Lexipedia

AS 2013 4975

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Modifica del 25 novembre 2013

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati è modificata come segue:

Art. 27b Semi di chia 1 I semi di chia (Salvia hispanica) e i semi di chia macinati possono essere impiegati fino al 10 per cento del prodotto finale in: a. articoli di panetteria; b. cereali per prima colazione; c. miscele di frutta, noci e semi.

2 I semi di chia in quanto tali possono essere venduti ai consumatori solamente

preconfezionati. 3 I semi preconfezionati di chia necessitano di una caratterizzazione aggiuntiva che informi i consumatori del fatto che la dose giornaliera non deve superare i 15 g. 4 I semi di chia devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I della decisione di esecuzione 2013/50/UE2.

Art. 28 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente l’allegato della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

1 RS 817.022.109

2 Decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione, del 22 gennaio 2013, che

autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 21 del 24.1.2013, pag. 34.

2013-1869 4975

Cereali, leguminose, proteine vegetali e i loro derivati. O del DFI RU 2013

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

25 novembre 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

4976