AS 2013 4975
Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
Modifica del 25 novembre 2013
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati è modificata come segue:
Art. 27b Semi di chia 1 I semi di chia (Salvia hispanica) e i semi di chia macinati possono essere impiegati fino al 10 per cento del prodotto finale in: a. articoli di panetteria; b. cereali per prima colazione; c. miscele di frutta, noci e semi.
2 I semi di chia in quanto tali possono essere venduti ai consumatori solamente
preconfezionati. 3 I semi preconfezionati di chia necessitano di una caratterizzazione aggiuntiva che informi i consumatori del fatto che la dose giornaliera non deve superare i 15 g. 4 I semi di chia devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I della decisione di esecuzione 2013/50/UE2.
Art. 28 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente l’allegato della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
1 RS 817.022.109
2 Decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione, del 22 gennaio 2013, che
autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 21 del 24.1.2013, pag. 34.
2013-1869 4975
Cereali, leguminose, proteine vegetali e i loro derivati. O del DFI RU 2013
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
25 novembre 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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