Sezione 1: Oggetto del presente articolo
Per consentire al Fondo di espletare le funzioni affidategli, sul territorio di ciascuno Stato membro gli sono accordati lo statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente articolo.
Sezione 2: Statuto giuridico del Fondo
Il Fondo è persona giuridica a pieno titolo; in particolare detiene la capacità di:
- negoziare;
- acquistare beni mobili e immobili e disporne;
- stare in giudizio.
Sezione 3: Immunità giurisdizionale
Il Fondo, i suoi beni e le sue disponibilità, dovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale integrale, salvo che il Fondo non vi rinunci esplicitamente ai fini di una determinata procedura o ai termini di un contratto.
Sezione 4: Altre immunità
I beni e le disponibilità del Fondo, dovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono formare oggetto di perquisizione, requisizione, confisca, esproprio né di ogni altro tipo di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.
Sezione 5: Inviolabilità degli archivi
Gli archivi del Fondo sono inviolabili.
Sezione 6: Esenzione da restrizioni
Per tutto quanto necessario ai fini dell’espletamento delle attività previste nel presente statuto, i beni e le disponibilità del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi tipo.
Sezione 7: Privilegio in materia di comunicati
I comunicati ufficiali del Fondo vengono trattati da ogni Stato membro alla stessa stregua dei comunicati ufficiali degli altri Stati membri.
Sezione 8: Immunità e privilegi dei funzionari e dipendenti
I governatori, i direttori esecutivi, i supplenti, i membri dei comitati, i rappresentanti scelti a norma dell’articolo XII, sezione 3, comma j), i consiglieri di tutti i suddetti, i funzionari e dipendenti del Fondo:
- non possono essere perseguiti per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo se il Fondo non rinunci a tale immunità;
- se non siano cittadini dello Stato nel quale esercitano le loro funzioni, beneficiano delle medesime immunità nei confronti delle restrizioni in materia d’immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi militari e godono, in materia di restrizioni dei cambi, dei medesimi vantaggi accordati dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di grado comparabile degli altri Stati membri;
- nei loro spostamenti, beneficiano del medesimo trattamento accordato dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di grado comparabile degli altri Stati membri.
Sezione 9: Immunità fiscali
- Il Fondo, le sue disponibilità, beni e redditi e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente statuto sono esenti da ogni imposta e dazio doganale. Il Fondo è pure esente da ogni obbligo relativo all’esazione o al pagamento di qualsiasi imposta o dazio.
- Nessuna imposta è percepita sulle retribuzioni ed emolumenti corrisposti dal Fondo ai suoi direttori esecutivi, supplenti, funzionari o dipendenti che non siano cittadini o sudditi del paese in cui esercitano le loro funzioni.
- Nessuna imposta di nessuna natura è percepita sulle obbligazioni o titoli emessi dal Fondo, chiunque li detenga, né sui relativi dividendi e interessi, nel caso che:i)l’imposta sulle suddette obbligazioni o titoli presenti carattere discriminatorio fondato esclusivamente sulla loro origine;ii)l’imposta abbia come unico fondamento giuridico il luogo o la moneta di emissione, il luogo o la moneta di pagamento previsto od effettivo oppure l’ubicazione territoriale di un ufficio o agenzia del Fondo.
Sezione 10: Applicazione del presente articolo
Ciascuno Stato membro adotta, sul rispettivo territorio, tutte le disposizioni necessarie per rendere operanti e incorporare nei propri testi di legge i principi enunciati nel presente articolo e trasmette al Fondo il resoconto particolareggiato dei provvedimenti presi a tale scopo.