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0.979.1

Statuto del Fondo monetario internazionale Adottato a Bretton Woods il 22 luglio 1944 Modificato il 31 maggio 1968 e il 30 aprile 1976 Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1991 Firmato e accettato dalla Svizzera il 29 maggio 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1992

RU 1992 2571; FF 1991 II 949

Traduzione

(Stato 11 luglio 2024)

I governi in nome dei quali viene firmato il presente accordo,

convengono quanto segue:

Articolo introduttivo

  1. Il Fondo monetario internazionale è costituito e funziona in conformità delle norme del presente statuto, quali sono state adottate in origine e quali risultano dalle successive modifiche.
  2. Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso tiene un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuisce il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.
  3. Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente statuto vengono effettuate attraverso il Conto generale che comprende, in conformità delle norme del presente statuto, il Conto delle risorse generali, il Conto speciale dei versamenti e il Conto degli investimenti; tuttavia le operazioni e le transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo vengono effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo.

Art. I Scopi

In tutte le sue politiche e decisioni, il Fondo si ispira agli scopi enunciati in questo articolo.

Gli scopi del Fondo monetario sono seguenti:

  1. promuovere la cooperazione monetaria internazionale attraverso un’istituzione permanente che mette a disposizione un meccanismo di consultazione e collaborazione per quel che riguarda i problemi monetari internazionali;
  2. facilitare l’espansione e la crescita equilibrata del commercio internazionale e contribuire così ad istaurare e mantenere elevati livelli di occupazione e di reddito reale e a sviluppare le risorse produttive di tutti gli Stati membri, obiettivi principali della politica economica;
  3. promuovere la stabilità dei cambi, mantenere tra gli Stati membri dei regimi di cambio ordinati ed evitare svalutazioni competitive dei tassi di cambio;
  4. aiutare a stabilire un sistema multilaterale di pagamenti relativi alle transazioni correnti tra gli Stati membri e ad eliminare le restrizioni valutarie che limitano la crescita del commercio internazionale;
  5. assicurare agli Stati membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea di risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti, senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale;
  6. conformemente a quanto sopra, ridurre la durata e l’ampiezza degli squilibri delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

Art. II Membri

Sezione 1: Membri originari

Sono membri originari del Fondo gli Stati che hanno partecipato alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazione Unite ed hanno aderito entro il 31 dicembre 1945.

Sezione 2: Altri membri

Altri Stati possono aderire al Fondo nel rispetto dei tempi e delle condizioni prescritte dal Consiglio dei governatori. Queste condizioni, comprese le modalità di sottoscrizione, sono basate su principi consoni a quanto si applica agli Stati già membri.

Art. III Quote e sottoscrizioni

Sezione 1: Quote e versamento delle sottoscrizioni

Ad ogni Stato membro è assegnata una quota espressa in diritti speciali di prelievo. Le quote degli Stati membri rappresentati alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Uniti ed hanno aderito entro il 31 dicembre 1945 figurano nell’allegato A. Le quote degli altri Stati membri sono determinate dal Consiglio dei governatori. La sottoscrizione di ogni Stato membro è uguale alla sua quota e è versata integralmente al Fondo presso il depositario appropriato.

Sezione 2: Revisione delle quote
  1. Ad intervalli massimi di cinque anni, il Consiglio dei governatori effettua una revisione generale delle quote degli Stati membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne propone la modifica. Esso può anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, su richiesta dello Stato interessato, la modifica della sua quota.
  2. Il Fondo può proporre in qualsiasi momento un aumento delle quote degli Stati che erano già membri il 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a questa data, per un ammontare cumulato non superiore a quanto trasferito, secondo il disposto dell’articolo V, sezione 12, commi f) i) e j) dal Conto speciale dei versamenti al Conto delle risorse generali.
  3. Per qualsiasi modifica delle quota è necessaria la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi.
  4. Nessuna quota viene modificata senza il consenso dello Stato membro interessato e prima che sia effettuato il versamento, a meno che non si consideri che esso già avvenuto, secondo quanto disposto alla sezione 3, coma b) del presente articolo.
Sezione 3: Versamenti in caso di modifica delle quote
  1. Lo Stato membro, che abbia dato il suo assenso all’aumento della propria quota, secondo quanto disposto dalla sezione 2, comma a) del presente articolo, versa al Fondo, entro un lasso di tempo da questo determinato, il venticinque per cento in diritti speciali di prelievo; il Consiglio dei governatori, tuttavia, può prescrivere che il versamento venga effettuato, su una base identica per tutti gli Stati membri, per intero o parzialmente, in valute di altri Stati membri specificati dal Fondo, previo il loro consenso, oppure nella moneta dello stesso Stato membro. Lo Stato non partecipante versa nelle monete di altri Stati membri, specificati dal Fondo, previo il loro consenso, la percentuale di aumento che i partecipanti devono versare in diritti speciali di prelievo. Lo Stato membro versa il resto dell’aumento della quota in moneta propria. Nessun pagamento effettuato da uno Stato membro, conformemente a quanto qui disposto, può avere come effetto di portare le disponibilità del Fondo nella moneta di uno Stato membro ad un livello superiore a quello a partire dal quale sarebbero soggette a provvigioni ai sensi dell’articolo V, sezione 8, comma b) numero ii).
  2. Si assume che ogni Stato membro, che abbia dato il suo assenso all’aumento della propria quota, secondo quanto disposto dalla sezione 2, comma a) del presente articolo, abbia versato al Fondo la sottoscrizione di importo uguale a questo aumento.
  3. Se uno Stato membro accettata una riduzione della propria quota, il Fondo gli versa entro sessanta giorni dalla data dell’accettazione, un importo pari alla riduzione. Il versamento è effettuato nella moneta dello Stato membro e in diritti speciali di prelievo o in monete di altri Stati membri specificati dal Fondo, previo il loro consenso, in proporzione tale da evitare che le disponibilità del Fondo nella moneta dello Stato membro risultino inferiori alla nuova quota; resta inteso peraltro che, in circostanze eccezionali, il Fondo, nell’effettuare un versamento ad uno Stato membro, può ridurre le proprie disponibilità in questa valuta ad un livello inferiore alla nuova quota.
  4. È necessaria la maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi per qualsiasi decisione presa in applicazione del comma a) di cui sopra, fatta eccezione per la determinazione della scadenza e la specificazione delle monete in virtù di questa disposizione.
Sezione 4: Sostituzione della valuta con titoli

Il Fondo accetta da ogni membro, in sostituzione di quell’importo della valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali che non ritiene necessario per le proprie operazioni e transazioni, buoni od altre obbligazioni emessi dallo Stato membro o dal depositario designato conformemente all’articolo XIII, sezione 2. Questi titoli sono non trasferibili, infruttiferi e sono pagati a vista al loro valore nominale, accreditandoli sul conto del Fondo presso il depositario designato. Le disposizioni della presente sezione si applicano non solo alla valuta utilizzata per il pagamento della sottoscrizione, ma anche a qualsiasi altra valuta dovuta al Fondo o acquistata da questo, e iscritta nel Conto delle risorse generali.

Art. IV Obblighi relativi al regime dei cambi

Sezione 1: Obblighi generali degli Stati membri.

Riconosciuto che lo scopo principale del sistema monetario internazionale è di forgiare un contesto tale da facilitare lo scambio di beni, servizi e capitali tra gli Stati, favorendo una crescita economica equilibrata, e che un obiettivo prioritario è quello di garantire il mantenimento delle condizioni di base ordinate, necessarie alla stabilità economica e finanziaria, ogni Stato membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri stati membri per garantire un regime di cambi ordinato e promuovere un sistema stabile di tasso di cambio. In particolare ogni Stato membro:

  1. si impegna ad orientare la propria politica economica e finanziaria verso la crescita economica ordinata nel rispetto di una ragionevole stabilità dei prezzi, tenendo debitamente conto della propria specifica situazione;
  2. cerca di promuovere la stabilità, favorendo condizioni di base economiche e finanziarie ordinate e un sistema monetario che non provochi tensioni;
  3. evita di manipolare i tassi di cambio o il sistema monetario internazionale allo scopo di impedire l’aggiustamento effettivo delle bilance dei pagamenti o di assicurarsi vantaggi competitivi ingiusti nei confronti degli altri Stati membri; e
  4. adotta politiche di cambio compatibili con gli impegni previsti nella presente sezione.
Sezione 2: Disposizioni generali sui cambi
  1. Ogni Stato membro notifica al Fondo, entro trenta giorni dalla data del secondo emendamento del presente statuto, il regime di cambi che intende adottare in osservanza degli impegni di cui alla sezione 1 del presente articolo e notifica immediatamente al Fondo qualsiasi modifica del proprio regime di cambi.
  2. Nell’ambito di un sistema monetario internazionale del tipo in vigore il primo gennaio 1976, le disposizioni in fatto di cambi possono essere le seguenti:i)mantenimento da parte di uno Stato membro del valore della sua moneta in termini di diritti speciali di prelievo o di un altro denominatore, diverso dall’oro;ii)meccanismi di cooperazione, in virtù dei quali gli Stati membri mantengono il valore delle loro monete in riferimento al valore della valuta o delle valute degli altri Stati membri; oppureiii)altre disposizioni di cambio scelte dallo Stato membro.
  3. Allo scopo di tener conto dell’evoluzione del sistema monetario internazionale, il Fondo può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, adottare disposizioni generali di cambio, senza limitare la libertà degli Stati membri quanto alla scelta dei regimi di cambi conformi agli obiettivi e agli obblighi derivanti dalla sezione 1 del presente articolo.
Sezione 3: Sorveglianza delle politiche di cambio
  1. Il Fondo sorveglia il sistema monetario internazionale per assicurarne l’operazionalità nonché il modo in cui ogni Stato adempie agli obblighi derivanti dalla sezione 1 del presente articolo.
  2. Per adempie alle funzioni descritte al comma a) del presente articolo, il Fondo esercita una ferma sorveglianza sulle politiche di cambio degli Stati membri e adotta principi specifici per guidare gli Stati membri nella condotta di queste politiche. Ogni stato membro fornisce al Fondo le informazioni necessarie a questa sorveglianza e, su richiesta del Fondo, conduce consultazioni con il Fondo stesso riguardo a queste politiche. I principi adottati dal fondo sono compatibili con i meccanismi di cooperazione in virtù dei quali gli Stati membri mantengono il valore della loro moneta rispetto al valore della valuta o delle valute degli altri Stati membri, come pure con altre disposizioni di cambio scelte da uno Stato membro, conformemente agli scopi del Fondo e a quanto disposto dalla sezione 1 del presente articolo. I principi rispettano gli indirizzi sociali e politici interni degli Stati membri e, nella loro applicazione, il Fondo tiene nel debito conto la situazione particolare di ogni Stato membro.
Sezione 4: Parità

Il Fondo può decidere, alla maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, che le condizioni economiche internazionali permettono l’introduzione di un sistema generalizzato di cambi basato su parità stabili ma aggiustabili. Il Fondo adotta una simile decisione in considerazione della stabilità fondamentale dell’economia mondiale e, allo scopo, tiene conto dell’evoluzione dei prezzi e dei tassi di crescita economica degli Stati membri. La decisione è presa inoltre alla luce dell’evoluzione del sistema monetario internazionale, riferendosi in particolare alle fonti di liquidità e, per assicurare l’operazionalità di un sistema di parità, alle disposizioni ai sensi delle quali tanto gli Stati membri con un surplus della bilancia dei pagamenti, quanto gli Stati con un deficit della bilancia dei pagamenti debbono adottare misure tempestive, efficaci e simmetriche per raggiungere il riequilibrio e, tenendo conto dei dispositivi di intervento e di trattamento degli squilibri. Nel prendere una simile decisione, il Fondo notifica agli Stati membri che diventano applicabili le disposizioni dell’allegato C.

Sezione 5: Pluralità delle monete sul territorio di uno Stato membro
  1. Si presume che le decisioni relative alla moneta di uno Stato membro, adottate dallo Stato membro in conformità delle disposizioni del presente articolo si applichino alle diverse monete aventi corso nei territori per i quali lo Stato membro ha accettato il presente statuto, conformemente all’articolo XXXI, sezione 2, comma g), a meno che lo Stato membro non dichiari che la decisione riguarda esclusivamente la moneta metropolitana, ovvero una o più monete specificate ovvero l’una e le altre.
  2. Si presume che le decisioni adottate dal Fondo, conformemente alle disposizioni del presente articolo, si applichino a tutte le monete degli Stati membri cui fa riferimento il comma a) di cui sopra, salvo dichiarazione contraria del Fondo.

Art. V Operazioni e transazioni del Fondo

Sezione 1: Istituzioni finanziarie pubbliche che trattano con il Fondo

Gli Stati membri trattano con il Fondo esclusivamente tramite il loro Tesoro, la loro Banca centrale e il loro fondo di stabilizzazione dei cambi o ogni altra istituzione finanziaria pubblica analoga e il Fondo tratta solo con gli stessi organismi o per il loro tramite.

Sezione 2: Limitazione delle operazioni e transazioni del Fondo
  1. Salvo disposizione diversa del presente statuto, le transazioni per conto del Fondo si limitano alle transazioni aventi lo scopo di fornire allo Stato membro, dietro sua richiesta, i diritti speciali di prelievo o le valute di altri Stati membri provenienti dalle risorse generali del Fondo, depositati sul Conto delle risorse generali in cambio della valuta dello Stato membro che desidera effettuare l’acquisto.
  2. Se richiesto, il Fondo può decidere di fornire servizi finanziari e tecnici, conformemente ai suoi scopi, in particolare amministrare risorse versate dagli Stati membri. Le operazioni legate alla prestazione di questi servizi finanziari non sono effettuate a nome del Fondo. I servizi indicati in questo comma non impongono agli Stati membri alcun obbligo senza il loro consenso.
Sezione 3: Condizioni che regolano l’uso delle risorse generali del Fondo
  1. Il Fondo adotta le politiche di impiego delle proprie risorse generali, in particolare in materia di accordi stand-by o di dispositivi analoghi e, per problemi specifici di bilancia dei pagamenti, può adottare politiche specifiche che aiutino gli Stati membri a superare le difficoltà di riequilibro della bilancia dei pagamenti, conformemente alle disposizioni del presente statuto e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell’impiego delle risorse generali del Fondo.
  2. Ogni Stato membro è autorizzato a comperare dal Fondo le valute di altri Stati membri contro un importo equivalente nella propria moneta alle seguenti condizioni:i)l’utilizzazione delle risorse del Fondo da parte dello Stato membro sia conforme alle disposizioni del presente statuto e alle politiche adottate ai sensi di questi disposizioni;ii)lo Stato membro dichiari necessario l’acquisto a causa della situazione della sua bilancia dei pagamenti, delle sue riserve o dell’andamento delle sue riserve;iii)l’acquisto proposto venga effettuato entro la quota di riserva oppure non abbia l’effetto di accrescere le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro acquirente a più del duecento per cento della sua quota;iv)il Fondo non abbia dichiarato in precedenza che, in applicazione del presente articolo, sezione 5, dell’articolo VI, sezione 1, o dell’articolo XXVI, sezione 2, comma a), lo Stato membro richiedente è decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo.
  3. Il Fondo prende in esame qualunque richiesta di acquisto per determinare se l’acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente statuto e alle politiche adottate ai sensi di tali disposizioni, tenendo presente che non possono essere contestati acquisti proposti nella quota di riserva.
  4. Nello stabilire politiche e procedure di indicazione delle valute da vendere, il Fondo tiene conto, in consultazione con gli Stati membri, della situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve degli Stati membri e degli sviluppi sul mercato dei cambi come pure dell’auspicabilità di giungere col tempo a posizioni equilibrate presso il Fondo; resta inteso che, se un membro dichiara che si propone di acquistare la valuta di un altro Stato membro perché desidera ottenere un importo equivalente della propria valuta offerto dall’altro Stato membro, è autorizzato ad acquistare la moneta dell’altro Stato membro a meno che il Fondo non abbia notificato, ai sensi della sezione 3 dell’articolo VII, che le sue disponibilità della valuta domanda sono divenute scarse.
  5. e) i) ogni Stato membro garantisce che le disponibilità nella propria moneta acquistate presso il Fondo sono averi in una valuta convertibile di fatto o che possono essere scambiati al momento dell’acquisto in una valuta convertibile di fatto di sua scelta, a un tasso di cambio tra le due valute equivalente al tasso di cambio applicabile tra di loro sulla base dell’articolo XIX, sezione 7, comma a); ii)ogni Stato membro, la cui moneta è acquistata dal Fondo oppure è ricevuta in cambio di una valuta acquistata dal Fondo, collabora con il Fondo e con altri Stati membri per rendere possibile lo scambio delle suddette disponibilità nella propria moneta, al momento dell’acquisto, contro le monete convertibili di fatto di altri Stati membri;iii)lo scambio, di cui al comma i) precedente, di una valuta che non è convertibile di fatto è effettuato dallo Stato membro di cui si acquista la valuta, a meno che lo Stato membro e l’altro Stato membro acquirente non abbiano convenuto un’altra procedura;iv)uno Stato membro che acquista al Fondo la valuta convertibile di fatto di un altro Stato membro e che desidera scambiarla al momento dell’acquisto contro un’altra valuta convertibile di fatto procede allo scambio con altro Stato membro, se questo gliene presenta richiesta. Lo scambio viene effettuato contro una valuta convertibile di fatto, scelta dall’altro Stato membro al tasso di cambio di cui al comma i) precedente.
  6. Conformemente alle politiche e alle procedure adottate, il Fondo può convenire di fornire ad un partecipante, che effettua un acquisto ai sensi di questa sezione, diritti speciali di prelievo al posto di valute di altri Stati membri.
Sezione 4: Dispensa

Il Fondo può, a sua discrezione e in termini che salvaguardano i propri interessi, derogare all’applicazione di ognuna delle condizioni prescritte dalla sezione 3, commi b) numeri iii) e iv) del presente articolo specialmente nel caso di membri che in passato non abbiano fatto un uso esteso e continuato delle risorse generali del Fondo. Per accordare una simile dispensa, tiene conto del carattere periodico o eccezionale dei bisogni dello Stato membro che presenta la richiesta. Il Fondo considera inoltre ogni offerta di garanzia sotto forma di titoli accettabili, che abbiano un valore ritenuto dal Fondo sufficiente a salvaguardare i propri interessi e può subordinare la concessione della dispensa alla costituzione di una simile garanzia.

Sezione 5: Divieto di utilizzazione delle risorse generali del Fondo

Se il Fondo reputa che uno Stato membro fa uso delle risorse generali in modo contrario ai suoi scopi, gli invia un rapporto che presenta il proprio rilievo, fissandogli una scadenza adeguata per la risposta. Dopo l’invio di questo rapporto allo Stato membro, il Fondo può limitare l’utilizzo delle sue risorse generali da parte di tale Stato membro. Se il Fondo non riceve risposta entro la scadenza fissata o giudica la risposta insoddisfacente, può continuare a limitare l’utilizzazione delle sue risorse generali da parte dello Stato membro o, dopo un preavviso ragionevole, dichiarare lo Stato membro decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo.

Sezione 6: Altri acquisti e vendite di diritti speciali di prelievo da parte del Fondo
  1. Il Fondo può accettare diritti speciali di prelievo da un partecipante contro un importo equivalente di valute di altri Stati membri.
  2. Il Fondo può fornire ad un partecipante, a sua richiesta, diritti speciali di prelievo contro un importo equivalente di valute di altri Stati membri. Queste transazioni non debbono avere l’effetto di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigioni, ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).
  3. Le valute fornite o accettate dal Fondo ai sensi della presente sezione sono scelte in conformità delle politiche che accolgono i principi enunciati al presente articolo, sezione 3, comma d) o alla sezione 7, comma i). Il Fondo può prender parte alle transazioni di cui alla presente sezione solo a condizione che lo Stato membro la cui valuta è fornita o accettata acconsenta a questo impegno della sua valuta.
Sezione 7: Riacquisto da parte di uno Stato membro delle disponibilità nella propria moneta detenute dal Fondo
  1. Ogni Stato membro è autorizzato a riacquistare in ogni momento le disponibilità del Fondo nella propria moneta che sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b).
  2. Lo Stato membro che ha effettuato un acquisto ai sensi del presente articolo, sezione 3, comma b), quando la sua bilancia dei pagamenti e la posizione di riserva migliorano, deve normalmente riacquistare le disponibilità del Fondo nella propria moneta derivanti dall’acquisto e soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b). Deve riacquistare queste disponibilità se il Fondo, in conformità della politica di riacquisto adottata e previa consultazione dello Stato membro, dichiara che esso deve riacquistare queste disponibilità per l’avvenuto miglioramento della bilancia dei pagamenti e delle sue riserve.
  3. Lo Stato membro che ha effettuato un acquisto ai sensi del presente articolo, sezione 3, deve riacquistare, entro cinque anni dalla data di acquisto, le disponibilità del Fondo nella propria moneta, soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b). Il Fondo può prescrivere che lo Stato membro effettui il riacquisto frazionato nel periodo compreso fra tre e cinque anni dalla data di acquisto. Il Fondo può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, modificare la durata dei periodi di riacquisto prevista al presente comma c), ma il periodo fissato si applica a tutti gli Stati membri.
  4. Il Fondo può decidere, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, di adottare periodi diversi da quelli previsti al presente articolo, comma c) uguali per tutti gli Stati membri, per il riacquisto delle disponibilità nella propria moneta acquisite dal Fondo nell’ambito di una politica speciale di impiego delle sue risorse generali.
  5. Ogni Stato membro riacquista, in conformità delle politiche adottate dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, le disponibilità nella propria moneta che non derivano da acquisti e sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).
  6. Una decisione che, nell’ambito di una politica relativa all’impiego delle risorse generali del Fondo, prescriva un periodo di riacquisto ai sensi del presente articolo, commi c) o d) inferiore a quello in vigore secondo questa politica, si applica solo alle disponibilità acquisite dal Fondo in data successiva all’entrata in vigore di tale decisione.
  7. Il Fondo può, a richiesta di uno Stato membro, differire la data di esecuzione dell’obbligo di riacquisto ma non oltre il periodo massimo prescritto ai commi c) o d) del presente articolo, o in seguito a politiche adottate dal Fondo ai sensi del presente articolo, comma e), a meno che il Fondo non decida, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, che un periodo più lungo, compatibile con l’impiego temporaneo delle risorse generali del Fondo, si giustifichi in ragione delle eccezionali difficoltà che causerebbe allo Stato membro l’esecuzione dell’obbligo di riacquisto entro i termini impartiti.
  8. In aggiunta alle politiche di cui alla sezione 3, comma d) del presente articolo, il Fondo può definire altre politiche che, previa consultazione con lo Stato membro, gli consentano di vendere, ai sensi del presente articolo, sezione 3, comma b) le sue disponibilità nella valuta dello Stato membro che non siano state riacquistate in conformità della presente sezione, senza che ciò costituisca impedimento per qualsiasi misura che il Fondo può essere autorizzato ad adottare in virtù di ogni altra disposizione del presente statuto.
  9. I riacquisti ai sensi della presente sezione vengono effettuati in diritti speciali di prelievo o nelle valute di altri Stati membri indicate dal Fondo. Il Fondo decide le politiche e le procedure di indicazione delle valute utilizzabili dagli Stati membri per i riacquisti, tenendo conto dei principi enunciati nel presente articolo, sezione 3, comma d). I riacquisti non debbono avere l’effetto di accrescere le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro ad un livello superiore a quello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii).
  10. j) i) Se la valuta di uno Stato membro indicata dal Fondo in conformità del presente articolo, comma i) non è una moneta convertibile di fatto, questo Stato membro garantisce che lo Stato membro che procede al riacquisto può ottenerla, al momento del riacquisto, contro una moneta convertibile di fatto scelta dallo Stato membro la cui moneta è stata indicata. Lo scambio di monete ai sensi della presente disposizione si effettua ad un tasso di cambio tra le due monete che equivale al tasso di cambio applicabile tra di loro sulla base dell’articolo XIX, sezione 7, comma a). ii)Gli Stati membri, le cui monete sono indicate dal Fondo ai fini del riacquisto, collaborano con il Fondo e con altri Stati membri per permettere agli Stati membri che effettuano il riacquisto di ottenere, al momento del riacquisto, la moneta indicata in cambio delle monete convertibili di fatto di altri Stati membri.iii)Lo scambio ai sensi del presente comma j), numero i) si effettua con lo Stato membro la cui moneta è indicata a meno che quest’ultimo e lo Stato membro che procede al riacquisto non concordino un’altra procedura.iv)Se uno Stato membro che procede al riacquisto desidera ottenere, al momento del riacquisto, la moneta convertibile di fatto di un altro Stato membro indicata dal Fondo ai sensi del precedente comma i), deve, se lo chiede un terzo Stato membro, ottenere dall’altro Stato membro questa valuta in cambio di una valuta convertibile di fatto, al tasso di cambio di cui al precedente comma j) numero i). Il Fondo può adottare disposizioni relative alla moneta convertibile di fatto da fornire in uno scambio.
Sezione 8: Provvigioni
  1. a) i) Lo Stato membro che acquisti dal Fondo, in cambio di moneta propria, diritti speciali di prelievo o valuta di un altro Stato membro in deposito sul Conto delle riserve generali paga al Fondo una provvigione, fatta salva la facoltà del Fondo di percepire su tutti gli acquisti nella quota di riserva una provvigione inferiore a quella sulle altre quote. La provvigione percepita sugli acquisti nella quota di riserva è inferiore allo 0,5 per cento. ii)Il Fondo può decidere di percepire una provvigione sugli accordi stand‑by o altri accordi analoghi. Il Fondo può decidere che la provvigione dovuta su un accordo stand‑by possa essere compensata dalla provvigione riscossa ai sensi del numero i) precedente sugli acquisti effettuati nell’ambito dell’accordo summenzionato.
  2. Il Fondo percepisce provvigioni sulla media dei saldi quotidiani nelle valute degli Stati membri depositati sul Conto delle riserve generali, nella misura in cui tali saldi:i)sono stati acquisiti nell’ambito di una politica per la quale è prevista un’esclusione ai sensi dell’articolo XXX, comma c); oppureii)superano il valore della quota dopo l’esclusione degli importi di cui al precedente numero i).
  3. I tassi delle provvigioni sono aumentati di norma a intervalli predeterminati durante il periodo nel quale sono detenuti i saldi.
  4. Se uno Stato membro non procede ad un riacquisto che deve effettuare ai sensi della sezione 7 del presente articolo, il Fondo, dopo aver consultato lo Stato membro interessato a proposito della riduzione delle proprie disponibilità nella sua valuta, può imporre qualsiasi provvigione che giudichi appropriata sulle proprie disponibilità nella valuta dello Stato membro che avrebbe dovuto riacquistarle.
  5. Per determinare i tassi delle provvigioni percepite ai sensi dei precedenti commi a) e b), uguali per tutti gli Stati membri, e le provvigioni percepite ai sensi del predecente comma c) è necessaria la maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.
  6. Uno Stato membro paga tutte le provvigioni in diritti speciali di prelievo; resta inteso che, in circostanze eccezionali, il Fondo può autorizzare uno Stato membro a pagare le provvigioni in valute di altri Stati membri indicate dal Fondo stesso, previa consultazione con gli Stati membri interessati, o nella sua moneta. Le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro non devono superare, a seguito dei versamenti effettuati da altri Stati membri in virtù della presente disposizione, il livello a partire dal quale sono soggette a provvigione secondo il disposto del precedente comma b) numero ii).
Sezione 9: Remunerazione
  1. Il Fondo corrisponde una remunerazione sull’ammontare costituito dall’eccedenza della percentuale della quota di uno Stato membro, determinato secondo il comma b) o il comma c) precedente, in rapporto alla media dei saldi quotidiani delle disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali, diversi dalle disponibilità derivanti da acquisti effettuati nell’ambito di una politica che è stata oggetto di esclusione ai sensi dell’articolo XXX, comma c). Il tasso di remunerazione, fissato dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, è uniforme per tutti gli Stati membri e non deve essere superiore al tasso d’interesse di cui all’articolo XX, sezione 3 né inferiore ai quattro quinti di questo tasso. Nel fissare il tasso di remunerazione, il Fondo tiene conto dei tassi delle provvigioni riscosse ai sensi dell’articolo V, sezione 8, comma b).
  2. La percentuale della quota applicabile ai fini del precedente comma a) è:i)per ogni Stato che aveva aderito al Fondo prima del secondo emendamento del presente statuto, una percentuale della quota corrispondente al settantacinque per cento della quota alla data del secondo emendamento del presente statuto; per ogni Stato che ha aderito al Fondo dopo il secondo emendamento del presente statuto, una percentuale della quota calcolata dividendo il totale degli importi corrispondenti alle percentuali delle quote che si applicano agli altri Stati membri alla data alla quale lo Stato ha aderito al Fondo, per il totale delle quote degli altri Stati membri alla stessa data; piùii)gli importi versati al Fondo, dalla data applicabile ai sensi del precedente numero i), in moneta o in diritti speciali di prelievo, in conformità dell’articolo III, sezione 3, comma a); menoiii)gli importi ricevuti dal Fondo, dalla data applicabile ai sensi del precedente numero i), in moneta o in diritti speciali di prelievo, in conformità dell’articolo III, sezione 3, comma a).
  3. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può aumentare l’ultima percentuale della quota applicabile ad ogni Stato membro, ai fini del precedente comma a), portandolo a:i)una percentuale non superiore al cento per cento, che viene determinata per ogni Stato membro sulla base di criteri uguali per tutti gli Stati membri, oppureii)il cento per cento per tutti gli Stati membri.
  4. La remunerazione è corrisposta in diritti speciali di prelievo, fatta salva la facoltà del Fondo o dello Stato membro di decidere che il pagamento avvenga nella valuta di questo.
Sezione 10: Computo
  1. Il valore degli attivi del Fondo depositati sul Conto generale è espresso in diritti speciali di prelievo.
  2. Tutti i computi relativi alle valute degli Stati membri ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente statuto, diverse da quelle dell’articolo IV e dell’allegato C, si effettuano ai tassi ai quali il Fondo contabilizza queste valute ai sensi della sezione 11 del presente articolo.
  3. Nei calcoli destinati a determinare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente statuto, gli importi di valuta rispetto alla quota non viene computata la valuta depositata sul Conto speciale dei versamenti e sul Conto degli investimenti.
Sezione 11: Mantenimento del valore
  1. Il valore delle valute degli Stati membri depositate sul Conto delle risorse generali è mantenuta costante in termini di diritti speciali di prelievo in conformità dei tassi di cambio ai sensi dell’articolo XIX, sezione 7, comma a).
  2. Si procede ad un aggiustamento delle disponibilità del Fondo nella valuta di uno Stato membro ai sensi della presente sezione quando questa valuta è utilizzata in una operazione o transazione tra il Fondo e un altro Stato membro nonché ogni volta che il Fondo lo decida o lo Stato membro lo chieda. I pagamenti relativi ad un aggiustamento, ricevuti o effettuati dal Fondo, hanno luogo entro un lasso di tempo ragionevole, determinato dal Fondo, successivo alla data dell’aggiustamento, o ad un altro momento, se lo Stato membro lo chiede.
Sezione 12: Altre operazioni e transazioni
  1. Nelle politiche e decisioni che adotta in applicazione delle disposizioni della presente sezione, il Fondo tiene debito conto degli obiettivi enunciati all’articolo VIII, sezione 7 e dell’obiettivo che consiste nell’evitare di influenzare il prezzo sul mercato dell’oro o di stabilirne un prezzo fisso.
  2. Tutte le decisioni del Fondo di effettuare le operazioni o le transazioni previste ai seguenti commi c), d) ed e) sono adottate a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi.
  3. Il Fondo può vendere oro contro valuta di uno Stato membro, previa consultazione dello Stato membro in cambio della cui moneta l’oro deve essere venduto; resta inteso che la vendita non deve produrre l’effetto, senza l’assenso dello Stato in questione, di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro depositato sul Conto delle risorse generali, oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi del presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii); resta inteso inoltre che, a richiesta dello Stato membro, il Fondo scambia, al momento della vendita, la valuta ricevuta con la valuta di un altro Stato membro, in proporzioni atte a evitare di superare tale livello. Lo scambio di una valuta contro la valuta di un altro Stato membro ha luogo previa consultazione di questo e non deve produrre l’effetto di portare le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro oltre il livello a partire dal quale esse sono soggette a provvigione ai sensi dei presente articolo, sezione 8, comma b) numero ii). Il Fondo adotta politiche e procedure relative agli scambi che tengono conto dei principi applicati ai sensi del presente articolo, sezione 7, comma i). Le vendite ad uno Stato membro ai sensi della presente disposizione avvengono ad un prezzo convenuto, per ogni transazione, sulla base dei prezzi di mercato.
  4. Il Fondo può accettare in pagamento dagli Stati membri oro al posto di diritti speciali di prelievo o di valuta per tutte le operazioni o transazioni autorizzate dal presente statuto. I pagamenti ricevuti dal Fondo ai sensi della presente disposizione avvengono ad un prezzo convenuto, per ogni transazione, sulla base dei prezzi di mercato.
  5. Il Fondo può vendere l’oro detenuto alla data del secondo emendamento del presente statuto agli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975 che accettino di acquistarlo, in proporzione alle loro quote a quella data. Se il Fondo intende vendere oro, conformemente al precedente comma c) ai fini del seguente comma f) numero ii), può vendere ad ogni Stato membro in via di sviluppo che accetta di acquistarlo quel quantitativo di oro che, se venduto conformemente al precedente comma c), avrebbe procurato la plusvalenza che gli si sarebbe potuta distribuire ai sensi del seguente comma f) numero iii). L’oro, destinato ai sensi della presente disposizione ad uno Stato membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo in conformità della sezione 5 del presente articolo, gli è venduto quando viene reintegrato nel suo diritto, a meno che il Fondo non decida di venderglielo prima. La vendita di oro ad uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del presente comma e) si effettua scambiando la sua moneta a un prezzo equivalente al momento della vendita, a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi di oro fino.
  6. Quando, in conformità delle disposizioni del precedente comma c), il Fondo vende l’oro da esso detenuto alla data del secondo emendamento del presente statuto, il prodotto della vendita che equivale al momento della vendita a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi di oro fino è versato sul Conto delle risorse generali mentre, a meno che il Fondo non decida diversamente ai sensi del seguente comma g), qualsiasi eccedenza è depositata sul Conto speciale dei versamenti. Gli attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti sono tenuti separati dagli attivi degli altri conti del Conto generale e possono essere utilizzati in ogni momento per:i)effettuare trasferimenti sul Conto delle risorse generali per impiego immediato nelle operazioni e transazioni autorizzate dalle disposizioni del presente statuto diverse da quelle della presente sezione; ovveroii)per operazioni e transazioni non autorizzate da altre disposizioni del presente statuto ma compatibili con gli scopi del Fondo. Un aiuto ai fini della bilancia dei pagamenti può essere accordato a condizioni speciali, ai sensi del presente numero ii), agli Stati membri in via di sviluppo che si trovino in situazione difficile, al riguardo, il Fondo tiene conto del livello del reddito pro capite;iii)per distribuzioni agli Stati membri in via di sviluppo, che erano tali alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a quella data, di qualsiasi parte degli attivi che il Fondo decida di impiegare ai fini del precedente numero ii) corrispondente alla percentuale costituita, alla data della distribuzione, dalla quota di ciascuno Stato membro in via di sviluppo sul totale delle quote di tutti gli Stati membri a tale data; resta inteso che la distribuzione ai sensi della presente disposizione ad uno Stato membro che è stato dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo in conformità della sezione 5 del presente articolo, è effettuata quando viene reintegrato nel suddetto diritto, a meno che il Fondo non decida di procedere prima alla distribuzione.
  7. Le decisioni relative all’impiego degli attivi ai sensi del precedente numero i) sono adottate a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi mentre le decisioni ai sensi dei precedenti punti ii) e iii) sono adottate a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi.
  8. A maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere di trasferire una parte dell’eccedenza di cui al precedente comma f) sul Conto degli investimenti per essere impiegato in conformità delle disposizioni dell’articolo XII, sezione 6, comma f).
  9. 1 Finché gli attivi del Conto speciale dei versamenti non sono stati impiegati come previsto dal precedente comma f), il Fondo può utilizzare le valute degli Stati membri depositate su tale Conto per effettuare gli investimenti che decide, conformemente alle norme e regolamenti adottati dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Il reddito derivante da questi investimenti e l’interesse percepito ai sensi del precedente comma f), numero ii) sono versati sul Conto speciale dei versamenti.
  10. Il Conto delle risorse generali viene reintegrato periodicamente delle spese di amministrazione del Conto speciale dei versamenti, con trasferimenti dal Conto speciale dei versamenti, sulla base di una ragionevole valutazione di queste spese.
  11. In caso di liquidazione del Fondo, il Conto speciale dei versamenti viene chiuso; può essere chiuso prima della liquidazione del Fondo in base ad una decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Quando la chiusura del conto è causata dalla liquidazione del Fondo, gli attivi di questo conto sono distribuiti conformemente ai disposti dell’allegato K. Quando la chiusura è anteriore alla liquidazione del fondo, gli attivi di questo conto sono trasferiti sul Conto delle risorse generali per impiego immediato in operazioni e transazioni. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi il Fondo adotta norme e regolamenti relativi alla amministrazione del Conto speciale dei versamenti.
  12. 2 Quando, in conformità delle disposizioni del precedente comma c), il Fondo vende l’oro da esso acquistato dopo la data del secondo emendamento del presente Statuto, il prodotto della vendita che equivale al prezzo di acquisto dell’oro è versato nel Conto delle risorse generali mentre qualsiasi eccedenza è depositata sul Conto speciale dei versamenti per essere impiegato in conformità delle disposizioni dell’articolo XII, sezione 6, comma f). Se l’oro, acquistato dal Fondo dopo la data del secondo emendamento del presente Statuto, è venduto dopo il 7 aprile 2008 ma prima della data dell’entrata in vigore della presente disposizione, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e malgrado il limite stabilito all’articolo XII sezione 6, comma f), numero ii), il Fondo trasferisce dal Conto delle risorse generali al Conto degli investimenti l’ammontare equivalente al prodotto della vendita dedotto:i)il prezzo di acquisto dell’oro venduto e;ii)qualsiasi eccedenza del prezzo d’acquisto già depositata nel Conto degli investimenti prima dell’entrata in vigore della presente disposizione.

Art. VI Trasferimenti di capitali

Sezione 1: Utilizzazione delle risorse generali per i trasferimenti di capitali
  1. Nessuno Stato membro può far uso delle risorse del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali, salvo in virtù del disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo può invitare lo Stato membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle proprie risorse. Se, dopo aver ricevuto tale invito, lo Stato membro non esercita adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le proprie risorse.
  2. Nessun disposto nella presente sezione è considerato come avente l’effetto di:i)impedire l’uso delle risorse generali del Fondo per operazioni di capitale per un valore ragionevole, che siano indispensabili per l’espansione delle esportazioni o nel corso normale delle transazioni commerciali, bancarie o altre;ii)influire sui movimenti di capitali finanziati dalle risorse dello Stato membro; gli Stati membri tuttavia si impegnano ad assicurare che tali movimenti siano conformi agli scopi del Fondo.
Sezione 2: Disposizioni speciali per i trasferimenti di capitali

Ogni Stato membro è autorizzato ad effettuare acquisti nella quota di riserva per far fronte a trasferimenti di capitali.

Sezione 3: Controllo dei trasferimenti di capitali

Gli Stati membri possono esercitare gli opportuni controlli per regolamentare i movimenti internazionali di capitali, ma nessuno Stato membro può applicare i controlli in maniera tale da limitare i pagamenti relativi alle transazioni correnti o da ritardare indebitamente il trasferimento di fondi per il saldo di impegni assunti, salvo nelle condizioni previste dall’articolo VII, sezione 3, comma b) e dall’articolo XIV, sezione 2.

Art. VII Ricostituzione delle disponibilità del Fondo in valute e valute scarse

Sezione 1: Misure intese a ricostituire le disponibilità del Fondo in valute

Qualora il Fondo ritenga utile ricostituire le proprie disponibilità nella valuta di uno Stato membro depositate sul Conto delle risorse generali, di cui necessiti per le sue transazioni, può prendere l’una o l’altra delle seguenti misure, o entrambe:

  1. può proporre allo Stato membro di accordargli un prestito nella sua valuta, secondo termini e condizioni da concordare tra loro, oppure può prendere in prestito tale valuta, con il consenso dello Stato membro interessato, da qualche altra fonte, all’interno o all’esterno del territorio di questo; tuttavia, nessuno Stato membro è tenuto ad accordare al Fondo tali prestiti né a consentire che il Fondo prenda in prestito la sua valuta da un’altra fonte;
  2. può esigere che lo Stato membro, se è partecipante, gli venda valuta in cambio di diritti speciali di prelievo depositati sul Conto delle risorse generali, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo XIX, sezione 4. Nel ricostituire le proprie disponibilità con diritti speciali di prelievo, il Fondo tiene debito conto dei principi enunciati per la designazione all’articolo XIX, sezione S.
Sezione 2: Scarsità generale di una valuta

Qualora il Fondo constati la tendenza di una valuta a divenire in genere scarsa, può informarne gli Stati membri e pubblicare una relazione che spieghi le cause di tale scarsezza e presenti raccomandazioni intese a porvi fine. Alla stesura di tale relazione partecipa un rappresentante dello Stato membro la cui moneta è in causa.

Sezione 3: Disponibilità del Fondo in una valuta scarsa
  1. Qualora il Fondo constati che la domanda di cui forma oggetto la valuta di uno Stato membro rischi concretamente di porlo nell’impossibilità di fornire tale valuta, deve dichiarare ufficialmente – abbia o no pubblicato la relazione prevista al presente articolo, sezione 2 – che la valuta in oggetto è scarsa e da quel momento in poi deve distribuire gli importi in tale valuta scarsa di cui dispone o disporrà tenendo debito conto del rispettivo fabbisogno degli Stati membri, della situazione economica internazionale e di ogni altra considerazione pertinente. Deve inoltre pubblicare una relazione sulle misure adottate.
  2. La dichiarazione ufficiale di cui al precedente comma a) costituisce autorizzazione per ciascuno Stato membro d’imporre a titolo temporaneo, previa consultazione del Fondo, restrizioni alla libertà delle operazioni di cambio nella valuta scarsa. Fatte salve le disposizioni dell’articolo IV e dell’allegato C, ciascuno Stato membro ha l’esclusiva competenza di determinare la natura di simili restrizioni, le quali peraltro non devono essere più rigorose di quanto sia necessario per limitare la domanda della divisa scarsa agli importi che lo Stato interessato detenga o che gli spettino in tale medesima valuta; le suddette restrizioni vengono mitigate e abrogate non appena le circostanze lo consentano.
  3. L’autorizzazione di cui al precedente comma b) decade quando il Fondo dichiari ufficialmente che la valuta in questione non è più scarsa.
Sezione 4: Applicazione delle restrizioni

Ciascuno Stato membro che, in conformità delle disposizioni del presente articolo, sezione 3, comma b), imponga restrizioni nei confronti della valuta di un altro Stato membro, deve mantenere un atteggiamento di apertura verso le rimostranze che questo possa muovergli riguardo all’applicazione di simili restrizioni di cambio.

Sezione 5: Effetti di altri accordi internazionali sulle restrizioni di cambio

Gli Stati membri accettano di non appellarsi ad obblighi previsti in impegni, stipulati nei confronti di altri Stati membri in epoca precedente al presente statuto, secondo modalità tali da ostacolare l’attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. VIII Obblighi generali degli Stati membri

Sezione 1: Introduzione

Oltre agli obblighi assunti a norma di altre disposizioni del presente statuto, ciascuno Stato membro si impegna ad ottemperare agli obblighi enunciati nel presente articolo.

Sezione 2: Non ricorso a restrizioni in materia di pagamenti correnti
  1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo VII, sezione 3, comma b) e dell’articolo XIV, sezione 2, nessuno Stato membro impone, senza l’approvazione del Fondo, restrizioni dei pagamenti e trasferimenti inerenti a transazioni internazionali correnti.
  2. I contratti di cambio riguardanti la valuta di uno Stato membro che risultino contrari alla regolamentazione dei cambi in esso vigenti o introdotti in conformità del presente statuto, non sono esecutivi sul territorio degli altri Stati membri. Inoltre, per mutuo accordo, gli Stati membri possono cooperare in misure intese a potenziare l’efficacia della regolamentazione dei cambi di uno di loro, purché tali misure e regolamentazioni siano compatibili con il presente statuto.
Sezione 3: Non ricorso a pratiche monetarie discriminatorie

Gli Stati membri non possono ricorrere, né consentire alle rispettive istituzioni finanziarie pubbliche di cui all’articolo V, sezione 1 di ricorrere a misure discriminatorie nei confronti di valute oppure a pratiche di tassi multipli di cambio all’interno o all’esterno dei margini previsti all’articolo IV o prescritti all’allegato C o a norma delle rispettive disposizioni, tranne se non vi siano autorizzati dal presente statuto o abbiano ottenuto l’approvazione del Fondo. Se alla data dell’entrata in vigore del presente statuto vigessero simili misure o pratiche, lo Stato membro interessato si consulta con il Fondo ai fini della loro graduale abrogazione, a meno che esse non siano mantenute in vigore o siano state introdotte ai termini dell’articolo XIV, sezione 2, nel qual caso si applicano le disposizioni della sezione 3 del medesimo articolo.

Sezione 4: Convertibilità delle disponibilità detenute da altri Stati membri
  1. Ciascuno Stato membro è tenuto ad acquistare le disponibilità nella propria moneta detenute da un altro Stato membro se questo, sollecitandone l’acquisto, si appelli ai seguenti motivi:i)tali disponibilità siano state acquisite di recente mediante transazioni correnti; oppureii)ne sia necessaria la conversione per pagamenti relativi a transazioni correnti.
  2. Lo Stato membro acquirente ha la facoltà di pagare in diritti speciali di prelievo, fatte salve le disposizioni dell’articolo XIX, sezione 4, o nella valuta dello Stato membro richiedente.
  3. L’obbligo previsto al precedente comma a) non si applica qualora:i)si sia ridotta la convertibilità delle disponibilità in conformità del presente articolo, sezione 2, o dell’articolo VI, sezione 3, oppureii)le disponibilità si siano accumulate in seguito a transazioni effettuate prima dell’abrogazione, da parte di uno Stato membro, di restrizioni tenute in vigore o introdotte in conformità dell’articolo XIV, sezione 2, oppureiii)le disponibilità siano state acquisite violando la regolamentazione dei cambi dello Stato membro invitato ad acquistarle, oppureiv)sia stata dichiarata scarsa, in conformità dell’articolo VII, sezione 3, comma a), la valuta dello Stato membro che sollecita l’acquisto, oppurev)lo Stato membro invitato ad effettuare l’acquisto non abbia il diritto, per qualsiasi motivo, di acquistare dal Fondo la valuta di altri Stati membri in cambio della propria.
Sezione 5: Trasmissione di informazioni
  1. Il Fondo può chiedere agli Stati membri di trasmettergli le informazioni che ritenga necessarie per svolgere le proprie operazioni, compresi i dati nazionali sui seguenti punti, considerati come minimo necessario per l’espletamento della sua missione:i)disponibilità ufficiali, interne ed esterne: 1) in oro; 2) in divise;ii)disponibilità, interne ed esterne di organismi bancari e finanziari diversi da quelli ufficiali: 1) in oro; 2) in divise;iii)produzione d’oro;iv)esportazioni ed importazioni d’oro, per Paese rispettivamente di destinazione e di origine;v)esportazioni e importazioni totali di merci, valutate in moneta nazionale, per Paese rispettivamente di destinazione e di origine;vi)bilancia internazionale dei pagamenti comprendente: 1) gli scambi di beni e di servizi; 2) le operazioni in oro; 3) le operazioni note in capitale; 4) tutte le altre voci;vii)situazione degli investimenti internazionali, cioè gli investimenti dall’estero sul territorio dello Stato membro e gli investimenti all’estero dei residenti nello Stato membro, nei limiti in cui sia possibile fornire simili dati;viii)reddito nazionale;ix)indici dei prezzi, cioè dei prezzi delle merci all’ingrosso e al minuto e dei prezzi all’importazione e all’esportazione;x)corsi di acquisto e di vendita delle valute estere;xi)regolamentazione dei cambi, cioè indicazione integrale delle regole vigenti al momento dell’ammissione dello Stato membro al Fondo e precisazione particolareggiata delle modifiche successive, man mano che vengano adottate;xii)qualora vigano accordi ufficiali di clearing, indicazione particolareggiata degli importi in corso di compensazione a titolo di regolamento di operazioni commerciali e finanziarie, nonché dei lassi di tempo durante i quali gli arretrati siano rimasti non pagati.
  2. Nel sollecitare queste informazioni, il Fondo tiene conto dei limiti in cui lo Stato membro possa fornire i dati richiesti. Gli Stati membri non sono tenuti a dare precisazioni tali da divulgare gli affari di singole persone o società. Nondimeno gli Stati membri si impegnano a trasmettere le informazioni richieste con la massima minuziosità e precisione, evitando quanto più possibile di fornire semplici stime.
  3. Il Fondo può prendere disposizioni al fine di ottenere, in accordo con gli Stati membri, informazioni complementari; esso funge da centro di raccolta e di scambio di informazioni sui problemi monetari e finanziari, agevolando in tal modo la realizzazione di studi intesi ad assistere gli Stati membri nella elaborazione delle politiche atte a promuovere il conseguimento degli scopi del Fondo.
Sezione 6: Consultazioni tra gli Stati membri riguardo agli accordi internazionali vigenti

Nel caso che, ai termini del presente statuto e nelle circostanze speciali o temporanee ivi precisate, uno Stato membro sia autorizzato a tenere in vigore o a introdurre restrizioni delle operazioni di cambio e che, d’altro canto, tra gli Stati membri vigano impegni diversi, conclusi in epoca anteriore al presente statuto e incompatibili con l’applicazione di simili restrizioni, le Parti contraenti dei suddetti impegni si consultano per apportarvi i necessari emendamenti accettabili in via reciproca. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono ostacolo all’applicazione dell’articolo VII, sezione 5.

Sezione 7: Obbligo di collaborare per le politiche inerenti agli attivi di riserva

Ciascuno Stato membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri Stati membri perché la politica da esso seguita riguardo agli attivi di riserva sia compatibile con gli obiettivi di favorire il miglioramento della sorveglianza internazionale delle liquidità internazionali e di rendere i diritti speciali di prelievo lo strumento principale di riserva del sistema monetario internazionale.

Art. IX Statuto, immunità e privilegi

Sezione 1: Oggetto del presente articolo

Per consentire al Fondo di espletare le funzioni affidategli, sul territorio di ciascuno Stato membro gli sono accordati lo statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente articolo.

Sezione 2: Statuto giuridico del Fondo

Il Fondo è persona giuridica a pieno titolo; in particolare detiene la capacità di:

  1. negoziare;
  2. acquistare beni mobili e immobili e disporne;
  3. stare in giudizio.
Sezione 3: Immunità giurisdizionale

Il Fondo, i suoi beni e le sue disponibilità, dovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale integrale, salvo che il Fondo non vi rinunci esplicitamente ai fini di una determinata procedura o ai termini di un contratto.

Sezione 4: Altre immunità

I beni e le disponibilità del Fondo, dovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono formare oggetto di perquisizione, requisizione, confisca, esproprio né di ogni altro tipo di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.

Sezione 5: Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del Fondo sono inviolabili.

Sezione 6: Esenzione da restrizioni

Per tutto quanto necessario ai fini dell’espletamento delle attività previste nel presente statuto, i beni e le disponibilità del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi tipo.

Sezione 7: Privilegio in materia di comunicati

I comunicati ufficiali del Fondo vengono trattati da ogni Stato membro alla stessa stregua dei comunicati ufficiali degli altri Stati membri.

Sezione 8: Immunità e privilegi dei funzionari e dipendenti

I governatori, i direttori esecutivi, i supplenti, i membri dei comitati, i rappresentanti scelti a norma dell’articolo XII, sezione 3, comma j), i consiglieri di tutti i suddetti, i funzionari e dipendenti del Fondo:

  1. non possono essere perseguiti per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo se il Fondo non rinunci a tale immunità;
  2. se non siano cittadini dello Stato nel quale esercitano le loro funzioni, beneficiano delle medesime immunità nei confronti delle restrizioni in materia d’immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi militari e godono, in materia di restrizioni dei cambi, dei medesimi vantaggi accordati dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di grado comparabile degli altri Stati membri;
  3. nei loro spostamenti, beneficiano del medesimo trattamento accordato dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di grado comparabile degli altri Stati membri.
Sezione 9: Immunità fiscali
  1. Il Fondo, le sue disponibilità, beni e redditi e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente statuto sono esenti da ogni imposta e dazio doganale. Il Fondo è pure esente da ogni obbligo relativo all’esazione o al pagamento di qualsiasi imposta o dazio.
  2. Nessuna imposta è percepita sulle retribuzioni ed emolumenti corrisposti dal Fondo ai suoi direttori esecutivi, supplenti, funzionari o dipendenti che non siano cittadini o sudditi del paese in cui esercitano le loro funzioni.
  3. Nessuna imposta di nessuna natura è percepita sulle obbligazioni o titoli emessi dal Fondo, chiunque li detenga, né sui relativi dividendi e interessi, nel caso che:i)l’imposta sulle suddette obbligazioni o titoli presenti carattere discriminatorio fondato esclusivamente sulla loro origine;ii)l’imposta abbia come unico fondamento giuridico il luogo o la moneta di emissione, il luogo o la moneta di pagamento previsto od effettivo oppure l’ubicazione territoriale di un ufficio o agenzia del Fondo.
Sezione 10: Applicazione del presente articolo

Ciascuno Stato membro adotta, sul rispettivo territorio, tutte le disposizioni necessarie per rendere operanti e incorporare nei propri testi di legge i principi enunciati nel presente articolo e trasmette al Fondo il resoconto particolareggiato dei provvedimenti presi a tale scopo.

Art. X Relazioni con le altre organizzazioni internazionali

Nel quadro del presente statuto, il Fondo collabora con le organizzazioni internazionali di carattere generale e con tutti gli organismi pubblici internazionali aventi funzioni specializzate in settori correlati. Ogni accordo ai fini di una simile collaborazione il quale comporti la modifica di una qualunque disposizione del presente statuto potrà applicarsi solo previo emendamento dello statuto medesimo ai sensi dell’articolo XXVIII.

Art. XI Relazioni con gli Stati non membri

Sezione 1: Impegni relativi alle relazioni con gli Stati non membri

Gli Stati membri s’impegnano:

  1. a non effettuare essi stessi, e a non consentire di effettuare a nessuna istituzione finanziaria di cui all’articolo V, sezione 1, transazioni con uno Stato non membro o con individui ivi residenti contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo;
  2. a non cooperare con uno Stato non membro o con individui ivi residenti a pratiche contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo;
  3. a cooperare con il Fondo ai fini dell’applicazione sul rispettivo territorio di provvedimenti atti a impedire transazioni con Stati non membri o con individui ivi residenti contrarie alle disposizioni del presente statuto o agli scopi del Fondo.
Sezione 2: Restrizioni alle transazioni con Stati non membri

Nessuna disposizione del presente statuto lede il diritto di ciascuno Stato membro d’imporre restrizioni alle transazioni di cambio con Stati non membri o con individui ivi residenti, salvo che il Fondo non ritenga simili restrizioni tali da pregiudicare gli interessi degli Stati membri e contrarie ai propri scopi.

Art. XII Organizzazione e amministrazione

Sezione 1: Struttura del Fondo

Il Fondo comprende il Consiglio dei governatori, il Consiglio dei direttori esecutivi, il Direttore generale e il personale; comprenderà inoltre un Collegio di consiglieri se il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, deciderà l’applicazione delle disposizioni dell’allegato D.

Sezione 2: Il Consiglio dei governatori
  1. Tutti i poteri che, a norma del presente statuto, non sono conferiti direttamente al Consiglio dei governatori, al Consiglio dei direttori esecutivi o al direttore generale, sono devoluti al Consiglio dei governatori. Questo si compone di un governatore e di un supplente per ciascuno degli Stati membri, da essi nominati secondo le rispettive procedure. I governatori e i supplenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori. Nessun supplente è ammesso a votare, tranne in assenza del titolare. Il Consiglio dei governatori sceglie tra i governatori il proprio presidente.
  2. Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio dei direttori esecutivi l’esercizio di tutti i propri poteri, tranne di quelli conferiti direttamente allo stesso Consiglio dei governatori ai sensi del presente statuto.
  3. Il Consiglio dei governatori si riunisce per propria decisione o per convocazione del Consiglio dei direttori esecutivi. Il Consiglio dei governatori si riunisce quando lo chiedano quindici Stati membri o un gruppo di Stati membri che riunisca un quarto dei voti complessivi.
  4. Per ogni riunione del Consiglio dei governatori, il quorum è costituito da una maggioranza di governatori che disponga di almeno i due terzi dei voti complessivi.
  5. Ciascun governatore dispone del numero di voti attribuito, a norma della sezione 5 del presente articolo, allo Stato membro che l’ha nominato.
  6. Il Consiglio dei governatori può, per regolamento e qualora lo ritenga conforme agli interessi del Fondo, stabilire una procedura che consenta al Consiglio dei direttori esecutivi di ottenere il voto dei governatori senza convocare una riunione del Consiglio dei governatori.
  7. Il Consiglio dei governatori e, nei limiti in cui vi è autorizzato, il Consiglio dei direttori esecutivi possono adottare le norme e regolamenti necessari o adeguati per gestire gli affari del Fondo.
  8. I governatori e i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere retribuzione dal Fondo, il quale può tuttavia rimborsare loro le spese da essi sostenute, in misura ragionevole, per partecipare alle riunioni.
  9. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei direttori esecutivi e dei loro supplenti ed il trattamento e le clausole contrattuali del Direttore generale.
  10. Il Consiglio dei governatori e il Consiglio dei direttori esecutivi possono costituire tutti i comitati che ritengano utili. La composizione di questi non è necessariamente limitata ai governatori, ai direttori esecutivi ed ai loro supplenti.
Sezione 3: Il Consiglio dei direttori esecutivi
  1. Il Consiglio dei direttori esecutivi è responsabile della gestione generale del Fondo; a tale scopo, esercita tutti i poteri delegatigli dal Consiglio dei governatori.
  2. 3 Fatto salvo quanto disposto dal comma c), il Consiglio dei direttori esecutivi si compone di venti direttori esecutivi eletti dagli Stati membri ed è presieduto dal Direttore generale.
  3. 4 Ai fini di ogni elezione ordinaria di direttori esecutivi, il Consiglio dei governatori, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, può aumentare o ridurre il numero di direttori esecutivi di cui alla sezione 3, comma b).
  4. 5 Le elezioni dei direttori esecutivi hanno luogo ogni due anni a norma delle disposizioni adottate dal Consiglio dei governatori. Tali disposizioni includono un limite del numero di voti complessivi che più di un membro può esprimere per lo stesso candidato.
  5. 6 Ciascun direttore esecutivo nomina un supplente avente pieni poteri di agire al suo posto in sua assenza, fermo restando che il Consiglio dei governatori può adottare disposizioni che permettono a un direttore esecutivo di nominare due supplenti in quanto eletto da un numero Stati membri maggiore di quello specifico. Se queste disposizioni sono adottate, possono essere modificate solo in occasione dell’elezione ordinaria dei direttori esecutivi e obbligano un direttore esecutivo che nomina i due supplenti a designare:i)quale dei due supplenti ha pieni poteri di agire al suo posto e in sua assenza se entrambi i supplenti sono presenti; eii)quale dei due supplenti esercita i suoi poteri ai sensi del comma f). Quando sono presenti alle riunioni i direttori esecutivi che li hanno nominati, i supplenti possono partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.
  6. 7 I direttori esecutivi restano in funzione sino all’elezione dei loro successori. Se il posto di un direttore esecutivo diviene vacante più di novanta giorni prima dello scadere del suo mandato, per il periodo rimanente eleggono un altro direttore esecutivo gli Stati membri che avevano eletto quello precedente. L’elezione avviene a maggioranza dei voti espressi. Sinché resta vacante il posto, il supplente del precedente direttore esecutivo ne esercita i poteri, eccettuato quello di nominare un supplente.
  7. Il Consiglio dei direttori esecutivi siede in permanenza presso la sede del Fondo e si riunisce con la frequenza necessaria per gestirne gli affari.
  8. Per ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi, il quorum è costituito da una maggioranza di direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei voti complessivi.
  9. i)8 i) Ciascun direttore esecutivo dispone del numero di voti con i quali è stato eletto. ii)Quando si applichino le disposizioni del presente articolo, sezione 5, comma b), va aumentato o diminuito di conseguenza il numero di voti di cui avrebbe disposto un direttore esecutivo. Ciascun direttore esecutivo deve esprimere in blocco i voti di cui dispone.iii)Qualora, ai sensi dell’articolo XXVI, sezione 2, comma b) venga revocata la sospensione dei diritti di voto di uno Stato membro, il suddetto Stato può convenire con tutti gli altri Stati membri che abbiano eletto un direttore esecutivo che tutti i voti attribuitigli siano espressi da tale direttore esecutivo, con la riserva che, qualora durante il periodo di sospensione non si sia tenuta nessuna elezione ordinaria di direttori esecutivi, il direttore esecutivo alla cui elezione lo Stato membro aveva partecipato prima di essere sospeso dai diritti di voto, o il suo successore eletto secondo quanto disposto al paragrafo 3, comma c) numero i) dell’allegato L o del comma f precedente, sarà abilitato ad esprimere i voti attribuiti allo Stato membro suddetto. Si assume che lo Stato membro abbia partecipato all’elezione del direttore esecutivo abilitato ad esprimere i voti attribuiti allo Stato membro suddetto.
  10. 9 Il Consiglio dei governatori adotta norme che consentano a uno Stato membro d’inviare un rappresentante a ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi in cui si esamini una domanda presentata da questo stesso Stato membro o una questione che lo riguardi in particolare.
Sezione 4: Il Direttore generale e il personale
  1. Il Consiglio dei direttori esecutivi sceglie un Direttore generale, che non è né un governatore né un direttore esecutivo del Fondo. Il Direttore generale presiede le riunioni del Consiglio dei direttori esecutivi, senza partecipare alle votazioni, ma ha voto preponderante quando non vi sia maggioranza; può partecipare alle riunioni del Consiglio dei governatori, ma senza diritto di voto. Le funzioni del Direttore generale cessano quando decida in tal senso il Consiglio dei direttori esecutivi.
  2. Il Direttore generale è a capo dei servizi del Fondo e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del Consiglio dei direttori esecutivi. Sotto il controllo generale del Consiglio dei direttori esecutivi, è responsabile dell’organizzazione dei servizi e della nomina e revoca dei funzionari del Fondo.
  3. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale hanno doveri soltanto nei confronti del Fondo: ogni Stato membro deve rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e astenersi da qualsiasi iniziativa intesa a influire sul personale del Fondo nell’esercizio di queste sue funzioni.
  4. Nel nominare il personale, fatto salvo l’interesse primario di assicurare al Fondo i contributi più efficaci e competenti sotto il profilo tecnico, il Direttore generale deve tenere nella debita considerazione l’importanza di procedere alle assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile.
Sezione 5: I voti
  1. 10 Il numero totale dei voti attribuiti a ogni Stato membro corrisponde alla somma dei suoi voti di base e dei suoi voti per ogni parte di capitale detenuta. i)Il numero di voti di base assegnato a ogni Stato membro corrisponde al risultato di un’equa ripartizione tra tutti gli Stati membri del 5,502 per cento della somma complessiva dei voti di tutti gli Stati membri, fermo restando che non esistono voti di base frazionari.ii)Il numero di voti per ogni parte di capitale detenuta assegnato a ogni Stato membro corrisponde alla cifra risultante dall’attribuzione di un voto per ogni frazione della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.
  2. Quando si deve procedere a votazione a norma dell’articolo V, sezioni 4 o 5, ciascuno Stato membro dispone del numero di voti al quale ha diritto ai sensi del precedente comma a), numero che viene modificato:i)aggiungendo un voto per ogni frazione equivalente a quattrocentomila diritti speciali di prelievo dell’importo netto delle vendite della sua moneta, depositata sul Conto delle risorse generali, effettuate sino alla data della votazione;ii)oppure sottraendo un voto per ogni frazione equivalente a quattrocentomila diritti speciali di prelievo dell’importo netto degli acquisti da esso effettuati, sino alla data della votazione, in virtù dell’articolo V, sezione 3, commi b) e f);
  3. fermo restando che né gli acquisti netti né le vendite nette possono superare in qualsiasi momento un importo pari alla quota dello Stato membro interessato.
  4. Tranne nei casi esplicitamente previsti, tutte le decisioni del Fondo sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
Sezione 6: Riserve, distribuzione del reddito netto e investimenti
  1. Il Fondo determina ogni anno la parte del suo reddito netto da destinare alla riserva generale o alla riserva speciale e la parte eventualmente da distribuire.
  2. Il Fondo può servirsi della riserva speciale per ogni scopo previsto per i fondi della riserva generale, tranne che per la distribuzione.
  3. In caso di distribuzione del reddito di un anno, questa viene effettuata tra tutti gli Stati membri in proporzione delle rispettive quote.
  4. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere in qualsiasi momento di distribuire una qualsiasi parte della riserva generale. Ogni distribuzione di questo tipo viene effettuata tra tutti gli Stati membri in proporzione delle rispettive quote.
  5. I versamenti di cui ai precedenti commi c) e d) vengono effettuati in diritti speciali di prelievo, fermo restando che il Fondo o lo Stato membro può decidere che il pagamento avvenga nella valuta dello Stato membro interessato.
  6. f) i) Ai fini dell’applicazione del presente comma f), il Fondo può aprire un Conto degli investimenti, i cui attivi sono distinti da quelli degli altri conti del Conto generale. ii)Ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), il Fondo può decidere di trasferire sul Conto degli investimenti una parte dell’incasso della vendita d’oro; inoltre, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, può decidere di trasferire sul Conto degli investimenti, ai fini di investimenti immediati, le valute depositate sul Conte delle risorse generali. L’ammontare di tali trasferimenti non può essere superiore all’importo totale, al momento della decisione, della riserva generale e della riserva speciale.iii)11Il Fondo può utilizzare la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti per effettuare gli investimenti che decide conformemente alle norme e regolamenti adottati dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Le norme e i regolamenti adottati in virtù della presente disposizione devono essere conformi alle disposizioni dei numeri vii), viii) e ix).iv)12Il Conto degli investimenti viene chiuso in caso di liquidazione del Fondo. Lo si può chiudere, o si può ridurre l’ammontare degli investimenti, prima della liquidazione per decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.v)Il Fondo può utilizzare la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti per procurarsi le valute necessarie per coprire le spese inerenti alla gestione degli affari del Fondo.vi)Il Conto degli investimenti viene chiuso in caso di liquidazione del Fondo. Lo si può chiudere, o si può ridurre l’ammontare degli investimenti, prima della liquidazione per decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Con la medesima maggioranza, il Fondo adotta norme e regolamenti per l’amministrazione del Conto degli investimenti, in compatibilità con le disposizioni dei numeri vii), viii) e ix) qui di seguito.vii)Nel caso che si chiuda il Conto degli investimenti a seguito della liquidazione del Fondo, gli attivi ivi depositati vengono distribuiti in conformità delle disposizioni dell’allegato K, restando inteso che la parte di tali attivi corrispondente alla percentuale degli attivi trasferiti sul Conto ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene considerata a titolo di attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti e viene distribuita in conformità delle disposizioni dell’allegato K, comma 2 a) ii).viii)Nel caso che si chiuda il Conto degli investimenti prima della liquidazione del Fondo, la parte degli attivi ivi depositati corrispondente alla percentuale degli attivi trasferiti su tale Conto ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene trasferita sul Conto speciale dei versamenti, se non lo si sia chiuso, mentre il saldo degli attivi depositati sul Conto degli investimenti viene trasferito sul Conto delle risorse generali, per impiego immediato in operazioni e transazioni.ix)Nel caso che il Fondo riduca l’ammontare degli investimenti, la frazione della riduzione corrispondente alla parte degli attivi trasferiti sul Conto degli investimenti ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma g), sul totale degli attivi trasferiti sul medesimo, viene trasferita sul Conto speciale dei versamenti, se non lo si sia chiuso, mentre il saldo della riduzione viene trasferito sul Conto delle risorse generali, per impiego immediato in operazioni e transazioni.
Sezione 7: Pubblicazione di relazioni
  1. Il Fondo pubblica una relazione annuale nella quale presenta la sua situazione contabile dopo verifica; inoltre, a intervalli massimi di un trimestre, pubblica la ricapitolazione delle sue operazioni e transazioni e delle sue disponibilità in diritti speciali di prelievo, in oro e in valute degli Stati membri.
  2. Il Fondo può pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per conseguire i suoi obiettivi.
Sezione 8: Comunicazione della posizione del Fondo agli Stati membri

In qualsiasi momento, il Fondo può render nota ufficiosamente a uno Stato membro la propria posizione su ogni problema che sorga nell’applicazione del presente statuto. A maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere di pubblicare una relazione, indirizzata a uno Stato membro, sulla situazione monetaria o economica di questo e sui relativi sviluppi, se essi tendano direttamente a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti degli Stati membri. Lo Stato membro destinatario ha il diritto di farsi rappresentare in conformità del presente articolo, sezione 3, comma j). Il Fondo non pubblica relazioni che implichino modifiche della struttura essenziale dell’organizzazione economica degli Stati membri. 13

Art. XIII Sede e depositari

Sezione 1: Sede

Il Fondo ha sede sul territorio dello Stato membro che detiene la quota più elevata; può avere agenzie o uffici sul territorio di altri Stati membri.

Sezione 2: Depositari
  1. Ciascuno Stato membro designa come depositario di tutte le disponibilità del Fondo nella propria moneta la propria Banca centrale o, in mancanza di questa, ogni altro istituto che ottenga l’approvazione del Fondo.
  2. Il Fondo può conservare le sue altre disponibilità, compreso l’oro, presso depositari designati dai cinque Stati membri che detengono le quote più elevate e altri depositari a scelta del Fondo stesso. All’inizio, almeno la metà delle disponibilità del Fondo viene detenuta dal depositario designato dallo Stato membro sul cui territorio ha sede il Fondo e almeno il quaranta per cento delle restanti disponibilità è detenuto dai depositari designati dagli altri quattro Stati membri di cui sopra. Nondimeno, per tutti i trasferimenti d’oro che effettui, il Fondo tiene debito conto delle spese di trasporto e delle sue probabili necessità. In circostanze gravi, il Consiglio dei direttori esecutivi può trasferire integralmente o parzialmente le disponibilità del Fondo in qualsiasi luogo che offra sicurezza sufficiente.
Sezione 3: Garanzia degli attivi del Fondo

Ciascuno Stato membro garantisce tutti gli attivi del Fondo contro le perdite derivanti da fallimento o insolvenza del depositario da esso designato.

Art. XIV Disposizioni transitorie

Sezione 1: Notifica

Ciascuno Stato membro deve notificare al Fondo se intenda avvalersi delle disposizioni transitorie previste al presente articolo, sezione 2 o se sia pronto ad assumere gli obblighi di cui all’articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4. Non appena uno Stato membro che si sia avvalso delle disposizioni transitorie sia pronto ad assumersi i suddetti obblighi, lo notifica al Fondo.

Sezione 2: Restrizioni di cambio

Fatte salve le disposizioni di ogni altro articolo del presente statuto, gli Stati membri che hanno notificato al Fondo la propria intenzione di avvalersi delle disposizioni transitorie di cui al presente articolo possono mantenere e adattare ai mutamenti delle circostanze le restrizioni ai pagamenti e trasferimenti, inerenti a transazioni internazionali correnti, in vigore alla data alla quale sono diventati membri. Nondimeno, nella loro politica dei cambi, gli Stati membri devono tenere in costante considerazione gli scopi del Fondo e, non appena le condizioni lo consentano, devono dispiegare tutti i mezzi possibili per concordare con gli altri Stati membri disposizioni commerciali e finanziarie atte ad agevolare i pagamenti internazionali ed a promuovere un sistema stabile di tassi di cambio. In particolare, gli Stati membri abrogano le restrizioni ancora vigenti in applicazione della presente sezione non appena si ritengano in grado di conseguire, senza simili restrizioni, l’equilibrio della propria bilancia dei pagamenti, secondo modalità che non ostacolino indebitamente il loro accesso alle risorse generali del Fondo.

Sezione 3: Azione del Fondo in materia di restrizioni

Il Fondo redige ogni anno una relazione sulle restrizioni di cambio vigenti in virtù del presente articolo, sezione 2. Ogni Stato membro che mantenga restrizioni incompatibili con l’articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4, consulta ogni anno il Fondo riguardo alla loro proroga. Se lo ritenga necessario in presenza di circostanze eccezionali, il Fondo può comunicare allo Stato membro interessato che sussistono le condizioni favorevoli per l’abrogazione di una simile restrizione particolare o dell’insieme delle restrizioni contrarie alle disposizioni di ogni altro articolo dello statuto. Allo Stato membro interessato viene accordato, per la risposta, un sufficiente lasso di tempo. Se il Fondo constati che lo Stato membro persiste a mantenere restrizioni incompatibili con gli scopi del Fondo medesimo, tale Stato membro diventa passibile di applicazione delle disposizioni dell’articolo XXVI, sezione 2, comma a).

Art. XV Diritti speciali di prelievo

Sezione 1:14 Autorizzazione di assegnare diritti speciali di prelievo
  1. Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni dell’articolo XVIII, agli Stati membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.
  2. Il Fondo assegna inoltre diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni dell’allegato M, agli Stati membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.
Sezione 2: Computo del valore del diritto speciale di prelievo

Il metodo di computo del valore del diritto speciale di prelievo è fissato dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi; resta inteso tuttavia che la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi è necessaria per modificare il principio di fissazione del valore o introdurre una modifica fondamentale nell’applicazione del principio in vigore.

Art. XVI Conto generale e Conto speciale di prelievo

Sezione 1: Separazione delle operazioni e delle transazioni

Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo sono effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni del Fondo autorizzate dal presente statuto o in virtù di questo, sono effettuate attraverso il Conto generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dalla sezione 2 dell’articolo XVII si effettuano attraverso sia il Conto generale sia il Conto speciale di prelievo.

Sezione 2: Separazione delle attività e dei beni

Tutte le attività ed i beni che appartengono al Fondo sono iscritti nel Conto generale, ad eccezione delle risorse generali gestite secondo il disposto della sezione 2, comma b) dell’articolo V; resta inteso che le disponibilità e i beni acquistati ai sensi della sezione 2 dell’articolo XX e degli articoli XXIV e XXV e degli allegati H e I, sono iscritti nel Conto speciale di prelievo. Le disponibilità ed i beni iscritti in uno di questi due conti non possono, in alcun caso, essere utilizzati per ottemperare agli obblighi e agli impegni del Fondo né per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e transazioni effettuate attraverso l’altro conto. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Conto speciale di prelievo sono pagate dal Fondo sul Conto generale, che è rimborsato periodicamente in diritti speciali di prelievo, mediante la ripartizione di tali spese tra i partecipanti, ai sensi dell’articolo XX, sezione 4, dopo una ragionevole valutazione delle stesse spese.

Sezione 3: Registrazioni e informazioni

Le variazioni nelle disponibilità in diritti speciali di prelievo hanno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Conto speciale di prelievo. I partecipanti notificano al Fondo in base a quali disposizioni del presente statuto sono utilizzati i diritti speciali di prelievo. Il Fondo può richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritenga necessaria all’adempimento delle sue funzioni.

Art. XVII Partecipanti e altri possessori di diritti speciali di prelievo

Sezione 1: Partecipanti

Ogni membro del Fondo acquisisce la qualità di partecipante al Conto speciale di prelievo a partire dalla data in cui ha depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformità delle leggi del suo Paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo e di aver adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avrà la qualità di partecipante prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente statuto che riguardano esclusivamente il Conto speciale di prelievo e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il settantacinque per cento del totale delle quote.

Sezione 2: Possesso da parte del Conto generale

Il Fondo può detenere diritti speciali di prelievo nel Conto delle risorse generali e può accettarli e utilizzarli per operazioni e transazioni effettuate per il tramite del Conto delle risorse generali con i partecipanti, conformemente alle disposizioni del presente statuto, o con dei possessori abilitati, nel rispetto dei termini e delle condizioni prescritti dalla sezione 3 del presente articolo.

Sezione 3: Altri possessori

Si richiede la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi per le decisioni cui si riferisce il precedente numero i). I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo sono conformi alle disposizioni del presente statuto e compatibili con il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo.

Il Fondo può:

  1. attribuire la qualità di possessore a Paesi non membri, a Paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di più di uno Stato membro e ad altri organismi ufficiali;
  2. stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori possono essere autorizzati ad accettare, detenere ed utilizzare diritti speciali di prelievo in operazioni e transazioni con i partecipanti; e
  3. stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti e il Fondo attraverso il Conto delle risorse generali possono effettuare operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo con i suddetti possessori.

Art. XVIII Assegnazione e annullamento dei diritti speciali di prelievo

Sezione 1: Principi e considerazioni che regolano l’assegnazione e l’annullamento
  1. Per ogni decisione relativa alla assegnazione e all’annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi ed evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l’inflazione nel mondo.
  2. La prima assegnazione di diritti speciali di prelievo tiene conto, come considerazioni particolari, della valutazione collettiva dell’esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti nonché di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.
Sezione 2: Assegnazione e annullamento
  1. Le decisioni del Fondo relative alla assegnazione ed all’annullamento dei diritti speciali di prelievo sono prese per periodi di base consecutivi, la cui durata è di cinque anni. L’inizio del primo periodo di base coincide con il giorno in cui viene decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o a quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avvengono ad intervalli annui.
  2. Le assegnazioni sono espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell’assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo sono espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali sono uguali per tutti i partecipanti.
  3. Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo può stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai commi a) e b) di cui sopra, che:i)la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni; oppure cheii)le assegnazioni o gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno; oppure cheiii)la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.
  4. Uno Stato membro che ottenga la qualità di partecipante dopo che un periodo di base sia già iniziato, riceve assegnazioni a partire dall’inizio del periodo di base durante il quale vengono effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui ha acquisito la qualità di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante comincia a ricevere assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualità di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualità di partecipante nel corso di un periodo di base debba ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai commi b) e c) di cui sopra, il Fondo fissa la base sulla quale tali assegnazioni sono attribuite al suddetto partecipante.
  5. Ogni partecipante riceve le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli sono attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:i)il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione; e seii)prima dell’effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che – in base a quella decisione – gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all’effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.
  6. Qualora, alla data di entrata in vigore di un annullamento, l’ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che debbono essere annullati, egli elimina il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulta con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell’annullamento, vengono detratti dal suo saldo negativo ed annullati.
Sezione 3: Circostanze importanti e impreviste

Il Fondo ha la facoltà di variare le percentuali e la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno a causa di circostanze importanti ed impreviste.

Sezione 4: Decisioni relative ad assegnazioni ed annullamenti
  1. Le decisioni di cui alla sezione 2, commi a), b) e c) e alla sezione 3 del presente articolo sono prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentito il Consiglio dei direttori esecutivi.
  2. Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, comma a) del presente articolo, procede a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerta che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, comma b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l’inizio delle assegnazioni; dopo l’istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato ciò, egli formula una proposta per la prima assegnazione.
  3. Il Direttore generale avanza proposte:i)almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;ii)nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito all’assegnazione o all’annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato comma b);iii)allorché, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, ritenga auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppureiv)al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi;
  4. con la riserva che, se ai sensi dei suindicati numeri i) iii) e iv), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo goda di un’ampia adesione tra i partecipanti in conformità del comma b) di cui sopra, ne riferisce al Consiglio dei governatori e al Consiglio dei direttori esecutivi.
  5. È richiesta la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, commi a), b) e c) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.

Art. XIX Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo

Sezione 1: Utilizzazione dei diritti speciali di prelievo

I diritti speciali di prelievo possono essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente statuto.

Sezione 2: Operazioni e transazioni fra partecipanti
  1. Ogni partecipante è abilitato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante designato ai sensi della sezione 5 di questo articolo.
  2. Ogni partecipante può, d’accordo con un altro partecipante, utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere da lui una somma equivalente di valuta.
  3. Il Fondo può, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, prescrivere le operazioni che un partecipante è autorizzato ad effettuare con un altro partecipante, secondo termini e condizioni ritenuti appropriati dal Fondo. Tali termini e condizioni devono essere compatibili con il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo e l’utilizzazione regolare dei diritti speciali di prelievo in conformità del presente statuto.
  4. Il Fondo può muovere rilievi al partecipante che effettui un’operazione o una transazione di cui ai precedenti commi b) e c) che il Fondo ritiene possa nuocere al processo di designazione conforme ai principi della sezione 5 del presente articolo o che, per altri versi, è incompatibile con le disposizioni dell’articolo XXII. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta è passibile delle sanzioni previste dall’articolo XXIII, sezione 2, comma b).
Sezione 3: Condizioni di esistenza del bisogno
  1. Nelle transazioni di cui alla sezione 2, comma a) del presente articolo e salvo quanto altrimenti previsto nel seguente comma c), un partecipante potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione dell’andamento delle sue riserve e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve.
  2. Non si potrà contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l’inosservanza della norma contenuta nel precedente comma a); tuttavia, il Fondo può muovere rilievi ad un partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta è passibile delle sanzioni previste dall’articolo XXIII, sezione 2, comma b).
  3. I partecipanti possono utilizzare i diritti speciali di prelievo, senza osservare i principi stabiliti al comma a) di cui sopra, al fine di ottenere da un altro partecipante – designato conformemente alla sezione 5 del presente articolo – un ammontare equivalente di valuta che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell’altro partecipante, ai sensi della sezione 6, comma a) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo dell’altro partecipante o compensi l’effetto della non osservanza da parte dell’altro partecipante del principio enunciato al comma a) di cui sopra.
Sezione 4: Obbligo di fornire valuta
  1. Il partecipante designato dal Fondo secondo il disposto della sezione 5 del presente articolo, fornisce, a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, comma a) del presente articolo, valuta convertibile di fatto. L’obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non può superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilità di diritti speciali di prelievo in eccesso alla sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l’assegnazione cumulativa netta ricevuta o a quel limite più elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo.
  2. Ogni partecipante può fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni limite più elevato convenuto.
Sezione 5: Designazione dei partecipanti chiamati a fornire valuta
  1. Il Fondo fa sì che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, comma a) e 4 del presente articolo. Tale designazione avviene in conformità dei seguenti principi generali, integrati da quegli altri criteri che di volta in volta il Fondo ritiene opportuno adottare:i)un partecipante può essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde è sufficientemente forte; il che non esclude, tuttavia, la possibilità di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti vengono designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra questi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo;ii)un partecipante può essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, comma a) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo o per compensare l’effetto della non osservanza dei principi enunciati alla sezione 3, comma a) del presente articolo;iii)nella designazione dei partecipanti il Fondo accorda di norma la priorità a quelli che abbiano necessità di acquistare diritti speciali di prelievo, per poter raggiungere gli obiettivi di cui al numero ii) di cui sopra.
  2. Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una ripartizione equilibrata delle disponibilità in diritti speciali di prelievo degli Stati membri, in conformità del comma a) numero i) di cui sopra, il Fondo applica le norme in materia di designazione enunciate nell’allegato F o le norme che potranno essere adottate ai sensi del seguente comma c).
  3. Le norme di designazione possono essere oggetto di riesame in ogni momento e, se del caso, possono venire adottate nuove norme. A meno che non ne vengano adottate di nuove, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento del riesame.
Sezione 6: Ricostituzione
  1. I partecipanti che utilizzano i diritti speciali di prelievo devono ricostituire le loro disponibilità in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell’allegato G o di qualsiasi altra norma che venisse adottata ai sensi del seguente comma b).
  2. Le norme di ricostituzione possono essere oggetto di riesame in ogni momento e, se del caso, possono venire adottate nuove norme. A meno che non ne vengano adottate nuove norme o non venga decisa l’abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento del riesame. Per l’adozione, l’emendamento o l’abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione è richiesta la maggioranza dell’ottantacinque per cento del totale dei voti complessivi.
Sezione 7: Tassi di cambio
  1. Fatto salvo quanto disposto dal seguente comma b), i tassi di cambio per le transazioni tra partecipanti di cui alla sezione 2, commi a) e b) del presente articolo, sono tali che un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo riceve lo stesso valore, qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adotta le norme necessarie a rendere operante questo principio.
  2. A maggioranza dell’ottantacinque per cento del totale dei voti complessivi, il Fondo può adottare politiche che, in circostanze eccezionali, a maggioranza del settanta per cento del totale dei voti complessivi, autorizzino i partecipanti che effettuano transazioni, ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo, a concordare tassi di cambio diversi da quelli applicabili in conformità dei precedente comma a).
  3. Il Fondo consulta i partecipanti circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.
  4. Ai fini della presente disposizione, il termine «partecipante» comprende anche il partecipante uscente.

Art. XX Interessi e provvigioni del Conto speciale di prelievo

Sezione 1: Interessi

Sulle disponibilità di diritti speciali di prelievo viene corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo versa ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l’ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l’interesse.

Sezione 2: Provvigioni

Il Fondo percepisce da ogni partecipante provvigioni ad un tasso uguale per ogni partecipante sull’ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute e dell’eventuale saldo negativo del partecipante o dell’importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

Sezione 3: Tassi d’interesse e di provvigioni

Il Fondo stabilisce, a maggioranza del settanta per cento del totale dei voti complessivi, il tasso di interesse. Il tasso delle provvigioni è uguale al tasso di interesse.

Sezione 4: Ripartizione delle spese

Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall’articolo XVI, sezione 2, il Fondo effettua a questo scopo prelevamenti sulle assegnazioni cumulative nette, allo stesso tasso per tutti i partecipanti.

Sezione 5: Pagamento di interessi, provvigioni e quote di spesa

L’interesse, le provvigioni e le quote di spesa sono pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, deve ed ha diritto di ottenerli contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata con il Fondo attraverso il Conto delle risorse generali. Nel caso non gli sia possibile ottenere per questa via un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante deve e può ottenerli da un partecipante a ciò designato dal Fondo contro valuta convertibile di fatto. I diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante dopo la scadenza del pagamento vengono dedotti dalle sue provvigioni non pagate, ed annullati.

Art. XXI Amministrazione del Conto generale e del Conto speciale di prelievo

  1. Il Conto generale e il Conto speciale di prelievo vengono amministrati in conformità delle disposizioni dell’articolo XII, fatto salvo quanto segue:i)Per le riunioni del Consiglio dei governatori o per le decisoni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, si tiene conto, ai fini delle convocazioni o per determinare se esista il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti prescritta, delle richieste o della presenza e dei voti dei governatori nominati dagli Stati che hanno la qualità di partecipanti.ii)15Per le decisioni del Consiglio dei direttori esecutivi su questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, hanno diritto di votare soltanto i direttori esecutivi eletti da almeno uno Stato membro che ha la qualità di partecipante. Ciascuno di questi direttori esecutivi ha diritto al numero di voti attribuiti agli Stati membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti prescritta, si tiene conto soltanto della presenza dei direttori esecutivi eletti dagli Stati membri che hanno la qualità di partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi.iii)Per tutto quanto riguarda l’amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell’articolo XVI, sezione 2 e per stabilire se una questione interessi contemporaneamente ai due conti o soltanto al Conto speciale di prelievo, le decisioni vengono prese come se si trattasse esclusivamente del Conto generale. Le decisioni relative al metodo di computo del diritto speciale di prelievo, all’accettazione e al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto delle risorse generali del Conto generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso il Conto delle risorse generali del Conto generale e il Conto speciale di prelievo sono prese alle maggioranze prescritte per le decisioni relative alle questioni che concernono esclusivamente ciascuno dei due conti. Ciò deve essere indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Conto speciale di prelievo.
  2. Oltre ai privilegi e alle immunità accordate ai sensi dell’articolo IX del presente statuto, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e le transazioni di cui saranno oggetto non sono soggetti a imposte di alcun genere.
  3. Qualsiasi questione di interpretazione delle disposizioni del presente statuto su problemi concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo è sottoposta al Consiglio dei direttori esecutivi, in conformità dell’articolo XXIX, comma a), soltanto a richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui il Consiglio dei direttori esecutivi ha deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Conto speciale di prelievo, solo un partecipante può chiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori, secondo quanto disposto dall’articolo XXIX, comma b). Il Consiglio dei governatori decide se un governatore nominato da uno Stato membro che non abbia la qualità di partecipante ha diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Conto speciale di prelievo.
  4. Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Conto speciale di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Conto speciale di prelievo, tale divergenza è sottoposta ad arbitrato, in conformità delle procedure previste dall’articolo XXIX, comma c).

Art. XXII Obblighi generali dei partecipanti

Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente statuto, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo e l’adeguato impiego dei diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni del presente statuto e con l’obiettivo di rendere i diritti speciali di prelievo lo strumento principale di riserva del sistema monetario internazionale.

Art. XXIII Sospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo

Sezione 1: Disposizioni di emergenza

Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Conto speciale di prelievo, il Consiglio dei direttori esecutivi può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, decidere di sospendere, per un periodo non superiore all’anno, l’applicazione di qualsiasi disposizione relativa ai diritti speciali di prelievo. In tal caso diventano esecutive le disposizioni di cui all’articolo XXVII, sezione 1, commi b), c) e d).

Sezione 2: Mancato adempimento degli obblighi
  1. Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, degli obblighi di cui all’articolo XIX, sezione 4, il Fondo può sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.
  2. Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, di uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo può sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.
  3. Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che, prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, il partecipante sia informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sia data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato degli addebiti mossigli ai sensi del comma a) di cui sopra, si astiene dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sia risolta.
  4. Le sospensioni decise ai sensi del precedente comma a) o b), o le limitazioni imposte ai sensi del comma c) di cui sopra, non hanno alcun effetto sull’obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi del l’articolo XIX, sezione 4.
  5. Il Fondo può, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dal comma a) o b) di cui sopra, tuttavia, la sospensione imposta ad un partecipante ai sensi del precedente comma b) – per inottemperanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’articolo XIX, sezione 4, comma a) – non può essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante deve aver ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.
  6. Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo ai sensi dell’articolo V, sezione 5, dell’articolo VI, sezione 1 o dell’articolo XXVI, sezione 2, comma a). L’articolo XXVI, sezione 2 non è applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

Art. XXIV Cessazione della partecipazione

Sezione 1: Diritto di porre termine alla partecipazione
  1. Ogni partecipante può porre termine alla partecipazione al Conto speciale di prelievo, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sede centrale. La cessazione della partecipazione diventa operante dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
  2. Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Conto speciale di prelievo.
Sezione 2: Regolamento dei conti in caso di cessazione della partecipazione
  1. Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, cessano tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi del seguente comma c), al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell’allegato H. L’interesse e le commissioni maturate alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, sono regolati in diritti speciali di prelievo.
  2. Il Fondo è tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente; quest’ultimo è obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonché di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Conto speciale di prelievo. Questi impegni sono compensati tra loro e l’ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che servono per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, è annullato.
  3. È concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente e il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che potrebbe sussistere dopo la compensazione di cui al precedente comma b). Qualora non si riuscisse a raggiungere sollecitamente un accordo, si applicano le norme di cui all’allegato H.
Sezione 3: Interessi e provvigioni

A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrisponde un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente e quest’ultimo paga le provvigioni sull’ammontare dovuto al Fondo, alle scadenze e ai tassi stabiliti dall’articolo XX. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente ha diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta convertibile di fatto, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante designato dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante designato ai sensi dell’articolo XIX, sezione 5 o mediante accordo con un altro possessore.

Sezione 4: Regolamento degli obblighi verso il Fondo

Il Fondo utilizza la valuta ricevuta dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all’ammontare in cui le disponibilità in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui il Fondo riceve la valuta. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente statuto, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell’allegato H e che vengono dedotti da tale versamento, sono annullati.

Sezione 5: Regolamento degli obblighi verso un partecipante uscente

Quando il Fondo deve riacquistare diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto è effettuato con valuta fornita dai partecipanti designati dal Fondo; questi partecipanti sono designati in conformità dei principi enunciati nell’articolo XIX, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornisce al Fondo, a sua scelta, valuta del partecipante uscente o valuta convertibile di fatto e riceve in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente può utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto o qualunque altro attivo da un qualsiasi altro possessore.

Sezione 6: Transazioni sul Conto delle risorse generali

Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo può decidere che questi:

  1. utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo, quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto delle risorse generali, per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto, a scelta del Fondo; oppure
  2. acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione con il Fondo effettuata attraverso il Conto delle risorse generali in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, per effettuare il pagamento di provvigioni o somme dovute in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell’allegato H.

Art. XXV Liquidazione del Conto speciale di prelievo

  1. Si può procedere alla liquidazione del Conto speciale di prelievo soltanto a seguito di una decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove il Consiglio dei direttori esecutivi riconosca la necessità che si provveda alla liquidazione del Conto speciale di prelievo, esso può, in attesa di una decisione del Consiglio dei governatori, sospendere temporaneamente le assegnazioni, gli annullamenti e ogni altra operazione e transazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implica automaticamente quella di liquidare anche il Conto generale e il Conto speciale di prelievo.
  2. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo implica la cessazione di tutte le assegnazioni ed annullamenti e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; vengono pure a cessare tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente statuto, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall’articolo XX, dall’articolo XXI, comma d), dall’articolo XXIV, dall’articolo XXIX, comma c) e dall’allegato H, così come quelli che risultino da ogni accordo raggiunto ai sensi dell’articolo XXIV, fatto salvo quanto disposto dall’allegato H, comma 4 e dall’allegato I.
  3. In caso di liquidazione del Conto speciale di prelievo, l’interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, sono regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo è obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante deve versare al Fondo un ammontare uguale alla assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo ed ogni altro ammontare dovuto per effetto della partecipazione al Conto speciale di prelievo.
  4. La liquidazione del Conto speciale di prelievo è effettuata secondo le modalità previste dall’allegato I.

Art. XXVI Ritiro

Sezione 1: Diritto di ritiro degli Stati membri

Ogni partecipante può recedere dal Fondo, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sede centrale. Il ritiro diventa operante dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Sezione 216: Ritiro obbligatorio
  1. Qualora uno Stato membro non adempia ad uno degli obblighi contenuti nel presente statuto, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo. Nessuna disposizione della presente sezione limita la portata delle disposizioni di cui all’articolo V, sezione 5 o all’articolo VI sezione 1.
  2. Qualora, dopo un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui è dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma a), lo Stato membro persista a non ottemperare ad uno degli obblighi contenuti nel presente statuto, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, il Fondo può sospendere lo Stato membro dal diritto di voto. Durante il periodo di sospensione si applicano le disposizioni dell’allegato L. Il Fondo può revocare la sospensione in qualsiasi momento a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.
  3. Qualora, dopo un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui è stata decisa la sospensione ai sensi del precedente comma b), lo Stato membro persista a non ottemperare ad uno degli obblighi contenuti nel presente statuto, una decisione del Consiglio dei governatori, presa a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, può ingiungergli di recedere dal Fondo.
  4. Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che, prima che si proceda nei confronti di uno Stato membro con misure di cui ai precedenti commi a), b) o e), il Fondo lo informi tempestivamente degli addebiti ad esso mossi e gli sia data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto.
Sezione 3: Regolamento dei conti degli Stati membri in caso di ritiro

Qualora uno Stato membro receda dal Fondo, cessano le operazioni e le transazioni normali del Fondo nella sua valuta e viene concordato con ragionevole sollecitudine il regolamento di tutte le pendenze tra il Fondo e lo Stato membro. Qualora non si pervenisse sollecitamente ad un accordo, vengono applicate le norme di cui all’allegato J.

Art. XXVII Disposizioni di eccezione

Sezione1: Sospensione temporanea
  1. Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei direttori esecutivi può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, decidere di sospendere, per un periodo non superiore all’anno, l’applicazione di qualsiasi disposizione che figuri nella seguente enumerazione:i)articolo V, sezioni 2, 3, 7 e 8, commi a) i ed e);ii)articolo VI, sezione 2;iii)articolo XI, sezione l;iv)allegato C, comma 5.
  2. L’applicazione di qualsiasi disposizione di cui al precedente comma a) non può essere sospesa per un periodo superiore all’anno; il Consiglio dei governatori, tuttavia, può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, prorogare questa sospensione per un periodo ulteriore massimo di due anni, qualora constati la sussistenza delle circostanze gravi e impreviste di cui al precedente comma a).
  3. Il Consiglio dei direttori esecutivi, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, può in ogni momento porre fine ad una sospensione.
  4. Il Fondo può adottare norme relative all’oggetto di una disposizione per il periodo durante il quale ne è sospesa l’applicazione.
Sezione 2: Liquidazione del Fondo
  1. Si può procedere alla liquidazione del Fondo soltanto a seguito di una decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove il Consiglio dei direttori esecutivi riconosca la necessità che si provveda alla liquidazione del Fondo, esso può, in attesa di una decisione del Consiglio dei governatori, sospendere temporaneamente ogni operazione e transazione.
  2. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implica la cessazione di tutte le operazioni e transazioni che abbiano un oggetto diverso dal recupero e dalla liquidazione graduale delle sue attività nonché dal regolamento delle sua passività; vengono pure a cessare tutti gli impegni assunti dagli Stati membri ai sensi del presente statuto, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall’articolo XXIX, comma c), dal comma 7 dell’allegato J e dall’allegato K.
  3. La liquidazione è effettuata secondo le modalità previste dall’allegato K.

Art. XXVIII Emendamenti

  1. Ogni proposta, da parte di uno Stato membro, di un governatore o del Consiglio dei direttori esecutivi, intesa ad apportare modifiche al presente statuto viene inoltrata al presidente del Consiglio dei governatori, il quale la trasmette a quest’ultimo. Se il Consiglio approva l’emendamento proposto, il Fondo chiede a tutti gli Stati membri, con lettera circolare o telegramma, se lo accettino. Quando l’emendamento proposto sia stato accettato dai tre quinti degli Stati membri, che dispongano dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Fondo ne informa tutti gli Stati membri mediante comunicazione ufficiale.
  2. Fatte salve le disposizioni del precedente comma a), è necessario il consenso di tutti gli Stati membri per ogni emendamento che modifichi:i)il diritto di recedere dal Fondo (articolo XXVI, sezione 1);ii)la disposizione secondo la quale non si può modificare la quota dello Stato membro senza il suo consenso (articolo III, sezione 2, comma d);iii)la disposizione secondo la quale si può modificare la parità della valuta di uno Stato membro solo per proposta di questo (allegato C, comma 6).
  3. Per tutti gli Stati membri, gli emendamenti entrano il vigore tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale, a meno che nella lettera circolare o telegramma, non sia indicato un lasso di tempo più breve.

Art. XXIX Interpretazione

  1. 17 Ogni questione di interpretazione delle questioni del presente statuto che sorgano tra uno Stato membro e il Fondo oppure tra Stati membri, viene sottoposta, per decisione, al Consiglio dei direttori esecutivi. Se la questione riguarda in particolare uno Stato membro, lo Stato membro interessato ha la facoltà di farsi rappresentare, in conformità dell’articolo XII, sezione 3, comma j).
  2. In tutti i casi in cui il Consiglio dei direttori esecutivi ha adottato una decisione in conformità del precedente comma a), entro i tre mesi successivi alla data di tale decisione, ogni Stato membro può chiedere che la questione sia deferita al Consiglio dei governatori, la cui decisione è definitiva. Ogni questione deferita al Consiglio dei governatori viene esaminata da un Comitato di interpretazione del suddetto Consiglio, i cui membri dispongono ciascuno di un voto. Il Consiglio dei governatori determina la composizione del comitato, le procedure che esso deve seguire e la maggioranza richiesta nelle diverse votazioni. Ogni decisione adottata da tale comitato è una decisione del Consiglio dei governatori, a meno che questo non decida altrimenti, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi. In attesa che il Consiglio dei governatori si pronunci, se lo ritiene necessario, il Fondo può agire in conformità della decisione del Consiglio dei direttori esecutivi.
  3. Per ogni eventuale disaccordo tra il Fondo e uno Stato membro uscente oppure, nel corso della liquidazione del Fondo, tra questo e uno Stato membro, si adisce un tribunale composto di tre arbitri: uno designato dal Fondo, il secondo dallo Stato membro o dall’ex Stato membro mentre il terzo è un superarbitro nominato, a meno che le Parti non decidano altrimenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia o da un’altra autorità eventualmente prevista in un regolamento adottato dal Fondo. Il superarbitro ha pieni poteri di dirimere tutte le questioni procedurali sulle quali manchi l’accordo delle Parti.

Art. XXX Spiegazione dei termini

Per interpretare le disposizioni del presente statuto, il Fondo e gli Stati membri devono basarsi su quanto segue:

  1. Le disponibilità del Fondo nella valuta di uno Stato membro, depositate sul Conto delle risorse generali, comprendono tutti i titoli accettati dal Fondo in conformità dell’articolo III, sezione 4.
  2. Per accordo stand‑by, si intende una decisione con la quale il Fondo assicura uno Stato membro della sua possibilità di effettuare, in conformità della decisione stessa, acquisti presso il Conto delle risorse generali in un determinato lasso di tempo e sino a concorrenza di un determinato importo.
  3. Per acquisto nella quota di riserva , si intende l’acquisto da parte di uno Stato membro di diritti speciali di prelievo o di valuta di un altro Stato membro, in cambio della propria, senza che ciò porti le disponibilità del Fondo nella valuta di questo Stato membro, depositate sul Conto delle risorse generali, ad un importo superiore alla quota dello Stato membro interessato. Nondimeno, ai fini della presente definizione, il Fondo può escludere gli acquisti e le disponibilità fondandosi su:i)politiche relative all’utilizzazione delle sue risorse generali per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni delle esportazioni;ii)politiche relative all’utilizzazione delle sue risorse generali per il finanziamento di contributi agli stock regolatori internazionali di prodotti di base;iii)altre politiche relative all’utilizzazione delle sue risorse generali, quando il Fondo, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, decida di escludere gli acquisti e le disponibilità.
  4. Per pagamenti per transazioni correnti, si intendono i pagamenti il cui oggetto non è il trasferimento di capitali; tali pagamenti comprendono in particolare:1)tutti i pagamenti dovuti nell’ambito del commercio estero e delle altre operazioni correnti, compresi i servizi, oltre alle normali agevolazioni bancarie e creditizie a breve termine;2)i pagamenti dovuti per interessi su prestiti o per redditi netti da altri investimenti;3)i pagamenti di importo modesto per l’ammortamento di prestiti o di investimenti diretti;4)l’invio di fondi di importo modesto per oneri di famiglia.
  5. Il Fondo può, previa consultazione degli Stati membri interessati, decidere se alcune transazioni specifiche debbano essere considerate come transazioni correnti o come transazioni in capitale.
  6. Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, si intende l’insieme di diritti speciali di prelievo assegnati a un partecipante, previa detrazione dei diritti annullati in conformità dell’articolo XVIII, sezione 2, comma a).
  7. Per valuta convertibile di fatto, si intende la valuta di uno Stato membro che il Fondo decida che è i) di fatto, ampiamente utilizzata per regolare transazioni internazionali, e ii) liberamente scambiata sui principali mercati dei cambi.
  8. L’espressione «gli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975» include ogni Stato membro che abbia accettato la qualità di membro successivamente alla data suddetta, grazie alla risoluzione di ammissione adottata dal Consiglio dei governatori anteriore alla data.
  9. Per transazione del Fondo, si intende lo scambio da parte del Fondo di attivi monetari contro altri attivi monetari; per operazione del Fondo, si intende ogni altro atto nel corso del quale il Fondo utilizzi o riceva attivi monetari.
  10. Per transazione in diritti speciali di prelievo, si intende lo scambio di diritti speciali di prelievo contro altri attivi monetari; per operazione in diritti speciali di prelievo, si intende ogni altro impiego di diritti speciali di prelievo.

Art. XXXI Disposizioni finali

Sezione1: Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore non appena sia stato firmato a nome dei governi che riuniscono il sessantacinque per cento del totale delle quote elencate all’allegato A e siano depositati a loro nome gli strumenti di cui al presente articolo, sezione 2, comma a). In nessun caso il presente accordo può entrare in vigore prima del primo maggio 1945.

Sezione 2: Firma

Fatto a Washington, in un’unica copia, depositata presso gli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, il quale deve trasmetterne copie autenticate tutti i governi elencati all’allegato A e a tutti gli altri che saranno ammessi i qualità di membri a norma delle disposizioni dell’articolo II, sezione 2.

  1. Ciascuno dei governi a nome dei quali viene firmato il presente accordo deve depositare presso il governo degli Stati Uniti d’America uno strumento nel quale dichiari di aver accettato il presente accordo in conformità delle proprie leggi e di aver preso tutti i provvedimenti necessari per poter adempire a tutti gli obblighi che si assume in base al presente statuto.
  2. Ciascuno Stato diviene membro del Fondo alla data del deposito a suo nome dello strumento di cui al precedente comma a), restando inteso che nessuno Stato può divenire membro prima dell’entrata in vigore del presente statuto ai sensi del presente articolo, sezione 1.
  3. Il governo degli Stati Uniti d’America informa il governo di tutti gli Stati elencati all’allegato A e il governo di tutti gli Stati la cui adesione sia approvata in conformità dell’articolo II, sezione 2, riguardo alle firme apposte al presente accordo e degli strumenti di cui al precedente comma a) che siano stati depositati.
  4. Nel momento in cui il presente accordo è firmato a suo nome, ciascun governo consegna al governo degli Stati Uniti d’America un centesimo dell’uno per cento della totalità della propria sottoscrizione in oro o in dollari degli Stati Uniti, per coprire le spese amministrative del Fondo. Il governo degli Stati Uniti d’America detiene tali fondi in deposito su un conto speciale e li trasferisce al Consiglio dei governatori del Fondo, alla prima riunione convocata. Se il presente accordo non sarà entrato in vigore al 31 dicembre 1945, il governo degli Stati Uniti d’America deve restituire i fondi suddetti ai governi che li hanno versati.
  5. Il presente accordo può essere firmato a Washington, a nome dei governi degli Stati elencati all’allegato A, sino al 31 dicembre 1945.
  6. Dopo il 31 dicembre 1945, il presente accordo potrà essere firmato a nome del governo degli Stati la cui ammissione sia stata approvata in conformità dell’articolo II, sezione 2.
  7. Nel firmare il presente statuto, tutti i governi l’accettano a nome proprio e delle proprie colonie, dei territori d’oltremare, dei territori sotto la loro protezione, sovranità e autorità e di tutti i territori sui quali esercitino un mandato.
  8. Il precedente comma d) entra in vigore per ogni governo firmatario con decorrenza dalla data della firma.
  9. (Nel testo originale, la disposizione seguente, relativa alla firma e al deposito dello statuto, figura dopo l’articolo XX).

(Seguono le firme)

Allegato A

Quote proposte18

(In mio. DSP)

Quota

Afghanistan

323,8

Albania

139,3

Algeria

1 959,3

Angola

740,1

Antigua e Barbuda

20,0

Arabia Saudita

9 992,6

Argentina

3 187,3

Armenia

128,8

Australia

6 572,4

Austria

3 932,0

Azerbaigian

391,7

Bahama

182,4

Bahrein

395,0

Bangladesh

1 066,6

Barbados

94,5

Belgio

6 410,7

Belize

26,7

Benin

123,8

Bhutan

20,4

Bielorussia

681,5

Bolivia

240,1

Bosnia e Erzegovina

265,2

Botswana

197,2

Brasile

11 042,0

Brunei Darussalam

301,3

Bulgaria

896,3

Burkina Faso

120,4

Burundi

154,0

Cambogia

175,0

Camerun

276,0

Canada

11 023,9

Capo Verde

23,7

Ceca, Repubblica

2 180,2

Centrafricana, Repubblica

111,4

Ciad

140,2

Cile

1 744,3

Cina

30 482,9

Cipro

303,8

Colombia

2 044,5

Comore

17,8

Congo, Repubblica del

162,0

Congo, Repubblica Democratica del

1 066,0

Corea del Sud

8 582,7

Costa d’Avorio

650,4

Costa Rica

369,4

Croazia

717,4

Danimarca

3 439,4

Dominica

11,5

Dominicana, Repubblica

477,4

Ecuador

697,7

Egitto

2 037,1

El Salvador

287,2

Emirati Arabi Uniti

2 311,2

Eritrea

36,6

Estonia

243,6

Etiopia

300,7

Figi

98,4

Filippine

2 042,9

Finlandia

2 410,6

Francia

20 155,1

Gabon

216,0

Gambia

62,2

Georgia

210,4

Germania

26 634,4

Ghana

738,0

Giamaica

382,9

Giappone

30 820,5

Gibuti

31,8

Giordania

343,1

Grecia

2 428,9

Grenada

16,4

Guatemala

428,6

Guinea

214,2

Guinea Equatoriale

157,5

Guinea-Bissau

28,4

Guyana

181,8

Haiti

163,8

Honduras

249,8

India

13 114,4

Indonesia

4 648,4

Iran

3 567,1

Iraq

1 663,8

Irlanda

3 449,9

Islanda

321,8

Israele

1 920,9

Italia

15 070,0

Kazakistan

1 158,4

Kenya

542,8

Kirghizistan

177,6

Kiribati

11,2

Kosovo

82,6

Kuwait

1 933,5

Laos

105,8

Lesotho

69,8

Lettonia

332,3

Libano

633,5

Liberia

258,4

Libia

1 573,2

Lituania

441,6

Lussemburgo

1 321,8

Macedonia

140,3

Madagascar

244,4

Malawi

138,8

Malaysia

3 633,8

Maldive

21,2

Mali

186,6

Malta

168,3

Marocco

894,4

Marshall, Isole

4,9

Mauritania

128,8

Maurizio

142,2

Messico

8 912,7

Micronesia

7,2

Moldova

172,5

Mongolia

72,3

Montenegro

60,5

Mozambico

227,2

Myanmar

516,8

Namibia

191,1

Nepal

156,9

Nicaragua

260,0

Niger

131,6

Nigeria

2 454,5

Norvegia

3 754,7

Nuova Zelanda

1 252,1

Oman

544,4

Paesi Bassi

8 736,5

Pakistan

2 031,0

Palau

4,9

Panama

376,8

Papua Nuova Guinea

263,2

Paraguay

201,4

Perù

1 334,5

Polonia

4 095,4

Portogallo

2 060,1

Qatar

735,1

Regno Unito

20 155,1

Romania

1 811,4

Ruanda

160,2

Russia

12 903,7

Saint Kitts e Nevis

12,5

Saint Vincent e Grenadine

11,7

Salomone, Isole

20,8

Samoa

16,2

San Marino

49,2

Santa Lucia

21,4

São Tomé e Príncipe

14,8

Seicelle

22,9

Senegal

323,6

Serbia

654,8

Sierra Leone

207,4

Singapore

3 891,9

Siria

1 109,8

Slovacchia

1 001,0

Slovenia

586,5

Somalia

163,4

Spagna

9 535,5

Sri Lanka

578,8

Stati Uniti d’America

82 994,2

Sudafrica

3 051,2

Sudan

630,2

Suriname

128,9

Svezia

4 430,0

Svizzera

5 771,1

Swaziland

78,5

Tagikistan

174,0

Tanzania

397,8

Thailandia

3 211,9

Timor Est

25,6

Togo

146,8

Tonga

13,8

Trinidad e Tobago

469,8

Turkmenistan

238,6

Tuvalu

2,5

Ucraina

2 011,8

Uganda

361,0

Ungheria

1 940,0

Uruguay

429,1

Uzbekistan

551,2

Vanuatu

23,8

Venezuela

3 722,7

Vietnam

1 153,1

Yemen

487,0

Zambia

978,2

Zimbabwe

706,8

Allegato B

Disposizioni transitorie riguardanti il riacquisto, il pagamento di sottoscrizioni aggiuntive, l’oro e alcune questioni operative

1. Gli Stati membri che hanno contratto obblighi di riacquisto, a norma dell’articolo V, sezione 7, comma b), prima della data del secondo emendamento del presente statuto e che non vi hanno adempiuto a tale data devono farlo non oltre la o le date alle quali erano tenuti ad adempiere agli obblighi suddetti in conformità delle disposizioni del presente statuto prima del secondo emendamento.

2. Lo Stato membro interessato deve adempiere in diritti speciali di prelievo ad ogni obbligo, a cui non abbia adempiuto alla data del secondo emendamento, di versare oro al Fondo per un riacquisto o una sottoscrizione, ma il Fondo può accordargli la possibilità di effettuare tali pagamenti, in misura integrale o parziale, nelle valute di altri Stati membri da esso stesso indicate. Uno Stato membro non partecipante deve adempiere nelle valute di altri Stati membri, indicate dal Fondo, ad un obbligo il cui pagamento, a norma della presente disposizione, sia previsto in diritti speciali di prelievo.

3. Ai fini del precedente paragrafo 2, il quantitativo di 0,888 671 grammi di oro fino equivale a un diritto speciale di prelievo: l’importo della valuta da versare a norma del paragrafo 2 viene determinato su questa base e in base al valore della valuta espresso in diritti speciali di prelievo alla data del pagamento.

4. Le disponibilità in valuta di uno Stato membro detenute dal Fondo alla data del secondo emendamento del presente statuto che superino il settantacinque per cento della quota dello Stato membro e non siano soggette a obbligo di riacquisto ai termini del precedente paragrafo 1 vengono riacquistate secondo le seguenti regole:

  1. le disponibilità risultanti da un acquisto vengono riacquistate in conformità della politica relativa all’impiego delle risorse generali del Fondo, nel cui contesto si era effettuato l’acquisto;
  2. le altre disponibilità vengono riacquistate non oltre quattro anni dopo la data del secondo emendamento del presente statuto.

5. I riacquisti previsti al paragrafo 1 ai quali non si applica il paragrafo 2, i riacquisti previsti al paragrafo 4 e l’indicazione delle valute di cui al paragrafo 2 avvengono secondo le disposizioni dell’articolo V, sezione 7; comma i).

6. Le norme e regolamenti, i tassi, le procedure e le decisioni in vigore alla data del secondo emendamento del presente statuto restano in vigore sinché non siano modificati in conformità delle disposizioni del presente statuto.

7. Ove non siano applicate, prima della data del secondo emendamento del presente statuto, disposizioni aventi effetto equivalente ai provvedimenti previsti ai seguenti commi a) e b), il Fondo deve:

  1. vendere l’oro detenuto al 31 agosto 1975, sino a concorrenza di 25 milioni di once d’oro fino, agli Stati membri che erano tali a quella data e che accettino di acquistarne, in quantitativi proporzionali alle rispettive quote alla data suddetta. Per ogni vendita a uno Stato membro ai sensi del presente comma a) il pagamento avviene nella rispettiva moneta a un prezzo pari, al momento della vendita, a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi d’oro fino;
  2. vendere inoltre l’oro detenuto al 31 agosto 1975, sino a concorrenza di 25 milioni di once di oro fino, a beneficio degli Stati membri in via di sviluppo che erano tali a quella data; resta peraltro inteso che viene trasferita direttamente a ciascuno dei suddetti Stati membri la frazione di ogni profitto o plusvalenza sull’oro corrispondente alla percentuale costituita, al 31 agosto 1975, dalla quota di ognuno di questi Stati membri sul totale delle quote di tutti gli Stati membri alla medesima data. L’obbligo imposto al Fondo in certi casi, ai termini dell’articolo V, sezione 12, comma c), di consultare uno Stato membro, di ottenerne l’assenso o di scambiarne la valuta con quella di altri Stati membri si applica anche alla valuta ricevuta dal Fondo, e depositata sul Conto delle risorse generali, in seguito alle vendite d’oro, effettuate ai sensi della presente disposizione, diverse dalle vendite ad uno Stato membro effettuate in cambio della sua valuta.

Quando vende oro a norma delle disposizioni del presente paragrafo 7, il Fondo deposita sul Conto delle risorse generali il ricavato della vendita nelle valute ricevute per un importo pari, al momento della vendita, a un diritto speciale di prelievo per 0,888 671 grammi d’oro fino, mentre non sono contabilizzati con le risorse generali del Fondo gli altri attivi detenuti da questo in seguito ad accordi conclusi in conformità del precedente comma b). Gli attivi per i quali il Fondo, a norma dei suddetti accordi conclusi in conformità del comma b), conserva il diritto di disporne vengono trasferiti sul Conto speciale dei versamenti.

Allegato C

Parità

1. Il Fondo notifica agli Stati membri che ai fini del presente statuto, in conformità delle disposizioni dell’articolo IV, sezioni 1, 3, 4 e 5 e del presente allegato, si possono fissare parità rispetto al diritto speciale di prelievo o ad ogni altro denominatore comune indicato dal Fondo stesso. Un simile denominatore comune non può essere né l’oro né una valuta.

2. Lo Stato membro che intenda fissare una parità per la sua moneta la propone al Fondo entro un ragionevole lasso di tempo dopo la notifica avvenuta in conformità del precedente paragrafo 1.

3. Lo Stato membro che non intenda fissare una parità per la sua moneta in conformità del precedente paragrafo 1 deve consultare il Fondo per far sì che le proprie disposizioni in materia di cambi siano consone con gli scopi del Fondo stesso e consentano allo Stato membro interessato di adempiere ai suoi obblighi di cui all’articolo IV, sezione 1.

4. Entro un ragionevole lasso di tempo dopo aver ricevuto la proposta relativa alla parità, il Fondo deve esprimere il proprio accordo o formulare le sue obiezioni al riguardo. La parità proposta non entra in vigore ai fini del presente statuto se il Fondo vi fa obiezione; in tal caso lo Stato membro interessato deve conformarsi alle disposizioni del precedente paragrafo 3. Il Fondo non può formulare obiezioni fondate sugli orientamenti sociali o politici dello Stato membro che propone la parità.

5. Ciascuno Stato membro che fissi una parità per la sua moneta s’impegna, mediante adeguate misure consone al presente statuto, a vigilare perché i tassi minimo e massimo ai quali la sua moneta si cambia sul proprio territorio, nelle transazioni di cambio in contanti, contro le valute di altri Stati membri che abbiano fissato la parità della rispettiva moneta, non differiscano dalla parità per più del quattro e mezzo per cento o nella misura del o degli altri margini che il Fondo può adottare a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi.

6. Uno Stato membro può proporre di modificare la parità della sua moneta soltanto per correggere o prevenire uno squilibrio strutturale. Si può operare una modifica solo per proposta dello Stato membro interessato e previa consultazione del Fondo.

7. Quando viene proposta una modifica, il Fondo deve esprimere la propria approvazione o formulare le proprie obiezioni entro un lasso di tempo ragionevole dopo aver ricevuto la proposta. Il Fondo manifesta il proprio accordo se constata che la modifica è necessaria per correggere o prevenire uno squilibrio strutturale e non può sollevare obiezioni basate sugli orientamenti politici o sociali dello Stato membro che propone la modifica. Se il Fondo formula obiezioni, la parità proposta non ha effetto ai fini del presente statuto. Ad ogni Stato membro che modifichi la parità della sua moneta nonostante le obiezioni del Fondo si applicano le disposizioni dell’articolo XXVI, sezione 2. Il Fondo deve dissuadere gli Stati membri dal mantenere una parità irrealistica.

8. La parità della moneta di uno Stato membro fissata in conformità delle disposizioni del presente statuto non è più in vigore ai fini del presente statuto se lo Stato membro interessato informa il Fondo della propria intenzione di porvi fine. Il Fondo può opporre obiezioni alla soppressione di una parità, mediante decisione presa a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi. Ad ogni Stato membro che ponga fine alla parità della sua moneta nonostante le obiezioni del Fondo si applicano le disposizioni dell’articolo XXVI, sezione 2. La parità della moneta di uno Stato membro fissata in conformità delle disposizioni del presente statuto non è più in vigore ai fini del presente statuto se lo Stato membro interessato vi ponga fine nonostante le obiezioni del Fondo o se questo constati che lo Stato membro interessato non applica i tassi a un volume sostanziale di transazioni di cambio ai sensi del precedente paragrafo 5; resta inteso che il Fondo procede a una simile constatazione solo previa consultazione dello Stato membro e previa notifica al medesimo, con un preavviso di sessanta giorni, della sua intenzione di agire in tal senso.

9. Se la parità della moneta di uno Stato membro non è più in vigore a norma delle disposizioni del precedente paragrafo 8, lo Stato membro interessato deve consultare il Fondo per far sì che le proprie disposizioni in materia di cambi siano consone con gli scopi del Fondo stesso e consentano allo Stato membro interessato di adempiere ai suoi obblighi di cui all’articolo IV, sezione 1.

10. Quando, a norma del precedente paragrafo 8, non sia più in vigore la parità della moneta di uno Stato membro, questo può proporre in qualsiasi momento un’altra parità.

11. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 6, a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi il Fondo può modificare secondo percentuali uniformi tutte le parità, se il diritto speciale di prelievo costituisce il denominatore comune e se la modifica non incide sul valore del diritto speciale di prelievo. Nondimeno, la parità della moneta di uno Stato membro non viene modificata in applicazione della presente disposizione se, nei sette giorni successivi alla decisione del Fondo, lo Stato membro interessato gli notifichi di non desiderare una modifica della parità della sua moneta in base alla suddetta decisione.

Allegato D19

Il Collegio

  1. a) Ogni Stato membro e ogni gruppo di Stati membri che incaricano un direttore esecutivo di esprimere il numero di voti attribuitogli nominano come membro del Collegio un consigliere, il quale deve essere un governatore o un ministro del governo di uno Stato membro o una persona di rango comparabile, e possono nominare un massimo di sette associati. A maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, il Consiglio dei governatori può modificare il numero di associati che si possono nominare. Il consigliere o associato resta in funzione sino alla nomina del suo successore o sino alla successiva elezione ordinaria dei direttori esecutivi, se questa abbia luogo prima della nomina.
  2. I direttori esecutivi, o in loro assenza i rispettivi supplenti, e gli associati hanno il diritto di assistere alle riunioni del Collegio, a meno che questo non decida di tenere una riunione ristretta. Ogni Stato membro ed ogni gruppo di Stati membri che nominano un consigliere nominano un supplente, che ha il diritto di assistere alle riunioni del Collegio in assenza del consigliere ed è abilitato appieno ad agire al suo posto.
  3. a) Il Collegio vigila sulla gestione e sull’adeguato funzionamento del sistema monetario internazionale e in particolare sullo svolgimento continuo del processo di aggiustamento e sull’evoluzione della liquidità globale; a tale riguardo, segue l’andamento dei trasferimenti di risorse reali ai Paesi in via di sviluppo.
  4. Il Collegio esamina le proposte di emendamento dello statuto presentate in conformità dell’articolo XXVIII, comma a).
  5. a) Il Consiglio dei governatori può delegare al Collegio i propri poteri, ad eccezione di quelli che il presente statuto conferisce direttamente al Consiglio dei governatori.
  6. Ciascun consigliere è abilitato ad esprimere il numero di voti attribuito a norma dell’articolo XII, sezione 5 allo Stato membro o al gruppo di Stati membri che l’ha nominato. Un consigliere nominato da un gruppo di Stati membri può esprimere separatamente i voti attribuiti a ciascuno Stato membro del gruppo. Se il numero di voti attribuito a uno Stato membro non può essere espresso da un direttore esecutivo, lo Stato membro interessato può accordarsi con un consigliere perché questi esprima il numero di voti attribuitogli.
  7. Nell’esercizio dei poteri delegatigli dal Consiglio dei governatori, il Collegio non può prendere decisioni incompatibili con una decisione presa dal suddetto Consiglio; nell’esercizio dei poteri delegatigli dal Consiglio dei governatori, il Consiglio dei direttori esecutivi non può prendere decisioni incompatibili con una decisione presa dal suddetto Consiglio o dal Collegio.

4. Il Collegio sceglie il proprio presidente, adotta i regolamenti che ritenga necessari od opportuni per svolgere le proprie funzioni e determina tutti gli aspetti delle proprie procedure. Il Collegio tiene le riunioni da esso decise o convocate dal Consiglio dei direttori esecutivi.

  1. a) I poteri del Collegio sono quelli conferiti al Consiglio dei direttori esecutivi dalle seguenti disposizioni: articolo XII, sezione 2, commi c), f), g) e j); articolo XVIII, sezione 4, comma c) numero iv), articolo XXIII, sezione l; articolo XXVII, sezione 1, comma a).
  2. Per le decisioni del Collegio su questioni relative esclusivamente al Conto dei diritti speciali di prelievo, hanno diritto di voto solo i consiglieri nominati da uno Stato membro avente la qualità di partecipante. Ciascun consigliere può esprimere il numero di voti attribuito allo Stato membro partecipante che l’ha nominato o agli Stati membri partecipanti appartenenti al gruppo di Stati membri che l’ha nominato; può esprimere inoltre i voti attribuiti a un partecipante con il quale si sia accordato in tal senso, come previsto nell’ultima frase del comma b) del precedente paragrafo 3.
  3. Per regolamento, il Collegio può fissare una procedura per consentire al Consiglio dei direttori esecutivi di ottenere il voto dei consiglieri su una determinata questione senza indire una riunione del Collegio stesso, quando questo, a giudizio del Consiglio dei direttori esecutivi, debba prendere una decisione che non si possa procrastinare sino alla riunione successiva, ma non tale da giustificare la convocazione di una riunione speciale.
  4. L’articolo IX, sezione 8 si applica ai consiglieri, ai loro supplenti e associati e ad ogni altra persona abilitata ad assistere a una riunione del Collegio.
  5. Quando un direttore esecutivo è abilitato a esprimere i voti attribuiti a uno Stato membro in virtù dell’articolo XII, sezione 3, comma i) numero iii), il consigliere nominato dal gruppo di Stati i cui membri hanno eletto il direttore esecutivo è abilitato a votare e a esprimere i voti attribuiti a questo Stato membro. Si assume che quest’ultimo abbia partecipato alla nomina del consigliere abilitato a votare e ad esprimere i voti attribuitigli.

6. È inteso che l’articolo XII, sezione 2, comma a), prima frase contiene un riferimento al Collegio.

Allegato E20

Disposizioni transitorie relative ai direttori esecutivi

1. In seguito all’entrata in vigore del presente allegato:

  1. Ogni direttore esecutivo nominato ai sensi dell’ex articolo XII, sezione 3, comma b) numero i) o comma c), e in carica immediatamente prima dell’entrata in vigore del presente allegato, si considera essere stato eletto dallo Stato membro che lo ha nominato; e
  2. ogni direttore esecutivo che immediatamente prima dell’entrata in vigore del presente allegato ha espresso, ai sensi dell’ex articolo XII, sezione 3, comma i) numero ii), il numero di voti di uno Stato membro, si considera essere stato eletto da tale Stato membro.

2. Per l’elezione dei direttori esecutivi, ogni governatore avente diritto al voto, dà tutti i voti di cui dispone ai sensi dell’articolo XII, sezione 5, comma a) ad una sola persona. 1 quindici candidati che ottengono il maggior numero di voti sono eletti direttori esecutivi; fatto salvo che nessuno può considerarsi eletto se non ha ottenuto almeno il quattro per cento dei voti da esprimere (voti validi per l’elezione).

3. Se al primo scrutinio non sono elette quindici persone, si procede ad un secondo scrutinio; prendono allora parte al voto solo a) i governatori che abbiano votato per una persona risultata non eletta al primo scrutinio e b) i governatori i cui voti, considerati come disposto al seguente paragrafo 4, abbiano fatto eleggere un candidato con un numero di voti superiore al nove per cento dei voti validi per l’elezione. Al secondo scrutinio, se il numero di candidati è superiore al numero di persone da eleggere, non può essere eletta la persona che ha ottenuto il minor numero di voti al primo scrutinio.

4. Per determinare se i voti espressi da un governatore hanno contribuito a eleggere una persona con un numero di voti superiore al nove per cento dei voti validi per l’elezione, si deve tener conto che questo nove per cento comprende in primo luogo i voti del governatore che ne ha espressi il maggior numero, poi quelli del governatore che ne ha espressi un numero immediatamente inferiore e così via sino a concorrenza del nove per cento.

5. Se i voti di un governatore sono stati parzialmente contabilizzati tra quelli che hanno portato il numero di suffragi in favore di un eletto a più del quattro per cento, si considera che il governatore gli ha dato tutti i suoi voti, anche se, in questo modo, il totale dei voti espressi supera il nove per cento.

6. Se, dopo il secondo scrutinio, non risultino eletti quindici candidati, si procede con le stesse modalità a scrutini supplementari fino all’elezione di quindici candidati, a meno che, dopo l’elezione del quattordicesimo direttore esecutivo, il quindicesimo non possa essere validamente eletto a maggioranza semplice dei restanti voti: egli è considerato eletto con la totalità dei suddetti voti.

Allegato F

Designazione

Durante il primo periodo di base, le regole in materia di designazione sono le seguenti:

  1. I partecipanti suscettibili di essere designati in virtù dell’articolo XIX, sezione 5, comma i) lo saranno per somme tali da condurre nel corso del tempo all’uguaglianza dei rapporti fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo in eccedenza alle loro assegnazioni cumulative nette e le loro disponibilità ufficiali in oro e valute.
  2. La formula di applicazione della disposizione del comma a) di cui sopra è tale che i partecipanti suscettibili di designazione lo siano:i)proporzionalmente alle loro disponibilità ufficiali in oro e valute, allorché i rapporti menzionati al comma a) di cui sopra saranno uguali; eii)in modo da ridurre progressivamente la differenza fra i rapporti bassi e quelli elevati indicati al comma a) di cui sopra.

Allegato G

Ricostituzione

1. Durante il primo periodo di base, le regole in materia di ricostituzione sono le seguenti:

  1. a) i) Ogni partecipante deve utilizzare e ricostituire le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo in modo tale che, cinque anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni trimestre successivo, la media dell’ammontare totale delle sue disponibilità giornaliere in diritti speciali di prelievo, durante il periodo degli ultimi cinque anni, non sia inferiore al trenta per cento della media della sua assegnazione cumulativa netta giornaliera dei diritti speciali di prelievo durante tale periodo. ii)Due anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni mese successivo, il Fondo deve effettuare dei calcoli per ogni partecipante per accertare se, e eventualmente per quale importo, il partecipante abbia diritto di acquistare diritti speciali di relievo fra la data in cui il calcolo è effettuato e la fine del periodo quinquennale allo scopo di adempiere a quanto previsto dal comma a) numero i) di cui sopra. Il Fondo deve fissare norme per quanto concerne le basi sulle quali effettuare tali calcoli così come il momento nel quale deve avvenire la designazione dei partecipanti ai sensi dell’articolo XIX, sezione 5, comma a), numero ii) per aiutarli a rispettare la disposizione del comma a) numero i) di cui sopra.iii)Il Fondo dà espressa notifica ad un partecipante allorché i calcoli di cui al precedente comma a) numero i) indichino che è poco probabile che tale partecipante possa conformarsi alla disposizione del precedente comma a) numero i), a meno che esso non cessi di utilizzare diritti speciali di prelievo durante il rimanente periodo per il quale questi calcoli sono stati effettuati ai sensi del comma a) numero ii) di cui sopra.iv)Il partecipante che abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo per far fronte a tale obbligo, è tenuto a procurarseli e ha il diritto di farlo, contro valuta accettabile dal Fondo, in una transazione con il Fondo effettuata attraverso il Conto delle risorse generali. Se per questa via non è possibile a tale partecipante ottenere un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo per far fronte al suo obbligo, esso è tenuto a procurarseli, ed ha il diritto di farlo, in cambio di valuta convertibile di fatto, da un partecipante designato dal Fondo.
  2. I partecipanti devono inoltre tenere nel debito conto l’opportunità di raggiungere nel corso del tempo, un rapporto equilibrato tra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo e le loro altre riserve.

2. Qualora un partecipante non rispetti le regole di ricostituzione, il Fondo stabilisce se le circostanze giustifichino la sospensione prevista all’articolo XXIII, sezione 2, comma b).

Allegato H

Cessazione della partecipazione

1. Se dalla compensazione prevista dall’articolo XXIV, sezione 2, comma b) risulta un obbligo in favore del partecipante uscente e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti tra il Fondo e il partecipante sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data di cessazione della partecipazione, il Fondo riacquista la rimanenza dei diritti speciali di prelievo con versamenti semestrali uguali e distribuiti su un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di cessazione della partecipazione. Il Fondo riacquista tale rimanenza a sua scelta a) versando al partecipante uscente gli ammontari corrisposti al Fondo dai restanti partecipanti, secondo le disposizioni contenute nell’articolo XXIV, sezione 5, oppure b) autorizzando il partecipante uscente a utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo per acquistare la propria moneta o una valuta convertibile di fatto da un partecipante designato dal Fondo, dal Conto delle risorse generali o da qualunque altro possessore.

2. Se dalla compensazione prevista dall’articolo XXIV, sezione 2, comma b) risulta un obbligo in favore del Fondo e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti tra il Fondo e il partecipante sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data di cessazione della partecipazione, il partecipante uscente adempie a tale obbligo effettuando versamenti semestrali uguali entro un termine di tre anni a partire dalla data di cessazione della partecipazione o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Il partecipante uscente adempie a tale obbligo, secondo quanto stabilito dal Fondo, a) versando al Fondo valuta convertibile di fatto, oppure b) ottenendo diritti speciali di prelievo, secondo le disposizioni contenute nell’articolo XXIV, sezione 6 dal Conto delle risorse generali o in accordo con un altro partecipante designato dal Fondo e da qualunque altro possessore e compensando questi diritti speciali di prelievo contro gli ammontari dovuti.

3. I versamenti previsti ai precedenti commi l e 2 sono esigibili sei mesi dopo la cessazione della partecipazione e le successive scadenze si avranno a sei mesi di intervallo.

4. Qualora il Conto speciale di prelievo sia posto in liquidazione, ai sensi dell’articolo XXV, nei sei mesi successivi alla data in cui un partecipante ha posto fine alla propria partecipazione, il regolamento dei conti tra il Fondo e il governo del partecipante si effettua conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo XXV e nell’allegato I.

Allegato I

Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo

1. Qualora il Conto speciale di prelievo sia posto in liquidazione, i partecipanti saldano le loro obbligazioni verso il Fondo effettuando dieci versamenti semestrali, o in più lungo periodo, che il Fondo possa ritenere necessario, in valuta convertibile di fatto o nelle valute dei partecipanti possessori di diritti speciali di prelievo che debbono essere riacquistati al momento di uno dei detti versamenti e nella misura in cui questi riacquisti debbano essere effettuati, secondo ciò che stabilirà il Fondo. Il primo versamento semestrale viene effettato sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo.

2. Nel caso in cui la liquidazione del Fondo venga decisa meno di sei mesi dopo la data di decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo, la liquidazione del Conto speciale di prelievo viene sospesa fintanto che i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto delle risorse generali siano distribuiti secondo le seguenti modalità:

Una volta effettuata la ripartizione prevista al paragrafo 2, comma a) e b) dell’allegato K, il Fondo ripartisce i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto delle risorse generali fra tutti gli Stati membri aventi la qualità di partecipanti, proporzionalmente all’ammontare dovuto ad ogni partecipante, dopo la ripartizione prevista al paragrafo 2, comma b). Per determinare l’importo dovuto ad ogni Stato membro per la distribuzione del resto delle sue disponibilità in ogni valuta ai sensi del paragrafo 2, comma d) dell’allegato K, il Fondo detrae i diritti speciali di prelievo ripartiti in applicazione alla presente regola.

3. Il Fondo utilizza gli ammontari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 sopra esposto per riacquistare dai loro detentori i diritti speciali di prelievo in loro possesso secondo le modalità e nell’ordine seguente:

  1. i diritti speciali di prelievo detenuti dagli Stati membri la cui partecipazione sia cessata più di sei mesi prima della data della decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo, sono riacquistati secondo i termini di qualunque accordo ai sensi dell’articolo XXIV o dell’allegato H;
  2. i diritti speciali di prelievo detenuti da non partecipanti vengono riacquistati con precedenza su quelli dei partecipanti e il loro riacquisto si effettua proporzionalmente all’ammontare posseduto da ogni detentore;
  3. il Fondo stabilisce la proporzione di diritti speciali di prelievo in possesso di ogni partecipante in rapporto alla rispettiva assegnazione cumulativa netta. Il Fondo riacquista dapprima i diritti speciali di prelievo dai partecipanti la cui proporzione è maggiore, fino a che questa proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; il Fondo riacquista allora i diritti speciali di prelievo detenuti da questi partecipanti secondo la loro assegnazione cumulativa netta fino a che la loro proporzione sia condotta al livello di quella immediatamente inferiore; e questo processo continua fino ad esaurimento dei fondi disponibili per i riacquisti.

4. Qualunque somma un partecipante abbia il diritto di ricevere a titolo di riacquisto ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra, è compensata da qualunque somma esso sia debitore ai sensi del precedente paragrafo 1.

5. Durante la liquidazione, il Fondo corrisponde un interesse sugli ammontari dei diritti speciali di prelievo posseduti da ciascun detentore ed ogni partecipante versa delle provvigioni calcolate sulla sua assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, ridotta di qualunque pagamento sia stato effettuato ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. I tassi dell’interesse e delle provvigioni e le scadenze corrispondenti sono fissati dal Fondo. L’interesse e le provvigioni devono essere pagati, per quanto possibile, in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che detenga un ammontare di diritti speciali di prelievo insufficiente a coprire le provvigioni delle quali è debitore, effettua il pagamento in una valuta indicata dal Fondo. Nella misura in cui sono necessari a coprire le spese di amministrazione, i diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di provvigione, non sono utilizzati per il pagamento dell’interesse, ma sono trasferiti al Fondo e riacquistati per primi con le valute che il Fondo utilizza per coprire le sue spese.

6. Finché non abbiano effettuato uno qualsiasi dei pagamenti dovuti ai sensi del paragrafo 1 o 5 di cui sopra, i partecipanti non ricevono nessuna delle somme loro dovute ai sensi del paragrafo 3 o 5 di cui sopra.

7. Qualora, una volta effettuati gli ultimi pagamenti ai partecipanti, i partecipanti in regola non detengano tutti la stessa proporzione in diritti speciali di prelievo in rapporto alla loro assegnazione cumulativa netta, i partecipanti in possesso di una partecipazione minore acquistano da quelli in possesso di una proporzione maggiore, secondo le disposizioni adottate dal Fondo, importi tali da rendere uguali le rispettive proporzioni delle proprie disponibilità in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che non abbia provveduto al pagamento corrisponde al Fondo nella propria moneta, una somma uguale a quella per la quale è debitore. Il Fondo ripartisce tra i partecipanti tale valuta ed eventuali crediti residui, in proporzione all’ammontare di diritti speciali di prelievo detenuti da ognuno e questi diritti di prelievo sono annullati. Il Fondo chiude allora la contabilità del Conto speciale di prelievo e cessano tutti i suoi impegni risultanti dalla assegnazione dei diritti speciali di prelievo come anche l’amministrazione del Conto speciale di prelievo.

8. Il partecipante, la cui valuta sia distribuita ad altri partecipanti ai sensi del presente allegato, garantisce che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per l’acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute a esso stesso o ai residenti nel suo territorio. Ogni partecipante soggetto a questo obbligo accetta di indennizzare gli altri partecipanti per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore in base al quale il Fondo ha distribuito la suddetta valuta ai sensi del presente allegato e il valore realizzato da tali partecipanti al momento della sua utilizzazione.

Allegato J

Regolamento dei conti con gli Stati membri che si ritirano

1. Per quanto riguarda il Conto delle risorse generali, il pagamento dei conti si effettua in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 a 6 del presente allegato. Il Fondo è tenuto a versare ad ogni Stato membro che si ritira una somma uguale alla sua quota, maggiorata di quanto gli deve e ridotta di quanto lo Stato deve al Fondo, comprese le provvigioni esigibili in data successiva al ritiro. I versamenti vengono effettuati nella valuta dello Stato membro che recede dall’istituzione; allo scopo, il fondo può trasferire al Conto delle risorse generali le disponibilità nella sua valuta iscritte nel Conto speciale dei versamenti o nel Conto degli investimenti, in cambio di importi equivalenti di valute di altri Stati membri depositate sul Conto delle risorse generali e indicate dal Fondo con il consenso di questi.

2. Qualora le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro uscente non consentano al Fondo di versare la somma netta da lui dovuta a questo Stato membro, il saldo viene corrisposto in valuta convertibile di fatto o in un qualsiasi altro modo convenuto. Qualora il Fondo non abbia raggiunto un accordo con lo Stato membro uscente entro i sei mesi successivi al ritiro, esso gli versa immediatamente l’importo della sua valuta di cui è in possesso; il saldo è corrisposto in dieci versamenti semestrali distribuiti su un periodo di cinque anni consecutivo al ritiro. Ogni versamento è effettuato, a scelta del Fondo, in valuta dello Stato membro acquisita dopo il ritiro o in valuta liberamente convertibile.

3. Qualora il Fondo non effettui uno dei versamenti di cui ai paragrafi precedenti, lo Stato membro che recede dall’organizzazione può chiedergli di effettuare i versamenti in una delle valute detenute dal Fondo, salvo in quelle dichiarate scarse ai sensi dell’articolo VII, sezione 3.

4. Qualora le disponibilità del Fondo nella valuta dello Stato membro uscente eccedano l’importo dovutogli, e qualora le Parti non abbiano raggiunto un accordo sul metodo di pagamento dei conti entro i sei mesi successivi al ritiro, lo Stato membro è tenuto a riacquistare l’importo della sua moneta in eccesso in cambio di valuta convertibile di fatto. Il riacquisto viene effettuato ai tassi previsti dal Fondo in caso di vendita di tali valute al momento del ritiro. Lo Stato membro deve completare il riacquisto entro un termine di cinque anni dalla data di ritiro o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Non è tenuto a riacquistare in un semestre più di un decimo delle disponibilità detenute in eccesso dal Fondo nella sua moneta al momento del ritiro, maggiorate degli acquisti ulteriori di questa valuta nel corso del suddetto semestre. Qualora lo Stato membro non ottemperi a questo obbligo, il Fondo può liquidare, su qualsiasi mercato, gradualmente, l’importo di valuta che avrebbe dovuto essere riacquistato.

5. Qualora uno Stato membro desideri ottenere la valuta di uno Stato membro che recede dall’organizzazione, deve acquistarla presso il Fondo, a condizione che l’acquirente sia abilitato ad usare le risorse generali del Fondo e che questa valuta sia disponibile ai sensi del precedente paragrafo 4.

6. Lo Stato membro che recede dal Fondo garantisce che la valuta, trasferita ai sensi dei paragrafi 4 e 5 di cui sopra, sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per l’acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute a esso stesso o ai residenti nei suoi territori. Indennizza il Fondo per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore della sua moneta in diritti speciali di prelievo alla data del ritiro e il valore realizzato dal Fondo al momento della sua vendita ai sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5.

7. Qualora lo Stato membro sia debitore nei confronti del Fondo a causa di transazioni effettuate attraverso il Conto speciale dei versamenti ai sensi dell’articolo V, sezione 12, comma f) numero ii), l’importo dovuto è versato in conformità delle condizioni del credito.

8. Qualora il Fondo detenga valuta dello Stato membro uscente presso il Conto speciale dei versamenti o il Conto degli investimenti, può scambiare gradualmente, su qualsiasi mercato, contro valute di altri Stati membri, l’importo di valuta dello Stato membro che è rimasto su ciascuno dei due conti dopo l’utilizzazione di cui al paragrafo l; resta imputato al rispettivo conto quanto ricavato dallo scambio dell’importo figurante su ciascuno di essi. Si applicano alla valuta dello Stato membro che recede dall’istituzione le disposizioni del paragrafo 5 e l’ultima frase del paragrafo 6 di cui sopra.

9. Qualora il Fondo detenga obbligazioni emesse dallo Stato membro che recede dall’istituzione sul Conto speciale dei versamenti, conformemente all’articolo V, sezione 12, comma h) o sul Conto degli investimenti, può conservarle fino a scadenza oppure liquidarle in anticipo. Si applicano al ricavato da questo disinvestimento le disposizioni del paragrafo 8 di cui sopra.

10. Qualora venga decisa la liquidazione del Fondo ai sensi dell’articolo XXVII, sezione 2 nei sei mesi successivi alla data del ritiro di uno Stato membro, si regolano le pendenze tra il Fondo e lo Stato membro in conformità delle disposizioni dell’articolo XXVII, sezione 2 e dell’allegato K.

Allegato K

Procedura di liquidazione

1. In casi di liquidazione del Fondo, sono prioritari nella distribuzione degli attivi gli impegni dell’organizzazione che non consistano nel rimborso delle sottoscrizioni. Per far fronte ad ognuno di questi impegni, il Fondo utilizza i propri attivi nel seguente ordine:

  1. la valuta nella quale la passività deve essere pagata;
  2. l’oro;
  3. tutte le altre valute proporzionalmente, nella misura del possibile, alle quote degli Stati membri.

2. Una volta saldate le passività del Fondo in conformità del paragrafo 1 di cui sopra, i rimanenti attivi del Fondo sono distribuiti e ripartiti nel modo seguente:

  1. a) i) Il Fondo calcola il valore dell’oro che possedeva al 31 agosto 1975 e che detiene ancora alla data della decisione di liquidazione, in conformità del seguente paragrafo 9 e sulla base di 0,888 671 grammi di oro fino per un diritto speciale di prelievo alla data della liquidazione. L’oro equivalente alla differenza positiva tra la prima e la seconda valutazione è ripartito fra gli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a quella data. ii)Il Fondo distribuisce tutti gli attivi depositati sul Conto speciale dei versamenti alla data della decisione di liquidazione agli Stati membri che erano tali alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a quella data. Si distribuisce agli Stati membri ogni tipo di attivo in queste stesse proporzioni.
  2. È Fondo distribuisce le sue restanti disponibilità in oro agli Stati membri nella cui valuta esso detiene un importo inferiore alla quota in proporzione all’importo per il quale le loro quote superano le disponibilità del Fondo nella loro valuta e fino a concorrenza di questo importo.
  3. Il Fondo distribuisce a ogni Stato membro la metà delle proprie disponibilità nella rispettiva valuta, per un importo non superiore al cinquanta per cento della rispettiva quota.
  4. Il Fondo ripartisce:i)il resto delle proprie disponibilità in oro e in ogni valuta tra tutti gli Stati membri in proporzione all’ammontare dovuto a ognuno di essi, dopo aver effettuato le distribuzioni di cui ai precedenti commi b) e c) e fino a concorrenza di questo ammontare; resta inteso che la distribuzione di cui al precedente paragrafo 2, comma a) non è presa in considerazione per determinare gli importi dovuti, eii)ogni disponibilità eccedentaria di oro e valuta tra tutti gli Stati membri, in proporzione alle loro quote.

3. Ogni Stato membro riacquista gli ammontari della propria moneta attribuiti ad altri Stati membri ai sensi del precedente paragrafo 2, comma d) e, nei tre mesi successivi alla decisione di liquidazione, concorda con il Fondo una procedura graduale per questo riacquisto.

4. Se nel termine dei tre mesi previsto al precedente paragrafo 3, lo Stato membro non ha raggiunto un accordo con il Fondo, quest’ultimo utilizza le valute di altri Stati membri, attribuite a questo Stato membro ai sensi del precedente paragrafo 2, comma d), per riacquistare l’importo della propria moneta attribuito ad altri Stati membri. Tutte le valute attribuite ad uno Stato membro che non abbia raggiunto un accordo con il Fondo sono impiegate, nella misura del possibile, per riacquistare gli ammontari della sua valuta attribuiti agli Stati membri che hanno raggiunto un accordo con il Fondo ai sensi del precedente paragrafo 3.

5. Se uno Stato membro ha raggiunto un accordo con il Fondo ai sensi del precedente paragrafo 3, il Fondo impiega le valute degli altri Stati membri attribuitegli ai sensi del precedente paragrafo 2, comma d) per riacquistare l’importo della valuta di questo Stato membro attribuito agli altri Stati membri che hanno raggiunto un accordo con il Fondo ai sensi del precedente paragrafo 3. Ogni riacquisto è effettuato nella valuta dello Stato membro cui era stata attribuita.

6. Dopo aver applicato le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, il Fondo versa ad ogni Stato membro le restanti valute depositate sul suo conto.

7. Ogni Stato membro la cui valuta è stata distribuita ad altri Stati membri in conformità del paragrafo 6 di cui sopra deve riacquistarla nella valuta dello Stato membro che domanda il riacquisto o in ogni altro modo convenuto. A meno che gli Stati membri interessati non dispongano altrimenti, lo Stato membro che ha l’obbligo di riacquistare la propria moneta deve procedere al riacquisto entro i cinque anni successivi alla data della ripartizione, ma non è tenuto a riacquistare in un semestre più di un decimo dell’importo attribuito a ciascuno degli altri Stati membri. Se lo Stato membro non ottempera a questo obbligo, l’importo da riacquistare può essere liquidato gradualmente su qualsiasi mercato.

8. Ogni Stato membro la cui valuta è stata distribuita agli altri Stati membri ai sensi del precedente paragrafo 6 garantisce che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per l’acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute a esso stesso o ai residenti nei suoi territori. Ogni Stato membro soggetto a questo obbligo accetta di indennizzare gli altri Stati membri per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore della sua moneta in diritti speciali di prelievo alla data della decisione di liquidazione del Fondo e il valore realizzato dagli Stati membri al momento della sua utilizzazione.

9. Ai fini del presente allegato, il Fondo determina il valore dell’oro in base ai prezzi di mercato.

10. Ai fini del presente allegato, si presume che le quote siano state aumentate nella misura dei possibile in conformità delle disposizioni dell’articolo III, sezione 2, comma b) del presente statuto.

Allegato L21

Sospensione dei diritti di voto

In caso di sospensione di uno Stato membro dai diritti di voto ai sensi della sezione 2 b dell’articolo XXVI, vigono le seguenti disposizioni:

1. Lo Stato membro non può:

  1. Partecipare all’adozione di un emendamento del presente statuto o essere conteggiato a tal fine nel numero complessivo degli Stati membri, fatta eccezione per gli emendamenti che devono essere accettati da tutti gli Stati membri in virtù dell’articolo XXVIII, comma b o che portano esclusivamente sul Conto dei diritti speciali di prelievo.
  2. Nominare o partecipare alla nomina di un governatore o di un governatore supplente, di un consigliere o di un consigliere supplente, nonché eleggere o partecipare all’elezione di un direttore esecutivo.

2. Lo Stato non può esprimere i voti attribuitigli in nessun organo del Fondo. Essi non sono conteggiati nel numero complessivo di voti fatta eccezione per:

  1. l’approvazione di un progetto di emendamento che porti esclusivamente sul Conto dei diritti speciali di prelievo; e
  2. il calcolo dei voti di base conformemente all’articolo XII sezione 5 comma a) numero i).
  3. a) Il governatore ed il suo supplente nominati dallo Stato membro sono sollevati dal proprio incarico.
  4. Il consigliere ed il suo supplente nominati dallo Stato membro, o alla cui nomina lo Stato abbia partecipato, sono sollevati dal proprio incarico, con la riserva che, qualora il consigliere in questione sia abilitato ad esprimere il numero di voti di altri Stati che non abbiano perso i propri diritti di voto, questi ultimi nominano un nuovo consigliere e un nuovo supplente secondo quanto disposto all’allegato D; in attesa della nuova nomina, il consigliere e il suo supplente rimarranno in funzione per un lasso di tempo di trenta giorni al massimo a decorrere dalla data della sospensione.
  5. Il direttore esecutivo eletto da uno Stato membro o alla cui elezione lo Stato abbia partecipato, è sollevato dal proprio incarico, fatto salvo il caso in cui il direttore esecutivo in questione sia abilitato ad esprimere il numero di voti di altri Stati che non abbiano perso i propri diritti di voto, nel qual caso:i)se mancano più di ottanta giorni alla successiva elezione ordinaria di direttori esecutivi, gli Stati membri summenzionati eleggono, a maggioranza dei voti espressi, un nuovo direttore esecutivo che resterà in funzione fino al termine del mandato; in attesa della nuova elezione, il direttore nominato o eletto rimane in carica per un lasso di tempo di trenta giorni al massimo a decorrere dalla data della sospensione;ii)se mancano meno di ottanta giorni alla successiva elezione ordinaria di direttori esecutivi, il direttore esecutivo nominato o eletto continua a esercitare le proprie funzioni fino al termine dei mandato.

4. Lo Stato membro ha la facoltà di delegare un rappresentante che può assistere all’esame di una domanda da esso presentata o di una questione che lo interessi da vicino quando queste sono discusse in sede di Consiglio dei governatori, collegio o consiglio dei direttori esecutivi, ma non quando sono esaminate dai comitati di tali organi.

Allegato M22

Assegnazione speciale di diritti speciali di prelievo a titolo eccezionale

1. Fatto salvo il paragrafo 4, qualsiasi Stato membro che, il 19 settembre 1997, partecipa al Conto speciale di prelievo percepisce, il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del quarto emendamento del presente Statuto, un’assegnazione di diritti speciali di prelievo il cui ammontare equivale alla sua assegnazione cumulativa netta dei diritti speciali di prelievo pari al 29,315788813 per cento della sua quota al 19 settembre 1997, fermo restando che nel caso dei partecipanti le cui quote non sono state modificate come proposto dalla risoluzione n. 45-2 del Consiglio dei Governatori, il calcolo si effettua sulla base delle quote proposte in questa risoluzione.

  1. a) Fatto salvo il paragrafo 4, qualsiasi Paese che diventa partecipante al Conto speciale di prelievo dopo il 19 settembre 1997, ma entro tre mesi dalla data della sua ammissione al Fondo, percepisce un’assegnazione di diritti speciali di prelievo il cui ammontare viene calcolato conformemente ai seguenti comma b) e c) il trentesimo giorno successivo dalla più tardiva delle due date seguenti:i)la data in cui il nuovo Stato membro diventa partecipante al Conto speciale di prelievo; oppureii)la data di entrata in vigore del quarto emendamento del presente Statuto.
  2. Ai fini del comma a) di cui sopra, ogni partecipante percepisce un ammontare di diritti speciali di prelievo che aumenta le sue assegnazioni cumulative nette fino al 29,315788813 per cento della sua quota alla data in cui lo Stato membro diventa partecipante del Conto speciale di prelievo, dopo ottenimento della modifica:i)in primo luogo, moltiplicando il 29,315788813 per cento con il rapporto tra il totale delle quote calcolato – conformemente al paragrafo 1 – dei partecipanti di cui al comma c) e il totale delle quote di questi partecipanti alla data in cui lo Stato membro diventa partecipante al Conto speciale di prelievo; eii)in secondo luogo, moltiplicando il prodotto ottenuto al precedente numero i) con il rapporto tra, da un lato, le assegnazioni cumulative nette dei diritti speciali di prelievo che i partecipanti di cui al comma c) hanno percepito in virtù dell’articolo XVIII alla data in cui lo Stato membro diviene partecipante al Conto speciale di prelievo sommate alle assegnazioni che questi partecipanti hanno percepito in virtù del paragrafo 1 e, dall’altro lato, le assegnazioni cumulative nette dei diritti speciali di prelievo che questi partecipanti hanno percepito in virtù dell’articolo XVIII fino al 19 settembre 1997 sommate alle assegnazioni che questi partecipanti hanno percepito in virtù del paragrafo 1.
  3. Ai fini delle modifiche da effettuare in applicazione del comma b), i partecipanti al Conto speciale di prelievo sono gli Stati membri partecipanti al 19 settembre 1997, e:i)che continuano ad essere dei partecipanti al Conto speciale di prelievo alla data in cui lo Stato membro diventa partecipante al Conto speciale di prelievo; eii)che hanno percepito tutte le assegnazioni fatte dal Fondo dopo il 19 settembre 1997.
  4. a) Fatto salvo il paragrafo 4 di cui sotto, se la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia/Montenegro) succede in qualità di membro del Fondo e di partecipante al Conto speciale di prelievo all’ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia conformemente alle disposizioni e condizioni della decisione n. 10237-(92/150), adottata dal Consiglio dei direttori esecutivi il 14 dicembre 1992, percepisce un’assegnazione dei diritti speciali il cui ammontare è calcolato conformemente al comma b) il trentesimo giorno successivo dalla più tardiva delle due date seguenti:i)la data in cui la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia/Montenegro) succede in qualità di membro del Fondo e di partecipante al Conto speciale di prelievo conformemente alle disposizioni e condizioni della decisione numero 10237-(92/150); oppureii)la data di entrata in vigore del quarto emendamento del presente Statuto.
  5. Ai fini del comma a), la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia/Montenegro) percepisce un ammontare di diritti speciali di prelievo che aumenta le sue assegnazioni cumulative nette fino al 29,315788813 per cento della quota proposta al paragrafo 2, comma b) ii) e c) alla data in cui la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia/Montenegro) può percepire un’assegnazione conformemente al comma a).

4. Il Fondo non assegna diritti speciali di prelievo a titolo del presente allegato ai partecipanti che, prima della data di assegnazione, gli hanno notificato per scritto di non desiderare assegnazioni.

  1. a) Se, alla data in cui un’assegnazione è conferita a un partecipante in virtù dei paragrafi 1, 2 o 3, il partecipante ha degli scoperti a titolo di obblighi verso il Fondo i diritti speciali di prelievo assegnati sono depositati e detenuti su un conto bloccato nel Conto speciale di prelievo e sono messi a disposizione del partecipante alla completa estinzione degli scoperti a titolo di obblighi verso il Fondo.
  2. I diritti speciali di prelievo detenuti su un conto bloccato non possono essere utilizzati e non sono inclusi nel calcolo di assegnazione o di disponibilità di diritti speciali di prelievo ai fini dello Statuto, tranne che per i calcoli ai sensi del presente allegato. I diritti speciali di prelievo di un partecipante detenuti su un conto bloccato al momento in cui pone termine alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo o in cui decide di liquidare il Conto speciale di prelievo, sono annullati.
  3. Ai fini del presente paragrafo, gli scoperti a titolo di obblighi verso il Fondo sono gli scoperti a titolo di riacquisti e provvigioni sul Conto delle risorse generali, a titolo di ammortamenti e interessi sul capitale sul Conto speciale dei versamenti, a titolo di provvigioni e quote di spesa sul Conto speciale di prelievo e a titolo di obblighi verso il Fondo nella sua qualità di fiduciario.
  4. Fatte salve le disposizioni del presente paragrafo, è mantenuto il principio della separazione del Conto generale e del Conto speciale di prelievo, come pure il carattere di attivo di riserva incondizionato dei diritti speciali di prelievo.

Risoluzione 66-2 del 15 dicembre 2010
sulla Quattordicesima revisione generale delle quote e sulla riforma del Consiglio dei direttori esecutivi23

Considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha presentato al Consiglio dei governatori un rapporto intitolato «Quattordicesima revisione generale delle quote e riforma del Consiglio dei direttori esecutivi», di seguito indicato come «Rapporto»; e

considerato che il Comitato monetario e finanziario internazionale nel suo piano di misure di aprile 2009 ha invitato il Consiglio dei direttori esecutivi ad anticipare di due anni, a gennaio 2011, il termine per completare la Quattordicesima revisione generale delle quote; e

considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha raccomandato l’aumento delle quote degli Stati membri del Fondo come risultato della Quattordicesima revisione generale delle quote; e

considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha raccomandato un emendamento allo Statuto per costituire un Consiglio dei direttori esecutivi composto solo da direttori esecutivi eletti; e

considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha raccomandato che, successivamente alla prima elezione regolare dei direttori esecutivi dopo l’entrata in vigore dell’emendamento allo Statuto approvato dal Consiglio dei governatori con la Risoluzione 63-2, un direttore esecutivo eletto da sette o più membri avrà la facoltà di nominare due supplenti; e

considerato che il presidente del Consiglio dei governatori ha chiesto al segretario del Fondo di sottoporre la proposta del Consiglio dei direttori esecutivi al Consiglio dei governatori; e

considerato che il Rapporto del Consiglio dei direttori esecutivi, in cui questi formula la sua proposta, è stato sottoposto dal segretario del Fondo al Consiglio dei governatori; e

considerato che il Consiglio dei direttori esecutivi ha chiesto al Consiglio dei governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformità con la sezione 13 del Regolamento del Fondo,

di conseguenza il Consiglio dei governatori, viste le raccomandazioni e il citato Rapporto del Consiglio dei direttori esecutivi, decide quanto segue:

Aumento delle quote degli Stati membri

1. Il Fondo monetario internazionale propone che, conformemente alle disposizioni della presente Risoluzione, le quote degli Stati membri del Fondo siano aumentate fino all’ammontare indicato a fianco ai nomi dei rispettivi Stati elencati nell’Allegato I.

2. L’aumento della quota di uno Stato membro come proposto dalla presente Risoluzione diverrà effettivo soltanto se lo Stato in questione avrà acconsentito per scritto all’aumento entro il termine previsto dal paragrafo 4 seguente e ne abbia pagato al Fondo il pieno ammontare entro i termini previsti dal paragrafo 5 seguente, considerato che nessuno Stato membro con arretrati consistenti in riacquisti, oneri o imposte scadute nei confronti del Conto delle risorse generali può acconsentire all’aumento della sua quota né pagare tale aumento fino a quando non abbia soddisfatto le precedenti obbligazioni.

3. Nessun aumento delle quote proposto dalla presente Risoluzione diventerà effettivo prima che:

  1. il Consiglio dei direttori esecutivi abbia determinato che gli Stati membri detentori di almeno il settanta per cento del totale delle quote al 5 novembre 2010 hanno acconsentito per scritto all’aumento della loro quota;
  2. la proposta di emendamento allo Statuto secondo l’Allegato II della presente Risoluzione sia entrata in vigore; e
  3. la proposta di emendamento allo Statuto approvata dalla Risoluzione del Consiglio dei governatori 63-2 sia entrata in vigore.

Ciascuno Stato membro si impegna a concordare le misure necessarie per adempiere i requisiti possibilmente entro la riunione ministeriale del 2012. Si chiede al Consiglio dei direttori esecutivi di monitorare, ogni quattro mesi, i progressi fatti nell’attuazione di tali misure.

4. Le notifiche in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra dovranno essere inoltrate da un funzionario dello Stato membro debitamente autorizzato ed essere recapitate al Fondo entro le 18.00, ora di Washington, del 31 dicembre 2011, premesso che il Consiglio dei direttori esecutivi può estendere il termine a propria discrezione.

5. Ciascuno Stato membro pagherà al Fondo l’aumento della propria quota entro e non oltre 30 giorni a contare (a) dalla data in cui avrà notificato il proprio consenso al Fondo oppure, se successiva a tale data, (b) dalla data in cui siano stati adempiuti i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, premesso che il Consiglio dei direttori esecutivi può estendere il termine a propria discrezione.

6. Nel decidere in merito a una proroga per il consenso o per il pagamento di un aumento delle quote, il Consiglio dei direttori esecutivi presterà particolare attenzione alla situazione degli Stati membri i quali potrebbero ancora voler dare il proprio consenso all’aumento della quota o pagare tale aumento, compresi gli Stati membri con arretrati ancora pendenti consistenti in riacquisti, oneri o imposte scadute nei confronti del Conto delle risorse generali, qualora il Fondo ritenga che tali Stati stiano collaborando con esso per adempiere dette obbligazioni.

7. Per gli Stati membri che non hanno ancora espresso il loro consenso per un aumento delle quote in base all’Undicesima revisione generale e alla Risoluzione del Consiglio dei governatori 63-2, il termine per il pagamento di tale aumento sarà la data determinata ai sensi del paragrafo 4.

8. Ciascuno Stato membro pagherà il 25 per cento dell’aumento spettantegli o in diritti speciali di prelievo o in valute di altri Stati membri, così come specificato dal Fondo e con il loro consenso, o tramite qualsiasi altra combinazione di diritti speciali di prelievo e tali valute. Il saldo dell’aumento sarà pagato da ciascuno Stato membro nella sua valuta.

Formula di calcolo delle quote e Quindicesima revisione generale delle quote

9. Si chiede al Consiglio dei direttori esecutivi di completare la revisione della formula di calcolo delle quote entro gennaio 2013.

10. Si chiede al Consiglio dei direttori esecutivi di presentare uno scadenzario per completare la Quindicesima revisione generale delle quote entro gennaio 2014. Ci si attende che ogni possibile riallineamento produca un aumento delle quote relative delle economie dinamiche in linea con le loro posizioni relative all’economia mondiale, e quindi con ogni probabilità un aumento della quota complessiva dei Paesi emergenti e in sviluppo. Saranno adottate iniziative per proteggere la partecipazione e la rappresentanza degli Stati membri più poveri.

Riesame dei Nuovi accordi di credito (NAC)

11. Alla luce del proposto aumento delle quote relativo alla Quattordicesima revisione generale delle quote, si chiede al Consiglio dei direttori esecutivi e ai partecipanti ai Nuovi accordi di credito (NAC) di rivedere tali accordi entro novembre 2011, con una corrispondente riduzione delle risorse provenienti dai NAC e mantenendo le partecipazioni relative dei Paesi partecipanti. Tale revisione dovrebbe diventare effettiva non appena i requisiti di cui al paragrafo 3 della presente Risoluzione saranno adempiuti e i pagamenti delle quote relative alla partecipazione minima di cui al paragrafo 3 comma (i) della presente Risoluzione saranno stati effettuati.

Proposta di emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale relativa alla Riforma del Consiglio dei direttori esecutivi (riforma della governance)

12. La proposta di emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale riportata nell’Allegato II alla presente Risoluzione (Proposta di emendamento relativa alla Riforma del Consiglio dei direttori esecutivi) è approvata.

13. Il segretario è invitato a chiedere a tutti gli Stati membri del Fondo, con lettera circolare, telegramma o con un altro mezzo di comunicazione rapido, se essi accettano, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo XXVIII dello Statuto, la proposta di emendamento relativa alla Riforma del Consiglio dei direttori esecutivi.

14. La comunicazione da inviare a tutti gli Stati membri conformemente al paragrafo 13 della presente Risoluzione specificherà che la proposta di emendamento relativa alla Riforma del Consiglio dei direttori esecutivi entrerà in vigore per tutti gli Stati membri a partire dalla data in cui il Fondo certificherà, con formale comunicazione indirizzata a tutti gli Stati membri, che i tre quinti degli Stati membri aventi l’ottantacinque per cento del potere di voto totale hanno accettato la riforma proposta.

Secondo direttore esecutivo supplente

15. Successivamente alla prima elezione regolare dei direttori esecutivi dopo l’entrata in vigore dell’emendamento allo Statuto approvato dal Consiglio dei governatori con la Risoluzione 63-2, ogni direttore esecutivo eletto da sette o più Stati membri avrà la facoltà di nominare due supplenti.

16. Nel caso vengano nominati due direttori esecutivi supplenti, il direttore esecutivo dovrà designare con notifica al segretario del Fondo: (i) il supplente che agirà in nome e per conto del direttore esecutivo qualora quest’ultimo non sia presente ed entrambi i supplenti siano presenti, e (ii) il supplente che eserciterà i poteri del direttore esecutivo ai sensi dell’articolo XII sezione 3 comma (f). Con notifica al segretario del Fondo, il direttore esecutivo ha facoltà di cambiare queste designazioni in qualsiasi momento.

Numero e composizione del Consiglio dei direttori esecutivi

17. Il Consiglio dei governatori prende nota di quanto segue: (i) l’impegno a ridurre, al fine di dare maggiore rappresentatività ai mercati emergenti e ai Paesi in sviluppo, il numero dei direttori esecutivi rappresentanti Paesi europei avanzati non più tardi della prima elezione ordinaria dei direttori esecutivi successiva alla data in cui i requisiti di cui al paragrafo 3 della presente Risoluzione saranno adempiuti, e (ii) l’impegno degli Stati membri del Fondo a mantenere un Consiglio dei direttori esecutivi formato da 24 membri, e a rivedere la composizione del Consiglio in questione ogni otto anni a partire dalla data in cui i requisiti di cui al paragrafo 3 della presente Risoluzione saranno adempiuti.

Allegati I e II24

0.979.1

Campo d’applicazione l’11 luglio 202425

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

14 luglio

1955

14 luglio

1955

Albania

15 ottobre

1991

15 ottobre

1991

Algeria

26 settembre

1963

26 settembre

1963

Andorra

16 ottobre

2020

16 ottobre

2020

Angola

19 settembre

1989

19 settembre

1989

Antigua e Barbuda

25 febbraio

1982

25 febbraio

1982

Arabia Saudita

26 agosto

1957

26 agosto

1957

Argentina

20 settembre

1956

20 settembre

1956

Armenia

28 maggio

1992

28 maggio

1992

Australia

5 agosto

1947

5 agosto

1947

Austria

27 agosto

1948

27 agosto

1948

Azerbaigian

18 settembre

1992

18 settembre

1992

Bahamas

21 agosto

1973

21 agosto

1973

Bahrein

7 settembre

1972

7 settembre

1972

Bangladesh

17 agosto

1972

17 agosto

1972

Barbados

29 dicembre

1970

29 dicembre

1970

Belarus

10 luglio

1992

10 luglio

1992

Belgio

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Belize

16 marzo

1982

16 marzo

1982

Benin

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Bhutan

28 settembre

1981

28 settembre

1981

Bolivia

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Bosnia ed Erzegovina

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Botswana

24 luglio

1968

24 luglio

1968

Brasile

14 gennaio

1946

14 gennaio

1946

Brunei

10 ottobre

1995

10 ottobre

1995

Bulgaria

25 settembre

1990

25 settembre

1990

Burkina Faso

2 maggio

1963

2 maggio

1963

Burundi

28 settembre

1963

28 settembre

1963

Cambogia

31 dicembre

1969

31 dicembre

1969

Camerun

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Canada

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Capo Verde

20 novembre

1978

20 novembre

1978

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

20 settembre

1990

Ciad

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Cile

31 dicembre

1945

31 dicembre

1945

Cina

17 aprile

1980

17 aprile

1980

Hong-Kong

18 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

21 dicembre

1961

21 dicembre

1961

Colombia

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Comore

21 settembre

1976

21 settembre

1976

Congo (Brazzaville)

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Congo (Kinshasa)

28 settembre

1963

28 settembre

1963

Corea (Sud)

26 agosto

1955

26 agosto

1955

Costa Rica

8 gennaio

1946

8 gennaio

1946

Côte d’Ivoire

11 marzo

1963

11 marzo

1963

Croazia

14 dicembre

1992 S

14 dicembre

1992

Danimarca

30 marzo

1946

30 marzo

1946

Dominica

12 dicembre

1978

12 dicembre

1978

Domenicana, Repubblica

28 dicembre

1945

28 dicembre

1945

Ecuador

28 dicembre

1945

28 dicembre

1945

Egitto

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

El Salvador

14 marzo

1946

14 marzo

1946

Emirati Arabi Uniti

22 settembre

1972

22 settembre

1972

Eritrea

6 luglio

1994

6 luglio

1994

Estonia

26 maggio

1992

26 maggio

1992

Eswatini

22 settembre

1969

22 settembre

1969

Etiopia

12 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Figi

28 maggio

1971

28 maggio

1971

Filippine

21 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Finlandia

14 gennaio

1948

14 gennaio

1948

Francia

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Gabon

10 settembre

1963

10 settembre

1963

Gambia

21 settembre

1967

21 settembre

1967

Georgia

5 maggio

1992

5 maggio

1992

Germania

14 agosto

1952

14 agosto

1952

Ghana

20 settembre

1957

20 settembre

1957

Giamaica

21 febbraio

1963

21 febbraio

1963

Giappone

13 agosto

1952

13 agosto

1952

Gibuti

29 dicembre

1978

29 dicembre

1978

Giordania

29 agosto

1952

29 agosto

1952

Grecia

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Grenada

27 agosto

1975

27 agosto

1975

Guatemala

28 dicembre

1945

28 dicembre

1945

Guinea

28 settembre

1963

28 settembre

1963

Guinea equatoriale

22 dicembre

1969

22 dicembre

1969

Guinea-Bissau

24 marzo

1977

24 marzo

1977

Guyana

26 settembre

1966

26 settembre

1966

Haiti

8 settembre

1953

8 settembre

1953

Honduras

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

India

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Indonesia

21 febbraio

1967

21 febbraio

1967

Iran

29 dicembre

1945

29 dicembre

1945

Iraq

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Irlanda

8 agosto

1957

8 agosto

1957

Islanda

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Isole Marshall

21 maggio

1992

21 maggio

1992

Israele

12 luglio

1954

12 luglio

1954

Italia

27 marzo

1947

27 marzo

1947

Kazakstan

15 luglio

1992

15 luglio

1992

Kenya

3 febbraio

1964

3 febbraio

1964

Kirghizistan

8 maggio

1992

8 maggio

1992

Kiribati

3 giugno

1986

3 giugno

1986

Kosovo

29 giugno

2009

29 giugno

2009

Kuwait

13 settembre

1962

13 settembre

1962

Laos

5 luglio

1961

5 luglio

1961

Lesotho

25 luglio

1968

25 luglio

1968

Lettonia

19 maggio

1992

19 maggio

1992

Libano

11 aprile

1947

14 aprile

1947

Liberia

28 marzo

1962

28 marzo

1962

Libia

17 settembre

1958

17 settembre

1958

Lituania

29 aprile

1992

29 aprile

1992

Lussemburgo

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Macedonia del Nord

14 dicembre

1992 S

14 dicembre

1992

Madagascar

25 settembre

1963

25 settembre

1963

Malawi

19 luglio

1965

19 luglio

1965

Malaysia

7 marzo

1958

7 marzo

1958

Maldive

13 gennaio

1978

13 gennaio

1978

Mali

27 settembre

1963

27 settembre

1963

Malta

11 settembre

1968

11 settembre

1968

Marocco

25 aprile

1958

25 aprile

1958

Mauritania

10 settembre

1963

10 settembre

1963

Maurizio

23 settembre

1968

23 settembre

1968

Messico

31 dicembre

1945

31 dicembre

1945

Micronesia

24 giugno

1993

24 giugno

1993

Moldova

12 agosto

1992

12 agosto

1992

Mongolia

14 febbraio

1991

14 febbraio

1991

Montenegro

18 gennaio

2007

18 gennaio

2007

Mozambico

24 settembre

1984

24 settembre

1984

Myanmar

3 gennaio

1952

3 gennaio

1952

Namibia

25 settembre

1990

25 settembre

1990

Nauru

12 aprile

2016

12 aprile

2016

Nepal

6 settembre

1961

6 settembre

1961

Nicaragua

14 marzo

1946

14 marzo

1946

Niger

24 aprile

1963

24 aprile

1963

Nigeria

30 marzo

1961

30 marzo

1961

Norvegia

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Nuova Zelanda

31 agosto

1961

31 agosto

1961

Oman

23 dicembre

1971

23 dicembre

1971

Paesi Bassi

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Pakistan

11 luglio

1950

11 luglio

1950

Palau

16 dicembre

1997

16 dicembre

1997

Panama

14 marzo

1946

14 marzo

1946

Papua Nuova Guinea

9 ottobre

1975

9 ottobre

1975

Paraguay

28 dicembre

1945

28 dicembre

1945

Perù

31 dicembre

1945

31 dicembre

1945

Polonia

12 giugno

1986

12 giugno

1986

Portogallo

29 marzo

1961

29 marzo

1961

Qatar

8 settembre

1972

8 settembre

1972

Regno Unito

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Rep. Centrafricana

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Romania

15 dicembre

1972

15 dicembre

1972

Ruanda

30 settembre

1963

30 settembre

1963

Russia

1° giugno

1992

1° giugno

1992

Saint Kitts e Nevis

15 agosto

1984

15 agosto

1984

Saint Lucia

15 novembre

1979

15 novembre

1979

Saint Vincent e Grenadine

28 dicembre

1979

28 dicembre

1979

Salomone, Isole

22 settembre

1978

22 settembre

1978

Samoa

28 dicembre

1971

28 dicembre

1971

San Marino

23 settembre

1992

23 settembre

1992

São Tomé e Príncipe

30 settembre

1977

30 settembre

1977

Seicelle

30 giugno

1977

30 giugno

1977

Senegal

31 agosto

1962

31 agosto

1962

Serbia

25 febbraio

1993

25 febbraio

1993

Sierra Leone

10 settembre

1962

10 settembre

1962

Singapore

3 agosto

1966

3 agosto

1966

Siria

10 aprile

1947

10 aprile

1947

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

20 settembre

1990

Slovenia

14 dicembre

1992 S

14 dicembre

1992

Somalia

31 agosto

1962

31 agosto

1962

Spagna

15 settembre

1958

15 settembre

1958

Sri Lanka

29 agosto

1950

29 agosto

1950

Stati Uniti

20 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Sudafrica

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Sudan

5 settembre

1957

5 settembre

1957

Sudan del Sud

18 aprile

2012

18 aprile

2012

Suriname

27 aprile

1978

27 aprile

1978

Svezia

31 agosto

1951

31 agosto

1951

Svizzera

29 maggio

1992

29 maggio

1992

Tagikistan

27 aprile

1993

27 aprile

1993

Tanzania

10 settembre

1962

10 settembre

1962

Thailandia

3 maggio

1949

3 maggio

1949

Timor Est

23 luglio

2002

23 luglio

2002

Togo

1° agosto

1962

1° agosto

1962

Tonga

13 settembre

1985

13 settembre

1985

Trinidad e Tobago

16 settembre

1963

16 settembre

1963

Tunisia

14 aprile

1958

14 aprile

1958

Turchia

11 marzo

1947

11 marzo

1947

Turkmenistan

22 settembre

1992

22 settembre

1992

Tuvalu

24 giugno

2010

24 giugno

2010

Ucraina

3 settembre

1992

3 settembre

1992

Uganda

27 settembre

1963

27 settembre

1963

Ungheria

6 maggio

1982

6 maggio

1982

Uruguay

11 marzo

1946

11 marzo

1946

Uzbekistan

21 settembre

1992

21 settembre

1992

Vanuatu

28 settembre

1981

28 settembre

1981

Venezuela

30 dicembre

1946

30 dicembre

1946

Vietnam

2 luglio

1976

2 luglio

1976

Yemen

29 settembre

1969

29 settembre

1969

Zambia

23 settembre

1965

23 settembre

1965

Zimbabwe

29 settembre

1980

29 settembre

1980