L’entità della riduzione o dell’aumento è espressa in punti percentuali interi.
In caso di riduzione, un arrotondamento per eccesso o per difetto è applicato per continuare a garantire la copertura del 90 per cento secondo l’articolo 3.
La percentuale si applica a tutte le economie domestiche di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPC e all’articolo 9 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPTD.
In deroga ai capoversi 1 e 3, l’importo massimo può essere aumentato all’importo massimo di una regione il cui importo massimo è superiore secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPC e l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LPTD, a condizione che non sia superato l’aumento massimo del 10 per cento secondo l’articolo 10 capoverso 1 sexies LPC e l’articolo 9 capoverso 6 LPTD.