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947.200

Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci

del 07.09.2004 (stato 01.10.2019)

Preambolo

emanate dal Governo il 7 settembre 2004

visto l'art. 15 della legge sulle guide di montagna e sullo sci[1]

Art. 2 * Attività non sottoposte ad autorizzazione

Sono considerate attività non sottoposte ad autorizzazione conformemente al diritto federale in particolare

  1. gite escursionistiche fino al grado di difficoltà T3;
  2. escursioni con le racchette da neve fino al grado di difficoltà WT2;
  3. discese fuori pista fino al grado di difficoltà F nonché l'attraversamento del terreno tra piste da sci, purché quest'ultimo non sia esposto al pericolo di valanghe;
  4. arrampicata con solo una lunghezza di corda;
  5. rafting e discesa in acque vive fino al grado di difficoltà II.

Art. 3 Attività, formazione

Oltre alle attività sottoposte ad autorizzazione conformemente al diritto federale, occorre una formazione riconosciuta per le seguenti attività: *

  1. insegnamento e accompagnamento con attrezzature da sport sulla neve nell'ambito di responsabilità dei gestori di scilift e funivie (piste e discese) richiedono una formazione di guida di montagna, una formazione di maestro di sport sulla neve o una formazione equivalente per questa attività.

… *

Art. 4 Formazioni riconosciute *

Su proposta della Commissione per l'alpinismo e gli sport sulla neve (Commissione), il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento) riconosce le formazioni. In merito si deve tenere conto della sicurezza degli ospiti così come della durata e dei contenuti dei relativi cicli di formazione. *

Su richiesta degli organi di controllo va esibita la prova delle formazioni riconosciute. *

Art. 6 Autorizzazione secondo il diritto cantonale *

Generalmente l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge[2] viene rilasciata solo allorché sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. una persona responsabile è in possesso di una formazione riconosciuta per il relativo ambito di attività ai sensi dell'articolo 3;
  2. viene fornita la prova dell'assicurazione di responsabilità civile richiesta per legge;
  3. viene fornita la prova dell'annuncio alla Cassa di compensazione AVS.

In linea di principio l'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato. La tassa d'autorizzazione ammonta a 100 franchi.

L'autorizzazione è emessa dall'Ufficio. Esso redige annualmente un elenco dei detentori dell'autorizzazione e controlla le condizioni stabilite nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7. Se le condizioni non vengono osservate, l'Ufficio può revocare l'autorizzazione. *

In caso di cambiamento della forma giuridica del titolare dell'autorizzazione, del nome della ditta, della persona responsabile o dell'assicurazione di responsabilità civile deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Art. 7 Persona responsabile

La persona responsabile provvede affinché i suoi dipendenti privi di formazione seguano la formazione e il perfezionamento e vengano impiegati secondo la loro formazione.

I dipendenti devono essere in possesso di un documento rilasciato dalla persona responsabile che attesti la loro assunzione ed esibirlo su richiesta degli organi di controllo. L'Ufficio fissa la forma e il contenuto dell'attestato di assunzione. *

Art. 7a * Compiti secondo il diritto federale 1. Autorizzazioni e misure

A norma del diritto federale, l'Ufficio è competente per la concessione e la revoca di autorizzazioni, per l'iscrizione dei dati nel registro della Confederazione, nonché per l'adozione di misure.

L'Ufficio mette a disposizione un modulo da impiegare per l'inoltro di domande.

Se non risultano un dispendio di tempo straordinario e spese particolari, sono riscossi i seguenti emolumenti:

  1. concessione dell'autorizzazione fr. 100.–
  2. rinnovo dell'autorizzazione fr. 50.–
  3. revoca dell'autorizzazione fr. 200.–

L'Ufficio può riscuotere un emolumento nel quadro delle ammissioni secondo la legislazione federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'emolumento si conforma all'onere amministrativo. *

Art. 7b * 2. Procedura penale

Il Dipartimento è competente per giudicare contravvenzioni a norma del diritto federale.

La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

Art. 8 Sussidi

Il Dipartimento fissa, nel limite dei crediti autorizzati, i sussidi ai sensi dell'articolo 9 della legge[3] come segue:

  1. le istituzioni che offrono corsi di formazione riconosciuti nel Cantone dei Grigioni e soddisfano i requisiti formulati dal Dipartimento, ricevono un sussidio forfettario a seconda del numero dei partecipanti e della durata dei corsi;
  2. per progetti finalizzati alla promozione della qualità e dell'innovazione nell'alpinismo e negli sport sulla neve possono venire versati sussidi nel singolo caso.

Se la richiesta di sussidi non viene inoltrata regolarmente entro il termine fissato dal Dipartimento, il diritto al sussidio decade.

Art. 9 Commissione

La Commissione ha in particolare i seguenti compiti:

  1. propone al Dipartimento il riconoscimento di diverse formazioni ai sensi degli articoli 3 e 4;
  2. propone al Dipartimento i sussidi ai sensi dell'articolo 8;
  3. promuove la qualità e offerte innovative nel campo dell'alpinismo e degli sport sulla neve;
  4. funge da consulente al Dipartimento in questioni generali dell'alpinismo e degli sport sulla neve.

La Commissione viene convocata in caso di bisogno, ma almeno una volta all'anno. Singoli affari possono essere trattati anche mediante circolazione degli atti.

Normalmente la Commissione si compone di un rappresentante:

  1. degli accompagnatori di escursionismo;
  2. dei formatori di maestri di sport sulla neve;
  3. della formazione dei maestri di snowboard;
  4. degli offerenti di sport sulla neve;
  5. della formazione delle guide di montagna;
  6. degli offerenti di sport alpini;
  7. dei settori turistici interessati o di un tipo di sport alpino in voga.

La Commissione è presieduta da un rappresentante del Dipartimento o dell'Ufficio nominato dal Governo. *

La Commissione è in numero legale per deliberare se sono presenti almeno quattro membri. In caso di parità di voti decide il presidente. Per trattare questioni particolari possono essere chiamati a consulto degli esperti durante le sedute. *

L'indennizzo dei membri si conforma all'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni. *

Art. 10 Perdita della patente

In caso di perdita di una patente grigionese secondo il vecchio diritto il Cantone rilascia un duplicato o un attestato.

Art. 11 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore con la pubblicazione[4] e sostituiscono le disposizioni esecutive del 27 novembre 2000[5].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.09.2004 09.09.2004 atto normativo prima versione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 1 abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 2 revisione totale -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1 modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1, a) abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1, b) abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1, c) abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1, d) abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1, e) abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1, f) abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1, g) modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 2 abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 4 cpv. 1 modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 5 cpv. 1 modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 5 cpv. 2 modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 5 cpv. 3 abrogazione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 6 modifica titolo -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 6 cpv. 3 modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 7 cpv. 2 modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 7a introduzione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 7b introduzione -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 9 cpv. 1, b) modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 9 cpv. 3, a) modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 9 cpv. 3, b) modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 9 cpv. 4 modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 9 cpv. 5 modifica -
17.09.2013 01.01.2014 Art. 9 cpv. 6 introduzione -
27.08.2019 01.10.2019 Art. 2 cpv. 1, b) abrogazione 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 2 cpv. 1, c) modifica 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 2 cpv. 1, d) modifica 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 2 cpv. 1, e) modifica 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 4 modifica titolo 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 4 cpv. 1 modifica 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 4 cpv. 2 modifica 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 5 abrogazione 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 6 cpv. 1, a) modifica 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 7a cpv. 4 introduzione 2019-018
27.08.2019 01.10.2019 Art. 9 cpv. 1, b) abrogazione 2019-018

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.09.2004 09.09.2004 prima versione -
Art. 1 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 2 17.09.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 2 cpv. 1, b) 27.08.2019 01.10.2019 abrogazione 2019-018
Art. 2 cpv. 1, c) 27.08.2019 01.10.2019 modifica 2019-018
Art. 2 cpv. 1, d) 27.08.2019 01.10.2019 modifica 2019-018
Art. 2 cpv. 1, e) 27.08.2019 01.10.2019 modifica 2019-018
Art. 3 cpv. 1 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 3 cpv. 1, a) 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 3 cpv. 1, b) 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 3 cpv. 1, c) 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 3 cpv. 1, d) 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 3 cpv. 1, e) 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 3 cpv. 1, f) 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 3 cpv. 1, g) 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 3 cpv. 2 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 4 27.08.2019 01.10.2019 modifica titolo 2019-018
Art. 4 cpv. 1 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 4 cpv. 1 27.08.2019 01.10.2019 modifica 2019-018
Art. 4 cpv. 2 27.08.2019 01.10.2019 modifica 2019-018
Art. 5 27.08.2019 01.10.2019 abrogazione 2019-018
Art. 5 cpv. 1 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 5 cpv. 2 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 5 cpv. 3 17.09.2013 01.01.2014 abrogazione -
Art. 6 17.09.2013 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 6 cpv. 1, a) 27.08.2019 01.10.2019 modifica 2019-018
Art. 6 cpv. 3 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 7 cpv. 2 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 7a 17.09.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 7a cpv. 4 27.08.2019 01.10.2019 introduzione 2019-018
Art. 7b 17.09.2013 01.01.2014 introduzione -
Art. 9 cpv. 1, b) 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 9 cpv. 1, b) 27.08.2019 01.10.2019 abrogazione 2019-018
Art. 9 cpv. 3, a) 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 9 cpv. 3, b) 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 9 cpv. 4 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 9 cpv. 5 17.09.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 9 cpv. 6 17.09.2013 01.01.2014 introduzione -