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AS 2024 634

Ordinanza sul servizio civile (OSCi)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 11 Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD.

Art. 6 cpv. 1 lett. c1 Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:c. Abrogata

Art. 7 cpv. 1 lett. a1 Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:a. Abrogata

II

L’appendice 1 è modificata come segue:

n. 2 lett. a

a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari
e le aziende d’estivazione

Numero massimo
di persone che prestano
servizio civile

1

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi