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AS 2015 2209

Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 gennaio 19911 sulle riserve d’importanza internazionale e nazio- nale d’uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM» e «Dipartimento» con «DATEC».

Art. 2 cpv. 3 3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettroni- ca nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)2 (art. 5 della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali).

Art. 3, frase introduttiva, primo periodo D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. …

Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis, c, f, fbis e g, nonché 3 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni gene- rali: a. la caccia è vietata; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vieta- ti. I Cantoni possono accordare deroghe nelle zone residenziali;

1 RS 922.32 2 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Riserve di uccelli acquatici e migratori 3 RS 170.512

2015-1201 2209

Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015

c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura; f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, ec- cetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le dispo- sizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 20144 sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pra- tica del modellismo navale sono vietati; 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.

Art. 9 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provve- dimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conserva- zione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione. 1bis Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: a. l’entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all’interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; b. la natura, l’entità e l’area interessata dal pericolo o dal danno; c. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all’interno della zona protetta; d. la possibilità di adottare misure più protettive per l’eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; e. i possibili effetti indesiderati dell’intervento sulla zona protetta. 1ter Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l’articolo 2 capoverso 2, devono essere: a. per le riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall’UFAM; b. per le riserve d’importanza nazionale d’uccelli acquatici e migratori: pre- viamente sottoposti a un’indagine conoscitiva da parte dell’UFAM. 2 Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.

4 RS 748.132.3

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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015

Art. 9a Prevenzione dei danni causati dai cormorani Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell’ambito della pesca professionale, l’UFAM emana, su domanda dei Cantoni e in collaborazione con gli stessi, un aiuto all’esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, nonché per il coordinamento intercantonale.

Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni 1 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori possono abbattere in qualsiasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffu- sione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali. 1bis Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 19885 sulla caccia.

2 Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio canto-

nale competente.

Art. 10a Rendiconto I Cantoni presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.

Art. 11 cpv. 2 e 4 2 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.

4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.

Art. 12 cpv. 1 lett. e, fbis e l, nonché 2 1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve: e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva; fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazio- ne degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9); l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale competente.

2 Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda

dell’UFAM, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve. Per la sorveglianza delle riserve può ricorrere ad altri specialisti.

5 RS 922.01

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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015

Art. 15 cpv. 4 4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La modifica dell’inventario è disponibile in forma elettronica sul sito Internet dell’UFAM6.

IV L’ordinanza del 30 settembre 19917 sulle bandite federali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis,c, f e fbis, nonché 3

1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:

a. la caccia è vietata; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vieta- ti; c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura; f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, ec- cetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le dispo- sizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 20148 sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.

Art. 8 cpv. 3 Abrogato

6 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Riserve d’uccelli acquatici e migratori 7 RS 922.31 8 RS 748.132.3

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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015

Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni 1 Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite possono abbattere in qual- siasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali. 1bis Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 19889 sulla caccia.

2 Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio canto-

nale competente.

Art. 10a Rendiconto I Cantoni presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.

Art. 11 cpv. 2 e 4

2 I guardacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.

4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.

Art. 12 cpv. 1 lett. e e fbis, nonché 2

1 Il servizio cantonale competente affida ai guardacaccia i compiti seguenti:

e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite; fbis. coordinamento e sorveglianza dei provvedimenti per la regolazione di ungulati cacciabili (art. 9);

2 Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda

dell’UFAM, affidare altri compiti ai guardiacaccia. Per la sorveglianza delle bandite può ricorrere ad altri specialisti.

Art. 15 cpv. 4 4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.

9 RS 922.01

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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015

V La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)

Riserve d’importanza internazionale N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)

1 Ermatingerbecken TG 1991

2 Stein am Rhein SH, TG 1991 2001/2009

3 Klingnauerstausee AG 1991 2009

4 Fanel – Chablais de Cudrefin, Pointe BE, FR, 1991 2001/2009/

de Marin VD, NE 2015

5 Chevroux jusqu’à Portalban FR, VD 1991 2001/2015

6 Yvonand jusqu’à Cheyres FR, VD 1991 2001/2015

7 Grandson jusqu’à Champ-Pittet VD 1991 2001/2015

8 Les Grangettes VD, VS 1991 2001/2009

9 Rade et Rhône genevois GE 1991 2001/2009

11 Rive droite du Petit-Lac GE, VD 2001 2015

Riserve d’importanza nazionale N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)

101 Col de Bretolet VS 1991 2001

102 Witi BE, SO 1992 2001

103 Alter Rhein: Thal SG 2001 2015

104 Rorschacher Bucht/Arbon SG 2001

105 Zürich – Obersee: Guntliweid bis SZ 2001

Bätzimatt

106 Reuss: Bremgarten – Zufikon bis AG 2001 2009

Brücke Rottenschwil

108 Kanderdelta bis Hilterfingen BE 2001

109 Wohlensee BE 2001

(Halenbrücke bis Wohleibrücke)

110 Stausee Niederried BE 2001

111 Hagneckdelta und St. Petersinsel BE 2001 2009

112 Häftli bei Büren BE 2001

113 Aare bei Solothurn und Naturschutz- SO 2001

reservat Aare Flumenthal

114 Plaine de l’Orbe – Chavornay VD 2001 2015

115 Salavaux VD 2001

117 Pointe de Promenthoux VD 2001 2009

118 Rive gauche du Petit-Lac GE 2001 2015

119 Bolle di Magadino TI 2001 2015

120 Pfäffikersee ZH 2009 2015

121 Greifensee ZH 2009 2015

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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015

N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)

122 Neeracher Ried ZH 2009 2015

123 Wauwilermoos LU 2009

124 Lac de Pérolles FR 2009 2015

125 Lac de la Gruyère à Broc FR 2009

126 Chablais (Lac de Morat) FR 2009

127 Benkner-, Burger- und Kaltbrunner-Riet SG 2009 2015

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