Nella presente ordinanza si intende per:
- imballaggi interni: recipienti quali sacchi di polietilene o scatole in cui sono riposte le scorie radioattive che devono essere consegnate;
- imballaggi: recipienti in cui sono riposti gli imballaggi interni con le scorie radioattive che devono essere consegnate;
- scorie non lavorate: grezzi non condizionati, come sono consegnati all’Istituto Paul Scherrer (IPS);
- trattamento:misure adottate nelle aziende che consegnano scorie per assicurare il rispetto delle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose conformemente all’Accordo europeo del 30 settembre 19572 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e all’ordinanza del 29 novembre 20023 concernente il trasporto di merci pericolose su strada e per garantire la sicurezza durante l’ulteriore trasformazione per il collocamento in un deposito intermedio da parte dell’IPS.