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935.621.31

Regolamento
sugli emolumenti della camera d’esame per i consulenti in brevetti

del 23 novembre 2010 (Stato 1° luglio 2011)

Approvato dal Consiglio federale l’11 maggio 2011

La camera d’esame,

visto l’articolo 8 capoverso 2 della legge sui consulenti in brevetti
del 20 marzo 2009 1 (LCB);
visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza dell’11 maggio 2011 2
sui consulenti in brevetti (OCB),

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente regolamento sugli emolumenti disciplina gli emolumenti che la camera d’esame riscuote per le sue decisioni e prestazioni in virtù dell’articolo 3 OCB.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Fatte salve disposizioni speciali previste dall’ordinanza sui consulenti in brevetti e dal presente regolamento sugli emolumenti, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 3 .

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati in base alle tariffe seguenti:

Articolo

Oggetto

Fr.

Art. 14
Art. 15

OCB
OCB

Tassa d’esame per le parti d’esame 3 e 4:

  1. se le due parti d’esame sono sostenute nella stessa sessione d’esame
  2. se le due parti d’esame sono sostenute separatamente, per ciascuna parte



900.–

600.–

Art. 12 cpv. 2

OCB

Tassa relativa all’esame sostitutivo per le parti d’esame 1 e 2:

  1. se le due parti d’esame sono sostenute nella stessa sessione d’esame
  2. se le due parti d’esame sono sostenute separatamente, per ciascuna parte




900.–

600.–

Art. 23

OCB

Tassa relativa alla decisione di riconoscimento o non riconoscimento


200.–

Art. 25 cpv. 1

OCB

Tassa relativa all’esame d’idoneità

800.–

Art. 4 Pagamento degli emolumenti

Gli emolumenti devono essere pagati anticipatamente.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento sugli emolumenti entra in vigore il 1° luglio 2011.