AS 2010 91
Decisione n. 1/2009 del Comitato misto CE-EFTA che modifica l'allegato I della Convenzione relativa ad un regime comune di transito
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 1/2009 del Comitato misto CE-EFTA che modifica l’allegato I della Convenzione
Accettata il 31 luglio 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2009
Il Comitato misto, vista la convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue: (1) La convenzione stabilisce misure specifiche, in particolare in merito alle garan- zie da fornire, riguardo alle merci che presentano ingenti rischi di frode nel corso di un’operazione di transito. L’allegato I dell’appendice I della convenzione contiene un elenco di tali merci. (2) Il riesame regolare dell’elenco di cui all’allegato I dell’appendice I della con- venzione, condotto ai sensi dell’articolo 1 di tale appendice sulla base delle informa- zioni fornite dalle parti contraenti, ha dimostrato che, per quanto riguarda talune merci che compaiono in tale elenco, non si ritiene più che presentino ingenti rischi di frode. Altri prodotti, per contro, dovrebbero essere aggiunti all’elenco. È opportuno pertanto adeguare di conseguenza l’elenco, decide:
Art. 1 L’allegato I dell’appendice I della convenzione è sostituito dal testo che figura nel- l’allegato alla presente decisione.
1 RS 0.631.242.04 La Convenzione concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità eco- nomica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° lug. 1996. A seguito dell’adesione all’Unione europea, dal 1° mag. 2004 questi quattro Paesi non sono più parti contraenti autonome della Convenzione.
2009-3098 91
Regime comune di transito. Dec. n. 1/2009 RU 2010
Art. 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Fatto a Oslo, il 31 luglio 2009.
Per il Comitato misto: Il presidente, Bjørn Røse
Regime comune di transito. Dec. n. 1/2009 RU 2010
Allegato «Allegato I
Merci che presentano ingenti rischi di frode (di cui all’art. 1, par. 3, dell’appendice I)
1 2 3 4 5
Codice SA Designazione delle merci Quantità Codice merci Importo minimo minima sensibili2 della garanzia isolata
0207.12 Carni e frattaglie commestibili, 3 000 kg –
0207.14 congelate, di volatili della voce
0105, di galli e di galline
1701.11 Zuccheri di canna o di 7 000 kg –
barbabietola e saccarosio
1701.12 chimicamente puro, –
1701.91 allo stato solido –
1701.99 –
2208.20 Acquaviti, liquori ed altre bevande 5 hl
2208.30 contenenti alcole di distillazione
2208.40
2208.50 2500 €/hl
2208.60 alcole puro
2208.70 ex 2208.90 1
2402.20 Sigarette contenenti tabacco 35 000 120 €/
pezzi 1000 pezzi
2403.10 Tabacco da fumo, anche 35 kg –
contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione
2 Ove i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso a tecniche infor- matiche di elaborazione dati e il codice SA non sia sufficiente a identificare senza possibilità di dubbio le merci elencate nella colonna 2, Devono essere utilizzati sia il codice merci sensibili della colonna 4 che il codice SA della colonna 1.»
Regime comune di transito. Dec. n. 1/2009 RU 2010