Cassa per le pensioni; l’organismo al quale essi erano affiliati per ultimo è, infatti, competente per ricevere la richiesta,
  2. all’Istituto, se essi non erano affiliati né a uno né all’altro degli organismi menzionati alla lettera a).

Le richieste di rendita devono essere presentate su moduli messi a disposizione dell’Istituto dalla Cassa svizzera. Le indicazioni date sui moduli devono, se è previsto nello stesso, essere comprovate dai documenti giustificativi occorrenti.

Art. 6

L’Istituto o la Cassa per le pensioni iscrive la data di ricezione della richiesta di prestazioni sul modulo stesso, riscontra se questa è compilata in modo completo e attesta, se il modulo lo prevede, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente.

L’Istituto o la Cassa per le pensioni domanda alla Cassa svizzera, al momento di trasmetterle la richiesta e i documenti giustificativi, i dati riguardanti l’assicurazione svizzera, necessari, se è il caso, per l’applicazione degli articoli 12 e 15 della Convenzione.

A richiesta della Cassa svizzera, l’Istituto o la Cassa per le pensioni fornisce altri documenti e attestati rilasciati dalle autorità turche.

Art. 7

La Cassa svizzera statuisce circa la richiesta di rendita, e notifica direttamente la sua decisione al richiedente, con l’indicazione dei termini e dei rimedi di diritto; essa ne trasmette due copie all’organismo di collegamento che gli ha trasmesso la richiesta.

Art. 8

I cittadini turchi residenti in Turchia, presentano i ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera, o i ricorsi di diritto amministrativo contro sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, alle competenti autorità giudiziarie svizzere, sia direttamente, sia per il tramite dell’organismo di collegamento. In quest’ultimo caso, l’Istituto o la Cassa per le pensioni indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterla alla Cassa svizzera, a destinazione dell’autorità giudiziaria competente.

B. Pagamento delle prestazioni

Art. 9

Le rendite dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti sono pagate direttamente dalla Cassa svizzera agli aventi diritto residenti in Turchia. Questi pagamenti sono effettuati nel corso dell’ultimo mese di ogni trimestre. Le autorità competenti possono convenire che il pagamento sia effettuato tramite l’organismo di collegamento.

Art. 10

La Cassa svizzera chiede una volta all’anno ai beneficiari di prestazioni dell’assicu-razione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, sia direttamente sia per il tramite dell’Istituto o della Cassa per le pensioni, secondo il caso, un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni.

Art. 11

Gli articoli da 5 a 10 si applicano per analogia per l’erogazione e il pagamento dell’indennità unica conformemente all’articolo 8 capoverso 2 della Convenzione. II. Cittadini svizzeri e turchi residenti in Svizzera e aventi diritto
a prestazioni turche di vecchiaia o di morte

A. Presentazione e istruzione della richiesta

Art. 12

I cittadini svizzeri e turchi presentano le richieste di prestazioni turche di vecchiaia o di morte alla Cassa svizzera. Quando la richiesta è presentata a un’altra autorità svizzera, ritenuta competente, quest’ultima scrive la data di ricezione sulla richiesta, e la trasmette, senza indugio, alla Cassa svizzera.

Le richieste di prestazioni devono essere presentate su moduli messi a disposizione della Cassa svizzera dall’Istituto. Le indicazioni date in questi moduli devono, se è previsto nello stesso, essere comprovate dai documenti giustificativi occorrenti.

Art. 13

La cassa svizzera scrive la data di ricezione della richiesta di prestazioni sul modulo stesso, riscontra se questa è compilata in modo completo e attesta, se il modulo lo prevede, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente; la cassa trasmette poi la richiesta all’organismo turco competente.

Per l’applicazione degli articoli 12 e 15 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica, su richiesta dell’Istituto o della Cassa per le pensioni, i periodi di contribuzione che il richiedente ha compiuto secondo la legislazione svizzera.

A richiesta dell’Istituto o della Cassa per le pensioni, la Cassa svizzera fornisce altri documenti e attestati rilasciati dagli uffici svizzeri.

Art. 14

L’organismo al quale l’interessato era affiliato per ultimo statuisce circa la richiesta di prestazioni, e notifica direttamente al richiedente la sua decisione con l’indica-zione dei termini e dei rimedi di diritto; esso ne trasmette una copia alla Cassa svizzera.

Art. 15

I cittadini turchi e svizzeri dimoranti in Svizzera indirizzano i loro ricorsi contro le decisioni dell’Istituto o della Cassa per le pensioni, oppure i loro appelli contro le sentenze delle autorità giudiziarie di prima istanza, direttamente ai Tribunali competenti turchi, o alle autorità giudiziarie svizzere corrispondenti. In quest’ultimo caso, l’autorità svizzera indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso o di appello e la trasmette per il tramite dell’organismo di collegamento al Tribunale competente turco.

I cittadini turchi e svizzeri dimoranti in Svizzera indirizzano i loro ricorsi contro le decisioni dell’Istituto basate sui rapporti medici, al Consiglio superiore della sanità delle assicurazioni sociali, sia direttamente, sia per il tramite dell’organismo di collegamento.

B. Pagamento delle prestazioni

Art. 16

Le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti sono pagate direttamente dall’organismo competente agli aventi diritto dimoranti in Svizzera. Questi pagamenti sono effettuati all’inizio di ogni trimestre. Le autorità competenti possono convenire, che i loro pagamenti siano effettuati per il tramite di un organismo di collegamento.

Art. 17

L’organismo competente chiede una volta all’anno ai beneficiari di prestazioni, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera, un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni. III. Cittadini svizzeri e turchi residenti in un terzo Stato e aventi diritto
a prestazioni turche di vecchiaia o di morte o dell’assicurazione svizzera

Art. 18

I cittadini svizzeri residenti in un terzo stato e aventi diritto a una prestazione turca, inviano la loro richiesta direttamente all’Istituto, corredandola dei documenti giustificativi necessari.

I cittadini turchi residenti in un terzo Stato e aventi diritto a una prestazione dell’assicurazione svizzera, inviano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera, corredandola dei documenti giustificativi necessari.

L’Istituto, nei casi previsti al capoverso 1, e la Cassa svizzera, nei casi previsti al capoverso 2, statuiscono riguardo alle richieste, trasmettono le loro decisioni ed effettuano i pagamenti direttamente agli aventi diritto, se è il caso, secondo gli accordi di pagamento esistenti tra lo Stato dell’organismo debitore e il terzo Stato.

Capo secondo Assicurazione per l’invalidità

I. Cittadini turchi aventi diritto a una rendita dell’assicurazione svizzera
per l’invalidità o beneficiari di una tale prestazione

Art. 19

Per l’applicazione dell’articolo 10 capoverso 3 della Convenzione, l’Istituto o la Cassa per le pensioni comunica, a richiesta della Cassa svizzera, i periodi di contribuzione che il richiedente ha compiuto secondo la legislazione turca, e di cui si dovrà tener conto per l’apertura del diritto e il calcolo della pensione d’invalidità secondo detta legislazione.

Art. 20

Se il beneficiario di una rendita d’invalidità ha trasferito la sua dimora in Turchia, la Cassa svizzera può, in ogni momento, chiedere all’Istituto di procedere agli esami medici, e di fornirle altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera.

Art. 21

Se un cittadino turco beneficiario di una rendita d’invalidità trasferisce la sua dimora in Turchia, gli articoli da 8 a 10 si applicano per analogia. II. Cittadini svizzeri e turchi aventi diritto a una prestazione d’invalidità turca o beneficiari di una tale prestazione

Art. 22

Per l’applicazione dell’articolo 13 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica a richiesta dell’Istituto o della Cassa per le pensioni, i periodi di contribuzione che il richiedente ha compiuto secondo la legislazione svizzera.

Art. 23

Se il titolare beneficiario di prestazioni d’invalidità ha trasferito la sua dimora in Svizzera, l’Istituto o la Cassa per le pensioni può, in ogni momento, chiedere alla Cassa svizzera di far procedere a degli accertamenti medici, e di fornirgli le altre informazioni richieste dalla legislazione turca.

Art. 24

Se un beneficiario di una rendita d’invalidità trasferisce la sua dimora in Svizzera, gli articoli 15, 16 e 17 si applicano per analogia.

Capo terzo Infortuni e malattie professionali

Art. 25

I cittadini svizzeri o turchi, oppure i loro superstiti dimoranti in Turchia, aventi diritto a prestazioni in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in applicazione della legislazione svizzera, presentano la loro richiesta all’Istituto nazionale, sia direttamente, sia per il tramite dell’Istituto.

I cittadini svizzeri o turchi o i loro superstiti dimoranti in Svizzera, aventi diritto a prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in applicazione della legislazione turca, presentano la loro richiesta all’Istituto o alla Cassa per le pensioni, sia direttamente, sia per il tramite dell’Istituto nazionale.

I cittadini svizzeri o turchi dimoranti in un terzo Stato aventi diritto a prestazioni dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni o dell’assicurazione sociale turca in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale, devono rivolgersi direttamente all’organismo competente.

Art. 26

I cittadini svizzeri o turchi o i loro superstiti dimoranti in Turchia presentano i ricorsi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni al Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lucerna, e i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni di detta giurisdizione al Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna, sia direttamente sia per il tramite dell’Istituto. In questo ultimo caso, la data di ricezione deve essere menzionata sulla dichiarazione di ricorso.

Per quanto riguarda i ricorsi dei cittadini turchi o svizzeri dimoranti in Svizzera, contro le decisioni dell’organismo interessato turco, l’articolo 15 si applica per analogia.

Art. 27

Nei casi previsti all’articolo 17 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono accordate dall’organismo dello Stato in cui l’infortunio si è prodotto, se l’interessato prova il suo diritto a dette prestazioni. Se il datore di lavoro ha un rappresentante nello Stato dove l’infortunio si è pro-dotto, detto rappresentante presenta i documenti comprovanti i diritti alle prestazioni del richiedente, se è in condizioni di farlo. Nel caso in cui nessun documento comprovante il diritto alle prestazioni possa essere presentato, l’organismo del luogo ove l’infortunio si è prodotto chiede all’organismo competente i certificati e i documenti necessari.

Art. 28

In applicazione dell’articolo 17 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo debi-tore rimette all’assicurato un certificato comprovante il suo diritto alle prestazioni dopo il suo trasferimento della dimora.

Art. 29

Le protesi e le altre prestazioni di notevole importanza previste all’articolo 17 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate all’appendice n. 1 del presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire, all’occorrenza, di apportare delle modifiche a detta appendice.

Art. 30

Per l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 1 della Convenzione, l’incapacità di lavoro deve essere attestata da un certificato medico redatto secondo le modalità applicate dall’organismo del luogo di dimora. Inoltre, l’assicurato informa l’organismo predetto del nome e dell’indirizzo del suo datore di lavoro. L’organismo del luogo di dimora comunica la durata dell’incapacità di lavoro dell’assicurato all’organismo competente. Quest’ultimo si riserva il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico di sua scelta.

Gli ulteriori accertamenti medici dell’assicurato sono effettuati secondo le modalità applicate dall’organismo del luogo di dimora. Allorché detto organismo constata che l’assicurato è in condizioni di riprendere il lavoro, comunica la data della fine dell’incapacità di lavoro, sia all’assicurato, sia all’organismo competente.

Se l’organismo competente richiede il pagamento delle prestazioni in contanti tramite l’organismo del luogo di dimora, egli precisa nella sua comunicazione l’importo delle prestazioni, come pure la durata nel corso della quale queste sono dovute.

Art. 31

In applicazione dell’articolo 19 della Convenzione, le spese riguardanti le prestazioni in natura da rimborsare dall’organismo competente, sono fissate come segue:

  1. in Svizzera [tab]gli importi effettivamente rimborsati dall’Istituto nazionale;
  2. in Turchia –per gli esami e le cure prestate dai medici o dagli istituti di cura appartenenti all’Istituto, l’importo è stabilito fondandosi sulle tariffe approvate dal Ministero del lavoro;–per le cure prestate al di fuori di detti istituti, l’importo realmente pagato a tale scopo dall’Istituto.

Le somme fissate dagli enti assicurativi dei due Stati conformemente al capoverso 1 del presente articolo sono rimborsate separatamente per ogni caso.

Art. 32

Le disposizioni del presente capo si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali indennizzabili secondo la legislazione svizzera.

Capo quarto Prestazioni familiari

Art. 33

I cittadini turchi dimoranti in Svizzera, che chiedono gli assegni in applicazione della legislazione federale svizzera per i figli abitanti in Turchia, devono corredare la loro richiesta presentando un attestato comprovante l’esistenza dei figli; tale attestato deve essere compilato dall’autorità competente del luogo di dimora dei figli. I cittadini turchi devono, inoltre, fornire ogni altra informazione o tutti i documenti di cui le casse per gli assegni familiari chiedono la presentazione secondo la legislazione svizzera.

Capo quinto Assicurazione contro le malattie

Art. 34

Per beneficiare delle agevolazioni previste al n. 15 del Protocollo finale allegato alla Convenzione, le persone contemplate da tale numero devono presentare a una delle casse svizzere per i malati che partecipano all’applicazione di detto numero, un certificato indicante la data della fine dell’affiliazione all’assicurazione sociale turca, e il periodo di assicurazione nel corso degli ultimi sei mesi. La Cassa svizzera per i malati può, se è necessario, chiedere all’Istituto la conferma di altri periodi di assicurazione.

Il certificato è rilasciato a richiesta della persona interessata, dall’Istituto. Se detta persona non è in possesso del certificato predetto la Cassa svizzera per i malati alla quale è stata presentata la richiesta di ammissione, si rivolge all’Istituto, allo scopo di ottenere il certificato richiesto, per il tramite dell’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

L’elenco delle casse per i malati che partecipano all’applicazione del n. 15 del Protocollo finale allegato alla Convenzione figura nell’appendice n. 2 del presente accordo. L’autorità competente svizzera indicherà all’autorità competente turca i nomi delle altre casse per i malati, che dichiareranno in un secondo tempo, di voler applicare il n. 15 del Protocollo predetto.

Art. 35

Per beneficiare dei periodi di assicurazione computabili presso una cassa svizzera per i malati riconosciuta, necessari per completare i periodi di attesa richiesti dalla legislazione turca allo scopo di ottenere prestazioni, le persone indicate al n. 16 del Protocollo finale allegato alla Convenzione, devono presentare all’Istituto un certificato che confermi la durata dell’affiliazione nel corso dell’ultimo anno immediatamente precedente la realizzazione del rischio assicurato, e che precisi la data di uscita dalla cassa svizzera per i malati. L’Istituto potrà, se è necessario, chiedere alla cassa per i malati conferma dei periodi di assicurazione più lunghi, per il tramite dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Il certificato summenzionato è rilasciato a richiesta della persona interessata dall’ultima cassa per i malati cui è stata affiliata. Se questa persona non è in possesso del certificato, l’Istituto lo può richiedere alla cassa per i malati, per il tramite dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 36

Gli assicuratori e gli organismi di collegamento delle Parti contraenti si accordano, a domanda generica oppure a richiesta speciale, sull’assistenza necessaria per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Gli assicuratori e gli organismi di collegamento di una delle Parti contraenti trasmettono all’organismo dell’altra Parte una copia della decisione emanata a conclusione di una procedura seguita in applicazione dell’articolo 22 della Convenzione.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 22 capoverso 2 della Convenzione, l’istituto assicurativo della Parte contraente sul cui territorio risiede il terzo responsabile ricupera la totalità dei crediti dovuti da questo debitore, qualora l’istituto assicurativo dell’altra parte lo richieda.

Art. 37

I beneficiari di prestazioni accordate secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, che risiedono nel territorio dell’altra Parte, sono tenuti a comunicare all’organismo debitore sia direttamente, sia per il tramite dell’organismo di collegamento, qualsiasi cambiamento della loro situazione personale e familiare, del loro stato di salute, o della loro capacità di lavoro e di guadagno, che possano modificare i loro diritti o i loro obblighi, tenuto conto delle legislazioni indicate al primo articolo della Convenzione e delle disposizioni di quest’ultima.

Gli assicuratori si comunicano reciprocamente, per il tramite degli organismi di collegamento, le informazioni della stessa natura di cui vengono a conoscenza.

Art. 38

Le spese amministrative propriamente dette risultanti dall’applicazione del presente Accordo sono addossate agli organismi incaricati della sua applicazione.

Le spese risultanti dagli accertamenti medici e dagli esami per la valutazione della capacità di lavoro o di guadagno, come pure le spese di spostamento, di vitto o alloggio e le altre spese che ne derivano, sono anticipate dall’organismo incaricato dell’inchiesta e sono rimborsate, separatamente per ogni caso, dall’organismo richiedente.

Art. 39

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 1 o maggio 1969 tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia. Esso resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione. Fatto a Berna il 14 gennaio 1970, in duplice esemplare, in lingua francese e turca; i due testi fanno egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il governo
della Repubblica di Turchia:

Cristoforo Motta

Sitki Coskun

Appendice n.1

Le protesi, le apparecchiature complesse e le altre prestazioni in natura di notevole importanza contemplate all’articolo 29 dell’Accordo amministrativo sono le prestazioni seguenti in quanto esse siano previste, nel caso singolo, nella legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora o del luogo di domicilio:

  1. Protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno compresi i busti ortopedici rinforzati, come pure gli accessori e gli utensili.
  2. Scarpe ortopediche e scarpe correttive (non ortopediche).
  3. Protesi mascellari e facciali, parrucche.
  4. Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali a cannocchiale e occhiali telescopici.
  5. Apparecchi per i sordi, specificamente apparecchi acustici e fonici.
  6. Protesi dentarie (fisse e amovibili) e protesi nel caso di palatoschisi (fessura palatina).
  7. Carrozzelle per malati (a comando manuale o a motore), carrozzelle da passeggio o da camera e altri mezzi meccanici adatti per spostarsi, cani da guida per ciechi.
  8. Rinnovo degli apparecchi indicati alle voci precedenti.
  9. Cure.
  10. Soggiorni e cure mediche; –in convalescenziari e in sanatori o in istituti per cure d’aria;–in un preventorio, quando la durata del soggiorno sembra doversi prolungare oltre un periodo di venti giorni secondo il parere del medico curante oppure, se lo richiede in casi analoghi la legislazione dello Stato dove si trova l’interessato, secondo il parere del medico di controllo (medico di fiducia) dell’istituzione del luogo di soggiorno o del luogo di dimora, oppure quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere espresso in un primo tempo dal medico curante, oltre i venti giorni.
  11. Provvedimenti d’integrazione funzionale o di rieducazione professionale.
  12. Ogni altro intervento medico o le forniture sanitarie, dentarie o chirurgiche, alla condizione che il costo probabile delle stesse superi il seguente importo:

in Svizzera:

500 fr.

in Turchia:

1000 Lt.

  1. Ogni sussidio destinato a coprire una parte del costo che risulti dall’erogazione delle prestazioni previste alle lettere da a) a k), e che superi gli importi precisati alla precedente lettera 1).

Appendice n.2

Le casse svizzere per i malati riconosciute, contemplate all’articolo 34 dell’Accordo amministrativo sono le seguenti:

  1. Cassa malattia e infortuni Cristiano-Sociale, Amministrazione centrale,
    Zentralstrasse 18, 6003 Lucerna.
  2. «Concordia», cassa malattia e infortuni, Amministrazione centrale,
    Bundesplatz 14, 6003 Lucerna.
  3. «Krankenfürsorge», Amministrazione centrale, Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur.
  4. Società Svizzera Mutuo Soccorso Elvezia, Amministrazione centrale,
    Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zurigo.
  5. Società svizzera d’assicurazione malattia Grütli, Amministrazione centrale, Weltpoststrasse 21, 3000 Berna.