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AS 1999 2551

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Modifica del 15 settembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei di- soccupati è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 I salari provenienti da guadagni intermedi (art. 24 LADI) e da un’occupazione a tempo parziale (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) percepiti durante un periodo di controllo sono divisi per il numero di giorni controllati corrispondenti a un periodo di con- trollo (salario giornaliero).

Art. 5 titolo, cpv. 1 lett. a e 2 Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio e di lavoro a tempo parziale

1 Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva tra:

a. il salario giornaliero proveniente da un’attività intermedia o da un’attività a tempo parziale e 2 Se il salario giornaliero proveniente da un’attività intermedia o da un’attività a tempo parziale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LPP è assicurato, dal salario giornaliero coordinato ai sensi del capoverso 1 è dedotto il salario giornaliero coor- dinato proveniente da un guadagno intermedio o da un’attività a tempo parziale.

Art. 8 cpv. 2 e 3 2 L’istituto collettore controlla regolarmente se l’aliquota di contribuzione copra le spese e ne riferisce all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoc- cupazione almeno una volta all’anno. Se è necessario adeguare l’aliquota di con- tribuzione in funzione dell’evoluzione del rischio, l’istituto collettore sottopone una proposta di adeguamento all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, a destinazione del Consiglio federale.

1 RS 837.174

1999-5014 2551

Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati RU 1999

3 La domanda di modifica dell’aliquota di contribuzione è presentata all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione al più tardi tre mesi pri- ma della data effettiva dell’adeguamento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

15 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione: François Couchepin