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548.210

Disposizioni di attuazione della legge sugli assegni maternità[1]

del 17.12.1991 (stato 01.12.1998)

Preambolo

emanate dal Governo il 17 dicembre 1991

Art. 1 Competenza

Il chiarimento del diritto e la consulenza del richiedente spettano ai servizi pubblici regionali rispettivamente comunali di assistenza sociale.

La determinazione e il versamento degli assegni spettano al Servizio cantonale di assistenza sociale.

Art. 2 Diritto

Se entrambi i genitori hanno un orario di lavoro differente, viene considerato genitore assistente quello con l'orario minore.

Art. 3 Documentazione

Il genitore avente diritto deve allegare alla domanda la seguente documentazione:

  1. un certificato medico attestante la prevista data della nascita o l'attestato di nascita;
  2. l'atto d'origine o un attestato di domicilio;
  3. un attestato sul totale delle entrate e sulla sostanza netta dell'ultima dichiarazione d'imposta confermato dall'ufficio fiscale comunale e altri certificati sulla situazione economica del genitore assistente rispettivamente dei genitori sposati o conviventi, per quanto essi siano determinanti per il diritto all'assegno;
  4. il contratto di locazione oppure la pezza giustificativa degli oneri degli interessi ipotecari;
  5. una dichiarazione che i presupposti per l'assegno ai sensi dell'articolo 2 lettere c)-e) della legge sono adempiti;
  6. il certificato assicurativo della cassa malati.

Il Servizio cantonale di assistenza sociale può richiedere altra documentazione.

Art. 4 Calcolo dell'assegno

Per il calcolo degli importi patrimoniali non tassati la quota del bambino non viene inclusa.

Per le spese di locazione ci si basa sulle aliquote delle prestazioni complementari per coniugi; la franchigia non viene aggiunta.

Art. 5 Genitore solo convivente in coabitazioni o unioni economiche

Per il calcolo delle quote di locazione e dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica valgono le direttive per la strutturazione e il calcolo dell'aiuto sociale emanate dalla Conferenza svizzera per l'aiuto sociale. *

Art. 6 Reddito computabile

Quale reddito computabile valgono tutte le entrate regolari e una tantum giusta la legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni nonché il consumo da aggiungersi della sostanza giusta l'articolo 5 capoverso 4 della legge.[2]

Il reddito che viene costituito durante la percezione dell'assegno (alimenti, rendite, sussidiamenti ecc.), ma che viene versato solo dopo la durata del versamento dell'assegno, deve essere incluso pro rata nel calcolo del reddito.

Art. 7 * Sostanza computabile

Viene considerata sostanza computabile la sostanza netta al momento dell'inoltro della domanda.

Art. 8 * Modo di versamento

La prima rata dell'assegno viene versata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la nascita.

Art. 9 Casi di rigore

Per giudicare se sussiste un caso di rigore, ci si deve basare sull'interesse del bambino.

E' dato un caso di rigore specialmente quando sussiste un'elevata necessità di assistenza, causata da malattia o da una menomazione del bambino.

Art. 12 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore insieme con la legge sugli assegni maternità.[3]

… *

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.12.1991 01.01.1992 atto normativo prima versione -
18.11.1997 01.12.1997 Art. 7 revisione totale -
18.11.1997 01.12.1997 Art. 8 revisione totale -
27.10.1998 01.12.1998 Art. 3 cpv. 1, f) modifica -
27.10.1998 01.12.1998 Art. 5 cpv. 1 modifica -
27.10.1998 01.12.1998 Art. 10 abrogazione -
27.10.1998 01.12.1998 Art. 11 abrogazione -
27.10.1998 01.12.1998 Art. 11a abrogazione -
27.10.1998 01.12.1998 Art. 12 cpv. 2 abrogazione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.12.1991 01.01.1992 prima versione -
Art. 3 cpv. 1, f) 27.10.1998 01.12.1998 modifica -
Art. 5 cpv. 1 27.10.1998 01.12.1998 modifica -
Art. 7 18.11.1997 01.12.1997 revisione totale -
Art. 8 18.11.1997 01.12.1997 revisione totale -
Art. 10 27.10.1998 01.12.1998 abrogazione -
Art. 11 27.10.1998 01.12.1998 abrogazione -
Art. 11a 27.10.1998 01.12.1998 abrogazione -
Art. 12 cpv. 2 27.10.1998 01.12.1998 abrogazione -