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172.041.14 Oem UFG

Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia (Ordinanza sugli emolumenti UFG, Oem UFG)

del 5 luglio 2006 (Stato 23 gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:

  1. perizie e informazioni su questioni giuridiche;
  2. informazioni da registri.

La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:

  1. dell’Ufficio federale del registro del commercio;
  2. dell’Ufficio federale dello stato civile;
  3. 2 del Servizio del casellario giudiziale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
  4. dell’UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 4 sugli emolumenti.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.

La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

Art. 4 Supplemento

Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 ottobre 1985 5 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 o gennaio 2007.