Il chiarimento del diritto e la consulenza del richiedente spettano ai servizi pubblici regionali rispettivamente comunali di assistenza sociale.
La determinazione e il versamento degli assegni spettano al Servizio cantonale di assistenza sociale.
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Il chiarimento del diritto e la consulenza del richiedente spettano ai servizi pubblici regionali rispettivamente comunali di assistenza sociale.
La determinazione e il versamento degli assegni spettano al Servizio cantonale di assistenza sociale.
Se entrambi i genitori hanno un orario di lavoro differente, viene considerato genitore assistente quello con l'orario minore.
Il genitore avente diritto deve allegare alla domanda la seguente documentazione:
Il Servizio cantonale di assistenza sociale può richiedere altra documentazione.
Per il calcolo degli importi patrimoniali non tassati la quota del bambino non viene inclusa.
Per le spese di locazione ci si basa sulle aliquote delle prestazioni complementari per coniugi; la franchigia non viene aggiunta.
Per il calcolo delle quote di locazione e dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica valgono le direttive per la strutturazione e il calcolo dell'aiuto sociale emanate dalla Conferenza svizzera per l'aiuto sociale. *
Quale reddito computabile valgono tutte le entrate regolari e una tantum giusta la legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni nonché il consumo da aggiungersi della sostanza giusta l'articolo 5 capoverso 4 della legge.[2]
Il reddito che viene costituito durante la percezione dell'assegno (alimenti, rendite, sussidiamenti ecc.), ma che viene versato solo dopo la durata del versamento dell'assegno, deve essere incluso pro rata nel calcolo del reddito.
Viene considerata sostanza computabile la sostanza netta al momento dell'inoltro della domanda.
La prima rata dell'assegno viene versata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la nascita.
Per giudicare se sussiste un caso di rigore, ci si deve basare sull'interesse del bambino.
E' dato un caso di rigore specialmente quando sussiste un'elevata necessità di assistenza, causata da malattia o da una menomazione del bambino.
Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore insieme con la legge sugli assegni maternità.[3]
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| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.1991 | 01.01.1992 | atto normativo | prima versione | - |
| 18.11.1997 | 01.12.1997 | Art. 7 | revisione totale | - |
| 18.11.1997 | 01.12.1997 | Art. 8 | revisione totale | - |
| 27.10.1998 | 01.12.1998 | Art. 3 cpv. 1, f) | modifica | - |
| 27.10.1998 | 01.12.1998 | Art. 5 cpv. 1 | modifica | - |
| 27.10.1998 | 01.12.1998 | Art. 10 | abrogazione | - |
| 27.10.1998 | 01.12.1998 | Art. 11 | abrogazione | - |
| 27.10.1998 | 01.12.1998 | Art. 11a | abrogazione | - |
| 27.10.1998 | 01.12.1998 | Art. 12 cpv. 2 | abrogazione | - |
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 17.12.1991 | 01.01.1992 | prima versione | - |
| Art. 3 cpv. 1, f) | 27.10.1998 | 01.12.1998 | modifica | - |
| Art. 5 cpv. 1 | 27.10.1998 | 01.12.1998 | modifica | - |
| Art. 7 | 18.11.1997 | 01.12.1997 | revisione totale | - |
| Art. 8 | 18.11.1997 | 01.12.1997 | revisione totale | - |
| Art. 10 | 27.10.1998 | 01.12.1998 | abrogazione | - |
| Art. 11 | 27.10.1998 | 01.12.1998 | abrogazione | - |
| Art. 11a | 27.10.1998 | 01.12.1998 | abrogazione | - |
| Art. 12 cpv. 2 | 27.10.1998 | 01.12.1998 | abrogazione | - |