Il capo delle Forze terrestri emana le istruzioni per l’esecuzione del controllo autonomo delle derrate alimentari.
817.451
Ordinanza
concernente il controllo autonomo delle derrate alimentari dell’esercito e la sua verifica
del 22 gennaio 1998 (Stato 1° febbraio 1998)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 dicembre 1997 1 sul controllo delle derrate alimentari nell’esercito,
ordina:
Art. 1 Controllo autonomo delle derrate alimentari
Art. 2 Verifica del controllo autonomo delle derrate alimentari
Il capo del Servizio veterinario dell’esercito (S vet Es) emana le istruzioni per la verifica del controllo autonomo delle derrate alimentari.
Art. 3 Organi di verifica
La verifica del controllo autonomo delle derrate alimentari incombe per principio all’ispettorato delle derrate alimentari dell’esercito (IDAE).
Nei corpi di truppa e nelle scuole con ufficiali veterinari (uff vet), quest’ultimi verificano il controllo autonomo delle derrate alimentari.
Nelle scuole senza uff vet, le persone di fiducia dell’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri verificano il controllo autonomo delle derrate alimentari sulle piazze d’armi.
A richiesta, gli uff vet e le persone di fiducia dell’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri possono essere assistiti dall’IDAE.
Il capo S vet Es e il capo dell’igiene delle derrate alimentari del S vet Es sono parimenti considerati organi di verifica.
Art. 4 Subordinazione e attribuzione
Gli organi di controllo secondo l’articolo 3 capoversi 1–3 sono subordinati tecnicamente al capo S vet Es.
In caso di prestazioni di servizio di parecchi giorni, un organo di controllo può essere attribuito a una formazione per l’alloggio e la sussistenza.
Art. 5 Diritto di accesso
Gli organi di verifica hanno in ogni momento accesso illimitato alle cucine della truppa e ai locali annessi, rispettando le direttive della truppa di guardia.
Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione di opere militari e sulla protezione di informazioni militari.
Art. 6 Provvedimenti
Gli organi di verifica possono ordinare i provvedimenti seguenti:
- utilizzazione di derrate alimentari con restrizioni;
- eliminazione o sequestro di derrate alimentari e oggetti;
- divieto di utilizzare oggetti;
- divieto di trasformare e distribuire determinate derrate alimentari;
- eliminazione delle lacune in materia di igiene.
Il capo S vet Es può inoltre vietare l’utilizzazione di cucine e installazioni.
Art. 7 Occupazione
Il S vet Es informa il Gruppo della condotta dell’istruzione sulle condizioni d’igiene delle cucine e delle installazioni, nonché su eventuali divieti d’utilizzazione.
In occasione dell’occupazione di accantonamenti, la truppa tiene conto dello stato delle cucine e delle installazioni.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.