AS 1999 2551
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Modifica del 15 settembre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei di- soccupati è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 2 I salari provenienti da guadagni intermedi (art. 24 LADI) e da un’occupazione a tempo parziale (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) percepiti durante un periodo di controllo sono divisi per il numero di giorni controllati corrispondenti a un periodo di con- trollo (salario giornaliero).
Art. 5 titolo, cpv. 1 lett. a e 2 Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio e di lavoro a tempo parziale
1 Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva tra:
a. il salario giornaliero proveniente da un’attività intermedia o da un’attività a tempo parziale e 2 Se il salario giornaliero proveniente da un’attività intermedia o da un’attività a tempo parziale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LPP è assicurato, dal salario giornaliero coordinato ai sensi del capoverso 1 è dedotto il salario giornaliero coor- dinato proveniente da un guadagno intermedio o da un’attività a tempo parziale.
Art. 8 cpv. 2 e 3 2 L’istituto collettore controlla regolarmente se l’aliquota di contribuzione copra le spese e ne riferisce all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoc- cupazione almeno una volta all’anno. Se è necessario adeguare l’aliquota di con- tribuzione in funzione dell’evoluzione del rischio, l’istituto collettore sottopone una proposta di adeguamento all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, a destinazione del Consiglio federale.
1 RS 837.174
1999-5014 2551
Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati RU 1999
3 La domanda di modifica dell’aliquota di contribuzione è presentata all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione al più tardi tre mesi pri- ma della data effettiva dell’adeguamento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
15 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione: François Couchepin