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AS 2022 662

Ordinanza concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento (OAV-LEV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 22 novembre 20061 concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 1, parte introduttiva e lett. b e d

L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:

  • b. i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 19962 sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;

  • d. i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20103 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 2

1 L’autorità di vigilanza cantonale superiore o l’autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia in merito:

2 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

26 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr