AS 1999 909
Ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici
Ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici
Modifica del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 maggio 19791 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:
Art. 3 n. 1 lett. d Abrogata
Art. 5 n. 14 lett. A e Abis
14. Gruppo della scienza e della ricerca
(Ufficio federale dell’educazione e della scienza, Consiglio dei politecnici federali) A. Ufficio dei problemi spaziali Abis Ex lett. A
Art. 5 n. 14 lett. C lett. c C. Consiglio dei PF (politecnici federali, PF) e istituti di ricerca annessi c. Compiti secondo l’ordinanza del 14 dicembre 19982 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
Art. 7 n. 3 lett. m Abrogata
Art. 7 n. 4 lett. f
4. Ufficio federale degli stranieri
f. Preparazione ed esecuzione degli atti legislativi sulla cittadinanza svizzera;
1998-0242 909
Compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici RU 1999
Art. 8 lett. g e h g. Esercizio dei diritti di azionista della Confederazione presso la società di partecipazione finanziaria delle imprese d’armamento della Confederazione, conformemente alla relativa strategia del Consiglio federale; h. Installazione di costruzioni e impianti militari.
Art. 9 n. 2 lett. h, i e k
2. Stato maggiore generale (secondo le opzioni del Dipartimento)
h. Direzione della trasposizione sul piano operativo del mandato conferito all’esercito in materia di promozione della pace nel quadro della cooperazione internazionale in materia di sicurezza; i. Responsabilità per il servizio dell’informazione alla truppa; k. Compiti secondo l’ordinanza del 14 dicembre 19983 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
Art. 9 n. 3 lett. i Abrogata
Art. 9 n. 6 lett. c
6. Aggruppamento dell’armamento (secondo le opzioni dello Stato maggiore
generale) c. Compiti secondo l’ordinanza del 14 dicembre 1998 4 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
Art. 9 n. 9
9. Ufficio federale dello sport
a. Preparazione ed esecuzione degli atti legislativi in materia di promozione nazionale dello sport; b. Elaborazione di una politica nazionale dello sport e partecipazione alla sua attuazione, nonché adempimento dei compiti che ne risultano in collaborazione con i partner in materia di sport; c. Elaborazione di accordi nazionali e internazionali concernenti lo sport, partecipazione alla loro attuazione e loro esecuzione; d. Gestione della Scuola federale dello sport di Macolin, svolgendo i compiti seguenti:
1. gestione di un ciclo federale di studi sportivi a livello di scuola
universitaria professionale,
2. direzione di Gioventù+Sport,
3. formazione dei quadri e dei monitori di livello superiore di Gioventù
+ Sport, dei quadri per lo sport della terza età e di allenatori nazionali in collaborazione con i partner in materia di sport, nonché offerta di una formazione per lo sport nelle scuole professionali e per lo sport
3 RS 172.010.21; RU 1999 ... 4 RS 172.010.21; RU 1999 ...
Compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici RU 1999
militare; direzione tecnica dell’esame attitudinale all’atto del reclutamento,
4. gestione di una divisione delle scienze dello sport e di un servizio dei
media e della documentazione in materia di sport,
5. esercizio di un centro di formazione e di allenamento per le
federazioni nazionali di sport popolare e di sport d’élite,
6. esercizio di un centro nazionale di sport per i giovani a Tenero.
Art. 9 n. 11
11. Ufficio federale di topografia
a. Allestimento, salvaguardia, completamento e rinnovamento delle basi geodetiche e topografiche della Svizzera e coordinamento del corrispondente scambio di dati con i Paesi limitrofi; b. Gestione di un servizio di volo per l’ottenimento di vedute aeree; c. Istituto svizzero di geografia militare; d. Allestimento, salvaguardia, completamento e rinnovamento della cartografia federale e delle carte tematiche; e. Preparazione dei dati di base per i servizi d’informazione geografica; f. Gestione di un centro di competenza dei sistemi d’informazione geografica; g. Consegna e distribuzione di tutte le pubblicazioni interne; h. Prestazioni per terzi nei settori di cui nelle lettere a–f; i. Direzione generale dell’esecuzione e della salvaguardia della misurazione ufficiale e relativa alta vigilanza, nonché preparazione ed esecuzione degli atti legislativi corrispondenti; k. Coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti di misurazione della Confederazione; l. Assunzione dei compiti relativi alla vigilanza cantonale sulla misurazione su domanda di piccoli Cantoni, contro rimunerazione.
Art. 11 n. 6 lett. e
6. Amministrazione federale delle dogane
e. Acquisto e amministrazione di immobili doganali; fornitura di locali di servizio, su delega dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL);
Art. 11 n. 13
13. Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Compiti previsti nell’ordinanza del 14 dicembre 19985 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, segnatamente: a. Totalità delle misure per la copertura del fabbisogno di locali e per la salvaguardia degli interessi della Confederazione in quanto proprietario e
5 RS 172.010.21; RU 1999 ...
Compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici RU 1999
possessore di immobili nonché committente della costruzione per tutti i suoi immobili civili; b. Perizie su progetti di edifici sovvenzionati o cofinanziati dalla Confederazione; c. Direzione della Delegazione dei servizi edilizi e immobiliari dell’amministra- zione federale (DSEI); d. Direzione del Coordinamento dei servizi federali edilizi e immobiliari (CSFEI); e. Centro di competenza dell’amministrazione federale per la centralizzazione dell’acquisto di beni e la fornitura di prestazioni affini, nei campi concernenti il mobilio, l’economia domestica, il fabbisogno d’ufficio, le pubblicazioni, gli stampati, gli apparecchi d’ufficio e – in parte – i mezzi informatici e telematici; f. Vendita e consegna di pubblicazioni e stampati al pubblico e fornitura di servizi quali fotocopiatura, locazione di materiale, trasporto e posta interna nonché sgombero dei beni acquisiti.
Art. 11 n. 14 Abrogato
Art. 15 n. 2 lett. a e b
2. Ufficio federale dei trasporti
a. Preparazione ed esecuzione degli atti legislativi sui trasporti pubblici (eccettuate la navigazione aerea, le costruzioni stradali e la costruzione di idrovie); b. Disbrigo di affari relativi al settore delle FFS, sui quali decide il Consiglio federale o il Dipartimento.
Art. 15 n. 9 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin