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412.101.220.76

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
nel campo professionale «tecnica della costruzione»
con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 20 luglio 2022 (Stato 1° gennaio 2026)

47606

Addetta agli impianti di riscaldamento CFP /
Addetto agli impianti di riscaldamento CFP

Heizungspraktikerin EBA / Heizungspraktiker EBA

Aide en chauffage AFP

47607

Addetta agli impianti di ventilazione CFP /
Addetto agli impianti di ventilazione CFP

Lüftungsanlagenpraktikerin EBA /
Lüftungsanlagenpraktiker EBA

Aide en installations de ventilation AFP

47608

Addetta agli impianti sanitari CFP /
Addetto agli impianti sanitari CFP

Sanitärpraktikerin EBA / Sanitärpraktiker EBA

Aide en sanitaire AFP

47609

Addetta ai lavori di lattoneria CFP /
Addetto ai lavori di lattoneria CFP

Spenglerpraktikerin EBA / Spenglerpraktiker EBA

Aide en ferblanterie AFP

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, professioni e durata

Art. 1 Profilo professionale e professioni

Il campo professionale «Tecnica della costruzione» di livello CFP comprende le seguenti professioni:

  1. addetta agli impianti di riscaldamento CFP / addetto agli impianti di riscaldamento CFP;
  2. addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP;
  3. addetta agli impianti sanitari CFP / addetto agli impianti sanitari CFP;
  4. addetta ai lavori di lattoneria CFP / addetto ai lavori di lattoneria CFP.

La professione è riportata nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

I professionisti del campo professionale «tecnica della costruzione» di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. gli addetti agli impianti di riscaldamento di livello CFP svolgono autonomamente semplici incarichi parziali o attività di routine nella prefabbricazione e nell’installazione di condotte per impianti di riscaldamento; inoltre supportano il team nel montaggio di impianti termotecnici; lavorano d’intesa con il superiore e sono responsabili dell’esecuzione degli incarichi in maniera accurata e nel rispetto delle scadenze; si distinguono per l’abilità manuale, la rapidità e la capacità di sopportare lo stress fisico;
  2. gli addetti agli impianti di ventilazione di livello CFP sono specializzati nella produzione o nel montaggio di differenti elementi degli impianti di ventilazione e di climatizzazione; svolgono autonomamente semplici incarichi parziali o attività di routine; inoltre supportano il team nell’esecuzione di complessi lavori di montaggio; lavorano d’intesa con il superiore e sono responsabili dell’esecuzione degli incarichi in maniera accurata e nel rispetto delle scadenze; si distinguono per l’abilità manuale, la rapidità e la capacità di sopportare lo stress fisico;
  3. gli addetti agli impianti sanitari di livello CFP svolgono autonomamente semplici incarichi parziali o attività di routine nel montaggio di impianti di distribuzione dell’acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico nonché nell’installazione di moduli semplici dietro contropareti e apparecchiature sanitarie; inoltre supportano il team nell’esecuzione di complessi incarichi di montaggio; lavorano d’intesa con il superiore e sono responsabili dell’esecuzione degli incarichi in maniera accurata e nel rispetto delle scadenze; si distinguono per l’abilità manuale, la rapidità e la capacità di sopportare lo stress fisico;
  4. gli addetti ai lavori di lattoneria di livello CFP sono specializzati nella lavorazione della lamiera e nei lavori di montaggio di tetti e facciate; svolgono autonomamente semplici incarichi parziali o attività di routine; inoltre supportano il team nell’esecuzione di complesse lavorazioni della lamiera; lavorano d’intesa con il superiore e sono responsabili dell’esecuzione degli incarichi in maniera accurata e nel rispetto delle scadenze; si distinguono per l’abilità manuale, la rapidità e la capacità di sopportare lo stress fisico.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura due anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative degli addetti agli impianti di riscaldamento CFP

La formazione di addetto agli impianti di riscaldamento CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. pianificazione dei lavori:1.prendere nota dell’incarico e spiegarlo,2.allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza,3.redigere rapporti,4.separare e smaltire i rifiuti,5.eseguire la manutenzione di attrezzi e macchinari;
  2. montaggio di impianti e apparecchi termotecnici:1.portare sul posto i componenti degli impianti,2.montare i generatori di calore a energie rinnovabili insieme al team,3.montare i generatori di calore a combustibili fossili insieme al team,4.smontare gli impianti insieme al team;
  3. installazione di condotte ed equipaggiamenti:1.controllare e stoccare il materiale,2.realizzare gli schizzi di montaggio,3.prefabbricare le condotte,4.installare le condotte secondo gli accordi,5.installare equipaggiamenti, pompe, circolatori e dispositivi di misurazione e di regolazione secondo gli accordi;
  4. montaggio di componenti che diffondono calore:1.montare corpi riscaldanti secondo gli accordi,2.posare impianti di riscaldamento a pavimento insieme al team,3.montare aerotermi e pannelli radianti a soffitto insieme al team;
  5. messa in funzione degli impianti termotecnici:1.eseguire la prova di pressione insieme al team,2.lavare gli impianti,3.riempire gli impianti insieme al team.

Art. 5 Competenze operative degli addetti agli impianti di ventilazione CFP

La formazione di addetto agli impianti di ventilazione CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. pianificazione dei lavori:1.prendere nota dell’incarico e spiegarlo,2.allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza,3.redigere rapporti,4.separare e smaltire i rifiuti,5.eseguire la manutenzione di attrezzi e macchinari;
  2. preparazione della produzione e del montaggio:1.redigere la distinta del materiale e dei pezzi per il montaggio,2.redigere la distinta del materiale necessario per la produzione,3.stabilire lo svolgimento della produzione per la fabbricazione di condotte dell’aria e pezzi speciali semplici;
  3. fabbricazione di sistemi di condotte dell’aria e componenti:1.sviluppare a mano pezzi speciali semplici e condotte dell’aria rettangolari,2.fabbricare pezzi speciali e condotte dell’aria rettangolari,3.sviluppare meccanicamente i pezzi speciali e le condotte dell’aria,4.assemblare i pezzi speciali e le condotte dell’aria,5.fabbricare silenziatori rettangolari;
  4. installazione di sistemi di condotte dell’aria e componenti:1.montare apparecchi di trattamento dell’aria standardizzati,2.installare i sistemi di condotte d’aria insieme al team,3.montare i diffusori d’aria,4.smontare gli impianti insieme al team.

Art. 6 Competenze operative degli addetti agli impianti sanitari CFP

La formazione di addetto agli impianti sanitari CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. pianificazione dei lavori:1.prendere nota dell’incarico e spiegarlo,2.allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza,3.redigere rapporti,4.separare e smaltire i rifiuti,5.eseguire la manutenzione di attrezzi e macchinari;
  2. posa delle condotte di adduzione dell’acqua potabile:1.elaborare un piano di officina per semplici impianti di adduzione dell’acqua potabile,2.smontare le condotte dell’acqua potabile secondo gli accordi,3.prefabbricare le condotte dell’acqua potabile secondo il piano di officina,4.montare le condotte dell’acqua potabile secondo gli accordi,5.isolare le condotte dell’acqua potabile, i raccordi e le valvole secondo gli accordi;
  3. posa delle condotte di scarico:1.elaborare un piano di officina per semplici impianti di condotte di scarico,2.smontare le condotte di scarico secondo gli accordi,3.prefabbricare le condotte di scarico secondo il piano di officina,4.montare le condotte di scarico secondo gli accordi,5.isolare le condotte di scarico secondo gli accordi;
  4. installazione di moduli dietro contropareti:1.prefabbricare contropareti semplici,2.montare contropareti semplici secondo gli accordi;
  5. montaggio di apparecchiature e impianti sanitari:1.smontare apparecchiature, rubinetti di presa e accessori,2.montare semplici apparecchiature, rubinetti di presa e accessori secondo gli accordi.

Art. 7 Competenze operative degli addetti ai lavori di lattoneria CFP

La formazione di addetto ai lavori di lattoneria CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. pianificazione dei lavori:1.prendere nota dell’incarico e spiegarlo,2.allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza,3.redigere rapporti,4.separare e smaltire i rifiuti,5.eseguire la manutenzione di attrezzi e macchinari;
  2. fabbricazione degli elementi di lattoneria:1.misurare gli elementi di lattoneria e i profilati in lamiera secondo gli accordi,2.fabbricare profilati in lamiera,3.assemblare profilati in lamiera e altri elementi di lattoneria,4.caricare e mettere in sicurezza gli elementi di lattoneria e il materiale;
  3. montaggio degli elementi di lattoneria, dei profilati in lamiera e dei componenti prefabbricati:1.rimuovere il materiale,2.montare i profilati in lamiera secondo gli accordi,3.montare i componenti prefabbricati e gli elementi di lattoneria secondo gli accordi,4.effettuare i rilievi finali insieme al team.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 8

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 9 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 10 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Insegnamento pluridisciplinare: pianificazione dei lavori

60

40

100

  1. Insegnamento specifico della
    professione

140

160

300

Totale conoscenze professionali

200

200

400

  1. Cultura generale

120

120

240

  1. Educazione fisica

40

40

80

Totale delle lezioni

360

360

720

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 11 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 21 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

Professione

Addetto agli impianti di riscaldamento CFP

Addetto agli impianti di ventilazione CFP

Addetto agli impianti sanitari CFP

Addetto ai lavori di lattoneria CFP

Anno

Corso

Campo di competenze operative / competenza operativa

Durata

1

1

Pianificazione dei lavori

Campi di competenze operative specifici della professione

Numero di giorni

8

8

8

8

1

2

Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza

Numero di giorni

1

1

1

1

1

3

Pianificazione dei lavori

Campi di competenze operative specifici della professione

Numero di giorni

8

8

8

4

2

4

Pianificazione dei lavori

Campi di competenze operative specifici della professione

Numero di giorni

4

4

4

8

Totale giorni

21

21

21

21

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 12

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro per ognuna delle quattro professioni.

I piani di formazione:

  1. contengono il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisano i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determinano quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Ai piani di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 13 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità nella professione corrispondente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel settore della professione corrispondente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 14 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 15 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 16 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 17 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 18 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 1, 3 e 4.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 19 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo della professione prescelta all’interno del campo professionale «Tecnica della costruzione» di livello CFP, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 20 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative della rispettiva professione di cui agli articoli da 4 a 7.

Art. 21 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.l’esame dura:–addetto agli impianti di riscaldamento CFP, 10 ore e 30 minuti–addetto agli impianti di ventilazione CFP, 13 ore–addetto agli impianti sanitari CFP, 13 ore–addetto ai lavori di lattoneria CFP, 13 ore,5.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e il colloquio professionale della durata di 30 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:–per la professione di addetto agli impianti di riscaldamento CFP:

Voce

Campi di competenze operative / Competenze operative

Ponderazione

1

Prendere nota dell’incarico e spiegarlo (a.1)

Realizzare gli schizzi di montaggio (c.2)

15 %

2

Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza (a.2)

Separare e smaltire i rifiuti (a.4)

Installazione di condotte ed equipaggiamenti (c.1, c3–c5)

Montare corpi riscaldanti secondo gli accordi (d.1)

65 %

3

Colloquio professionale

20 %

  1. per la professione di addetto agli impianti di ventilazione CFP:

Voce

Campi di competenze operative / Competenze operative

Ponderazione

1

Prendere nota dell’incarico e spiegarlo (a.1)

Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza (a.2)

Redigere la distinta del materiale e dei pezzi per il montaggio (b.1)

Installazione di sistemi di condotte dell’aria e componenti:

50 %

2

Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza (a.2)

Separare e smaltire i rifiuti (a.4)

Preparazione della produzione e del montaggio

Fabbricazione di sistemi di condotte dell’aria e componenti

30 %

3

Colloquio professionale

20 %

  1. per la professione di addetto agli impianti sanitari CFP:

Voce

Campi di competenze operative / Competenze operative

Ponderazione

1

Prendere nota dell’incarico e spiegarlo (a.1)

Elaborare un piano di officina per semplici impianti di adduzione dell’acqua potabile (b.1)

Elaborare un piano di officina per semplici impianti di condotte di scarico (c.1)

15 %

2

Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza (a.2)

Separare e smaltire i rifiuti (a.4)

Posa delle condotte di adduzione dell’acqua potabile (b.3–b.5)

Posa delle condotte di scarico (c.3–c.5)

Installazione di moduli dietro contropareti

Montaggio di apparecchiature e impianti sanitari

65 %

3

Colloquio professionale

20 %

  1. per la professione di addetto ai lavori di lattoneria CFP:

Voce

Campi di competenze operative / Competenze operative

Ponderazione

1

Pianificazione dei lavori

Misurare gli elementi di lattoneria e i profilati in lamiera secondo gli accordi (b.1)

15 %

2

Fabbricazione degli elementi di lattoneria (b.2–b.3)

Montaggio degli elementi di lattoneria, dei profilati in lamiera e dei componenti prefabbricati

65 %

3

Colloquio professionale

20 %

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 22 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento;
  3. nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
  2. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.

Art. 23 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 24 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 80 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 25

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi di uno dei seguenti titoli legalmente protetti:

  1. addetta agli impianti di riscaldamento CFP / addetto agli impianti di riscaldamento CFP;
  2. addetta agli impianti di ventilazione CFP / addetto agli impianti di ventilazione CFP;
  3. addetta agli impianti sanitari CFP / addetto agli impianti sanitari CFP;
  4. addetta ai lavori di lattoneria CFP / addetto ai lavori di lattoneria CFP.

Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 24 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 26 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione è composta da:

  1. da sette a undici rappresentanti dell’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);
  2. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 27 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi aziendali l’associazione «suissetec».

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 12 dicembre 2007 11 sulla formazione professionale di base Addetta alla tecnica della costruzione / Addetto alla tecnica della costruzione con certificato federale di formazione pratica (CFP) è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alla tecnica della costruzione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alla tecnica della costruzione entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 19–25) si applicano dal 1° gennaio 2025.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.