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420.575

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

Preambolo

4.1.1.

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)0F

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi

scolastici e professionali

del 18 febbraio 1993

Art. 1 Scopo

L'accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e profes- sionali cantonali, per la gestione di una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare e di un registro dei professionisti della salute.1F

Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolatici e professionali esteri2F

, nonché l'applicazione dell'obbligo di dichiarazione al quale sottostanno i prestatori di servizi.3F

Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all'esercizio della pro- fessione. Contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.

Esso costituisce la base per accordi tra la Confederazione e i cantoni secondo l'arti- colo 16 capoverso 2 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali.4F

Modifica del 16 giugno 2005

Modifica del 16 giugno 2005

Modifica del 16 giugno 2005

Modifica del 24 ottobre 2013/21 novembre 2013

Modifica del 16 giugno 2005

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Art. 2 Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai cantoni.

Art. 3 Collaborazione con la Confederazione5F

Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazione e cantoni vanno ricercate delle soluzioni d'intesa.

La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti cam- pi:

  1. riconoscimento degli attestati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori),
  2. riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell'attitu- dine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale,
  3. riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento nelle scuole professionali,
  4. definizione dei principi che regolano l'offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, e
  5. consultazione e partecipazione dei cantoni nelle questioni internazionali.

La conclusione d'accordi come previsto dall'articolo 1 capoverso 4, è di competenza dell'Assemblea plenaria della CDPE. Nel campo delle professioni della salute, la CDS deve essere associata a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo.

Art. 4 Autorità di riconoscimento

L'autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplomi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sempre che la competenza non spetti alla Confederazione.6F

Ogni cantone che ha aderito all'accordo dispone di un voto. Gli altri cantoni hanno voto consultivo.

Modifica del 16 giugno 2005

Modifica del 16 giugno 2005

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Art. 5 Applicazione dell'accordo

La CDPE è incaricata dell'applicazione dell'accordo.

A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i diplomi universitari.7F

La CDS applica l'accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l'incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.8F

Art. 6 Regolamenti di riconoscimento

I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per delle categorie di diploma, in particolare:

  1. le condizioni di riconoscimento (articolo 7),
  2. la procedura per il riconoscimento,
  3. le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e
  4. la procedura relativa all'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali e alla verifica di queste qualifiche.9F

L'autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le organizzazioni e le associazioni professionali direttamente interessate. Se l'incarico è affidato a terzi secondo l'articolo 5 capoverso 3, essa deve approvare il regolamento di riconoscimento.

Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati da almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto dell'autorità di riconoscimento competente.

Modifica del 16 giugno 2005

Modifica del 16 giugno 2005

Modifica del 24 ottobre 2013/21 novembre 2013

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Art. 7 Condizioni di riconoscimento

Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scola- stici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esistenti in Svizzera, così come di even- tuali esigenze internazionali.

Il regolamento deve disciplinare:

  1. le qualifiche che il diploma attesta, e
  2. il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.

Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali:

  1. la durata della formazione,
  2. le condizioni per essere ammessi alla formazione,
  3. i contenuti dell'insegnamento, e
  4. le qualifiche richieste al corpo insegnante.

Art. 8 Effetti del riconoscimento

Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professionale soddisfa le con- dizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimen- to.

I cantoni che hanno aderito all'accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma riconosciuto, il medesimo diritto d'accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente.

I cantoni che hanno aderito all'accordo autorizzano i titolari e le titolari di un di- ploma riconosciuto a frequentare le scuole d'ordine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente. Resta riservato il diritto di stabilire le restrizioni dovute alle possibilità d'assunzione nelle singole scuole e di esigere un'adeguata partecipazione finanziaria.

I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento lo preveda in modo esplicito.

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Art. 9 Documentazione, pubblicazione

La CDPE allestisce una documentazione sui diplomi scolastici e professionali.

I cantoni che hanno accettato l'accordo s'impegnano a pubblicare i regolamenti di riconoscimento sul foglio ufficiale.10F

Art. 10

Protezione giuridica11F

Regolamenti: per il riconoscimento dei diplomi nelle arti figurative vedi AGS 1996, 3694; concernente il riconoscimento dei diplomi di formazione superiore in musica, AGS 1997, 3963; per il riconoscimento dei diplomi per responsabili della formazione per adulti vedi AGS 1998, 4150; per il riconoscimento di diplomi d'insegnante in ortopedagogia scolastica vedi AGS 1998, 4467 e FUC 2007, 2738; per il riconoscimento di diplomi d'insegnante per scuole di maturità vedi AGS 1998, 4473 e FUC 2007, 2734; per il riconoscimento degli at- testati di maturità liceali vedi AGS 2000, 4912; per il riconoscimento dei diplomi delle scuole professionali superiori di assistenza sociale vedi AGS 2000, 4921; per il riconosci- mento dei diplomi cantonali di scuola universitaria professionale vedi AGS 2000, 4927; per il riconoscimento dei diplomi di scuola superiore per insegnanti della prescuola e della scuola elementare vedi AGS 2000, 4932 e FUC 2007, 2742; per il riconoscimento dei di- plomi di scuola superiore per insegnanti del grado secondario 1 vedi AGS 2000, 4938 e FUC 2007, 2745; della CRS per il riconoscimento di diplomi di formazione esteri vedi FUC 2001, 416; della CRS per il riconoscimento di diplomi di formazione cantonali vedi FUC 2001, 420; della CDS per il riconoscimento di diplomi di formazione esteri vedi FUC 2001,

; della CDS per il riconoscimento di diplomi di formazione cantonali nel settore sanita- rio in Svizzera vedi FUC 2001, 426; della CDS per il riconoscimento di diplomi cantonali di scuola universitaria professionale nel settore sanitario vedi FUC 2002, 2068; Statuto del- la CDS per l’esame unitario dei chiropratici in Svizzera, FUC 2004, 1897, Regolamento sull’esame intercantonale dei chiropratici, FUC 2004, 1901; concernente il riconoscimento di diplomi o certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento FUC 2007, 2833; concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logope- dia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria FUC 2007, 2826; con- cernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella); concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate FUC 2007, 2639; sul riconoscimento dei diplomi nel set- tore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento pe- dagogia speciale) FUC 2011, 02; concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del settore prescolastico e del settore elementare FUC 2011, 11; concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del settore secondario I FUC 2011,20; Accordo intercantonale sui contributi al- le spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) FUC 2011, 28; della CDS concernente il riconoscimento e la verifica delle qualifiche professionali estere in osteopatia, FUC 2012, 4089; riguardo all'ordinanza con- cernente il registro degli operatori sanitari NAREG (O-NAREG), n. eFUC 00.016.074

Modifica del 16 giugno 2005

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Ogni contestazione da parte di un cantone nei confronti dei regolamenti e delle decisioni prese dalle autorità di riconoscimento così come ogni disputa tra cantoni può essere oggetto di un'azione al Tribunale federale giusta l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale12F

.

Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, nonché contro decisioni con- cernenti le tasse previste nell'articolo 12ter capoverso 8, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debitamente motivato. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale13F

si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere oggetto di un ri- corso da parte dell'autorità di riconoscimento o della persona coinvolta presso il Tribunale federale, ai sensi dell'articolo 82ss. della Legge sul Tribunale federale14F

.15F

Il Comitato della conferenza competente stabilisce in un regolamento la composi- zione e l'organizzazione della commissione di ricorso.

Art. 11

Disposizioni penali Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l'impressione che egli detenga un tale diploma, è punibile con l'arresto o con la multa. La negligenza è pure punibile. L'azione giudiziaria spetta ai cantoni.

Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110

Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (Legge sul Tribuna- le amministrativo federale, LTAF); RS 173.32

Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110

Modifica del 24 ottobre 2013/21 novembre 2013

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Art. 12 Spese e tasse16F

Le spese derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in pro- porzione al numero degli abitanti. Restano riservate le disposizioni dei capoversi 2,

e 4.

Per il rilascio di un attestato concernente il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale o la dichiarazione delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi, nonché per la registrazione dei dati necessari ai sensi dell'ar- ticolo 12ter , capoverso 5, e per la comunicazione di informazioni dal registro dei professionisti della salute ai sensi dell'articolo 12ter , capoverso 8, possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.- a un massimo di 1000.- franchi.

Per decisioni o decisioni su ricorsi concernenti

  1. il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale,
  2. il riconoscimento di un diploma scolastico e professionale estero,
  3. l'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali, e
  4. la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi, possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.- a un massimo di 3000.- franchi.

Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di decisione calcolate in base al tempo e al lavoro necessario per il disbrigo, nonché secondo l'interesse pubblico per l'attività concernente.

Art. 12bis

Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamen- to17F

La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare. I cantoni hanno l'obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.

Modifica del 24 ottobre 2013/21 novembre 2013

Modifica del 16 giugno 2005

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La lista contiene il nome dell'insegnante, la data dell'ottenimento del diploma o dell'autorizzazione all'esercizio della professione, la data della revoca dell'autorizza- zione all'insegnamento, il nome dell'autorità competente, la durata della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, nonché eventualmente la data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provano il loro interesse legittimo e che la do- manda riguardi una persona precisa.

Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registra- zione o della soppressione di quest'ultima. In ogni momento ha il diritto di consulta- re le informazioni che lo concernono.

La registrazione è cancellata quando l'autorizzazione all'insegnamento è ripristinata, quando il periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.

Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la decisione un ricorso scritto e debitamente motivato, presso la commissione di ricorso, come previsto dall'articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.

Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del cantone Berna.

Art. 12ter

Registro dei professionisti della salute18F

La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri non universitari, nelle professioni della salute elencate nell'allegato al presente ac- cordo, nonché dei titolari e delle titolari di diplomi esteri riconosciuti come equiva- lenti. Il registro rileva inoltre le persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali secondo la LDPS19F

e che sono titolari di un diploma in una delle pro- fessioni indicate nell'allegato.

La CDS può delegare la tenuta del registro a terzi.

Il Comitato della CDS tiene aggiornato l'allegato.

Modifica del 24 ottobre 2013/21 novembre 2013

Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS)

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Il registro serve alla protezione e all'informazione dei pazienti, all'informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici. Inoltre, serve a semplificare le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni all'eser- cizio della professione.

Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel capoverso 4, compresi i dati personali degni di particolare attenzione indicati nel capoverso 7, seconda frase. Per identificare precisamente le persone iscritte al regi- stro e per attualizzare i loro dati personali, nel registro si utilizza pure sistematica- mente il numero d'assicurato AVS ai sensi dell'articolo 50e, capoverso 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti20F

. Il Comitato della CDS emana disposizioni dettagliate.

I servizi competenti per il rilascio di diplomi svizzeri e per il riconoscimento di diplomi esteri comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio e ogni riconoscimento di un diploma. Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio, rifiuto, ritiro e modifica dell'autorizzazione all'esercizio della professione, in particolare ogni restrizione all'esercizio della professione e qualsiasi altra misura disciplinare, nonché l'identità delle persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali ai sensi della LDPS e sono abilitate all'esercizio della loro professione. Le persone indicate al capoverso 1 indicano al servizio che tiene il registro tutti i dati necessari ai sensi del capoverso 5 in loro possesso, a meno che il compito di fornire questi dati non spetti ad altri servizi.

È possibile consultare in rete i dati contenuti nel registro. Tuttavia, i motivi del ritiro o del rifiuto di un'autorizzazione all'esercizio, nonché i dati relativi a restrizioni abolite e a altre misure disciplinari, possono essere consultate soltanto dalle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché dalle autorità di vigilanza. Il numero d'assicurato AVS è a disposizione unicamente del servizio che tiene il registro e delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizza- zione all’esercizio dell'attività. Tutti gli altri dati possono essere consultati libera- mente.

In conformità all'articolo 12 sono tenuti a pagare una tassa le persone indicate nel capoverso 1 per la registrazione dei dati necessari ai sensi del capoverso 5, e le persone private e i servizi extracantonali per il rilascio d'informazioni.

RS 831.10

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Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando un'autorità annuncia il deces- so della persona interessata. I dati possono in seguito essere utilizzati a scopo stati- stico in forma anonimizzata. Le iscrizioni di avvertimenti, ammonimenti e multe sono cancellate dal registro cinque anni dopo la loro notifica, l'iscrizione di restri- zioni dell'autorizzazione all'esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Il divieto temporaneo di esercizio della professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.

I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consulta- re le informazioni personali loro concernenti.

Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del cantone Berna.

Art. 13 Adesione/Denuncia

Le dichiarazioni d'adesione al presente accordo vanno inoltrate al Comitato della CDPE che le comunicherà al Consiglio federale.

L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre anni.

Art. 14

Entrata in vigore Il Comitato della Conferenza dei direttori della pubblica educazione decide l'entrata in vigore dell'accordo quando almeno 17 cantoni hanno presentato l'atto d'adesione e dopo che l'accordo sia stato approvato dalla Confederazione. Berna, 18 febbraio 1993 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Peter Schmid Il segretario generale: Moritz Arnet

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Deciso dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione con l'accordo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori21F

cantonali della sanità e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere socia- li22F

. La Confederazione (DFI) ha approvato l'accordo il 24 novembre 1994. L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1995. All'accordo aderiscono tutti i cantoni (stato agosto 1997). Modifiche del 16 giugno 2005 Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori canto- nali della sanità con l'accordo della Conferenza delle direttrici e dei direttori canto- nali delle opere sociali. Il Comitato della CDPE decide l'entrata in vigore delle modifiche dell'accordo quando tutti i cantoni firmatari dell'accordo del 1993, le hanno approvate. La Confe- derazione ne sarà informata. Berna, 16 giugno 2005 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl

Modifica del 16 giugno 2005

Modifica del 16 giugno 2005

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Le modifiche del 16 giugno 2005 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Modifiche del 24 ottobre 2013/21 novembre 2013 Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (24 ottobre 2013) e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (21 novembre 2013). Il Comitato della CDPE mette in vigore le modifiche dell'accordo, quando tutti i cantoni firmatari le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata. Braunwald, 24 ottobre 2013 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl

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Allegato23F

Allegato ai sensi dell'articolo 12ter capoverso 1 IKV Osteopata con diploma intercantonale CDS Logopedista dipl. (CDPE) Dietista SUP*

FErgoterapista SUP*

FLevatrice SUP*

FFisioterapista SUP*

FInfermiera e infermiere (SSS/SUP*) Specialista d'attivazione SSS Tecnica in analisi biomediche e tecnico in analisi biomediche SSS Igienista dentale SSS Droghiere SSS Tecnica e tecnico di radiologia medica SSS/Bachelor of Science HES-SO en Tech- nique en radiologie médicale* ** Tecnica e tecnico di sala operatoria SSS Ortottista SSS Podologa e podologo SSS Soccorritrice e soccorritore SSS Massaggiatrice medicale e massaggiatore medicale con attestato professionale fede- rale Ottica e ottico AFC Infermiera e infermiere di salute pubblica* ***

Decisione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità dell’8 marzo 2012; entrata in vigore il 1° gennaio 2013 * Rilevati attualmente solo nel Registro della Croce Rossa Svizzera (CRS) ** Ciclo di studio offerto unicamente alla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) e autorizzato a termine fino all’inizio del semestre invernale 2014/15. ***Il rilascio dei diplomi termina alla fine del 2013.