AS 2024 634
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 11 Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD.
Art. 6 cpv. 1 lett. c1 Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:c. Abrogata
Art. 7 cpv. 1 lett. a1 Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:a. Abrogata
II
L’appendice 1 è modificata come segue:
n. 2 lett. a
a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari | Numero massimo | |
|---|---|---|
1 |
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |