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AS 2010 91

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto CE-EFTA che modifica l'allegato I della Convenzione relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 1/2009 del Comitato misto CE-EFTA che modifica l’allegato I della Convenzione

Accettata il 31 luglio 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2009

Il Comitato misto, vista la convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue: (1) La convenzione stabilisce misure specifiche, in particolare in merito alle garan- zie da fornire, riguardo alle merci che presentano ingenti rischi di frode nel corso di un’operazione di transito. L’allegato I dell’appendice I della convenzione contiene un elenco di tali merci. (2) Il riesame regolare dell’elenco di cui all’allegato I dell’appendice I della con- venzione, condotto ai sensi dell’articolo 1 di tale appendice sulla base delle informa- zioni fornite dalle parti contraenti, ha dimostrato che, per quanto riguarda talune merci che compaiono in tale elenco, non si ritiene più che presentino ingenti rischi di frode. Altri prodotti, per contro, dovrebbero essere aggiunti all’elenco. È opportuno pertanto adeguare di conseguenza l’elenco, decide:

Art. 1 L’allegato I dell’appendice I della convenzione è sostituito dal testo che figura nel- l’allegato alla presente decisione.

1 RS 0.631.242.04 La Convenzione concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità eco- nomica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° lug. 1996. A seguito dell’adesione all’Unione europea, dal 1° mag. 2004 questi quattro Paesi non sono più parti contraenti autonome della Convenzione.

2009-3098 91

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2009 RU 2010

Art. 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Fatto a Oslo, il 31 luglio 2009.

Per il Comitato misto: Il presidente, Bjørn Røse

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2009 RU 2010

Allegato «Allegato I

Merci che presentano ingenti rischi di frode (di cui all’art. 1, par. 3, dell’appendice I)

1 2 3 4 5

Codice SA Designazione delle merci Quantità Codice merci Importo minimo minima sensibili2 della garanzia isolata

0207.12 Carni e frattaglie commestibili, 3 000 kg –

0207.14 congelate, di volatili della voce

0105, di galli e di galline

1701.11 Zuccheri di canna o di 7 000 kg –

barbabietola e saccarosio

1701.12 chimicamente puro, –

1701.91 allo stato solido –

1701.99 –

2208.20 Acquaviti, liquori ed altre bevande 5 hl

2208.30 contenenti alcole di distillazione

2208.40

2208.50 2500 €/hl

2208.60 alcole puro

2208.70 ex 2208.90 1

2402.20 Sigarette contenenti tabacco 35 000 120 €/

pezzi 1000 pezzi

2403.10 Tabacco da fumo, anche 35 kg –

contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

2 Ove i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso a tecniche infor- matiche di elaborazione dati e il codice SA non sia sufficiente a identificare senza possibilità di dubbio le merci elencate nella colonna 2, Devono essere utilizzati sia il codice merci sensibili della colonna 4 che il codice SA della colonna 1.»

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2009 RU 2010