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941.299.1

Ordinanza
sull’ora estiva

del 24 settembre 1984 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2011 1 sulla
metrologia, 2

ordina:

Art. 13 Validità

In Svizzera l’ora estiva coincide con quella fissata dall’Unione europea.

Art. 2 Inizio e fine

L’ora estiva entra in vigore l’ultima domenica di marzo, alle 2 del mattino (ora mitteleuropea). In tale momento, gli orologi vanno regolati sulle 3. 4

L’ora estiva cessa l’ultima domenica d’ottobre, alle 3 del mattino (ora estiva). In tale momento, gli orologi vanno regolati sulle 2. 5

6

Art. 3 Ora intercalare

Il ritorno all’ora mitteleuropea comporta il raddoppiamento di un’ora nella notte del mutamento; conseguentemente la prima ora del paio viene designata 2A (2A.01 minuto, ecc.) e la seconda 2B.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.