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Ordinanza del DFI
sulle scorie radioattive che devono essere consegnate

del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 119 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 aprile 2017 1 sulla radioprotezione (ORaP),

ordina:

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. imballaggi interni: recipienti quali sacchi di polietilene o scatole in cui sono riposte le scorie radioattive che devono essere consegnate;
  2. imballaggi: recipienti in cui sono riposti gli imballaggi interni con le scorie radioattive che devono essere consegnate;
  3. scorie non lavorate: grezzi non condizionati, come sono consegnati all’Istituto Paul Scherrer (IPS);
  4. trattamento:misure adottate nelle aziende che consegnano scorie per assicurare il rispetto delle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose conformemente all’Accordo europeo del 30 settembre 19572 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e all’ordinanza del 29 novembre 20023 concernente il trasporto di merci pericolose su strada e per garantire la sicurezza durante l’ulteriore trasformazione per il collocamento in un deposito intermedio da parte dell’IPS.

Art. 2 Separazione e trattamento

Le scorie radioattive non lavorate devono essere separate dalle scorie inattive.

Devono essere depositate separate per tipo e classe conformemente all’allegato 1 in imballaggi interni adeguati che non siano utilizzati per nessun altro scopo.

Il trattamento e l’imballaggio vanno concordati con l’IPS.

Per gli eventuali lavori di condizionamento presso l’azienda che consegna le scorie di cui all’articolo 54 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 4 sull’energia nucleare, aventi lo scopo di preparare le scorie radioattive per il collocamento in un deposito intermedio o in strati geologici profondi, si applicano le disposizioni tecniche dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

Art. 3 Scorie reattive e tossiche

Per le scorie le cui caratteristiche chimiche rappresentano un potenziale di rischio accresciuto al momento della raccolta, dell’imballaggio, della spedizione e della successiva lavorazione presso l’IPS devono essere prese, d’intesa con l’IPS, misure di protezione adeguate prima della loro collocazione negli imballaggi.

Le scorie chimicamente tossiche che non possono essere rese innocue e considerate sostanze o preparati dei gruppi 1 o 2 conformemente all’articolo 61 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 5 sui prodotti chimici, nonché le scorie infettive o putrescibili, devono essere trattate nelle aziende d’intesa con l’IPS e consegnate separate da altri rifiuti; nel caso di scorie infettive, queste ultime devono anche essere inattivate.

Art. 4 Consegna all’IPS

Gli imballaggi utilizzati per la consegna all’IPS devono essere di norma fusti di 35, 100 o 200 litri, che possano essere chiusi ermeticamente e piombati.

D’accordo con l’IPS, possono essere utilizzati anche altri recipienti.

L’IPS, in casi fondati, può imporre condizioni speciali di consegna.

Art. 5 Modulo di accompagnamento

Per ogni imballaggio e per ogni imballaggio interno deve essere compilato un modulo di accompagnamento.

Si devono utilizzare i moduli di accompagnamento dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell’IPS. In casi fondati, previo accordo con l’UFSP e l’IPS, possono essere utilizzati altri moduli di accompagnamento.

L’IPS può inoltre richiedere una descrizione dettagliata delle scorie.

Art. 6 Contrassegni

Ogni imballaggio e ogni imballaggio interno deve essere provvisto di un contrassegno.

Si devono utilizzare i contrassegni prestabiliti dall’UFSP e dall’IPS.

Art. 7 Raccolta annua

L’UFSP organizza, d’intesa con l’IPS e di norma annualmente, una raccolta di scorie radioattive che devono essere consegnate.

In casi motivati, è possibile consegnare le scorie anche al di fuori della raccolta annua, d’intesa con l’UFSP e con l’IPS.

Di regola, le scorie radioattive devono essere consegnate entro tre anni dal momento in cui sono state prodotte.

Art. 8 Emolumenti

Per il ritiro, l’immagazzinamento, il trattamento, il collocamento in un deposito intermedio e in strati geologici profondi delle scorie radioattive che devono essere consegnate, l’UFSP riscuote emolumenti atti a coprire le spese ai sensi dell’ordinanza del 26 aprile 2017 6 concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione.

L’UFSP indennizza le spese dell’IPS.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

Ordinanza del 3 settembre 2002 7 sulle scorie radioattive che devono essere consegnate è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegato

(art. 2 cpv. 2)

Tipi e classi di scorie radioattive

Tipo

Radionuclide

A

Ra-226

B

Am-241

C

tutti gli altri emettitori α

D

H-3

E

C-14

F

emettitori β/γ

G

sorgenti di neutroni

Classe

Tipo di scorie

1

gassose

2

liquide, organiche

3

liquide, acquose

4

solide, organiche

5

metalliche

6

solide, altre

7

solide, miste

8

fanghi

9

ingombranti

10

biologiche (infettive, putrescibili, ecc.)

11

sorgenti radioattive sigillate ai sensi dell’ORaP