Il presente regolamento sugli emolumenti disciplina gli emolumenti che la camera d’esame riscuote per le sue decisioni e prestazioni in virtù dell’articolo 3 OCB.
935.621.31
Regolamento
sugli emolumenti della camera d’esame per i consulenti in brevetti
del 23 novembre 2010 (Stato 1° luglio 2011)
Approvato dal Consiglio federale l’11 maggio 2011
La camera d’esame,
visto l’articolo 8 capoverso 2 della legge sui consulenti in brevetti
del 20 marzo 2009 1 (LCB);
visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza dell’11 maggio 2011 2
sui consulenti in brevetti (OCB),
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Fatte salve disposizioni speciali previste dall’ordinanza sui consulenti in brevetti e dal presente regolamento sugli emolumenti, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 3 .
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
Gli emolumenti sono calcolati in base alle tariffe seguenti:
Articolo | Oggetto | Fr. | |
|---|---|---|---|
Art. 14 | OCB | Tassa d’esame per le parti d’esame 3 e 4:
|
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Art. 12 cpv. 2 | OCB | Tassa relativa all’esame sostitutivo per le parti d’esame 1 e 2:
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Art. 23 | OCB | Tassa relativa alla decisione di riconoscimento o non riconoscimento |
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Art. 25 cpv. 1 | OCB | Tassa relativa all’esame d’idoneità | 800.– |
Art. 4 Pagamento degli emolumenti
Gli emolumenti devono essere pagati anticipatamente.
Art. 5 Entrata in vigore
Il presente regolamento sugli emolumenti entra in vigore il 1° luglio 2011.