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AS 2000 3068

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 e 25 capoverso 3 della legge federale del 18 dicembre 1998 1 sulla medicina della procreazione (legge), ordina:

Capitolo 1: Autorizzazione Sezione 1: Oggetto

Art. 1 Necessita dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge chi, a ti- tolo indipendente o quale responsabile di un’équipe: a. applica metodi di procreazione; b. prende in consegna gameti od oociti impregnati allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procrea- zione.

Sezione 2: Condizioni di autorizzazione

Art. 2 Qualifiche richieste per applicare la procreazione con assistenza medica 1 Chi applica metodi di procreazione necessita del titolo federale di perfezionamento in ginecologia e ostetricia con una formazione approfondita in endocrinologia gine- cologica e medicina della riproduzione oppure deve disporre di un titolo estero di perfezionamento equivalente e riconosciuto. Inoltre, è necessaria l’autorizzazione cantonale per svolgere un’attività professionale indipendente. 2 Se il richiedente intende limitare l’attività all’inseminazione mediante sperma di un donatore, è sufficiente che oltre all’autorizzazione cantonale per svolgere un’attività professionale indipendente disponga del titolo federale di perfezionamento in gineco- logia e ostetricia o di un titolo estero di perfezionamento equivalente e riconosciuto.

RS 814.902.2 1 RS 814.90; RU 2000 3055

3068 2000-2342

Ordinanza sulla medicina della procreazione RU 2000

3 Sino all’entrata in vigore della revisione della legge federale del 19 dicembre 18772 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera, i relativi titoli di perfezionamento FMH sono considerati equivalenti ai titoli federali di per- fezionamento secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 3 Qualifiche richieste per la conservazione e la mediazione di gameti

1 Chi prende in consegna gameti od oociti impregnati allo scopo di conservarli o

procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione, ab- bisogna di un titolo federale di perfezionamento in medicina o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto. Inoltre, è necessaria l’autorizzazione cantonale per svolgere un’attività professionale indipendente 2 Sino all’entrata in vigore della revisione della legge federale del 19 dicembre 18773 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera, per l’esercizio della professione ai sensi del capoverso 1 è sufficiente il diploma federale di medico o un attestato scientifico equivalente.

Art. 4 Laboratori 1 I laboratori vanno posti sotto la direzione di un medico o di una persona provvista di una formazione universitaria adeguata nel campo della veterinaria, odontoiatria, farmacia, chimica, fisica, biochimica, biologia o microbiologia. 2 Il Dipartimento federale dell’interno può determinare le esigenze relative al perfe- zionamento della persona che dirige il laboratorio.

Art. 5 Uso degli spermatozoi donati 1 Chi intende applicare metodi di procreazione con spermatozoi donati deve indicare nella domanda le modalità previste per: a. il reclutamento dei donatori e l’informazione degli stessi in merito alla situa- zione giuridica (art. 18 cpv. 2 della legge); b. la prevenzione dei rischi per la salute della donna che riceve lo sperma.

2 Chi intende cedere lo sperma donato, deve indicare:

a. l’importo richiesto a titolo di contributo alle spese; b. in che modo intende garantire una corretta registrazione dei dati ai sensi dell’articolo 24 della legge e dell’articolo 17 della presente ordinanza.

3 Qualsiasi modifica va annunciata all’autorità di vigilanza.

Art. 6 Consulenza e cure Alla domanda d’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione vanno acclusi il piano di consulenza e di cure socio-psicologiche di cui all’articolo 9 capo-

2 RS 811.11 3 RS 811.11

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verso 2 lettera c della legge e il piano di consulenza genetica di cui all’articolo 9 capoverso 3 della legge.

Art. 7 Informazioni sui collaboratori scientifici 1 La domanda d’autorizzazione deve indicare le generalità dei collaboratori scienti- fici e la loro formazione. 2 Qualsiasi modifica a livello del personale va annunciata. L’autorità di vigilanza può prevedere eccezioni all’interno dell’autorizzazione.

Sezione 3: Autorizzazione e vigilanza

Art. 8 Competenza 1 Il rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza competono al Dipartimento responsa- bile della sanità pubblica nel Cantone in cui è esercitata l’attività di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge. 2 I Cantoni possono designare un’altra autorità che disponga della competenza ne- cessaria.

Art. 9 Autorizzazione 1 L’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione può essere ristretta a metodi determinati. 2 L’autorizzazione può essere limitata nel tempo nonché vincolata a oneri e condizioni.

3 Se l’autorità di vigilanza non ne limita la durata e il diritto cantonale relativo all’esercizio di un’attività professionale indipendente non fissa un limite d’età infe- riore, l’autorizzazione è valida sino al raggiungimento del 70° anno d’età da parte del richiedente. Su richiesta, essa può essere prolungata per una durata determinata, purché sussistano le condizioni per il rilascio.

Art. 10 Vigilanza 1 Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, l’autorità di vigilanza fa effettuare da un perito un’ispezione senza preavviso. In seguito, l’ispezione senza preavviso ha luogo ogni qualvolta ve ne sia la necessità, ma almeno una volta ogni due anni.

2 L’autorità di vigilanza può far capo a un perito indipendente.

3 Alle persone incaricate dell’ispezione va garantito in qualsiasi momento l’accesso ai locali e alle installazioni destinati all’esercizio della professione.

Art. 11 Revoca L’autorità di vigilanza revoca l’autorizzazione se, posteriormente al suo rilascio, risulta che le condizioni di quest’ultimo non erano adempiute.

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Art. 12 Ritiro 1 L’autorità di vigilanza ritira l’autorizzazione se le condizioni del suo rilascio non sono più soddisfatte.

2 Sono in particolare considerati motivi di ritiro:

a. la violazione grave o ripetuta, nonostante una diffida, dei doveri professio- nali; b. la violazione grave o ripetuta, nonostante una diffida, della legge o della presente ordinanza; c. il mancato rispetto di oneri o condizioni vincolati all’autorizzazione.

3 Il ritiro può colpire l’intera autorizzazione o una parte di essa.

Art. 13 Estinzione L’autorizzazione si estingue quando il titolare cessa di esercitare la professione auto- rizzata. Egli deve annunciarla all’autorità di vigilanza.

Art. 14 Rapporto sull’operato 1 I titolari di un’autorizzazione devono presentare ogni anno all’autorità di vigilan- za, al più tardi entro il 1° maggio dell’anno successivo, il rapporto di cui all’articolo

11 della legge.

2 Al più tardi entro il 1° luglio dell’anno in questione, l’autorità di vigilanza tra- smette i dati in forma anonima all’Ufficio federale di statistica, perché li valuti e li pubblichi. I dati non devono permettere di identificare i centri di medicina della ri- produzione. 3 Al fine di garantire l’uniformità della registrazione dei dati, l’Ufficio federale di statistica mette a disposizione delle autorità di vigilanza un modulo. Quest’ultimo può essere utilizzato anche per il rapporto annuo secondo il capoverso 1.

Capitolo 2: Dati genetici Sezione 1: Registro dei donatori di sperma

Art. 15 Autorità competente 1 L’Ufficio federale dello stato civile (Ufficio) allestisce un registro (registro dei do- natori di sperma) nel quale conserva i dati di cui all’articolo 24 della legge. 2 In un regolamento per il trattamento, l’Ufficio disciplina l’istituzione e la gestione del registro dei donatori di sperma, definendo in particolare la struttura, le procedure e le persone autorizzate ad accedere al registro.

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Art. 16 Trasmissione all’Ufficio di dati concernenti i donatori 1 La persona tenuta a trasmettere i dati secondo l’articolo 25 della legge deve utiliz- zare il modulo figurante in appendice. Altri dati vanno trasmessi in allegato. 2 I risultati dell’esame medico vanno comunicati contemporaneamente agli altri dati, ma in una busta chiusa separata che designi chiaramente il proprio contenuto. 3 I dati di cui all’articolo 24 della legge e all’articolo 17 della presente ordinanza vanno trasmessi all’Ufficio mediante lettera raccomandata o per il tramite di un cor- riere privato.

Art. 17 Conservazione di altri dati sui donatori Oltre ai dati di cui all’articolo 24 della legge, su richiesta del donatore si conservano altri dati, in particolare una fotografia di quest’ultimo.

Art. 18 Aggiornamento dei dati Su richiesta della coppia interessata, si aggiornano i dati figuranti nel registro dei donatori di sperma. La coppia fornisce le indicazioni relative.

Art. 19 Sicurezza nella conservazione dei dati 1 L’Ufficio provvede affinché le iscrizioni nel registro dei donatori di sperma e gli allegati relativi siano conservati in modo sicuro secondo i principi del diritto sulla protezione dei dati. Esso provvede in particolare a proteggerli dal fuoco, dall’acqua, dal furto e dal trattamento abusivo. 2 A intervalli regolari, l’Ufficio trasferisce i dati del registro su microfilm e deposita quest’ultimo in luogo sicuro.

Art. 20 Distruzione dei dati I dati del registro dei donatori di sperma e gli allegati relativi vanno distrutti dopo

80 anni a contare dalla loro trasmissione all’Ufficio (art. 26 della legge).

Sezione 2: Procedura in caso di domanda di informazioni

Art. 21 Domanda di informazioni 1 Il figlio che vuole ottenere informazioni in merito al donatore di sperma deve inoltra- re per scritto all’Ufficio la domanda d’informazioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge, dietro indicazione delle generalità della madre. 2 Il figlio deve provare la sua identità e l’adempimento delle condizioni di cui all’ar- ticolo 27 capoverso 1 o 2 della legge. 3 Se il figlio non è manifestamente in grado di condurre da sé la sua causa, l’Ufficio può invitarlo a designare un rappresentante. Se non lo fa entro il termine assegnato, l’Ufficio ne designa uno.

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Art. 22 Informazione del donatore di sperma 1 Se il figlio soddisfa le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge e chiede informazioni sulle generalità del donatore di sperma, l’Ufficio ricerca l’indirizzo corrente di quest’ultimo. In tale contesto, l’Ufficio evita, nella misura del possibile, di rivelare il motivo della ricerca. 2 Le autorità federali, cantonali e comunali che possono fornire informazioni utili sono tenute a prestare assistenza all’Ufficio se esso ne fa richiesta. 3 L’Ufficio informa il donatore di sperma in merito al fatto che le sue generalità so- no comunicate al figlio. Esso gli impartisce un termine adeguato per dichiarare se è disposto a incontrare il figlio.

Art. 23 Modalità di comunicazione delle generalità del donatore 1 L’Ufficio convoca personalmente il figlio e gli consegna, dopo averne verificato l’identità, un rapporto scritto sulle generalità del donatore di sperma. La comunica- zione avviene, nella misura del possibile, in presenza di una persona con formazione in psicologia sociale. 2 In via eccezionale, l’informazione può essere fornita secondo altre modalità, in particolare nel caso in cui il figlio, per motivi di salute, sia impossibilitato a pre- sentarsi presso l’Ufficio.

Art. 24 Reiezione della domanda 1 Se nel registro non figurano dati concernenti il figlio o non sono adempiute le con- dizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge, l’Ufficio ne informa imme- diatamente il figlio. 2 L’Ufficio informa il figlio che ha diritto ad ottenere una decisione impugnabile con ricorso.

Art. 25 Protezione dei dati 1 In occasione di ciascun contatto con il donatore di sperma o con il figlio, gli uffici e le persone interessati devono garantire una totale discrezione.

2 Prima di ogni contatto con il donatore, ne va accertata l’identità.

Art. 26 Emolumenti Gli emolumenti e i disborsi della procedura di rilascio delle informazioni sono retti dall’ordinanza del 27 ottobre 1999 4 sugli emolumenti in materia di stato civile.

4 RS 172.042.110

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Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 27 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 ottobre 19995 sugli emolumenti in materia di stato civile è mo- dificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 48 del Codice civile 6 (CC); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali,

Art. 1 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Essa disciplina inoltre gli emolumenti riscossi dall’Ufficio federale dello stato civile nell’ambito del rilascio d’informazioni circa l’ascendenza di figli concepiti grazie a donazioni di sperma (art. 26 dell’ordinanza del 4 dic. 20008 sulla medicina della procreazione).

Art. 10 cpv. 3 Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul regi- stro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 di- cembre 19989 sulla procreazione con assistenza medica.

Allegato 4 n. 7

7.1. Iscrizione di dati concernenti il donatore, per singola nascita o data di

nascita presunta, importo a carico del medico curante: 100.

7.2. Disbrigo della domanda d’informazioni del figlio: 30.

Art. 28 Disposizione transitoria 1 Chi già esercita l’attività di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge deve inoltrare la domanda d’autorizzazione entro il 31 marzo 2001 e può proseguire l’attività fino al momento della decisione da parte dell’autorità di vigilanza. 2 Entro il 1° luglio 2001, il richiedente deve ottenere il titolo di perfezionamento di cui all’articolo 2 capoverso 1 della presente ordinanza.

5 RS 172.042.110 6 RS 210 7 RS 611.010 8 RS 814.902.2; RU 2000 3068 9 RS 814.90; RU 2000 3055

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Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 24 e 25) Confidenziale

Modulo per l’iscrizione dei dati del donatore di sperma presso l’Ufficio federale dello stato civile, secondo gli articoli 24 e 25 della legge del 18 dicembre 199810 sulla medicina della procreazione

R (data di ricezione)

Da compilare, in modo completo e leggibile, dal medico curante ai sensi dell’arti- colo 25 LMP:

Donatore di sperma

Cognome Nome(i)

Luogo di nascita (Comune, Cantone / Data di nascita (giorno, mese, anno) Provincia, Stato)

Comune d’origine Nazionalità

Indirizzo esatto

Formazione

Professione

Data del dono di sperma

Aspetto fisico

Corporatura:

Colore dei capelli: Colore degli occhi:

Altezza in cm: Colore della pelle:

Segni particolari:

Risultati dell’esame medico, allegato busta chiusa (n.):

Altri dati (ev. rinvio agli allegati):

10 RS 814.90; RU 2000 3055

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Madre

Cognome Nome(i)

Luogo di nascita (Comune, Cantone / Data di nascita (giorno, mese, anno) Provincia, Stato)

Comune d’origine Nazionalità

Indirizzo esatto

Data dell’inseminazione

Coniuge della madre

Cognome Nome(i)

Luogo di nascita (Comune, Cantone / Data di nascita (giorno, mese, anno) Provincia, Stato)

Comune d’origine Nazionalità

Indirizzo esatto

Figlio (se noto)

Cognome Nome(i)

Luogo di nascita (Comune, Cantone / Data di nascita (giorno, mese, anno) Provincia, Stato) effettiva: presunta: Indirizzo esatto

Nome e indirizzo del medico che ha conservato o ha procurato lo sperma (se diverso dal medico curante):

Luogo e data dell’invio dei dati: Timbro e firma del medico:

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Indirizzo (per lettera raccomandata o mediante corriere privato)

Ufficio federale dello stato civile a.c.a. del caposezione (personale)

3003 Berna

Da compilare dall’Ufficio federale dello stato civile

Data di registrazione: Numero di registrazione:

Timbro e firma

2432

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