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AS 1999 28

Ordinanza sulle schede di dati di sicurezza per veleni e sostanze pericolose per l'ambiente

Ordinanza sulle schede di dati di sicurezza per veleni e sostanze pericolose per l’ambiente

del 9 novembre 1998

Il Dipartimento federale dell’interno, visti l’articolo 38 dell’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze (OSost) e gli articoli 36a, 48a e 48b dell’ordinanza del 19 settembre 19832 sui veleni (OV); d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina il contenuto e la forma delle schede di dati di si- curezza relative a veleni e sostanze pericolose per l’ambiente forniti a utilizzatori professionali. 2 Disciplina inoltre le eccezioni all’obbligo di redazione e di fornitura della schede di dati di sicurezza.

Art. 2 Definizione Ai sensi della presente ordinanza è considerata utilizzatore professionale ogni per- sona fisica o giuridica che: a. utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze pericolose per l’am- biente; b. detiene, lavora, fornisce o impiega veleni a titolo professionale o commerciale.

Art. 3 Contenuto e forma 1 La scheda di dati di sicurezza deve contenere le indicazioni secondo l’allegato, per quanto siano accessibili. 2 La scheda di dati di sicurezza deve recare la data di emissione. Le nuove versioni devono recare l’indicazione “Rielaborata il ... (data)”. 3 La scheda di dati di sicurezza può essere trasmessa su supporto cartaceo o, in caso di mutuo accordo, per via elettronica.

Art. 4 Redazione 1 La redazione della scheda di dati di sicurezza è retta dall’articolo 12 OSost e dal- l’articolo 48a OV.

2 La scheda di dati di sicurezza non deve essere redatta per:

RS 813.013.4

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a. i cosmetici ai sensi dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sugli oggetti d’uso; b. gli agenti terapeutici; c. i veleni che non sono da classificare come pericolosi secondo una delle seguen- ti due direttive:

1. direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 19674 concernente il

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini- strative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose;

2. direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 19885 per il ravvicina-

mento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi; d. i prodotti per il trattamento delle piante ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 19916 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Art. 5 Fornitura 1 La fornitura della scheda di dati di sicurezza è retta dagli articoli 38 e 42a OSost e dall’articolo 36a OV. La scheda di dati di sicurezza non deve essere fornita se non deve essere redatta giusta l’articolo 4. 2 Se il veleno oppure la sostanza pericolosa per l’ambiente, ottenibili da chiunque, vengono forniti nel commercio al minuto, non è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza. Se tuttavia un utilizzatore professionale esige la scheda di dati di sicurezza, essa gli deve essere fornita entro un lasso di tempo ragionevole.

Art. 6 Fornitura a posteriori Qualora la scheda di dati di sicurezza sia modificata per quanto attiene ai dati im- portanti in essa contenuti, la nuova versione deve essere trasmessa gratuitamente agli utilizzatori professionali che: a. negli ultimi dodici mesi hanno acquisito un veleno o una sostanza pericolosa per i quali ha dovuto essere loro fornita una scheda di dati di sicurezza (art. 5 cpv. 1); b. negli ultimi dodici mesi hanno richiesto una scheda di dati di sicurezza (art. 5 cpv. 2).

3 RS 817.04 4 GU n. 196 del 16.8.1967, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva (96/56/CEE) del Par- lamento e del Consiglio del 3 settembre 1996 per il ravvicinamento delle disposizioni le- gislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze pericolose (GU n. L 236 del 18.9.1996, p. 35). Il testo della direttiva può essere richiesto, contro pagamento, all’UCFSM, 3000 Berna. 5 GU n. L 187 del 16 luglio 1988, p. 14, modificata da ultimo dalla direttiva (96/65/CEE) della Commissione dell’11 ottobre 1996 (GU n. L 265/15). Il testo della direttiva può essere richiesto, contro pagamento, all’UCFSM, 3000 Berna. 6 GU n. L 230 del 19. 8.1991, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva (96/68/CEE) della Commissione del 21.10.1996 (GU n. L 277 del 30. 10. 1996, p. 25). Il testo della direttiva può essere richiesto, contro pagamento, all’UCFSM, 3000 Berna.

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Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1998.

9 novembre 1998 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss

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Allegato (art. 3 cpv.1

Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza

Osservazioni Nella scheda di dati di sicurezza le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro e conciso. In casi motivati, singole indicazioni possono essere tralasciate o sostituite con altre altrettanto adeguate o più idonee. Data la vasta gamma delle proprietà delle sostanze e dei prodotti, in alcuni casi possono essere necessarie ulteriori informazioni. L’ordine in cui vengono fornite le indicazioni non è vincolante.

1 Elementi identificatori della sostanza o del prodotto

e della ditta Vanno indicati: a. gli elementi identificatori della sostanza o del prodotto La denominazione utilizzata per l’identificazione deve essere identica a quella figurante sull’etichetta, sull’imballaggio o sul contenitore. Se esistono altri ele- menti identificatori, anche questi possono essere indicati. b. gli elementi identificatori della ditta Essi comprendono:

1. l’identificazione della persona responsabile dell’immissione in commercio

della sostanza o del prodotto, sia esso il fabbricante indigeno, l’importa- tore o il dichiarante ai sensi dell’articolo 6 OV;

2. l’indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona.

c. i numeri telefonici di chiamata urgente Va indicato il numero telefonico di chiamata urgente della persona responsabile menzionata nella lettera b. Per informazioni di carattere medico può essere menzionato il numero telefonico di chiamata urgente del centro d’informazione tossicologica.

2 Composizione / Indicazioni sulle componenti

1 Le indicazioni fornite dalla scheda devono permettere all’utilizzatore professionale di riconoscere agevolmente i rischi presentati dalla sostanza o dal prodotto. Le indi- cazioni sulla scheda di dati di sicurezza devono basarsi sulle indicazioni figuranti sull’etichetta, sull’imballaggio o sul contenitore.

2 Se si tratta di un prodotto:

a. le seguenti componenti devono essere indicate con la loro concentrazione o gamma di concentrazioni: 1. le sostanze pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE, qua- lora nel prodotto siano presenti in concentrazioni pari o superiori a quelle stabilite nell’articolo 3 paragrafo 6 lettera a della direttiva 88/379/CEE (a

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meno che non valga un limite più basso) nonché almeno le sostanze per le quali esistono, in virtù delle disposizioni comunitarie, limiti di esposizione riconosciuti ma non coperti dalla direttiva suddetta; oppure

2. le sostanze tossiche conformemente alla decisione sull’omologazione dei

prodotti rispettivamente al foglio speciale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); b. nel caso delle sostanze menzionate nella lettera a deve essere indicata la se- guente classificazione: 1. i simboli e le frasi R inerenti ai pericoli per la salute secondo l’articolo 6 oppure l’allegato 1 della direttiva 67/548/CEE; oppure

2. la classe di tossicità secondo la legge sui veleni;

c. se l’identità della sostanza dev’essere trattata in modo confidenziale, occorre descriverne le proprietà chimiche per garantire una manipolazione sicura. Va almeno indicato il nome commerciale della sostanza; d. non è indispensabile indicare per esteso la composizione (genere dei compo- nenti e loro rispettiva concentrazione).

3 Indicazione dei pericoli

1 Vanno indicati in modo chiaro e conciso i rischi più importanti presentati dalla sostanza o dal prodotto, in particolare per l’uomo e l’ambiente. 2 Devono essere descritti gli effetti dannosi più importanti per la salute dell’uomo e i sintomi che possono insorgere in seguito all’uso e al cattivo uso prevedibile. 3 Dette indicazioni devono basarsi su quelle che figurano sull’etichetta, sull’imbal- laggio o sul contenitore, senza tuttavia che sia necessario ripeterle.

4 Misure di pronto soccorso

1 Vanno indicate le misure di pronto soccorso necessarie. In particolare occorre spe- cificare se è necessario consultare immediatamente un medico. 2 Le istruzioni per il pronto soccorso devono essere formulate in modo chiaro, con- ciso e comprensibile per l’infortunato, per le persone a lui vicine e per coloro che prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti vanno descritti in modo conciso. Dal- le indicazioni deve risultare quali sono le misure urgenti da adottare in caso di inci- dente e se sono possibili effetti ritardati conseguenti all’esposizione. 3 Le informazioni devono essere suddivise secondo le diverse modalità di esposizio- ne, cioè inalazione, contatto con la pelle o gli occhi e ingestione.

4 Va indicato se è necessario l’intervento di un medico.

5 Per determinate sostanze o determinati prodotti può essere importante sottolineare che sul posto di lavoro devono essere messi a disposizione mezzi speciali per con- sentire un trattamento specifico e immediato.

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5 Misure antincendio

Vanno indicate le esigenze in materia di lotta contro un incendio che potrebbe svi- lupparsi a partire da una sostanza o da un prodotto oppure propagarsi a una sostanza o a un prodotto, in particolare: a. i mezzi di estinzione appropriati; b. i mezzi di estinzione inappropriati per ragioni di sicurezza; c. gli eventuali rischi particolari derivanti dall’esposizione alla sostanza o al pro- dotto stesso, ai loro derivati di combustione o ai gas prodotti; d. l’equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all’estinzione degli in- cendi.

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

1 A seconda della sostanza o del prodotto, devono essere fornite le seguenti indica- zioni sulle misure da prendere in caso di fuoriuscita accidentale: a. misure precauzionali per le persone: p. es. rimuovere le fonti di ignizione, assicurare una ventilazione sufficiente o una sufficiente protezione delle vie respiratorie, evitare la formazione di polve- re, evitare il contatto con la pelle e gli occhi; b. misure per la protezione dell’ambiente: p.es. prevenire l’infiltrazione nelle canalizzazioni, nelle acque superficiali e sotterranee nonché nel suolo, eventualmente allarmare il vicinato; c. metodi di pulizia: p.es. impiegare sostanze assorbenti (p.es. sabbia, farina fossile, leganti acidi, le- ganti universali, segatura), abbattere gas e fumo con acqua, diluire; inoltre atti- rare l’attenzione, se possibile, sui prodotti che non devono essere utilizzati in nessun caso o che sono appropriati come neutralizzante, p.es. “mai utilizzare”, “neutralizzare con”.

2 Se necessario, si dovrà rinviare alle cifre 8 e 13.

7 Manipolazione e stoccaggio

71 Manipolazione

Vanno indicate le precauzioni per una manipolazione sicura, ivi compresi i consigli sugli accorgimenti tecnici come per esempio la ventilazione locale e generale, le mi- sure per prevenire la formazione di aerosol e polveri, le misure antincendio e qual- siasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al prodotto (p.es. equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione.

72 Stoccaggio

1 Vanno indicate le condizioni per uno stoccaggio sicuro, fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventila- zione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di tem- peratura e di umidità, luce, gas inerte ecc.), impianto elettrico speciale, prevenzione dell’accumulo di elettricità statica.

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2 All’occorrenza vanno indicati i limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio. Van- no fornite segnatamente indicazioni particolari quali il tipo di materiale utilizzato per l’imballaggio e i contenitori della sostanza o del prodotto.

8 Controllo dell’esposizione e protezione individuale

1 Per mezzi di limitazione e controllo dell’esposizione s’intende tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l’utilizzazione della sostanza o del prodotto per ridurre al minimo l’esposizione del lavoratore. 2 Prima che si renda necessario l’equipaggiamento di protezione individuale, devono essere presi provvedimenti di natura tecnica. A tal fine occorre informare in merito alla configurazione del sistema tecnico, p.es. sistema chiuso. Questa informazione dovrebbe completare quella raccomandata nella cifra 71. 3 Vanno indicati eventuali parametri specifici di controllo quali i valori limite nel- l’aria o gli standard biologici, nonché i procedimenti di controllo e i relativi metodi. 4 Nel caso in cui occorra una protezione individuale, va indicato il tipo di equipag- giamento in grado di fornire una protezione adeguata: a. protezione delle vie respiratorie: in caso di gas, vapori o polvere pericolosi, avvertire della necessità di adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adatti; b. protezione delle mani: indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del prodotto. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione delle mani e della pelle; c. protezione degli occhi: specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale; d. protezione della pelle: ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell’equi- paggiamento di protezione richiesto, quale indumenti protettivi completi, grem- biule, stivali. Se necessario, indicare le misure di igiene particolari. 5 Va fatto riferimento, se necessario, alle relative norme del Comitato Europeo di Normazione (CEN).

9 Proprietà fisico-chimiche

Questa voce comprende, ove applicabile, le seguenti informazioni sulla sostanza o sul prodotto: a. Aspetto: indicare lo stato fisico (solido, liquido, gas- soso) e il colore della sostanza o del prodotto al momento della fornitura; b. Odore: se percepibile, descriverlo concisamente; c. pH: indicare il pH della sostanza o del prodotto al momento della fornitura o in una soluzione acquosa; in quest’ultimo caso, indicarne la concentrazione.

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d. Punto/intervallo di ebollizione: e. Punto/intervallo di fusione: f. Punto di infiammabilità: g. Infiammabilità (solido, gas): h. Autoinfiammabilità: i. Proprietà esplosive: k. Proprietà comburenti: l. Pressione di vapore: m. Densità relativa: n. Solubilità: – idrosolubilità – liposolubilità (precisare il solvente e l’olio) o. Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: p. Altre indicazioni: indicare i parametri importanti per la sicu- rezza, come la densità di vapore, la miscibi- lità, la velocità di evaporazione, la conduci- bilità, la viscosità, ecc.

10 Stabilità e reattività

Questa voce riguarda la stabilità della sostanza o del prodotto chimico e la possibi- lità che si producano reazioni pericolose in determinate circostanze. a. Condizioni da evitare: elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione. b. Materie da evitare: elencare le sostanze quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o altre sostanze spe- cifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione. c. Prodotti di decomposizione pericolosi: elencare le sostanze pericolose che possono essere prodotte in quantità perico- lose in seguito a decomposizione. Indicare in particolare:

1. la necessità e la presenza di stabilizzanti;

2. la possibilità di una reazione esotermica pericolosa;

3. l’eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dello stato fisico

della sostanza o del prodotto;

4. gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto

con acqua;

5. la possibilità di decomposizione con formazione di prodotti instabili.

11 Indicazioni tossicologiche

1 Va fornita una descrizione concisa, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici sulla salute che possono insorgere qualora l’utilizzatore professionale entri in contatto con la sostanza o il prodotto. 2 Vanno indicati gli effetti nocivi che possono derivare dall’esposizione alla sostan- za o al prodotto, sulla base dell’esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti

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scientifici. Vanno descritti gli effetti in relazione alle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche, distinguendo fra le diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi). 3 Va tenuto conto degli effetti immediati o ritardati e di quelli cronici in seguito a esposizione breve o prolungata; p. es. effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, compresi gli effetti teratogeni nonché narcotizzanti. 4 Tenuto conto dell’informazione di cui alla cifra 2, può essere necessario far riferi- mento agli effetti specifici di determinate componenti del prodotto.

12 Indicazioni ecologiche

1 Va fornita una valutazione degli effetti, del comportamento e della persistenza del- la sostanza o del prodotto nell’ambiente a seconda delle loro proprietà e delle mo- dalità d’impiego ragionevolmente prevedibili. Vanno fornite indicazioni analoghe relative ai veleni nonché alle sostanze e ai prodotti pericolosi per l’ambiente che si formano dalla degradazione di tali sostanze o prodotti.

2 In particolare possono essere determinanti le seguenti indicazioni ecologiche:

a. Mobilità: – distribuzione nei singoli comparti ambientali, nota o prevedibile, – tensione superficiale, – adsorbimento/deadsorbimento, – altre proprietà fisico-chimiche (cifra 9); b. Degradabilità: – degradazione biotica e abiotica, – degradazione aerobica e anaerobica, – persistenza; c. Accumulazione: – potenziale di bioaccumulazione, – bioamplificazione mediante la cate- na alimentare; d. Effetti a breve e a lungo termine su:

1. Ecotossicità: – organismi acquatici,

– organismi del suolo, – piante e animali;

2. Altri effetti negativi: – potenziale di riduzione dell’ozono,

– potenziale di formazione di ozono fotochimico, – potenziale di riscaldamento globale, – effetti sugli impianti di depurazione delle acque di scarico. 3 Si deve assicurare che le informazioni rilevanti per l’ambiente siano fornite anche in altre voci della scheda di dati di sicurezza, in particolare le avvertenze per le fuo- riuscite controllate, le misure in caso di fuoriuscita accidentale e le considerazioni sullo smaltimento di cui alle cifre 6, 7, 13 e 15.

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4 Fintanto che non siano elaborati i criteri per la valutazione dell’impatto di un pro- dotto sull’ambiente, le informazioni relative ai fattori summenzionati devono essere fornite anche per le sostanze presenti nel prodotto e classificate come pericolose per l’ambiente.

13 Considerazioni sullo smaltimento

1 Se lo smaltimento della sostanza o del prodotto (eccedenze o rifiuti risultanti da un impiego programmato) comporta il rischio che in caso di trattamento non appropria- to possano prodursi effetti dannosi o molesti, va fornita la descrizione di detti residui e vanno date istruzioni per la loro manipolazione sicura. 2 Vanno indicati i metodi di smaltimento appropriati per la sostanza e per il prodot- to, compresi quelli per il materiale d’imballaggio contaminato (riciclaggio, incene- rimento, messa in discarica, ecc.). In merito vanno osservate le disposizioni della le- gislazione sulla protezione dell’ambiente, segnatamente l’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19907 sui rifiuti e l’ordinanza del 12 novembre 19868 sul traffico dei ri- fiuti speciali.

14 Indicazioni sul trasporto

1 Vanno indicate le precauzioni particolari di cui un utilizzatore professionale deve essere consapevole o che deve seguire per quanto concerne il trasporto o la movi- mentazione all’interno o all’esterno della sua azienda. 2 Possono essere fornite anche informazioni complementari conformemente alla rac- comandazione delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il tra- sporto e l’imballaggio di merci pericolose.

15 Prescrizioni

1 Devono essere riportate le informazioni che figurano sull’etichetta, sull’imbal- laggio o sul contenitore in applicazione delle disposizioni dell’ordinanza sulle so- stanze, dell’ordinanza sui veleni e dell’ordinanza del 10 gennaio 19949 sulla caratte- rizzazione particolare dei veleni. 2 Sulla scheda di dati di sicurezza si raccomanda di attirare l’attenzione dell’utiliz- zatore professionale sulle disposizioni relative alle restrizioni in materia di impiego e di fornitura, ai valori limite di esposizione sul posto di lavoro, ai valori limite di emissione, ecc.

16 Altre indicazioni

1 Va indicata qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicu- rezza, per la salute e per la protezione dell’ambiente, p.es.: a. indicazioni sull’addestramento; b. raccomandazioni relative all’impiego e alle restrizioni;

7 RS 814.015 8 RS 814.014 9 RS 814.842.21

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c. ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto per informazioni tecniche); d. fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati di sicurezza. 2 Deve essere indicata inoltre la data d’emissione della scheda di dati di sicurezza, se non compare altrove.

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