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803.510

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)

Preambolo

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici

(CIAP)

del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001

Conformemente alla decisione dell’Organo intercantonale per gli appalti

pubblici (OiAp) e con l’approvazione dei membri della Conferenza dei di-

rettori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e

della protezione dell'ambiente (DTAP) del 15 marzo 2001

1. Sezione: Disposizioni generali

Art. 1 1)

)

Il presente concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pub- blici da parte dei Cantoni, dei comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali. Scopo

Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto canto- nale gli impegni derivanti in particolare dal "Government Procurement Agreement" 2) (GPA) e dall’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici 3) .

In particolare i suoi obiettivi sono:

  1. promuovere un’efficace concorrenza tra gli offerenti;
  2. garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale;
  3. assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
  4. consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbli- che.

Art. 2 Appendice

) I Cantoni concordatari si riservano il diritto di: Riserva di altre convenzioni

  1. concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;
  2. concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.

Art. 3

) Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni d’esecuzione, che devono essere conformi al concordato. Svolgimento

. Sezione: 2)

Art. 4 3)

)

L’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costru- zioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari. Organo intercantonale

All’Organo intercantonale competono:

  1. la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni con- cordatari;
  2. la promulgazione delle direttive d’applicazione del concordato;
  3. l’adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati; c)bis. il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d’applicazione del presente concordato, sempre che altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio nella stessa area geografica essenzial- mente alle stesse condizioni (clausola d’esclusione);
  4. (…)
  5. il controllo sull’esecuzione dell’accordo da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;
  6. la regolamentazione dell’organizzazione e della procedura per l’applicazione del concordato;
  7. lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell’ambito di convenzioni internazionali;
  8. la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali ed internazionali, nonché l’approvazione di regolamenti.

L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente governo cantonale.

L’Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei direttori canto- nali interessate e con la Confederazione.

Art. 5

)

. Sezione: Campo d’applicazione

Art. 5bis 2)

)

Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contem- plato da trattati internazionali. Delimitazione

Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ul- timi sono trasposti nel diritto cantonale.

Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali interne vengono armonizzate.

Art. 6 3)

)

Nel settore dei trattati internazionali il presente concordato è applicabile alle commesse definite nei trattati internazionali, in particolare: Tipi di commesse

  1. commesse edili in merito all’esecuzione di opere di edilizia o di genio civile;
  2. commesse di forniture in merito all’acquisto di beni mobili, segnata- mente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-ven- dita;
  3. commesse di prestazioni di servizio.

Nel settore non contemplato dai trattati internazionali il presente concor- dato è applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche.

Art. 7 4)

)

I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nel- l’allegato 1. Valori soglia

bis I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2.

ter L’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa.

Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell’opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei la- vori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20 percento del valore dell’intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni ap-

Art. 8 1)

)

Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente concordato: Committente

  1. i Cantoni, i comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
  2. (…)
  3. autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al pre- sente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell’esercizio di queste attività.
  4. altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.

Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente concordato:

  1. altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non ab- biano carattere commerciale o industriale;
  2. oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 percento dei costi com- plessivi.

Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capo- versi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente princi- pale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell’attività principale o dell’esecuzione del lavoro. Ri- mangono riservati accordi deroganti.

Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale.

Art. 9 1.7.2010

) Il presente concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio: Offerente, reciprocità

  1. in un Cantone concordatario;
  2. in uno Stato che è tenuto in virtù di un trattato internazionale ad applicare un regime di appalti pubblici;
  3. (…)

Art. 10 1)

)

Il presente concordato non è applicabile: Eccezioni

  1. alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena;
  2. alle commesse assegnate nell’ambito di programmi d’aiuto all’agri- coltura e alimentazione
  3. alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attua- zione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale;
  4. alle commesse aggiudicate ad un’organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;
  5. alle commesse per l’acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell’ambito della difesa e dell’esercito.

Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conforme- mente alle disposizioni del presente concordato:

  1. con ciò sono in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
  2. se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali;
  3. se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.

. Sezione: Procedura

Art. 11 1.7.2010

Nell’aggiudicazione di commesse vengono osservati i seguenti principi: Principi generali

  1. non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;
  2. concorrenza efficace;
  3. divieto di negoziazioni;
  4. rispetto delle norme di ricusa;
  5. osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
  6. parità di trattamento tra donna e uomo;
  7. trattamento confidenziale delle informazioni.

Art. 12 2)

)

Si distinguono i seguenti tipi di procedura: Tipi di procedura

  1. il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta.
  2. la procedura selettiva con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri d’idoneità, quali offerenti possono presentare un’offerta. Il committente può limitare il numero degli offerenti invitati a presentare un’offerta, nel caso in cui altri- menti l’aggiudicazione della commessa non possa svolgersi in modo efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita. b)bis. la procedura a invito, nella quale il committente stabilisce quali offe- renti sono direttamente invitati a presentare un’offerta, senza bando di concorso. Il committente deve richiedere se possibile almeno tre of- ferte.
  3. l’incarico diretto con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.

(…)