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AS 1998 2053

Decreto federale concernente la Convenzione sui diritti del fanciullo

Decreto federale concernente la Convenzione sui diritti del fanciullo

del 13 dicembre 1996

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 19941, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo è approvata con le seguenti riserve: a. Riserva relativa all’articolo 5: È fatta salva la legislazione svizzera in materia di autorità parentale. b. Riserva relativa all’articolo 7: È fatta salva la legislazione svizzera sulla cittadinanza, la quale non accorda un diritto all’acquisto della cittadinanza svizzera. c. Riserva relativa all’articolo 10 paragrafo 1: È fatta salva la legislazione svizzera, la quale non garantisce il ricongiungi- mento familiare a certe categorie di stranieri. d. Riserva relativa all’articolo 37 lettera c: La separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà non è garantita senza eccezione. e. Riserva relativa all’articolo 40: È fatta salva la procedura penale minorile svizzera, la quale non garantisce né il diritto incondizionato a un’assistenza né la separazione, a livello personale e organizzativo, fra l’autorità istruttoria e l’autorità giudicante. È fatta salva la legislazione federale in materia di organizzazione giudiziaria nel settore penale, la quale prevede un’eccezione al diritto di sottoporre all’esame di un’istanza superiore la dichiarazione di colpevolezza o di condan- na qualora l’interessato sia stato giudicato in prima istanza dalla massima istan- za giudiziaria. La garanzia della gratuità dell’assistenza di un interprete non esonera definiti- vamente il beneficiario dal pagamento dei costi che ne risultano. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione della Svizzera alla Con- venzione sui diritti del fanciullo formulando le riserve summenzionate. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare dette riserve qualora esse divengano prive d’oggetto.

1 FF 1994 V 1

1998-0070 2053

Convenzione sui diritti del fanciullo RU 1998

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 9 dicembre 1996 Consiglio nazionale, 13 dicembre 1996 Il presidente: Delalay Il presidente: Stamm Judith Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker