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611.010

Legge federale
a sostegno di provvedimenti
per migliorare le finanze federali

del 4 ottobre 1974 (Stato 1° gennaio 2018)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 42 bis della Costituzione federale 1 , 2
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1974 3 ,

decreta:

Art. 1 Principio4

Per il miglioramento delle finanze federali, la Confederazione limita le spese allo stretto necessario e le adegua alle sue possibilità finanziarie.

5

Art. 26

Art. 2a7

Art. 3 Prevenzione di crisi

Nell’ambito della pianificazione delle spese, il Consiglio federale prende le disposizioni necessarie per il caso di una recessione economica.

Art. 49 Mandati di risparmio nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 20148

Rispetto al piano finanziario del 22 agosto 2012 e ai decreti finanziari pluriennali successivi, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

2016

in milioni di franchi

  1. Misure nel settore proprio dell’Amministrazione federale

60,3

  1. Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo

38,5

  1. Ottimizzazioni della rete esterna

6,3

  1. Riduzione del tasso d’interesse applicabile al debito dell’AI presso l’AVS


132,5

  1. Misure nel settore della migrazione

7,4

  1. Ottimizzazione dei sussidi d’esercizio a istituti d’educazione

2,0

  1. Misure nel settore dell’esercito

13,0

  1. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti

4,6

  1. Riduzioni nelle università

7,7

  1. Riduzioni nel settore dei PF

24,0

  1. Misure nell’agricoltura

0

  1. Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari

10,0

  1. Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali

95,0

  1. Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell’efficienza nel settore del traffico ferroviario


40,0

  1. Misure nel settore dell’ambiente

18,5

  1. Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti

2,9

Il Consiglio federale può, nell’elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l’obiettivo di risparmio annuale.

È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d’investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

Art. 4a10 Mandati di risparmio nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019

Rispetto al piano finanziario provvisorio 2017–2019 del 1° luglio 2015, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

2017

2018

2019

in milioni di franchi

  1. Misure nel settore proprio dell’Amministrazione federale

135,2

243,4

249,8

  1. Cooperazione internazionale

143,0

200,5

243,4

  1. Altre misure del DFAE nel settore dei trasferimenti

0,3

0,9

0,9

  1. Misure del DFI nel settore dei trasferimenti

2,6

2,6

2,6

  1. Migrazione e integrazione

0,5

11,4

11,4

  1. Altre misure del DFGP nel settore dei trasferimenti

6,8

9,0

9,4

  1. Esercito

130,9

0

0

  1. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti

5,2

5,2

5,2

  1. Formazione, ricerca e innovazione

68,6

60,9

66,7

  1. Agricoltura

10,2

22,3

22,7

  1. Altre misure del DEFR nel settore dei trasferimenti

3,5

3,9

4,2

  1. Strade e versamento nel fondo infrastrutturale

67,5

4,5

6,9

  1. Ambiente

21,7

25,8

19,9

  1. Infrastruttura ferroviaria

53,1

84,5

93,5

  1. Altre misure del DATEC nel settore dei trasferimenti

6,7

6,9

7,1

Il Consiglio federale può, nell’elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l’obiettivo di risparmio annuale.

È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d’investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1975.