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412.101.220.20

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Parrucchiera/Parrucchiere
con attestato federale di capacità (AFC)

del 6 luglio 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

82016

Parrucchiera AFC / Parrucchiere AFC

Coiffeuse EFZ / Coiffeur EFZ

Coiffeuse CFC / Coiffeur CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4
sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I parrucchieri con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. sono professionisti addetti alla cura e alla bellezza dei capelli e lavorano sia in saloni di parrucchiere sia in ambiti specifici quali televisione, cinema, moda e manifestazioni culturali; lavorano con creatività, si distinguono per la sensibilità nei confronti della clientela e l’approccio orientato alla qualità, mostrano senso di responsabilità e spirito di collaborazione; si occupano di clienti di qualsiasi età e genere e trattano con sensibilità le specificità di ogni cliente e collaboratore del team, nel rispetto della diversità;
  2. valutano lo stato di capelli e cuoio capelluto, che curano e trattano di conseguenza; studiano, pianificano e realizzano tagli di capelli, modifiche della forma e del colore, messe in forma e acconciature e propongono diversi trattamenti come la cura e rasatura della barba;
  3. consigliano la clientela in merito a tutte le prestazioni offerte nonché sui prodotti di cura e messa in piega e ne curano la vendita; osservano con la clientela un comportamento rispettoso, che adeguano a seconda della situazione e della persona con cui interagiscono; se necessario, assistono e consigliano la clientela in inglese a un livello linguistico semplice;
  4. organizzano e curano lo spazio di lavoro osservando i principi di igiene del salone di parrucchiere; gestiscono autonomamente gli appuntamenti e i dati della clientela servendosi dei mezzi di informazione e comunicazione e comunicano con i clienti avvalendosi di diversi canali;
  5. rispettano le prescrizioni di sicurezza sul lavoro e protezione della salute, utilizzano le risorse in modo ecologico ed economico e offrono consulenza alla clientela su come curare cuoio capelluto, capelli e barba in maniera responsabile e sostenibile.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura tre anni.

Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di parrucchiere è convalidato un anno della formazione professionale di base.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. assistenza alla clientela e organizzazione dello spazio di lavoro:1.assistere la clientela durante la permanenza nel salone di parrucchiere,2.gestire gli appuntamenti del salone di parrucchiere e i dati della clientela,3.accogliere i desideri della clientela e trattare i reclami riguardo alle prestazioni del salone di parrucchiere,4.pulire e curare le attrezzature e lo spazio di lavoro nel salone di parrucchiere,5.contribuire a sviluppare nel salone di parrucchiere una cultura basata sull’innovazione e sulla creatività;
  2. consulenza e vendita di prestazioni e prodotti:1.chiarire le aspettative della clientela e proporre le prestazioni del salone di parrucchiere,2.consigliare e vendere prodotti e utensili alla clientela del salone di parrucchiere,3.presentare prodotti e prestazioni del salone di parrucchiere e pubblicizzarli tramite vari canali,4.gestire i prodotti, gli utensili e le prestazioni del salone di parrucchiere;
  3. trattamento e cura del cuoio capelluto e dei capelli:1.effettuare la diagnosi del cuoio capelluto e dei capelli e scegliere i prodotti adatti,2.eseguire lo shampoo sul cuoio capelluto e sui capelli,3.eseguire la cura del cuoio capelluto e dei capelli,4.eseguire massaggi del cuoio capelluto;
  4. taglio dei capelli:1.consigliare la clientela sul taglio di capelli,2.tagliare i capelli combinando varie tecniche,3.sfoltire i capelli combinando varie tecniche;
  5. cura, taglio e rasatura della barba:1.eseguire la diagnosi della pelle e della barba e scegliere attrezzature e prodotti di cura adatti,2.dare forma alla barba,3.rasare la barba con il rasoio,4.curare la pelle e la barba;
  6. modifica del colore dei capelli:1.eseguire la diagnosi del colore e pianificare la modifica del colore dei capelli,2.modificare il colore dei capelli,3.risciacquare il colore e applicare un trattamento adatto sui capelli;
  7. modifica permanente della forma dei capelli:1.eseguire la diagnosi dei capelli e pianificare la modifica permanente della forma,2.modificare la forma dei capelli in modo permanente,3.fissare la modifica della forma ed eseguire un trattamento finale;
  1. messa in forma e pettinatura dei capelli:1.mettere in piega e pettinare i capelli,2.asciugare i capelli con la spazzola e l’asciugacapelli (eseguire il brushing),3.creare acconciature.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Assistenza alla clientela e organizzazione dello spazio di lavoro
  2. Trattamento e cura del cuoio capelluto e dei capelli
  3. Cura, taglio e rasatura della barba
  4. Modifica permanente della forma dei capelli

120

100

80

300

  1. Consulenza e vendita di prestazioni e prodotti
  2. Taglio dei capelli
  3. Modifica del colore dei capelli
  4. Messa in forma e pettinatura dei capelli

80

100

120

300

Totale conoscenze professionali

200

200

200

600

  1. Cultura generale

120

120

120

360

  1. Educazione fisica

40

40

40

120

Totale delle lezioni

360

360

360

1080

Nell’insegnamento delle conoscenze professionali, lo sviluppo delle competenze d’inglese richieste dal profilo professionale avviene nei campi di competenze operative di cui all’articolo 4 lettere a, d, f, h durante i tre anni di formazione.

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 18 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:

Anno

Corsi

Competenze operative

Num. giorni

1

1

  1. Assistere la clientela durante la permanenza nel salone di parrucchiere
  2. Pulire e curare le attrezzature e lo spazio di lavoro nel salone di parrucchiere
  3. Eseguire lo shampoo sul cuoio capelluto e sui capelli
  4. Eseguire la cura del cuoio capelluto e dei capelli
  5. Eseguire massaggi del cuoio capelluto
  6. Tagliare i capelli combinando varie tecniche
  7. Eseguire la diagnosi del colore e pianificare la modifica del colore dei capelli
  8. Modificare il colore dei capelli
  9. Risciacquare il colore e applicare un trattamento adatto sui capelli
  10. Asciugare i capelli con la spazzola e l’asciugacapelli (eseguire il brushing)

5

1

2

  1. Assistere la clientela durante la permanenza nel salone di parrucchiere
  2. Contribuire a sviluppare nel salone di parrucchiere una cultura basata sull’innovazione e sulla creatività
  3. Tagliare i capelli combinando varie tecniche
  4. Sfoltire i capelli combinando varie tecniche
  5. Modificare il colore dei capelli
  6. Risciacquare il colore e applicare un trattamento adatto sui capelli
  7. Mettere in piega e pettinare i capelli
  8. Creare acconciature

4

2

3

  1. Effettuare la diagnosi del cuoio capelluto e dei capelli e scegliere i prodotti adatti
  2. Consigliare la clientela sul taglio di capelli
  3. Tagliare i capelli combinando varie tecniche
  4. Eseguire la diagnosi dei capelli e pianificare la modifica permanente della forma
  5. Modificare la forma dei capelli in modo permanente
  6. Fissare la modifica della forma ed eseguire un trattamento finale
  7. Mettere in piega e pettinare i capelli
  8. Asciugare i capelli con la spazzola e l’asciugacapelli (eseguire il brushing)
  9. Creare acconciature

3

2

4

  1. Pulire e curare le attrezzature e lo spazio di lavoro nel salone di parrucchiere
  2. Contribuire a sviluppare nel salone di parrucchiere una cultura basata sull’innovazione e sulla creatività
  3. Tagliare i capelli combinando varie tecniche
  4. Sfoltire i capelli combinando varie tecniche
  5. Eseguire la diagnosi della pelle e della barba e scegliere strumenti e prodotti di cura adatti
  6. Dare forma alla barba
  7. Rasare la barba con il rasoio
  8. Curare la pelle e la barba

3

3

5

  1. Pulire e curare le attrezzature e lo spazio di lavoro nel salone di parrucchiere
  2. Contribuire a sviluppare nel salone di parrucchiere una cultura basata sull’innovazione e sulla creatività
  3. Effettuare la diagnosi del cuoio capelluto e dei capelli e scegliere i prodotti adatti
  4. Consigliare la clientela sul taglio di capelli
  5. Tagliare i capelli combinando varie tecniche
  6. Sfoltire i capelli combinando varie tecniche
  7. Eseguire la diagnosi del colore e pianificare la modifica del colore dei capelli
  8. Modificare il colore dei capelli
  9. Mettere in piega e pettinare i capelli
  10. Asciugare i capelli con la spazzola e l’asciugacapelli (eseguire il brushing)
  11. Creare acconciature

3

Totale

18

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di parrucchiere AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di parrucchiere qualificato, indirizzo professionale «signora» o indirizzo professionale «uomo», con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dell’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

In aggiunta a quanto previsto secondo il capoverso 1, i formatori hanno anche conseguito il certificato del modulo di didattica di CoiffureSuisse.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del parrucchiere AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di nove ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative / Competenze operative

Ponderazione

1

Taglio dei capelli

Cura, taglio e rasatura della barba

35 %

2

Modifica del colore dei capelli

Modifica permanente della forma dei capelli

30 %

3

Assistenza alla clientela e organizzazione dello spazio di lavoro

Trattamento e cura del cuoio capelluto e dei capelli

Messa in forma e pettinatura dei capelli

15 %

4

Consulenza e vendita di prestazioni e prodotti

Effettuare la diagnosi del cuoio capelluto e dei capelli e scegliere i prodotti adatti

Consigliare la clientela sul taglio di capelli

Eseguire la diagnosi della pelle e della barba e scegliere attrezzature e prodotti di cura adatti

Eseguire la diagnosi del colore e pianificare la modifica del colore dei capelli

Eseguire la diagnosi dei capelli e pianificare la modifica permanente della forma

20 %

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento;
  3. nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 80 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 75 per cento;
  2. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle cinque note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 21

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «parrucchiera AFC» / «parrucchiere AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione professionale di base dei parrucchieri

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione professionale di base dei parrucchieri è composta da:

  1. 5–7 rappresentanti di CoiffureSuisse;
  2. un rappresentante di un’organizzazione dei lavoratori;
  3. uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  4. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

Dei corsi interaziendali è responsabile CoiffureSuisse.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 1° novembre 2013 11 sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione di parrucchiere AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per parrucchiere AFC entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2027.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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