AS 2011 555
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Modifica del 23 dicembre 2010
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna, ordina:
I Il regolamento del 19 aprile 20022 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore è modificato dalle prescrizioni seguenti:
Art. 1.01 n. 14 Nel presente regolamento:
14. i termini «uomo di coperta», «marinaio leggero (mozzo)», «marinaio»,
«marinaio motorista», «barcaiolo», «timoniere», «conducente», «macchini- sta» indicano una persona che possiede la capacità corrispondente confor- memente alle prescrizioni del capitolo 3 del regolamento del 2 giugno 20103 concernente il personale di navigazione sul Reno;
Art. 2.01 n. 2 lett. a e n. 3 primo periodo
2. È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da alle- gati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Sviz- zeri. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità confor- memente al regolamento del 2 giugno 20104 concernente il personale di navigazione sul Reno;
3. Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i
quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno supe- riore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno. …
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Rilascio delle patenti per il Reno superiore RU 2011
Art. 2.02 n. 2 lett. a e n. 3
2. È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’ido- neità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 2 giugno 20105 concernente il personale di navigazio- ne sul Reno;
3. Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i
quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno supe- riore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione.
Art. 2.03 n. 2 lett. a
2. È idoneo chi:
a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’ido- neità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 2 giugno 20106 concernente il personale di navigazio- ne sul Reno;
Art. 2.05 n. 1
1. Le percorrenze richieste sul Reno fra Basilea (ponte «Mittlere Rhein-
brücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) e il tempo di navigazione devono essere provati mediante il libretto di servizio debita- mente compilato e verificato secondo il modulo dell’allegato A2 o mediante un libro di bordo debitamente compilato secondo il modulo dell’allegato A1 del regolamento del 2 giugno 20107 concernente il personale di navigazione sul Reno.
Art. 3.02 n. 2bis lett. a 2bis. Al posto del certificato medico come da allegato B2, l’idoneità fisica e psi- chica può essere comprovata da uno dei seguenti documenti riconosciuti dai Porti Renani Svizzeri: a. un certificato di capacità valido, al quale si applicano al minimo le esi- genze fissate dagli allegati B1 e B2 come pure dall’articolo 3.04 del
5 RS 747.224.121 6 RS 747.224.121 7 RS 747.224.121
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regolamento del 2 giugno 20108 concernente il personale di navigazio- ne sul Reno; o
Art. 3.03 n. 1 quarto periodo 1. … Se l’idoneità è attestata con la presentazione d’un certificato valido se- condo il regolamento del 2 giugno 20109 concernente il personale di naviga- zione sul Reno e se detto certificato è vincolato a condizioni a causa di un’idoneità limitata, la validità della patente è soggetta a queste condizioni. …
Art. 5.02 n. 3 Abrogato
Allegato C n. 1.4–1.8 1 2 3 4 5 6 7
Numero Materia d’esame A B C D
1.4 Regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno
Struttura e contenuto 2 x x x x Contenuto del certificato di ispezione 2 x x x x
1.5 Regolamento concernente il personale
di navigazione sul Reno Prescrizioni riguardanti l’equipaggio, capitoli 3–5 1 x x x
1.6 Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci pericolose per via navigabile interna (ADN) Struttura 2 x x x Documenti/direttive 2 x x x Indicazione della designazione prescritta 1 x x x con coni/luci blu Rilevazione delle prescrizioni d’esercizio 2 x x x
1.7 Regolamento di patente per il Reno superiore
Tipi di patente 2 x x x x Criteri applicabili al ritiro della patente e alla 1 x x x x sospensione della validità della patente
1.8 Prevenzione degli infortuni 2 x x x x
8 RS 747.224.121 9 RS 747.224.121
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Allegato D (art. 1.03 n. 3
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II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
23 dicembre 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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