AS 2015 2209
Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori
Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM)
Modifica del 1° luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 gennaio 19911 sulle riserve d’importanza internazionale e nazio- nale d’uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM» e «Dipartimento» con «DATEC».
Art. 2 cpv. 3 3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettroni- ca nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)2 (art. 5 della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali).
Art. 3, frase introduttiva, primo periodo D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. …
Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis, c, f, fbis e g, nonché 3 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni gene- rali: a. la caccia è vietata; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vieta- ti. I Cantoni possono accordare deroghe nelle zone residenziali;
1 RS 922.32 2 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Riserve di uccelli acquatici e migratori 3 RS 170.512
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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015
c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura; f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, ec- cetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le dispo- sizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 20144 sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pra- tica del modellismo navale sono vietati; 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Art. 9 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provve- dimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conserva- zione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione. 1bis Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri: a. l’entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all’interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta; b. la natura, l’entità e l’area interessata dal pericolo o dal danno; c. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all’interno della zona protetta; d. la possibilità di adottare misure più protettive per l’eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno; e. i possibili effetti indesiderati dell’intervento sulla zona protetta. 1ter Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l’articolo 2 capoverso 2, devono essere: a. per le riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall’UFAM; b. per le riserve d’importanza nazionale d’uccelli acquatici e migratori: pre- viamente sottoposti a un’indagine conoscitiva da parte dell’UFAM. 2 Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.
4 RS 748.132.3
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Riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori. O RU 2015
Art. 9a Prevenzione dei danni causati dai cormorani Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell’ambito della pesca professionale, l’UFAM emana, su domanda dei Cantoni e in collaborazione con gli stessi, un aiuto all’esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, nonché per il coordinamento intercantonale.
Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni 1 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori possono abbattere in qualsiasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffu- sione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali. 1bis Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 19885 sulla caccia.
2 Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio canto-
nale competente.
Art. 10a Rendiconto I Cantoni presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.
Art. 11 cpv. 2 e 4 2 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.
4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.
Art. 12 cpv. 1 lett. e, fbis e l, nonché 2 1 Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve: e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva; fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazio- ne degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9); l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale competente.
2 Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda
dell’UFAM, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve. Per la sorveglianza delle riserve può ricorrere ad altri specialisti.
5 RS 922.01
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Art. 15 cpv. 4 4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La modifica dell’inventario è disponibile in forma elettronica sul sito Internet dell’UFAM6.
IV L’ordinanza del 30 settembre 19917 sulle bandite federali è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis,c, f e fbis, nonché 3
1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:
a. la caccia è vietata; bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vieta- ti; c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura; f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, ec- cetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le dispo- sizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 20148 sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; 3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Art. 8 cpv. 3 Abrogato
6 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Riserve d’uccelli acquatici e migratori 7 RS 922.31 8 RS 748.132.3
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Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni 1 Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite possono abbattere in qual- siasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali. 1bis Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all’articolo 8bis capoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 19889 sulla caccia.
2 Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio canto-
nale competente.
Art. 10a Rendiconto I Cantoni presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.
Art. 11 cpv. 2 e 4
4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.
Art. 12 cpv. 1 lett. e e fbis, nonché 2
1 Il servizio cantonale competente affida ai guardacaccia i compiti seguenti:
e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite; fbis. coordinamento e sorveglianza dei provvedimenti per la regolazione di ungulati cacciabili (art. 9);
2 Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda
dell’UFAM, affidare altri compiti ai guardiacaccia. Per la sorveglianza delle bandite può ricorrere ad altri specialisti.
Art. 15 cpv. 4 4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.
9 RS 922.01
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V La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.
1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)
Riserve d’importanza internazionale N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)
4 Fanel – Chablais de Cudrefin, Pointe BE, FR, 1991 2001/2009/
de Marin VD, NE 2015
11 Rive droite du Petit-Lac GE, VD 2001 2015
Riserve d’importanza nazionale N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)
105 Zürich – Obersee: Guntliweid bis SZ 2001
Bätzimatt
106 Reuss: Bremgarten – Zufikon bis AG 2001 2009
Brücke Rottenschwil
109 Wohlensee BE 2001
(Halenbrücke bis Wohleibrücke)
113 Aare bei Solothurn und Naturschutz- SO 2001
reservat Aare Flumenthal
121 Greifensee ZH 2009 2015
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N. Località Cantone(i) Iscrizione Revisione(i)
127 Benkner-, Burger- und Kaltbrunner-Riet SG 2009 2015
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