L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:
- perizie e informazioni su questioni giuridiche;
- informazioni da registri.
La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
172.041.14 — Oem UFG
del 5 luglio 2006 (Stato 23 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:
La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 4 sugli emolumenti.
Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.
Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.
L’ordinanza del 30 ottobre 1985 5 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1 o gennaio 2007.