AS 2022 662
Ordinanza concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento (OAV-LEV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 novembre 20061 concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 1, parte introduttiva e lett. b e d
L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:
b. i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 19962 sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;
d. i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20103 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 2
1 L’autorità di vigilanza cantonale superiore o l’autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia in merito:
2 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
26 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |