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AS 2000 1861

Ordinanza della legge sulla ricerca

Ordinanza della legge sulla ricerca (Ordinanza sulla ricerca)

Modifica del 28 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 giugno 1985 1 sulla ricerca è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

1 Le domande di riconoscimento devono essere presentate al Dipartimento federale

dell’interno; questo consulta le istituzioni di promovimento della ricerca e chiede successivamente il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.

Art. 5 Vaglio e selezione delle proposte 1 I servizi federali e ogni persona fisica o giuridica possono presentare all’Ufficio federale dell’educazione e della scienza proposte concernenti i programmi nazionali di ricerca. 2 L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza procede una volta all’anno al vaglio di tutte le proposte presentate. Allestisce un elenco delle priorità tenendo conto dello scopo dei programmi nazionali di ricerca secondo l’articolo 4. A tal fine si avvale del sostegno di periti esterni dell’amministrazione e di altri ambienti inte- ressati. 3 Per i temi selezionati come prioritari secondo il capoverso 2, elabora brevi propo- ste di programma che precisano le relative problematiche e illustrano il mandato di ricerca e altre condizioni determinanti per il programma.

4 Esso incarica il Fondo nazionale svizzero di compilare schizzi di progetto con

orientamento scientifico e di effettuare studi di fattibilità per tutte le proposte di cui al capoverso 3.

Art. 6 Esame e scelta dei programmi

1 L’Aggruppamento per la scienza e la ricerca procede all’esame degli schizzi di

progetto e incarica: a. il Comitato direttivo Formazione, ricerca e tecnologia di esaminare i pro- grammi proposti dal profilo della loro importanza e la loro urgenza per l’esecuzione di compiti federali;

1 RS 420.11

2000-1069 1861

Ordinanza sulla ricerca RU 2000

b. l’Ufficio federale dell’educazione e della scienza di valutare l’utilità dei ri- sultati previsti secondo gli schizzi di progetto per gli utilizzatori e di racco- gliere a tal fine i pareri degli ambienti interessati della politica e della so- cietà. 2 Tenendo conto dei risultati delle consultazioni di cui al capoverso 1, seleziona an- nualmente proposte di nuovi programmi e le sottopone al Dipartimento federale dell’interno. Al riguardo può fondarsi sul parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia. 3 Il Dipartimento federale dell’interno propone annualmente al Consiglio federale l’esecuzione di uno fino a tre programmi nazionali di ricerca. In tale ambito, tiene conto del fatto che per i programmi nazionali di ricerca può essere stanziato per pe- riodo di sussidio al massimo il 12 per cento in media del bilancio ordinario del Fon- do nazionale svizzero.

Art. 7 cpv. 1 e 2

1 Il Fondo nazionale svizzero compila un piano d’esecuzione per ogni programma

scelto. A tal fine istituisce un gruppo direttivo. 2 Il piano d’esecuzione indica gli scopi e gli obiettivi principali del programma, co- me anche il periodo d’esecuzione e la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari tra questi obiettivi principali.

Art. 8 titolo e cpv. 1 e 4 Rapporto, analisi e verifica degli effetti 1 Il Fondo nazionale svizzero informa regolarmente il pubblico e gli interessati sullo stato e la progressione dei lavori nei programmi nazionali di ricerca. 4 Un programma nazionale di ricerca terminato è sottoposto, secondo le necessità, a una verifica unica degli effetti. L’Aggruppamento per la scienza e la ricerca decide, d’intesa con il Fondo nazionale svizzero, le modalità e assegna i mandati corrispon- denti.

Art. 8a Direttive Il Dipartimento federale dell’interno elabora le direttive che disciplinano dettaglia- tamente la procedura per il vaglio e l’esame dei temi per i programmi nazionali di ricerca nonché per il loro controllo. Il Consiglio federale approva tali direttive.

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Ordinanza sulla ricerca RU 2000

Titolo prima dell’art. 8b Sezione 2bis: Poli di ricerca nazionali (art. 6 cpv. 2 e 8 lett. h LR)

Art. 8b Scopo e contenuto 1 L’istituzione di poli di ricerca nazionali persegue in particolare i seguenti obiett ivi:

a. il mantenimento e il rafforzamento durevole della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante il promovimento della ricerca di massimo livello; b. il rinnovamento durevole e l’ottimizzazione delle strutture svizzere di ricerca mediante il promovimento della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istituzioni di ricerca e del loro collegamento alle reti internazionali; c. una migliore armonizzazione dei provvedimenti di promovimento per quanto concerne la ricerca fondamentale, il trasferimento di conoscenze e di tecnologie nonché la formazione delle nuove leve scientifiche mediante una strategia coerente e adeguata. 2 Un polo di ricerca nazionale è un progetto di ricerca d’importanza nazionale con base istituzionale. Consiste in un centro di competenze (leading house) e di una rete di partner e istituzioni del settore universitario o extrauniversitario; è subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato e dispone di un ade- guato sostegno in termini di risorse umane e materiali da parte dell’istituzione pres- so la quale è istituito il centro di competenze. 3 Un polo di ricerca nazionale ha una durata massima di dodici anni. Si applicano i seguenti principi: a. il Fondo nazionale svizzero garantisce, secondo l’articolo 8d capoverso 2, il finanziamento del polo di ricerca nazionale per una prima fase fino a quattro anni: b. il proseguimento del sostegno è accordato in base a una richiesta in merito e al risultato di una valutazione intermedia. 4 Un centro di competenze (leading house) secondo il capoverso 2 è l’organo diret- tivo a livello organizzativo e scientifico del polo di ricerca nazionale. I compiti che incombono al centro di competenze sono segnatamente i seguenti: a. il coordinamento a livello superiore di tutte le istituzioni e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al polo di ricerca nazionale; b. la direzione scientifica e l’orientamento generale del polo di ricerca nazio- nale; c. la gestione operativa e il controllo dei fondi del polo di ricerca nazionale.

5 Un centro di competenze (leading house) secondo i capoversi 2 e 4 può essere

istituito presso le seguenti istituzioni: a. gli organi incaricati della ricerca universitaria secondo l’articolo 5 lettera b della legge;

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Ordinanza sulla ricerca RU 2000

b. le scuole universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione se- condo la legge del 6 ottobre 1995 2 sulle scuole universitarie professionali; c. le scuole universitarie professionali riconosciute dai Cantoni secondo la le- gislazione cantonale sulle scuole universitarie professionali; d. i centri di ricerca secondo l’articolo 16 capoversi 1 e 3 lettera c della legge; e. altri centri di ricerca nella misura in cui questi possano garantire un contri- buto sostanziale nel perseguimento degli obiettivi di cui al capoverso 1.

Art. 8c Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione 1 Il Fondo nazionale svizzero, su proposta del Dipartimento federale dell’interno, pubblica il bando di concorso del programma dei poli di ricerca nazionali. Nell’am- bito di una procedura di selezione e di decisione a due livelli (schizzi e domande) è responsabile della valutazione scientifica dei progetti. A tale proposito: a. valuta ed esamina con l’aiuto di periti esteri gli aspetti scientifici degli schizzi e delle domande per i poli di ricerca nazionali; b. raccomanda la realizzazione di una selezione di domande valutate di elevato livello scientifico. 2 L’Aggruppamento per la scienza e la ricerca è competente per valutare le domande dal profilo della politica della ricerca e della politica universitaria e presentarle al Dipartimento federale dell’interno. Nell’ambito della procedura di selezione e di decisione: a. svolge i necessari accertamenti e i negoziati con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate; b. chiede il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia in vi- sta della proposta di cui alla lettera c; c. presenta una proposta motivata al Dipartimento federale dell’interno concer- nente l’istituzione di poli di ricerca nazionali. 3 Il Dipartimento federale dell’interno decide in merito all’istituzione di poli di ri- cerca nazionali e fissa, per ognuno di essi, il quadro finanziario. Può determinare condizioni per la loro attuazione. Per i poli di ricerca nazionali con una partecipa- zione determinante di scuole universitarie professionali decide d’intesa con il Di- partimento federale dell’economia.

Art. 8d Notifica della decisione

1 Il Fondo nazionale svizzero, se dopo aver esaminato la domanda decide di non

proporre la realizzazione del centro di ricerca interessato, ne informa gli autori me- diante decisione secondo l’articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge. 2 Il Dipartimento federale dell’interno notifica la sua decisione secondo l’articolo 8c capoverso 3 agli autori delle domande concernenti un polo di ricerca nazionale la cui realizzazione è stata raccomandata dal Fondo nazionale svizzero.

2 RS 414.71

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Ordinanza sulla ricerca RU 2000

Art. 8e Realizzazione dei poli di ricerca nazionali 1 Il Fondo nazionale svizzero finanzia, assiste e controlla i poli di ricerca nazionali la cui istituzione è stata decisa dal Dipartimento federale dell’interno. 2 Nel disciplinare i diritti e i doveri dei servizi che partecipano al polo di ricerca na- zionale tiene conto del quadro finanziario fissato dal Dipartimento federale dell’in- terno e delle condizioni poste per la loro attuazione. Rispetta il principio secondo il quale i risultati delle ricerche svolte nell’ambito di poli di ricerca nazionali sono pubblici conformemente agli articoli 7 capoverso 1 e 28 capoverso 1 della legge. 3 Consulta l’Aggruppamento per la scienza e la ricerca sulla normativa prevista se- condo il capoverso 2.

Art. 8f Controllo: valutazione e verifica degli effetti 1 Il Fondo nazionale svizzero provvede a un costante monitoring dei poli di ricerca nazionali e ne fa rapporto all’Aggruppamento per la scienza e la ricerca. Effettua valutazioni intermedie in vista della decisione relativa al proseguimento del soste- gno federale secondo l’articolo 8b capoverso 3 lettera b. 2 Ogni polo di ricerca nazionale che giunge a termine è sottoposto a un’esaustiva verifica degli effetti incentrata sulla realizzazione degli obiettivi, su mandato dell’Aggruppamento per la scienza e la ricerca. Quest’ultimo decide le modalità e assegna i mandati corrispondenti.

Art. 8g Interruzione di poli di ricerca nazionali 1 Il Dipartimento federale dell’interno, su proposta del Fondo nazionale svizzero, decide prima della scadenza del periodo di finanziamento quadriennale di interrom- pere poli di ricerca nazionali. La procedura di decisione è retta dalle disposizioni dell’articolo 8c capoversi 2 e 3. 2 Se le circostanze lo esigono, la decisione di interruzione può essere adottata anche durante il periodo di finanziamento quadriennale. 3 In caso di interruzione di un polo di ricerca nazionale, il Fondo nazionale svizzero accorda per dodici mesi al massimo un finanziamento che permetta di concludere il polo.

Art. 8h Direttive Il Dipartimento federale dell’interno elabora le direttive che disciplinano dettaglia- tamente il bando di concorso, la selezione, la realizzazione e il controllo di poli di ricerca nazionali. Il Consiglio federale approva tali direttive.

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Ordinanza sulla ricerca RU 2000

Titolo prima dell’art. 9 Sezione 3: Contributi diretti e altri provvedimenti dell’amministrazione federale (art. 6 cpv. 3, 15 e 16 LR)

Art. 10 cpv. 4-6 4 Il Dipartimento competente decide, in virtù dell’articolo 16 capoverso 7 della leg- ge, in merito al raggruppamento amministrativo e all’organizzazione razionale dei centri di ricerca secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge. Disciplina autono- mamente l’attuazione e la procedura di cui all’articolo 16 capoverso 2 della legge ed elabora direttive sottoposte all’approvazione del Consiglio federale. 5 Il Dipartimento competente decide, in virtù dell’articolo 16 capoverso 7 della leg- ge, sull’assegnazione di contributi alle istituzioni di ricerca e ai servizi scientifici ausiliari. Per gli importi uguali o superiori ai 2 milioni di franchi occorre chiedere preventivamente l’assenso del Dipartimento federale delle finanze. Se in tali casi non si giunge a un accordo, il Consiglio federale decide su proposta del Diparti- mento competente. 6 Il Dipartimento federale dell’interno può, nel quadro dei crediti stanziati, accorda- re contributi a istituzioni che promuovono il dialogo tra scienza e società. I principi seguenti sono applicabili: a. il sostegno avviene sotto forma di contributi fissi, unici o periodici; b. il Dipartimento federale dell’interno conclude con i beneficiari una conven- zione sulle prestazioni.

Art. 10c Accordo d’esecuzione per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA) Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni è autorizzato a decidere la conclusioni di accordi d’esecuzione nonché la par- tecipazione ai loro nuovi progetti di cooperazione in materia di ricerca energetica nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’e- nergia nucleare (NEA) dell’OCSE. Può delegare tale competenza all’Ufficio fede- rale dell’energia.

Art. 11 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale dell’interno fissa il termine entro il quale il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia deve presentare le sue proposte concernenti le finalità della politica svizzera di ricerca.

Art. 12 cpv. 2 e 3 2 L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza fissa il termine entro il quale le istituzioni di promovimento della ricerca devono presentare i loro programmi plu- riennali.

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Ordinanza sulla ricerca RU 2000

3 I Politecnici federali e gli istituti annessi coordinano i loro programmi pluriennali con la pianificazione secondo la legge federale dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università.

Titolo prima dell’art. 15 Sezione 5: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca (art. 28a, 31 e 31a LR)

Art. 15 titolo e cpv. 1 Rapporti

1 Concerne solo il testo tedesco.

Art. 15a Proprietà intellettuale 1 Se la Confederazione vincola lo stanziamento di aiuti finanziari a condizioni rela- tive al promovimento della valorizzazione dei risultati della ricerca, tali condizioni comprendono in particolare i seguenti punti: a. i diritti di proprietà intellettuale sui risultati che il ricercatore ha ottenuto nell’esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione appartengo- no all’istituzione per la quale il ricercatore lavora; b. il ricercatore che nell’esercizio della sua attività finanziata dalla Confedera- zione ottiene risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale deve informarne l’istituzione per la quale lavora; c. il ricercatore e l’istituzione per la quale lavora si impegnano a non compro- mettere lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca mediante pubblicazioni anticipate o in altro modo; d. se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa al ricercatore un equo compenso secondo i principi dell’articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbliga- zioni4; e. se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora non sfrutta i diritti di pro- prietà intellettuale sui risultati della ricerca entro sei mesi dall’annuncio da parte del ricercatore, quest’ultimo può chiedere il ritrasferimento dei diritti di proprietà intellettuale; f. se nell’esercizio di un’attività finanziata dalla Confederazione e da terzi si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, l’istituzione sostenuta dalla Confederazione partecipa allo sfruttamento di tali diritti almeno nella proporzione in cui la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. Le disposizioni di cui alle lettere b-e sono applicabili per analogia.

3 RS 414.20; RU 2000 948 4 RS 220

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Ordinanza sulla ricerca RU 2000

2 Se l’istituzione per la quale il ricercatore lavora non adempie i suoi obblighi vin- colati allo stanziamento di aiuti federali, la Confederazione può ridurre i contributi versati o richiederne la restituzione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2000.

28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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