A. Risorse
Le risorse del primo conto sono le seguenti:
- sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul secondo conto conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 10;
- depositi in denaro di organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 14;
- capitale di garanzia, denaro in luogo e al posto del capitale di garanzia, e garanzie provenienti dai partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14;
- contributi volontari destinati al primo conto;
- proventi dei prestiti, conformemente all’articolo 15;
- eventuali utili netti delle operazioni del primo conto;
- riserva speciale di cui al paragrafo 4 dell’articolo 16;
- warrants di stock provenienti da organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 8 e 9 dell’articolo 14.
B. Principi regolatori delle operazioni del primo conto
Il Consiglio di amministrazione approva le condizioni dei prestiti per le operazioni del primo conto.
Il capitale rappresentato dai contributi diretti stanziato sul primo conto viene utilizzato:
- per consolidare la reputazione di solvibilità del Fondo per quanto attiene alle operazioni del primo conto;
- come capitale d’esercizio, per far fronte alle necessità a breve termine di liquidità del primo conto;
- come fonte di entrate per coprire le spese di amministrazione del Fondo.
Il Fondo preleva un interesse su tutti i prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, a dei tassi tanto bassi quanto glielo consenta e la sua possibilità di ottenere fondi e la necessità di coprire il costo dei prestiti che contrae per erogare fondi a dette organizzazioni associate.
Il Fondo versa, per tutti i depositi in denaro ed altri pagamenti in denaro delle organizzazioni di prodotto associate, un interesse a dei tassi adeguati compatibili con il reddito dei propri investimenti finanziari, e tenendo in considerazione il tasso applicato ai prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate ed il costo dei prestiti che esso contrae per le operazioni del primo conto.
Il Consiglio dei governatori adotta dei regolamenti che enunciano i principi di gestione, in virtù dei quali fissa i tassi di interesse applicati conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. In tal modo, il Consiglio dei governatori tiene conto della necessità di preservare la viabilità finanziaria del Fondo e tiene presente il principio di un trattamento non discriminatorio tra le organizzazioni di prodotto associate.
C. Fabbisogni finanziari massimali
Ogni accordo di associazione specifica i fabbisogni massimali dell’organizzazione internazionale di prodotto associata e le misure da adottare in caso di modifica di tali fabbisogni.
I fabbisogni finanziari massimali di un’organizzazione internazionale di prodotto associata comprendono il costo d’acquisto delle scorte calcolato moltiplicando il volume autorizzato delle sue scorte, come specificato dall’accordo di associazione, per un adeguato prezzo di acquisto, determinato da detta organizzazione associata. Inoltre, un’organizzazione internazionale di prodotto associata può comprendere nei suoi fabbisogni finanziari massimali le spese di mantenimento specificate, eccezion fatta per gli interessi relativi ai prestiti contratti, restando inteso che la somma delle spese di mantenimento specificate non deve superare il 20 per cento del costo di acquisto.
D. Obblighi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dei loro partecipanti nei confronti del Fondo
Ogni accordo di associazione prevede in particolare:
- il modo in cui l’organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti debbono adempiere agli obblighi che hanno nei confronti del Fondo. Tali obblighi sono enunciati all’articolo 14 concernente i depositi, il capitale di garanzia, il denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, le garanzie e i warrants di stock;
- che l’organizzazione internazionale di prodotto associata non richiede prestiti a terzi per le operazioni del suo stock regolatore, a meno che non sussista un mutuo accordo con il Fondo approvato dal Consiglio di amministrazione;
- che l’organizzazione di prodotto associata è, in qualunque momento, responsabile nei confronti del Fondo del mantenimento e conservazione delle scorte per le quali dei warrants di stock sono stati dati in pegno presso il Fondo o consegnate in deposito per conto del Fondo, e prende le necessarie garanzie e gli adeguati provvedimenti in materia di sicurezza ed in altri campi per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione di dette scorte;
- che l’organizzazione internazionale di prodotto associata conclude con il Fondo adeguati accordi di credito che specifichino le modalità e condizioni di qualsiasi prestito approvato dal Fondo a favore di detta organizzazione associata, comprese le modalità di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi;
- che l’organizzazione internazionale di prodotto associata tiene al corrente, se del caso, il Fondo sulle condizioni e sull’evoluzione dei mercati del, prodotto di cui essa si occupa.
E. Obblighi del Fondo nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate
Ogni accordo di associazione prevede inoltre in particolare:
- che, con riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 11 a) del presente articolo, il Fondo adotta le necessarie disposizioni per il prelevamento, a richiesta dell’organizzazione internazionale di prodotto associata, del totale o di una parte delle somme depositate conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 14;
- che il Fondo concede prestiti all’organizzazione internazionale di prodotto associata per un importo totale che non superi la somma del capitale di garanzia non richiesto dal denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, e delle garanzie fornite dai partecipanti all’organizzazione a titolo della loro partecipazione a detta organizzazione in applicazione dei paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14;
- che i prelievi ed i prestiti effettuati e contratti da ogni organizzazione di prodotto associata conformemente ai commi a) e b) summenzionati, vengono utilizzati unicamente per far fronte ai costi di stoccaggio inclusi nei fabbisogni finanziari massimali conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Una somma che non superi la quota eventualmente compresa nei fabbisogni finanziari massimali di ogni organizzazione internazionale di prodotto associata per far fronte a delle spese di mantenimento specificate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo è utilizzata per far fronte a tali spese di mantenimento;
- che, salvo quanto disposto al paragrafo 11 c) del presente articolo, il Fondo mette rapidamente i warrants di stock a disposizione dell’organizzazione internazionale di prodotto associata affinché questa possa utilizzarli per la vendita del suo stock regolatore;
- che il Fondo rispetta il carattere riservato delle informazioni fornite dall’organizzazione internazionale di prodotto associata.
F. Mancato pagamento da parte di organizzazioni internazionali di prodotto associate
In caso di imminente mancato pagamento di un’organizzazione internazionale di prodotto associata, per qualsiasi prestito concesso dal Fondo, il Fondo consulta detta organizzazione associata per l’adozione di misure volte ad evitare il mancato pagamento. In caso di mancato pagamento di una organizzazione di prodotto associata il Fondo fa ricorso alle seguenti risorse, nel seguente ordine, fino alla concorrenza della somma del mancato pagamento:
- tutto il denaro dell’organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente in possesso del Fondo;
- i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti all’organizzazione associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione a detta organizzazione;
- con riserva di quanto disposto al paragrafo 15 del presente articolo, qualsiasi warrant di stock dato in garanzia presso il Fondo o consegnato in deposito per conto del Fondo dall’organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente.
G. Impegni derivati dai prestiti del primo conto
I pagamenti effettuati dai partecipanti ad organizzazioni di prodotto associate in forza del precedente comma d) vengono rimborsati dal Fondo non appena possibile prelevando le risorse raccolte in applicazione dei paragrafi 11, 15, 16 e 17 del presente articolo; l’eventuale avanzo di risorse, dopo il rimborso, viene utilizzato per ricostituire, in ordine inverso, le risorse menzionate ai commi a), b) e c) di cui sopra.
Nel caso in cui il Fondo non possa fare altrimenti per adempiere agli obblighi relativi ai prestiti del suo primo conto, utilizza le seguenti risorse, nel seguente ordine, restando inteso che, se un’organizzazione internazionale di prodotto associata non rispetta gli obblighi che ha nei confronti del Fondo, il Fondo avrà già fatto ricorso, per quanto è possibile, alle risorse menzionale al paragrafo 11 del presente articolo:
- la riserva speciale;
- i proventi delle sottoscrizioni di azioni interamente liberate, stanziati sul primo conto;
- i proventi delle sottoscrizioni di azioni esigibili;
- i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad una organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione ad altre organizzazioni internazionali di prodotto associate.
I proventi delle richieste, in proporzione, di tutto il capitale di garanzia e di tutte le garanzie viene utilizzato dal Fondo dopo aver fatto ricorso alle risorse di cui al paragrafo 12 a), b) e c) del presente articolo per far fronte a uno qualsiasi dei suoi impegni che non siano impegni derivanti dal mancato pagamento di una organizzazione internazionale di prodotto associata.
Per consentire al Fondo di adempiere agli eventuali obblighi che sussistono dopo il ricorso alle risorse menzionate ai paragrafi 12 e 13 del presente articolo, il numero di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti viene aumentato della somma necessaria all’adempimento di detti impegni ed il Consiglio dei governatori viene convocato in sessione di urgenza per decidere le modalità di tale aumento.
H. Alienazione delle scorte da parte del Fondo in caso di decadenza
Il Fondo ha la facoltà di alienare le scorte di prodotti di base riguardanti un’organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente che è decaduta dal beneficio del Fondo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo, restando inteso che il Fondo cerca di evitare la vendita sottocosto di tali scorte rinviando la vendita in modo che tale rinvio sia compatibile con la necessità di evitare da parte sua un’inadempienza degli obblighi.
Il Consiglio di amministrazione esamina, ad opportuni intervalli, le alienazioni di scorte effettuate dal Fondo conformemente al paragrafo 11 c) del presente articolo, in consultazione con l’organizzazione internazionale di prodotto associata interessata e decide a maggioranza qualificata sulla opportunità di rinviare dette alienazioni.
I proventi di tali alienazioni di scorte servono in primo luogo a rispettare gli impegni del Fondo relativi ai prestiti del primo conto per quanto riguarda l’organizzazione internazionale di prodotto associata interessata, quindi a ricostituire, nell’ordine inverso, le risorse di cui al paragrafo 12 del presente articolo.