AS 2000 766
Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco
Ordinanza sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
del 23 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 58 e 59 della legge del 18 dicembre 1998 1 sulle case da gioco (LCG), in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 2 sugli ostacoli tecnici al com- mercio, ordina:
Capitolo 1: Concessioni Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Condizioni generali (art. 12 LCG)
Il richiedente è tenuto a dimostrare di adempire le condizioni per l’ottenimento della concessione stabilite nella LCG e nelle relative disposizioni d’esecuzione.
Art. 2 Prova di mezzi finanziari propri sufficienti (art. 12 cpv. 1 LCG) 1 Se rappresenta un’unità economica con una o più aziende oppure se, in ragione di altre circostanze, si deve ritenere che sia obbligato giuridicamente o costretto di fatto a sostenere finanziariamente detta azienda, il richiedente deve esibire una prova del consolidamento dei propri mezzi finanziari. 2 L’obbligo di consolidamento secondo il capoverso 1 esiste anche quando il richie- dente detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà del capitale o dei diritti di voto in seno a un’azienda oppure esercita in altro modo un influsso do- minante.
3 La Commissione federale delle case da gioco (Commissione) può esonerare il ri-
chiedente dall’obbligo del consolidamento qualora la dimensione e l’attività delle aziende di cui ai capoversi 1 e 2 sono irrilevanti ai fini dell’apprezzamento della si- tuazione relativa al capitale proprio del richiedente.
RS 935.521
766 2000-0263
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 3 I soci in affari più importanti (art. 12 cpv. 1 LCG)
Sono segnatamente considerate come i soci in affari più importanti le persone: a. le cui relazioni d’affari con il richiedente sono in rapporto con la gestione dei giochi; b. che sono legate al richiedente da un interesse economico o che hanno una relazione contrattuale importante con la casa da gioco; c. che potrebbero influenzare la gestione dei giochi.
Art. 4 Prova della buona reputazione (art. 12 cpv. 1 LCG) 1 Come prova della buona reputazione di sé stesso, dei membri dei suoi organi, degli impiegati dirigenti, dei soci in affari più importanti e dei loro aventi diritto econo- mici giusta l’articolo 5 o dei membri dei loro organi rispettivi, il richiedente deve presentare i seguenti documenti: a. l’estratto del casellario giudiziale centrale; b. il certificato di buona condotta; c. l’estratto del registro di commercio; d. gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti; e. le copie delle dichiarazioni delle imposte degli ultimi dieci anni, insieme alle relative imposizioni finali; f. il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d’affari; g. una ricapitolazione del reddito e della situazione patrimoniale degli ultimi dieci anni; h. una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni, comprese tutte le transazioni immobiliari; i. l’elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili de- gli ultimi dieci anni; j. l’elenco di tutte le procedure e di tutte le decisioni degli ultimi dieci anni in relazione con autorizzazioni di gestione e d’esercizio della professione. 2 Se una delle persone menzionate al capoverso 1 ha il domicilio all’estero o l’ha avuto negli ultimi dieci anni, vanno presentati documenti esteri di pari valore pro- batorio. 3 Come prova della loro buona reputazione, i titolari di un’autorizzazione federale a esercitare un’attività bancaria devono semplicemente esibire la relativa autorizza- zione della Commissione federale delle banche.
767
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 5 Aventi diritto economici (art. 12 cpv. 1 LCG) 1 Sono considerate come aventi diritto economici le persone la cui partecipazione di- retta o indiretta al capitale è superiore al 5 per cento e le persone o i gruppi di per- sone legati a un diritto di voto la cui partecipazione supera il 5 per cento di tutti i di- ritti di voto. 2 Le persone che detengono una partecipazione giusta il capoverso 1 devono fornire alla Commissione una dichiarazione attestante se detengono la partecipazione a ti- tolo personale o a titolo fiduciario per conto terzi e se hanno concesso, per tale par- tecipazione, opzioni o altri diritti analoghi.
Art. 6 Obbligo di presentazione 1 Se il richiedente è una società anonima deve presentare l’iscrizione nel registro di commercio (art. 641 del Codice delle obbligazioni3, CO) e il libro delle azioni (art. 686 CO). 2 Se il richiedente è una società cooperativa deve presentare l’iscrizione nel registro di commercio (art. 835 CO) e l’elenco dei soci giusta l’articolo 836 CO.
Sezione 2: Concessione di sito
Art. 7 Parere del Cantone e del Comune d’ubicazione (art. 13 cpv. 1 lett. a. LCG) 1 La Commissione sottopone la richiesta di concessione di sito al Cantone d’ubica- zione. Può fissare un termine per il trattamento della richiesta.
2 Il Cantone d’ubicazione coordina la procedura con il Comune d’ubicazione. La
procedura di rilascio dell’approvazione della concessione di sito è retta dal diritto cantonale. 3 La concessione di sito può essere rilasciata soltanto previa approvazione del Can- tone e del Comune d’ubicazione.
Art. 8 Rapporto sull’interesse economico (art. 13 cpv. 1 lett. b. LCG)
Nel rapporto sull’interesse economico della casa da gioco per la regione d’ubica- zione il richiedente considera segnatamente le ripercussioni: a. sul mercato del lavoro; b. sul turismo; c. sui poteri pubblici, segnatamente sul gettito fiscale; d. sulle aziende già impiantate in loco.
3 RS 220
768
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Sezione 3: Concessione di gestione
Art. 9 Principio (art. 10 LCG)
Per ogni concessione di sito è rilasciata un’unica concessione di gestione.
Art. 10 Contratto fra il concessionario di sito e il concessionario di gestione (art. 13 cpv. 3 LCG) 1 Se non sono identici, fra il concessionario di sito e il concessionario di gestione è necessario un contratto scritto che regola compiutamente i principali diritti e doveri delle parti. Il contratto deve essere sottoposto, per approvazione, alla Commissione. 2 L’approvazione è rilasciata, se le condizioni per l’ottenimento della concessione sono adempite e se il contratto permette alla Commissione di farsi un’idea precisa sulla collaborazione e sulla ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra il con- cessionario di sito e il concessionario di gestione nonché sugli eventuali compensi finanziari fra i due concessionari.
Art. 11 Offerta di giochi 1 Chi presenta una richiesta di concessione di gestione deve definire il tipo e il nu- mero di giochi e sistemi di jackpot che intende gestire. 2 La concessione di gestione può essere rilasciata soltanto se il rapporto fra il nu- mero dei tavoli da gioco e quello degli apparecchi automatici da gioco è equilibrato. In genere è considerato equilibrato un rapporto dell’ordine di 1 : 25.
Art. 12 Condizioni (art. 13 cpv. 2 LCG)
1 Il richiedente deve dimostrare in particolare che:
a. la direzione e il personale dirigente della casa da gioco dispongono delle ne- cessarie conoscenze specifiche e di sufficiente esperienza nel dirigere una casa da gioco; b. esercita un efficace sistema di gestione della qualità (art. 21); c. dispone di un sistema elettronico di conteggio e di controllo (art. 22); d. dispone di una concezione di sicurezza e di una concezione sociale adeguate (art. 26 segg., 35 segg.).
2 Deve inoltre presentare i seguenti documenti:
a. il piano descrittivo dell’azienda; b. i piani di costruzione della casa da gioco dai quali risulta in particolare l’ubicazione dei giochi (e dei sistemi di jackpot) e degli esercizi annessi; c. i curriculum vitae particolareggiati del personale dirigente e del personale che partecipa all’esercizio dei giochi;
769
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
d. i contratti di lavoro o le altre convenzioni stipulati con le persone cui è affi- data la direzione e con il personale dirigente; e. il regolamento interno e gli altri regolamenti della casa da gioco previsti nell’ambito della presente ordinanza.
Art. 13 Piano descrittivo dell’azienda (art. 13 cpv. 2 LCG)
Il piano descrittivo dell’azienda deve comprendere segnatamente: a. documenti che informano in modo attendibile sul finanziamento e sulla struttura finanziaria del richiedente; b. il piano d’attività e il piano finanziario per i prossimi cinque anni; c. il piano contabile circa la redditività dal quale emerge in modo attendibile che la casa da gioco è in grado di sopravvivere economicamente.
Sezione 4: Procedura e rilascio della concessione
Art. 14 Richiesta (art. 15 LCG)
1 Chi intende ottenere una concessione deve presentare alla Commissione una ri-
chiesta scritta di concessione A o B. Le richieste di concessione di sito o di conces- sione di gestione possono essere presentate separatamente. 2 Insieme alla richiesta di concessione A può essere presentata, a titolo alternativo, una richiesta di concessione B.
3 Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi
cambiamento importante relativo alle indicazioni e ai documenti presentati.
Art. 15 Esame della richiesta
1 La Commissione esamina la richiesta.
2 Se la richiesta è incompleta oppure se la Commissione ritiene necessari ulteriori documenti o informazioni, la Commissione può esigere la rettifica o il completa- mento e fissare un termine. 3 Su domanda motivata il termine può essere prorogato. Se il termine scade inutiliz- zato, la richiesta è cancellata come non valida. 4 Se lo ritiene necessario, la Commissione può esigere in ogni momento dal richie- dente ulteriori documenti.
5 Quando in merito ai documenti che sono necessari per l’apprezzamento della ri-
chiesta esiste un diritto di rifiuto a produrli oppure quando le persone o gli uffici in- vitati dalla Commissione a fornire informazioni sottostanno al segreto d’ufficio o al segreto professionale, il richiedente è responsabile affinché dette persone o servizi siano liberati dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale, nella misura in cui la
770
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
legge lo consente. Sono fatte salve le disposizioni legali sul diritto del depositario di un segreto a rifiutare dichiarazioni anche se colui che detiene il segreto l’ha liberato dall’obbligo di mantenere il segreto.
Art. 16 Pubblicazione della richiesta di concessione (art. 15 LCG) 1 La Commissione pubblica, vegliando tuttavia a salvaguardare gli interessi econo- mici e commerciali legittimi del richiedente, tutti gli elementi rilevanti della richiesta di concessione.
2 Sono segnatamente considerati elementi rilevanti:
a. la natura giuridica del richiedente; b. i rapporti di partecipazione al momento della presentazione della richiesta; c. i soci in affari più importanti; d. il riassunto del rapporto sull’interesse economico; e. l’offerta di giochi; f. le aziende annesse; g. nel caso di un richiedente di una concessione B che intende beneficiare della riduzione secondo l’articolo 42 capoverso 1 LCG, le indicazioni dei proventi da utilizzare per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica uti- lità.
Art. 17 Inizio dell’esercizio 1 Se al momento in cui la Commissione trasmette la sua proposta al Consiglio fede- rale alcune condizioni per l’ottenimento della concessione, a causa di motivi ogget- tivi, non possono ancora essere dimostrate o potranno esserlo soltanto in base a pia- ni o documenti, la casa da gioco può iniziare il suo esercizio soltanto quando tutte le condizioni per l’ottenimento della concessione sono adempite e la Commissione le ha rilasciato l’autorizzazione a iniziare l’esercizio. 2 La casa da gioco invia alla Commissione, il più presto possibile, i documenti man- canti. Comunica alla Commissione il momento a partire dal quale adempie tutte le condizioni per l’ottenimento della concessione.
3 La Commissione verifica la comunicazione e, se le condizioni per l’ottenimento
della concessione sono adempite, rilascia l’autorizzazione a iniziare l’esercizio.
Art. 18 Obbligo di comunicazione e cambiamento della situazione (art. 18 LCG) 1 In caso di cambiamento della situazione giuridica o di fatto, la Commissione può ordinare nuovi oneri e condizioni senza modificare la concessione esistente. Se il cambiamento concerne la concessione di sito, la Commissione trasmette la comuni- cazione al Cantone d’ubicazione.
771
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 I cambiamenti relativi alle condizioni di rilascio della concessione devono essere approvati dalla Commissione. Se concernono la concessione di sito, i cambiamenti devono essere approvati anche dal Cantone e dal Comune d’ubicazione.
3 In caso di approvazione dei cambiamenti, la Commissione adegua, se necessario,
la concessione.
Sezione 5: Revoca, limitazione e sospensione della concessione
Art. 19 Revoca (art. 19 cpv. 2 lett. a LCG)
La Commissione può segnatamente revocare la concessione, se da parte della casa da gioco o con la sua tolleranza: a. è stato riciclato denaro ai sensi della legge del 10 ottobre 19974 sul riciclag- gio di denaro (LRD); b. non è stato osservato l’obbligo di diligenza ai sensi della LRD e dell’ordi- nanza del 28 febbraio 2000 5 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro; c. è stato tentato di ostacolare l’imposizione regolamentare o l’accertamento dell’imposta sulla casa da gioco mediante indicazioni false, manipolazione del sistema elettronico di conteggio e di controllo o in altro modo; d. non è stata rispettata la concezione sociale; e. sono stati esercitati giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e sistemi di jackpot non conformi alle esigenze tecniche relative ai giochi; f. sono stati esercitati giochi contrari alle prescrizioni o alle regole; g. se esistono altre fattispecie che impediscono l’esercizio regolare del gioco.
Art. 20 Adattamento della concessione Nel caso in cui la concessione di sito sia stata limitata, sospesa, revocata o vincolata a oneri o condizioni, anche la concessione di gestione deve essere, se necessario, adattata o revocata.
4 RS 955.0 5 RS 955.021; RU 2000 808
772
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Capitolo 2: Case da gioco Sezione 1: Organizzazione
Art. 21 Sistema di gestione della qualità 1 La casa da gioco deve gestire un sistema di gestione della qualità conforme alla natura e al volume della sua attività. 2 È tenuta a definire per scritto e ad attestare le sue strutture organizzative, il suo funzionamento interno, le sue procedure, i suoi procedimenti e le sue risorse nonché a definire per scritto e a descrivere i compiti e le responsabilità di ogni impiegato di- rigente.
Art. 22 Sistema elettronico di conteggio e di controllo 1 La casa da gioco deve disporre di un sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC). 2 Tutti gli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e tutti i sistemi di jackpot devono essere collegati al SECC. Se per i giochi da tavolo il conteggio avviene elet- tronicamente, anche detti giochi devono essere collegati al SECC. 3 Il SECC deve registrare secondo le disposizioni dell’ordinanza del 13 marzo 20006 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d’azzardo (OGAz) tutti i dati degli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e dei sistemi di jackpot.
4 La casa da gioco deve contabilizzare nel SECC tutte le operazioni di cambio di
gettoni o di fiches e i conteggi dei giochi da tavolo.
Art. 23 Analisi e conservazione dei dati del SECC 1 In base ai dati raccolti, il SECC deve poter calcolare in ogni momento il prodotto lordo dei giochi. 2 I dati vanno archiviati in una forma appropriata e, dopo il versamento dell’imposta sulle case da gioco, conservati in un luogo sicuro per almeno cinque anni. 3 Ogni fatto insolito a uno dei giochi collegati nonché l’arresto del funzionamento o una disfunzione significativa del SECC devono essere comunicati immediatamente alla Commissione. Essa decide sul da farsi e sull’ulteriore utilizzazione dei dati. Prima di tale decisione, non è permesso né cancellare né distruggere alcun dato.
Art. 24 Ulteriori esigenze Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può emanare altre di- sposizioni sulle esigenze relative al SECC e al suo esercizio.
6 RS 935.521.21; RU 2000 ...
773
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 25 Interfaccia di collegamento online 1 La casa da gioco prepara per tutti i suoi impianti EED, in particolare per il SECC, un interfaccia che permette il collegamento online dei sistemi con il sistema di sor- veglianza della Commissione.
2 Alla Commissione non è permesso avere un accesso online ai dati personali.
3 Il Dipartimento può emanare disposizioni sulle esigenze relative al collegamento online con il sistema di sorveglianza della Commissione e all’esercizio di tale colle- gamento.
Sezione 2: Sicurezza
Art. 26 Concezione di sicurezza (art. 14 cpv. 1, art. 21 LCG)
La concezione di sicurezza deve indicare i provvedimenti che la casa da gioco pren- de per garantire che: a. alle persone oggetto di misure di divieto di gioco o di esclusione dal gioco sia impedito l’accesso (art. 21 e 22 cpv. 1 LCG); b. alle persone non autorizzate sia impedito l’accesso ai sistemi di sorveglian- za, di controllo e di gioco nonché ai locali in cui si trovano valori patrimo- niali; c. l’esercizio dei giochi si svolga in modo calmo e ordinato; d. le azioni e gli eventi illeciti siano scoperti tempestivamente e che le attività nella sala di gioco siano sorvegliate, in particolare ai tavoli da gioco e agli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo; e. il flusso di denaro sia regolato, segnatamente per impedire reati patrimoniali; f. gli obblighi di diligenza previsti dal capitolo 2 LRD7 e dall’ordinanza del 28 febbraio 20008 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro siano rispettati; g. danni a persone, cose e dati siano, per quanto possibile, impediti.
Art. 27 Controllo dell’identità e registrazione di dati all’entrata della casa da gioco (art. 24 LCG)
1 La casa da gioco, prima di permettere l’accesso di una persona, ne controlla
l’identità in base a un documento d’identità ufficiale. Verifica che la persona in que- stione non sia oggetto di un divieto di gioco.
7 RS 955.0 8 RS 955.021; RU 2000 808
774
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 Previa informazione e consenso del cliente, per allestire una carta di cliente o per altri scopi di indagine e ricerca del mercato, la casa da gioco può registrare e gestire i seguenti dati: a. il cognome, il nome e l’indirizzo; b. il genere e il numero del documento d’identità; c. la data e l’ora della visita; d. i giochi utilizzati e le poste.
Art. 28 Diritti d’accesso e utilizzazione 1 La casa da gioco elabora un regolamento che disciplina i diritti d’accesso ai dati di cui all’articolo 27. 2 I dati di cui all’articolo 27 possono essere comunicati unicamente alla Commissio- ne e ad altre autorità qualora siano necessari all’adempimento dei loro compiti lega- li.
Art. 29 Sistema di videosorveglianza
1 La casa da gioco deve avere un sistema di videosorveglianza.
2 Si assicura che abbiano accesso alle registrazioni video unicamente le persone che sono tenute ad accedervi per adempire i loro compiti. 3 Le registrazioni video vanno archiviate in forma appropriata e conservate in un luogo sicuro per almeno quattro settimane. 4 Qualora vengano osservate e registrate infrazioni o irregolarità di gioco oppure constatate disfunzioni significative del sistema di videosorveglianza, la Commis- sione ne deve essere informata immediatamente. Essa decide sul da farsi e sull’ulteriore utilizzazione dei dati. Prima di tale decisione, non è permesso né can- cellare né distruggere alcuna registrazione. 5 Il Dipartimento può emanare altre disposizioni sulle esigenze relative al sistema di videosorveglianza e al suo esercizio.
Art. 30 Obbligo di documentare 1 La casa da gioco deve tenere verbali che permettono di ricostruire i flussi di denaro interni nonché le operazioni ai tavoli da gioco, agli apparecchi automatici per i gio- chi d’azzardo e ai sistemi di jackpot e gli interventi effettuati su essi.
2 Vanno segnatamente iscritte a verbale le seguenti operazioni:
a. la consegna delle chiavi; b. i movimenti esterni di denaro fra le casse, la cassaforte giornaliera e la cas- saforte principale; c. il riempimento e lo svuotamento delle casse; d. la consegna delle casse dei giochi;
775
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
e. il riempimento e lo svuotamento degli apparecchi automatici; f. il trasporto delle cassette per il denaro, comprese quelle per le mance (tronc), verso e dai tavoli da gioco; g. il prelievo delle mance; h. i conteggi del denaro; i. l’apertura degli apparecchi; j. la programmazione dei sistemi di jackpot; k. i lavori di manutenzione effettuati sui software e sugli hardware dei tavoli da gioco, degli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e dei sistemi di jackpot; l. le attestazioni delle vincite (art. 35 LCG); m. gli accrediti e gli addebiti sui depositi dei clienti (art. 28 cpv. 4 LCG); n. l’accettazione e l’emissione di assegni nominativi (art. 28 cpv. 2 LCG). 3 I verbali vanno conservati per almeno dodici mesi. Per certi verbali la Commissio- ne può fissare un’altra durata.
Art. 31 Prescrizioni speciali in materia di documentazione
1 Se accetta o emette assegni nominativi, la casa da gioco deve registrare:
a. il cognome, il nome e l’indirizzo del traente o della persona in favore della quale ha emesso un assegno nominativo; b. il genere e il numero del documento d’identità; c. la data e l’ora; d. il numero dell’assegno nominativo ed eventualmente il numero del conto e il nome della banca del traente. 2 Se conserva le vincite sotto forma di deposito a disposizione del cliente, la casa da gioco deve registrare: a. il cognome, il nome e l’indirizzo del titolare del deposito; b. il genere e il numero del documento d’identità; c. i prelievi e i versamenti effettuati sul deposito, indicando la data e l’ora.
3 Nel registrare vincite la casa da gioco deve iscrivere i seguenti dati:
a. il cognome, il nome e l’indirizzo del cliente; b. il genere e il numero del documento d’identità; c. l’ammontare della vincita; d. la provenienza delle poste e la realtà della vincita.
776
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 32 Diritti d’accesso e utilizzazione 1 La casa da gioco elabora un regolamento che disciplina i diritti d’accesso ai dati di cui all’articolo 31. 2 I dati di cui all’articolo 31 possono essere comunicati soltanto alla Commissione e ad altre autorità qualora siano necessari all’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 33 Preparazione di verbali e di conteggi Qualora non siano tenuti in modo informatizzato, i verbali di cui all’articolo 30 let- tere c, e, g, l e m nonché i conteggi di cui all’articolo 76 devono essere ripresi su supporto elettronico.
Art. 34 Durata della conservazione I verbali di cui agli articoli 30 e 31 vanno conservati per cinque anni in un luogo si- curo salvo che altre leggi federali prevedano una durata maggiore. Per certi verbali la Commissione può abbreviare tale durata o prolungarla fino a dieci anni.
Sezione 3: Protezione sociale
Art. 35 Concezione sociale (art. 14 cpv. 2, art. 22 LCG) 1 La concezione sociale deve indicare i provvedimenti che la casa da gioco prende per garantire: a. la prevenzione della dipendenza dal gioco e il riconoscimento precoce dei giocatori a rischio; b. la formazione e l’aggiornamento regolare del personale cui è affidata l’ese- cuzione della concezione sociale; c. il rilevamento di dati concernenti la dipendenza dal gioco. 2 La casa da gioco deve spiegare come intende mettere in atto l’esclusione dal gioco nel suo esercizio. In particolare deve spiegare come intende registrare le persone colpite da misure di esclusione dal gioco, controllarle e comunicare o rendere acces- sibile alle altre case da gioco l’identità di tali persone. 3 Per attuare la concezione sociale, la casa da gioco deve collaborare con un centro di prevenzione delle dipendenze e un istituto terapeutico. A tal fine può unirsi ad altre case da gioco o a terzi.
Art. 36 Misure preventive, riconoscimento precoce 1 La casa da gioco mette a disposizione informazioni facilmente accessibili e com- prensibili concernenti: a. i rischi del gioco;
777
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
b. misure di aiuto come l’esclusione dal gioco, indirizzi di consultori e di gruppi di autoaiuto per i giocatori a rischio; c. questionari che permettono a ciascuno di valutare il proprio rischio di di- pendenza. 2 Gli apparecchi automatici per il ritiro di contanti possono essere installati e gestiti unicamente in locali separati dalle sale riservate ai tavoli da gioco e agli apparecchi automatici da gioco con denaro. 3 La concessione a titolo professionale di prestiti, crediti o anticipi è vietata nella ca- sa da gioco. 4 Per il riconoscimento precoce dei giocatori a rischio vanno date al personale chiare direttive sul come riconoscere tali giocatori e sul come trattarli. In particolare va de- finita la procedura nel caso di misure di esclusione volontarie o imposte.
Art. 37 Formazione e aggiornamento 1 La formazione di base del personale della casa da gioco cui è affidato lo svolgi- mento dei giochi e la sua sorveglianza deve essere impartita da una persona o da un istituto qualificati. 2 Il personale cui è affidato lo svolgimento dei giochi e la sua sorveglianza deve aver assolto la formazione di base al più tardi al momento dell’entrata in funzione. Al termine della formazione riceve un attestato. 3 Terminata la formazione di base, il personale cui è affidata l’attuazione della con- cezione sociale è tenuto a seguire un aggiornamento periodico. Tale aggiornamento è impartito da specialisti qualificati e comporta fra l’altro: a. lo scambio di esperienze; b. consulenza orientata alla prassi; c. l’accompagnamento sul posto di lavoro.
Art. 38 Divieto di gioco ed esclusione dal gioco 1 Per applicare il divieto di gioco secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettere c-f LCG, la casa da gioco registra il cognome, il nome e l’indirizzo delle persone in questione nonché la funzione che giustifica il divieto di gioco. 2 In caso di esclusione volontaria giusta l’articolo 22 capoverso 4 LCG, la casa da gioco registra il cognome, il nome e l’indirizzo della persona esclusa con la menzio- ne «esclusione volontaria» nonché la durata dell’esclusione. 3 In caso di esclusione giusta l’articolo 22 capoverso 1 LCG, la casa da gioco regi- stra: a. il cognome, il nome e l’indirizzo della persona esclusa; b. la durata dell’esclusione; c. il motivo dell’esclusione;
778
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
d. i fatti che hanno condotto all’esclusione dal gioco, segnatamente il numero delle visite, le constatazioni sulle poste effettuate, le comunicazioni e infor- mazioni di terzi nonché i provvedimenti che la casa da gioco ha preso prima dell’esclusione; e. i provvedimenti che la casa da gioco ha preso dopo l’esclusione, come col- loqui, raccomandazioni, sostegno finanziario, indicazione di programmi d’informazione e di assistenza nonché l’esito di tali provvedimenti.
Art. 39 Diritti d’accesso 1 Ai dati secondo l’articolo 38 capoverso 3 lettere c-e hanno accesso unicamente le persone cui è affidata l’attuazione della concezione sociale. Le case da gioco ema- nano un regolamento in proposito. 2 Soltanto i dati di cui all’articolo 38 capoversi 2 e 3 lettere a e b sono comunicati o resi accessibili ad altre case da gioco. 3 A scopo di studio e di aggiornamento e ai fini della statistica possono essere utiliz- zati soltanto dati resi anonimi.
Art. 40 Durata della conservazione Dopo la revoca dell’esclusione dal gioco, i verbali giusta l’articolo 38 vanno con- servati per cinque anni in un luogo sicuro salvo che altre leggi federali prevedano una durata maggiore. Per certi verbali la Commissione può abbreviare tale durata o prolungarla fino a dieci anni.
Capitolo 3: Offerta di giochi Sezione 1: Giochi da tavolo
Art. 41 Case da gioco con una concessione A (art. 4 cpv. 2 LCG) 1 Il Dipartimento designa i tipi di giochi da tavolo che le case da gioco con una con- cessione A possono offrire.
2 Allo scopo considera i giochi usuali a livello internazionale.
Art. 42 Case da gioco con una concessione B (art. 4 cpv. 2, art. 8 cpv. 2 LCG) 1 Le case da gioco con una concessione B possono scegliere tre tipi di giochi da ta- volo da una selezione di sette giochi. Il Dipartimento designa la selezione. 2 Allo scopo considera i giochi usuali a livello internazionale e le esigenze specifi- che delle case da gioco con una concessione B.
779
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Sezione 2: Apparecchi automatici per i giochi d’azzardo
Art. 43 Case da gioco con una concessione A Fatto salvo l’articolo 11 capoverso 2, le case da gioco con una concessione A pos- sono gestire un numero illimitato di apparecchi automatici per i giochi d’azzardo.
Art. 44 Case da gioco con una concessione B Fatto salvo l’articolo 11 capoverso 2, le case da gioco con una concessione B pos- sono gestire al massimo 150 apparecchi automatici per i giochi d’azzardo.
Sezione 3: Sistemi di jackpot
Art. 45 Numero (art. 8 LCG)
1 Le case da gioco con una concessione A possono gestire più sistemi di jackpot.
2 Le case da gioco con una concessione B possono gestire un solo sistema di jack- pot.
Art. 46 Collegamento in rete (art. 8 cpv. 1 LCG)
Il collegamento in rete di giochi per la costituzione di jackpot è consentito unica- mente alle case da gioco con una concessione A.
Sezione 4: Tornei di gioco
Art. 47 1 Le case da gioco con una concessione A possono offrire tornei di gioco d’azzardo. Il Dipartimento emana le necessarie prescrizioni. 2 Le case da gioco con una concessione B possono offrire unicamente tornei di gio- co non remunerati, a scopo di marketing.
780
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Capitolo 4: Poste e vincite Sezione 1: Giochi da tavolo
Art. 48 Case da gioco con una concessione A (art. 26 LCG)
Per i giochi da tavolo nelle case da gioco con una concessione A, la posta non è li- mitata. Le case da gioco possono tuttavia fissare poste massime nelle loro regole di gioco.
Art. 49 Case da gioco con una concessione B (art. 8 cpv. 2, art. 26 LCG)
Il Dipartimento fissa le poste massime per i giochi da tavolo nelle case da gioco con una concessione B.
Art. 50 Calcolo 1 La posta massima, fissata per ogni singolo gioco da tavolo, va intesa per singolo giocatore e per singola giocata. Le rispettive poste massime possono essere puntate o per intero su un unico risultato di gioco o ripartite su più combinazioni. 2 Se più giocatori effettuano poste in comune allo stesso gioco da tavolo, conta la somma delle loro poste. Tale somma non può essere superiore al valore della posta massima. 3 In caso di superamento della posta massima, l’ammontare delle singole puntate è ridotto fino a quando corrisponde al valore della posta massima.
Sezione 2: Apparecchi automatici per i giochi d’azzardo
Art. 51 Case da gioco con una concessione A (art. 26 LCG) 1 La posta relativa agli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo nelle case da gioco con una concessione A non è limitata.
2 Nemmeno la vincita per ogni giocata è limitata.
Art. 52 Case da gioco con una concessione B (art. 8 cpv. 2, art. 26 LCG) 1 La posta massima relativa agli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo nelle case da gioco con una concessione B è limitata a cinque franchi per ogni giocata. 2 La vincita massima per ogni giocata non può superare il valore corrispondente a
1000 volte la posta, eventuale vincita del jackpot non compresa.
3 Gli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo non devono permettere la regi- strazione di crediti o vincite superiori a 200 franchi. Gli averi superiori a tale am- montare devono essere pagati immediatamente.
781
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Sezione 3: Sistemi di jackpot
Art. 53
1 Nelle case da gioco con una concessione A non vi sono limiti all’ammontare del
jackpot. 2 Nelle case da gioco con una concessione B l’ammontare del jackpot non può supe- rare 100 000 franchi.
Sezione 4: Regole di gioco
Art. 54 Competenza 1 Fatto salvo l’articolo 55, la casa da gioco definisce le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo e agli apparecchi per i giochi d’azzardo che offre. Le regole di gio- co devono essere sottoposte alla Commissione per approvazione. 2 La casa da gioco è tenuta a elaborare, in un linguaggio facilmente comprensibile e per ogni gioco offerto, un riassunto delle regole che riguardano detto gioco e a: a. depositare tale riassunto vicino a ogni gioco da tavolo; b. affiggerlo a ogni apparecchio automatico per i giochi d’azzardo; o c. a fornirlo su richiesta.
3 Il Dipartimento può emanare disposizioni sulle regole di gioco.
Art. 55 Possibilità di puntata e di vincita Il Dipartimento definisce le possibilità di puntata e di vincita per ogni singolo gioco da tavolo.
Art. 56 Manuale La casa da gioco deve sottoporre alla Commissione, per approvazione, un manuale che indichi, per ogni gioco da tavolo, il modo di giocare, lo svolgimento del gioco e le responsabilità inerenti al gioco.
Capitolo 5: Distinzione fra gioco di destrezza e gioco d’azzardo Sezione 1: Giochi non automatizzati
Art. 57 (art. 3 cpv. 4 LCG)
1 Qualora vi siano dubbi sulla classificazione come gioco di destrezza o gioco
d’azzardo di un gioco non automatizzato, la Commissione decide su richiesta o di sua iniziativa.
782
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 Nel decidere, la Commissione esamina anche se il gioco si presta come gioco
d’azzardo o se può essere facilmente usato come tale.
3 La Commissione comunica la decisione ai Cantoni.
Sezione 2: Giochi automatizzati
Art. 58 Obbligo di presentare gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza o d’azzardo 1 Chi intende mettere in servizio un apparecchio automatico per i giochi di destrezza o d’azzardo (apparecchio automatico da gioco) deve presentarlo alla Commissione prima della messa in servizio. 2 Il Dipartimento stabilisce quali documenti devono essere forniti per la presentazio- ne. 3 Se necessario, la Commissione può esigere altri documenti e in particolare far ese- guire altri test a carico del richiedente.
Art. 59 Deroghe Non è necessario presentare un apparecchio automatico da gioco, se: a. il gestore fornisce le indicazioni di cui all’articolo 58 capoverso 2 e dichiara per scritto che l’apparecchio è un apparecchio automatico per i giochi d’azzardo che sarà gestito esclusivamente in una casa da gioco con una con- cessione; oppure b. un medesimo apparecchio automatico per i giochi d’azzardo è già stato pre- sentato e il gestore può provare che il tipo e il software sono identici a quelli dell’apparecchio già presentato.
Art. 60 Criteri di distinzione Il Dipartimento definisce i criteri di distinzione fra apparecchi automatici per i gio- chi di destrezza e apparecchi automatici per i giochi d’azzardo. Allo scopo considera segnatamente se la decisione sulla prospettata vincita in denaro o su altri vantaggi pecuniari dipende in modo inconfondibile dalla destrezza del giocatore oppure è la- sciata completamente o in modo preponderante al caso.
Art. 61 Decisione
1 La Commissione decide sulla base della documentazione se l’apparecchio automa-
tico da gioco è un apparecchio automatico per i giochi di destrezza o un apparecchio automatico per i giochi d’azzardo. Può ordinare sia la verifica dell’apparecchio au- tomatico da gioco sia quella della documentazione presentata.
783
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 Nel decidere, la Commissione esamina anche se il gioco si presta come gioco
d’azzardo o se può essere facilmente usato come tale.
3 La Commissione comunica la decisione ai Cantoni.
Capitolo 6: Giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e sistemi di jackpot Sezione 1: Messa in servizio (art. 6 LCG)
Art. 62 Esigenze tecniche relative ai giochi 1 La casa da gioco può mettere in servizio soltanto i giochi da tavolo, gli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e i sistemi di jackpot che soddisfano le esigenze tecniche relative ai giochi. 2 Il Dipartimento emana le prescrizioni sulle esigenze tecniche relative ai giochi da tavolo, agli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e ai sistemi di jackpot. Allo scopo considera le direttive e le norme internazionali riconosciute.
Art. 63 Dichiarazione di conformità (art. 6 LCG)
La casa da gioco che mette in servizio giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d’azzardo o sistemi di jackpot deve presentare alla Commissione una dichia- razione di conformità nella quale conferma che i giochi da tavolo, gli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo o i sistemi di jackpot soddisfano le esigenze tecni- che relative ai giochi (art. 62).
Art. 64 Obbligo di allestire una documentazione 1 Prima della messa in servizio di un gioco da tavolo, di un apparecchio automatico per i giochi d’azzardo o di un sistema di jackpot la casa da gioco deve presentare alla Commissione indicazioni e documenti, redatti in una lingua ufficiale o in in- glese, che permettano alla Commissione di verificare l’osservanza delle esigenze tecniche relative ai giochi. 2 Il Dipartimento stabilisce quali indicazioni e documenti devono essere presentati.
3 Le indicazioni e i documenti non devono essere presentati, se la casa da gioco pro- va che li ha già forniti in precedenza.
784
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Sezione 2: Esercizio
Art. 65 Obbligo d’informazione La casa da gioco deve fornire alla Commissione una lista di tutti i giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e sistemi di jackpot messi in servizio. La lista va aggiornata regolarmente.
Art. 66 Giochi da tavolo 1 Durante l’intero periodo d’apertura del settore riservato ai giochi da tavolo, la casa da gioco deve tenere pronto per il gioco almeno un gioco da tavolo per ogni tipo di gioco da tavolo offerto. 2 In singoli casi, la Commissione può vietare alla casa da gioco la gestione dei gio- chi da tavolo autorizzati secondo l’articolo 41 (concessione A) o 42 (concessione B), se la casa da gioco non garantisce la gestione corretta dei giochi in questione.
Art. 67 Apparecchi automatici per i giochi d’azzardo 1 La casa da gioco deve depositare presso la Commissione una copia dell’hardware e del software determinanti per il gioco di ogni tipo di apparecchio automatico per i giochi d’azzardo messo in servizio oppure provare di aver già depositato tali copie. 2 Quando un apparecchio automatico per i giochi d’azzardo è sostituito o modifica- to, una copia dei nuovi hardware e software va depositata presso la Commissione.
Art. 68 Garanzia del jackpot Se gestisce un sistema di jackpot, prima della messa in servizio, la casa da gioco de- ve garantire di poter pagare o versare al più tardi il prossimo giorno di apertura delle banche la somma del jackpot al vincitore. La presente disposizione vale anche nel caso in cui i sistemi di jackpot di diverse case da gioco siano collegati fra loro. La vincita deve essere pagata dalla casa da gioco nella quale il jackpot è stato vinto.
Art. 69 Prescrizioni d’esecuzione Il Dipartimento emana prescrizioni sulla gestione di giochi da tavolo e di apparecchi automatici per i giochi d’azzardo nonché sulla gestione e sul collegamento di sistemi di jackpot.
Capitolo 7: Conto annuale, prescrizioni in materia di bilancio e contabilità
Art. 70 Conto annuale 1 Alla fine di ogni esercizio commerciale, le case da gioco allestiscono il conto an- nuale e lo consegnano alla Commissione.
785
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 Il conto annuale consta del bilancio, del conto economico, delle indicazioni sui movimenti del capitale proprio, del conto del flusso di fondi e dell’allegato. È com- pletato dalla relazione sulla gestione. Quest’ultima contiene anche indicazioni su tutti i fatti essenziali avvenuti dopo il giorno di chiusura del bilancio.
3 La casa da gioco allestisce anche un conto annuale consolidato, se detiene una
partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà dei voti o del capitale in una o più società attive nel settore dei giochi d’azzardo o se esercita in altro modo un in- flusso dominante su queste ultime.
Art. 71 Rendiconto 1 I conti annuali devono essere allestiti secondo i principi del rendiconto regolare, in modo tale che l’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della casa da gioco possa essere valutata nella maniera più affidabile possibile da terzi qualifi- cati. 2 Le case da gioco e gli esercizi annessi applicano le seguenti norme per l’allesti- mento del rendiconto: a. i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti (US GAAP); o b. gli International Accounting Standards (IAS). 3 In vista della determinazione e della verifica del prodotto lordo dei giochi, la Commissione può definire, per ogni tipo di gioco, la forma e il contenuto dei dati da registrare. 4 Se la casa da gioco gestisce esercizi annessi, occorre allestire, oltre ai conti delle aziende, conti annuali separati per la casa da gioco e gli esercizi annessi. Per quanto concerne la presentazione dei conti annuali degli esercizi annessi di una casa da gio- co, la Commissione può autorizzare semplificazioni.
Capitolo 8: Revisione
Art. 72 Esame 1 Le case da gioco sono tenute a far esaminare ogni anno i loro conti annuali da un ufficio di revisione economicamente e giuridicamente indipendente che soddisfa le condizioni dell’ordinanza del 15 giugno 1992 9 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati. 2 Se la casa da gioco dispone di una competente divisione interna di controlling o di revisione, l’ufficio di revisione tiene conto del suo rapporto e coordina la propria at- tività con quella di detta divisione. L’ufficio di revisione esterno all’azienda resta re- sponsabile.
9 RS 221.302
786
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
3 La casa da gioco mette a disposizione dell’ufficio di revisione tutti i documenti ne- cessari.
4 La Commissione può ordinare revisioni straordinarie.
Art. 73 Rapporto
1 L’ufficio di revisione stende un rapporto esplicativo.
2 Il rapporto di revisione deve documentare chiaramente la situazione patrimoniale generale della casa da gioco. Deve accertare che i debiti dichiarati nel bilancio alle- stito regolarmente siano coperti dagli attivi esistenti e che i mezzi propri dichiarati siano disponibili.
3 L’ufficio di revisione deve valutare da sé gli attivi e i passivi.
4 Nel rapporto di revisione, l’ufficio di revisione, oltre che sulle esigenze del CO, deve pronunciarsi sui seguenti punti: a. rispetto delle condizioni finanziarie richieste per la concessione; b. quadro completo di tutti i rischi e di tutte le necessarie rettifiche di valore relative agli attivi nonché degli accantonamenti e delle riserve latenti esi- stenti per la loro copertura; c. legalità, idoneità e funzionalità dell’organizzazione interna della casa da gioco, tenendo conto della sorveglianza e dei controlli dell’attività e dei ren- diconti mediante provvedimenti organizzativi aziendali.
Capitolo 9: Imposizione fiscale Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa
Art. 74 Oggetto della tassa (art. 40 LCG)
L’oggetto della tassa è il prodotto lordo dei giochi.
Art. 75 Prodotto lordo dei giochi 1 Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza fra le poste giocate e le vin- cite versate. 2 Le commissioni (diritti di tavolo) riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo come baccarà, poker e simili sono parte integrante del prodotto lordo dei giochi. 3 Le mance (il tronc) non fanno parte del prodotto lordo dei giochi. Vanno registrate e documentate con un conteggio separato.
Art. 76 Conteggi e obbligo di documentare trattandosi di giochi da tavolo 1 Le case da gioco definiscono, in un regolamento che deve essere approvato dalla Commissione, la procedura di conteggio applicabile ai giochi da tavolo.
787
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 Per consentire la verifica del prodotto lordo dei giochi da tavolo, le case da gioco devono allestire quotidianamente i seguenti conteggi: a. la quantità iniziale e finale di denaro e di gettoni per ogni tavolo; b. la quantità iniziale e finale di denaro e di gettoni per le casse di cambio; c. le aggiunte; d. le mance. 3 I conteggi devono essere conservati per cinque anni, salvo che altre leggi federali prevedano una durata maggiore.
Art. 77 Obbligo di documentare e conteggi trattandosi di apparecchi auto- matici per i giochi d’azzardo 1 Le case da gioco definiscono in un regolamento la procedura di conteggio applica- bile agli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo. Sottopongono il regolamento alla Commissione per approvazione. 2 Per consentire la verifica del prodotto lordo degli apparecchi automatici per i gio- chi d’azzardo, le case da gioco devono iscrivere quotidianamente nel verbale i dati che vanno registrati secondo le disposizioni dell’OGAz10. Tali dati devono essere conservati per cinque anni, salvo che altre leggi federali prevedano una durata mag- giore. 3 Il rilevamento del registratore di credito degli apparecchi automatici, che va effet- tuato quotidianamente, deve indicare la somma zero. Eventuali differenze devono essere iscritte nel verbale. 4 Almeno una volta al mese deve essere iscritto nel verbale il rilevamento dei con- tatori elettronici. Le differenze rispetto ai dati secondo le disposizioni dell’OGAz vanno registrate e comunicate alla Commissione. Occorre determinare l’origine della differenza e i dati corretti.
5 Ogni
mese deve essere allestito un conteggio globale che va comunicato alla Commissione.
Art. 78 Gettoni gratuiti 1 Qualora a titolo pubblicitario siano distribuiti gratuitamente gettoni oppure la par- tecipazione gratuita a giochi d’azzardo sia resa possibile con altri mezzi, la casa da gioco deve presentare alla Commissione, per approvazione, una procedura atta a se- parare tali poste dal prodotto lordo dei giochi. 2 La distribuzione gratuita di gettoni o la possibilità di partecipare gratuitamente a giochi d’azzardo non possono essere vincolate all’acquisto di un biglietto d’ingres- so.
10 RS 935.521.21; RU 2000 ...
788
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 79 Aliquota della tassa per le case da gioco con concessione A (art. 41 cpv. 2 e 3 LCG) 1 Per le case da gioco con concessione A l’aliquota di base della tassa è del 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 20 milioni di fran- chi. 2 Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.
Art. 80 Aliquota della tassa per le case da gioco con concessione B (art. 41 cpv. 2 e 3 LCG) 1 Per le case da gioco con concessione B l’aliquota di base della tassa è del 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di fran- chi. 2 Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l’aliquota della tassa aumenta dell’1 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.
Art. 81 Riduzione dell’aliquota della tassa in caso di successione legale (art. 41 cpv. 4 LCG)
La successione o il cambio del concessionario non sono considerati come primo an- no d’esercizio di una casa da gioco.
Art. 82 Proventi utilizzati per interessi pubblici o per scopi di pubblica utilità (art. 42 cpv. 1 LCG) 1 Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali giusta l’articolo 42 capoverso 1 LCG le case da gioco con una concessione B che, in virtù dei loro statuti, di disposi- zioni legali o di altre regole vincolanti, utilizzano in misura preponderante i loro proventi per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità. 2 Dopo aver sentito il Cantone d’ubicazione e in considerazione degli statuti, di di- sposizioni legali o di altre regole vincolanti in base ai quali la casa da gioco utilizza in misura preponderante i proventi per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità, il Consiglio federale definisce nella concessione l’agevolazione fi- scale. 3 La riduzione corrisponde all’importo effettivamente utilizzato. Tuttavia tale ridu- zione corrisponde al massimo al 25 per cento della tassa dovuta. 4 È in particolare considerato per interessi pubblici della regione o per scopi di pub- blica utilità il sostegno: a. della cultura in senso lato come il sostegno della creazione artistica nonché di manifestazioni; b. dello sport e di manifestazioni sportive;
789
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
c. di provvedimenti nei campi sociale, della salute pubblica e della formazione; d. di collettività pubbliche; e. del turismo.
Art. 83 Case da gioco con una concessione B dipendenti da un turismo st a- gionale (art. 42 cpv. 2 LCG) 1 Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali giusta l’articolo 42 capoverso 2 LCG le case da gioco con una concessione B che si trovano in una regione nella quale il turismo svolge un ruolo capitale, presenta un carattere marcatamente stagio- nale e la casa da gioco dipende direttamente dal turismo stagionale. 2 Il Consiglio federale definisce nella concessione l’agevolazione fiscale, tenendo conto dell’importanza e della durata della stagione turistica. 3 Considera anche la durata della chiusura annuale per ferie della casa da gioco con una concessione B e delle modalità di rimunerazione del personale fuori stagione.
Sezione 2: Tassazione e riscossione
Art. 84 Periodo fiscale e tassazione (art. 44 LCG) 1 La Commissione riscuote la tassa sulle case da gioco (tassa) per ogni periodo fi- scale. Un periodo fiscale dura 12 mesi. 2 L’obbligo fiscale nasce con l’inizio della gestione della casa da gioco e termina con la cessazione della gestione. Il periodo di computo e il periodo fiscale corri- spondono all’esercizio commerciale. 3 La casa da gioco è tenuta a inviare alla Commissione alla fine di ogni trimestre ci- vile un conteggio trimestrale sul prodotto lordo dei giochi conseguito nel trimestre e alla fine di ogni periodo fiscale una dichiarazione d’imposta sul prodotto lordo dei giochi conseguito nel periodo fiscale. 4 Dopo aver sentito le case da gioco, la Commissione stabilisce la procedura e le esi- genze atte a garantire la riscossione completa ed esatta della tassa. Definisce la for- ma e il contenuto dei conteggi trimestrali e della dichiarazione d’imposta nonché il termine entro il quale devono essere inviati. 5 Se, nonostante sollecitazione, la casa da gioco non invia un conteggio trimestrale o una dichiarazione d’imposta oppure se, per mancanza di documenti affidabili, il prodotto lordo dei giochi non può essere determinato in modo sicuro, la Commis- sione procede alla tassazione. 6 Le case da gioco hanno il dovere di fare quanto è in loro potere per permettere una tassazione completa ed esatta. 7 La procedura di tassazione è gratuita. Se tuttavia una violazione colpevole di ob- blighi procedurali rende necessari provvedimenti investigativi particolari o il ricorso
790
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
a periti, la casa da gioco può essere chiamata a pagare in tutto o in parte le relative spese. 8 Il Dipartimento può disciplinare in modo più particolareggiato la procedura di tas- sazione e di riscossione.
Art. 85 Prescrizione 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. È fatta salva l’apertura di un procedimento di ricupero d’imposta giusta l’articolo 45 LCG. 2 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassa- zione. 3 Per quanto concerne la sospensione e l’interruzione della prescrizione, gli articoli 120 e 121 della legge federale del 14 dicembre 1990 11 sull’imposta federale diretta (LIFD) sono applicabili per analogia.
Art. 86 Esigibilità e pagamento (art. 44 LCG)
1 La tassa è esigibile dopo 30 giorni dalla fine del periodo fiscale.
2 La tassa è riscossa dalla Commissione e deve essere consegnata direttamente alla Confederazione.
Art. 87 Versamento di acconti (art. 44 LCG) 1 Le case da gioco versano acconti. Tali acconti sono riscossi sulla base dei conteggi trimestrali applicando l’aliquota della tassa del periodo fiscale precedente. Qualora detta aliquota non fosse stata determinata, la riscossione degli acconti avviene appli- cando l’aliquota stimata dalla Commissione per il periodo fiscale in corso.
2 Gli acconti sono esigibili dopo 30 giorni dalla fine del trimestre civile.
3 Gli acconti sono riscossi dalla Commissione e devono essere consegnati diretta- mente alla Confederazione. 4 Gli acconti versati sono dedotti dalla tassa definitiva dovuta. Quando gli acconti versati superano la tassa dovuta, l’eccedenza è rimborsata alla casa da gioco, a con- dizione che sia superiore al 5 per cento del prodotto lordo dei giochi della casa da gioco.
Art. 88 Interessi 1 Sugli acconti e sulle tasse versati prima dell’esigibilità è concesso un interesse ri- munerativo che viene scontato sul prodotto della tassa, a condizione che non vi sia- no rimborsi entro 30 giorni.
11 RS 642.11
791
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 Sugli acconti e sulle tasse versati in ritardo è dovuto, senza sollecitazione, un inte- resse di mora. 3 Sugli acconti e sulle tasse riscossi in eccesso è concesso un interesse sulle ecce- denze di tasse o emolumenti da restituire che viene scontato sul prodotto della tassa. 4 Le aliquote degli interessi rimunerativi, di mora e sulle eccedenze di tasse o emo- lumenti da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federale delle finanze nell’ordinanza del 10 dicembre 199212 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta.
Art. 89 Tassazione e riscossione della tassa cantonale (art. 44 cpv. 2 LCG)
Nel caso in cui la Commissione, su domanda del Cantone, riscuota anche la tassa cantonale, gli articoli 84-88 sono applicabili per analogia. La Commissione tra- smette la tassa cantonale direttamente al Cantone.
Sezione 3: Registrazione e trasmissione all’AVS
Art. 90 1 Le tasse riscosse durante un anno civile in virtù degli articoli 84-86 sono registrate nel conto finanziario della Confederazione come entrate vincolate in favore del fon- do di compensazione dell’AVS. 2 All’inizio dell’anno seguente, la Confederazione trasmette il provento totale giusta il capoverso 1 sul fondo di compensazione dell’AVS.
Capitolo 10: Commissione e segretariato Sezione 1: Nomina, organizzazione
Art. 91 Membri della Commissione (art. 46 LCG)
La durata del mandato dei membri della Commissione federale delle case da gioco è limitata a dodici anni in totale; il mandato termina alla fine del corrispondente anno civile.
Art. 92 Compiti della Commissione (art. 15 e 48 LCG) 1 Nei casi meno importanti, la Commissione può incaricare il segretariato di emana- re decisioni al suo posto.
12 RS 642.124
792
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 La Commissione è considerata autorità di vigilanza designata da leggi specifiche ai sensi dell’articolo 16 LRD13.
Art. 93 Organizzazione della Commissione (art. 47 cpv. 1 LCG)
1 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative.
2 Sotto il profilo amministrativo, è aggregata alla Segreteria generale del Diparti- mento che fornisce, dietro versamento di indennità e tenendo conto delle pertinenti norme dell’amministrazione generale della Confederazione, i servizi logistici in materia di personale, finanze, locali per ufficio, equipaggiamento e informatica. 3 Per quanto attiene all’esecuzione della legislazione sulle case da gioco non è vin- colata alle istruzioni del Dipartimento.
Art. 94 Assunzione del personale del segretariato (art. 47 cpv. 3 LCG)
1 La Commissione assume i collaboratori del segretariato.
2 Il rapporto di lavoro del personale del segretariato è retto dal diritto del personale della Confederazione. Il personale del segretariato è assunto con un contratto di di- ritto pubblico. 3 Il segretariato non sottostà alle limitazioni dell’organico della Confederazione.
Art. 95 Compiti del segretariato 1 Il segretariato prepara gli affari della Commissione, le sottopone proposte ed ese- gue le sue decisioni. 2 Tratta direttamente con tutte le cerchie interessate o coinvolte, segnatamente anche con i Cantoni, le ambasciate e i consolati, le autorità svizzere ed estere e le organiz- zazioni internazionali.
Art. 96 Contabilità 1 Per la contabilità della Commissione e del suo segretariato valgono gli atti legisla- tivi sulle finanze della Confederazione. 2 La Segreteria generale del Dipartimento può, nel suo preventivo, aprire un credito globale giusta l’articolo 25 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 giugno 199014 sulle finanze della Confederazione. Le spese per il materiale e il personale della Commis- sione e del suo segretariato possono essere messe a carico di tale credito.
13 RS 955.0 14 RS 611.01
793
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Sezione 2: Assistenza amministrativa
Art. 97 Assistenza amministrativa in Svizzera La Commissione, il segretariato e le autorità federali, cantonali e comunali possono trasmettersi reciprocamente informazioni e documenti nella misura in cui sia neces- sario all’adempimento dei loro rispettivi compiti legali.
Art. 98 Assistenza amministrativa internazionale
1 La Commissione e il segretariato possono chiedere informazioni e documenti ad
autorità estere competenti per l’esecuzione della legislazione sui giochi d’azzardo. 2 La Commissione e il segretariato possono trasmettere ad autorità estere competenti per l’esecuzione della legislazione sui giochi d’azzardo informazioni e documenti non accessibili pubblicamente, a condizione che sia garantito che: a. le autorità richiedenti estere sono vincolate dal segreto d’ufficio; b. le autorità richiedenti estere utilizzano le informazioni ricevute unicamente in un procedimento amministrativo attinente all’esecuzione della legislazio- ne sui giochi d’azzardo e non le trasmettono a loro volta a terzi; c. vengono comunicate unicamente informazioni necessarie per l’esecuzione della legislazione sui giochi d’azzardo; d. non è divulgato alcun segreto di fabbricazione o d’affari.
3 Restano salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale.
Sezione 3: Registro
Art. 99 Scopo Per facilitare l’adempimento dei suoi compiti legali, la Commissione tiene un regi- stro.
Art. 100 Contenuto del registro
1 Nel registro figurano segnatamente i seguenti dati e documenti:
a. le indicazioni complete sulle case da gioco, sui membri dei loro organi, sulle persone cui è affidata la direzione di una casa da gioco, sul personale diri- gente nonché sulle persone che partecipano all’esercizio dei giochi; b. le indicazioni sui soci in affari più importanti ai sensi dell’articolo 3; c. le indicazioni sugli aventi diritto economici ai sensi dell’articolo 5; d. le indicazioni sui rapporti di proprietà relativi alle case da gioco; e. le indicazioni sui mezzi propri delle case da gioco e sulla loro provenienza nonché sulle aziende legate alla casa da gioco ai sensi dell’articolo 2;
794
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
f. le indicazioni sui provvedimenti organizzativi con i quali le case da gioco assicurano l’osservanza della LCG e delle relative prescrizioni d’esecuzione; g. le indicazioni sulla formazione professionale e sulle qualifiche personali delle persone cui è affidata la direzione di una casa da gioco, del personale dirigente nonché delle persone che partecipano all’esercizio dei giochi; h. le dichiarazioni, le richieste e i documenti che la casa da gioco ha inviato alla Commissione; i. i conteggi sul prodotto dei giochi e altri giustificativi per la determinazione della tassa sulle case da gioco; j. i conti annuali e i rapporti di revisione, di controllo e di gestione delle case da gioco; k. i rapporti sui controlli nonché gli atti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi; l. le decisioni relative ai giochi d’azzardo; m. le comunicazioni di autorità svizzere ed estere; n. le informazioni risultanti dalle richieste di concessione; o. altre informazioni che la Commissione ritiene importanti per l’adempimento dei suoi compiti.
2 La Commissione può registrare dati su terzi unicamente se lo scopo di cui
all’articolo 99 lo esige. Sono considerate terzi le unità che non sono una casa da gioco e le persone che non sono né proprietario, né socio, né membro, né impiegato, né ausiliario di una casa da gioco.
Art. 101 Trasmissione di dati 1 Su richiesta, la Commissione può comunicare a terzi se una casa da gioco dispone della concessione per l’esercizio dei giochi d’azzardo che offre. 2 La Commissione può trasmettere dati contenuti nel registro all’Autorità di con- trollo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. 3 Può trasmettere dati alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali. Non trasmette i dati qualora l’autorità richiedente può esigere l’informazione diretta- mente dall’interessato. 4 Può trasmettere dati alle autorità estere di vigilanza sulle case da gioco, a condi- zione di rispettare l’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 199215 sulla prote- zione dei dati.
Art. 102 Durata della conservazione 1 I dati del registro sono conservati fintanto che sono attuali; i dati sulle case da gio- co sono segnatamente conservati fintanto che queste ultime dispongono di una con-
15 RS 235.1
795
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
cessione. Trascorsi dieci anni dalla fine della concessione, i dati devono essere can- cellati. 2 I dati che non sono più attuali in seguito a un cambiamento o che riguardano una casa da gioco che non ha più la concessione sono conservati per dieci anni a decor- rere dal cambiamento o dalla fine o revoca della concessione. 3 Qualora sia avviato un procedimento prima della scadenza dei termini di cui ai ca- poversi 1 e 2, i dati vanno cancellati soltanto dopo la conclusione del procedimento.
Capitolo 11: Tassa di vigilanza ed emolumenti Sezione 1: Principio
Art. 103 (art. 53 LCG) 1 I costi di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza versate dalle case da gioco con una concessione e da emolumenti.
2 I costi di vigilanza comprendono:
a. le spese della Commissione iscritte nel preventivo dell’anno contabile; b. la differenza fra le spese della Commissione iscritte e quelle indicate se- condo il bilancio dello Stato per l’anno precedente; c. una soprattassa fissata dal Dipartimento, che copre le spese effettuate da altri servizi in favore della Commissione. La soprattassa può essere riscossa in modo forfettario.
Sezione 2: Tassa di vigilanza
Art. 104 Obbligo fiscale Le case da gioco sono tenute al versamento di una tassa di vigilanza annuale.
Art. 105 Calcolo 1 La tassa di vigilanza copre tutti i costi di vigilanza della Commissione che non so- no coperti dagli emolumenti.
2 È riscossa in proporzione al prodotto lordo dei giochi delle case da gioco.
3 Per il primo anno d’esercizio è determinante il prodotto lordo dei giochi preventi- vato.
Art. 106 Riscossione
1 La tassa di vigilanza è riscossa anticipatamente.
2 Se la concessione non è rilasciata all’inizio di un anno civile, nel primo anno la tassa di vigilanza è dovuta pro rata temporis.
796
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 107 Importo Ogni anno, il Dipartimento fissa, su proposta della Commissione, l’importo della tassa di vigilanza per ogni casa da gioco.
Sezione 3: Emolumenti
Art. 108 Assoggettamento 1 Chi richiede una prestazione di servizio della Commissione o ne sollecita una de- cisione attinente all’esecuzione della legislazione sulle case da gioco, deve pagare un emolumento. 2 Se per una prestazione di servizio o per una decisione vi sono più assoggettati, dette persone sono debitrici solidalmente, salvo che la Commissione decida di ripar- tire altrimenti i costi.
4 Può riscuotere emolumenti per le informazioni date.
Art. 109 Calcolo (art. 53 cpv. 3 LCG)
1 Determinanti per il calcolo degli emolumenti sono in particolare:
a. il tempo impiegato; b. le necessarie conoscenze specifiche; c. la funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo; d. il fatto che l’affare venga trattato dalla Commissione, dal suo segretariato o da periti mandatari; e. l’interesse dell’assoggettato alla prestazione di servizio. 2 Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. In caso di disbrigo da parte della Commissione o del segretariato, l’emolumento è di 100-350 franchi l’ora.
3 Il Dipartimento può adeguare gli emolumenti al rincaro.
Art. 110 Esborsi 1 Gli esborsi sono calcolati separatamente, ma sono riscossi insieme all’emolumento.
2 Sono considerate esborsi le spese supplementari derivanti dalla singola prestazione di servizio, segnatamente: a. le spese per i periti mandatati; b. le spese di viaggio e di trasporto; c. le spese per il vitto e l’alloggio.
797
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 111 Emolumento per indagini straordinarie Per le procedure che richiedono una notevole attività di controllo e che non si con- cludono con una decisione, la Commissione può riscuotere un emolumento nella mi- sura in cui la casa da gioco è all’origine dell’indagine.
Art. 112 Maggiorazione degli emolumenti La Commissione può riscuotere una maggiorazione degli emolumenti fino al 50 per cento per le prestazioni di servizio o le decisioni che: a. su richiesta devono essere sbrigate o prese urgentemente; b. devono essere sbrigate o prese fuori degli orari normali di lavoro.
Art. 113 Informazione
2 Informa d’ufficio l’assoggettato all’emolumento sulle spese previste quando la
buona fede lo esige, in particolare quando la domanda riguarda decisioni dichiarati- ve o prestazioni di servizio particolarmente onerose.
Sezione 4: Riscossione
Art. 114 Esigibilità e interessi 1 Le tasse di vigilanza e gli emolumenti sono esigibili dal momento della notifica- zione della decisione.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’inizio dell’esigibilità.
3 Sugli acconti versati prima dell’esigibilità è concesso un interesse rimunerativo, a condizione che non vi siano rimborsi entro 30 giorni.
4 Dopo la scadenza del termine di pagamento è dovuto un interesse di mora.
5 Sulle tasse o emolumenti riscossi in eccesso è concesso un interesse sulle ecceden- ze di tasse o emolumenti da restituire. 6 Le aliquote degli interessi rimunerativi, di mora e sulle eccedenze di tasse o emo- lumenti da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federale delle finanze nell’ordinanza del 10 dicembre 199216 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta.
Art. 115 Prescrizione 1 I crediti relativi alle tasse di vigilanza o agli emolumenti si prescrivono in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità.
16 RS 642.124
798
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso all’esazione delle tasse di vigilanza o degli emolumenti presso l’assoggettato. Dopo ogni interru- zione, il termine di prescrizione decorre da capo.
Capitolo 12: Vigilanza e ricorso a periti
Art. 116 Competenze (art. 48 cpv. 3 e art. 50 LCG)
La Commissione può ordinare tutte le misure necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni legali. In particolare può: a. esigere prove, documenti e informazioni; b. consultare libri contabili e atti commerciali; c. controllare conti, bilanci e pezze giustificative; d. verificare impianti tecnici nonché sistemi di conteggio, di controllo e di sor- veglianza; e. controllare giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e sistemi di jackpot; f. ordinare perizie; g. prendere provvedimenti conservativi; h. ordinare sequestri; i. vietare l’esercizio di giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e sistemi di jackpot.
Art. 117 Mandati a periti (art. 48 cpv. 3 lett. b LCG)
1 La Commissione può conferire mandati a periti.
2 I mandati ai periti sono conferiti in base alle prescrizioni sui mercati pubblici.
3 Per mandati di natura tecnica la Commissione fa capo a organismi che sono accre- ditati in Svizzera conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199617 sull’accre- ditamento e sulla designazione o che dispongono di una qualifica equiv alente.
4 Prende misure per garantire un’esecuzione uniforme dei mandati. In particolare
può istituire corsi d’istruzione o di aggiornamento per i periti.
Art. 118 Collaborazione con i Cantoni La Commissione può stipulare accordi con i Cantoni allo scopo di far capo a periti cantonali, segnatamente organi amministrativi e d’inchiesta cantonali.
17 RS 946.512
799
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 119 Verifica La Commissione può segnatamente far capo a periti per verificare: a. il permanere delle condizioni che hanno permesso il rilascio della conces- sione; b. l’efficacia del sistema di gestione della qualità; c. il rispetto delle procedure di controllo e di sorveglianza; d. il rispetto delle concezioni sociale e di sicurezza; e. il buon funzionamento del sistema elettronico di conteggio e di controllo e del sistema di videosorveglianza; f. il rispetto delle regole di gioco; g. il rispetto delle poste massime nelle case da gioco con una concessione B; h. il rispetto delle esigenze tecniche relative ai giochi; i. il rispetto degli obblighi di documentazione e di informazione; j. il rispetto delle disposizioni della LRD 18; k. il rispetto delle prescrizioni sui rendiconti e sulla contabilità; l. la registrazione e la contabilizzazione del prodotto lordo dei giochi.
Art. 120 Obbligo dei periti di annunciare Se constatano violazioni delle prescrizioni legali o altre irregolarità, i periti devono informare immediatamente la Commissione.
Capitolo 13: Procedura di ricorso
Art. 121 (art. 54 LCG)
1 Le decisioni della Commissione possono essere impugnate mediante ricorso da-
vanti alla competente commissione di ricorso del Dipartimento.
2 Le decisioni della Commissione in relazione con la tassazione e la riscossione
della tassa sulle case da gioco possono essere impugnate mediante ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. 3 Anche la Commissione è abilitata a ricorrere contro le decisioni delle commissioni di ricorso di cui ai capoversi 1 e 2.
18 RS 955.0
800
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Capitolo 14: Disposizioni finali Sezione 1: Rilascio delle prime concessioni
Art. 122 Procedura in generale (art. 59 LCG) 1 Le richieste di concessione che pervengono alla Commissione entro il 30 settembre
2000 saranno trattate dalla Commissione in una prima fase.
2 Le richieste di concessione che pervengono alla Commissione dopo il 30 settembre 2000 saranno trattate al termine della prima fase secondo l’ordine in cui sono perve- nute. 3 Se la richiesta è incompleta o se ritiene necessari ulteriori documenti o informa- zioni, la Commissione può esigere che la richiesta sia rettificata o completata e fissa- re un termine a tale scopo. 4 La richiesta è considerata presentata quando è completa per quanto attiene ai punti essenziali.
Art. 123 Procedura per i kursaal con una concessione provvisoria B 1 I kursaal con una concessione provvisoria di tipo B giusta l’articolo 61 LCG hanno tempo fino al 31 marzo 2001 per inoltrare una richiesta di concessione B. Tali ri- chieste saranno trattate ancora nella prima fase, se sono annunciate entro il 30 set- tembre 2000 e sono accompagnate da una descrizione degli elementi più importanti. 2 Le richieste di una concessione A da parte di kursaal con una concessione provvi- soria di tipo B giusta l’articolo 61 LCG saranno trattate ancora nella prima fase, se sono inviate entro il 30 settembre 2000.
Art. 124 Comunicazione La Commissione pubblica in modo adeguato negli ambienti svizzeri e internazionali interessati la procedura per il rilascio delle prime concessioni.
Sezione 2: Modifica del diritto vigente
Art. 125 1. L’ordinanza del 19 novembre 199719 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia è modificata come segue:
19 RS 360.1
801
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 8 cpv. 1 lett. g bis
1 Per ottenere le informazioni di cui necessitano e per motivare le loro domande
d’assistenza amministrativa gli Uffici centrali possono comunicare i dati personali ai seguenti altri destinatari: gbis. Commissione federale delle case da gioco;
Art. 8 cpv. 2 lett. e bis 2 Gli Uffici centrali possono inoltre comunicare spontaneamente i dati personali alle seguenti autorità, a sostegno dell’adempimento dei loro compiti legali: ebis. Commissione federale delle case da gioco, a sostegno dell’attività di sorve- glianza svolta nell’ambito della legislazione sulle case da gioco;
2. L’ordinanza del 17 novembre 199920 sull’organizzazione del Dipartimento fede-
rale di giustizia e polizia è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2 2 Alla Segreteria generale sono aggregati amministrativamente la Commissione fede- rale delle case da gioco e il suo segretariato.
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 126 Applicabilità della LCG e dell’OCG Fatti salvi gli articoli 127 - 137 dell’OCG, la LCG e la presente ordinanza sono ap- plicabili all’esercizio delle case da gioco con una concessione provvisoria di tipo B giusta l’articolo 61 LCG.
Art. 127 Esercizio corretto dei giochi 1 Le case da gioco con un’autorizzazione cantonale ordinaria per il gioco della bou- le, approvata dal Consiglio federale, devono soddisfare per l’intera durata della con- cessione provvisoria le condizioni che all’epoca avevano giustificato l’approvazione da parte del Consiglio federale dell’autorizzazione cantonale del gioco della boule. Devono segnatamente garantire un esercizio corretto dei giochi. 2 In caso di violazione della LCG o delle sue prescrizioni d’esecuzione, nella misura in cui siano applicabili, la concessione provvisoria di tipo B giusta l’articolo 61 LCG può essere revocata, sospesa o limitata oppure vincolata a condizioni e oneri.
20 RS 172.213.1; RU 2000 291
802
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Art. 128 Concezione sociale e di sicurezza 1 Le case da gioco con una concessione provvisoria B impediscono alle persone non autorizzate sia di accedere all’esercizio dei giochi sia di giocare (art. 21 e 22 cpv. 1 LCG). Rispettano gli obblighi di diligenza del capitolo 2 della LRD21 e dell’ordi- nanza del 28 febbraio 2000 22 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. 2 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della LCG devono indicare con quali provve- dimenti intendono: a. combattere la criminalità; b. attuare praticamente il divieto di gioco nel loro esercizio, segnatamente co- me intendono registrare le persone oggetto di divieto di gioco o esclusione dal gioco, controllarle e comunicarne o renderne accessibile l’identità alle altre case da gioco; c. prevenire o eliminare gli effetti socialmente nocivi del gioco, segnatamente come intendono riconoscere precocemente i giocatori esposti al rischio della dipendenza dal gioco.
Art. 129 Sistema elettronico di conteggio e di controllo e sistema di videosorveglianza 1 Gli articoli 22 segg. e 77 sono applicabili alle case da gioco che dispongono già di un sistema elettronico di conteggio e di controllo. Le case da gioco che non dispon- gono di un tale sistema devono comunicare alla Commissione, entro un mese dall’entrata in vigore della LCG, i provvedimenti con i quali intendono adempire gli obblighi secondo gli articoli 22 segg. e 77. 2 L’articolo 29 è applicabile alle case da gioco che dispongono già di un sistema di videosorveglianza. Le case da gioco che non dispongono di un tale sistema devono comunicare alla Commissione, entro un mese dall’entrata in vigore della LCG, i provvedimenti con i quali intendono sorvegliare l’esercizio dei giochi.
Art. 130 Rendiconti Le case da gioco con una concessione provvisoria B possono allestire il loro rendi- conto in base alle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (RPC).
Art. 131 Imposizione fiscale 1 L’aliquota della tassa delle case da gioco con una concessione provvisoria B è cal- colata secondo l’articolo 80. 2 L’aliquota della tassa per il pagamento degli acconti nel primo periodo fiscale è valutata in base al prodotto lordo dei giochi conseguito nel primo trimestre dopo l’entrata in vigore della LCG.
21 RS 955.0 22 RS 955.021; RU 2000 808
803
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
3 L’articolo 41 capoverso 4 LCG è applicabile alle case da gioco con una concessio- ne provvisoria B per evitare casi di rigore provocati da costi d’esercizio supplemen- tari o da investimenti necessari causati dalla nuova legislazione. 4 Per assicurare il proseguimento dell’esercizio secondo l’articolo 61 LCG, il Consi- glio federale può ridurre la tassa dovuta.
Art. 132 Agevolazioni fiscali
1 Le case da gioco con una concessione provvisoria B possono beneficiare delle
agevolazioni fiscali secondo l’articolo 42 capoverso 1 LCG, se i loro proventi sono effettivamente e in modo verificabile utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità. 2 Il Consiglio federale definisce annualmente le agevolazioni fiscali secondo l’arti- colo 42 LCG.
Art. 133 Proseguimento dell’esercizio del gioco della boule (art. 61 LCG) 1 I kursaal con una concessione provvisoria di tipo B giusta l’articolo 61 LCG pos- sono proseguire l’esercizio del gioco della boule all’attuale posto e nell’attuale mi- sura alle condizioni seguenti: a. la probabilità di conseguire una vincita non deve essere inferiore a un nono dei numeri; b. per un numero vincente l’importo versato corrisponde a sette volte la posta; c. per una fascia vincente (rosso e blu, classe I e II, pari e dispari) l’importo versato corrisponde a due volte la posta; d. il ritmo del gioco non deve essere superiore a sei giocate ogni due minuti; e. la posta di un giocatore non deve essere superiore a 5 franchi per ogni gio- cata (posta intera su un numero o su una fascia; posta ripartita su più numeri o su fasce e numeri). 2 Dall’entrata in vigore della LCG i kursaal hanno 14 giorni di tempo per inviare alla Commissione i documenti che indicano il posto nel quale si trova il gioco della boule in esercizio al momento dell’entrata in vigore della LCG.
Art. 134 Proseguimento dell’esercizio degli attuali apparecchi automatici per i giochi di destrezza e sistemi di jackpot nelle case da gioco 1 I kursaal con una concessione provvisoria di tipo B giusta l’articolo 61 LCG pos- sono proseguire l’esercizio nell’ambito dell’attuale offerta di giochi: a. degli apparecchi omologati prima del 22 aprile 1998 come apparecchi auto- matici per i giochi di destrezza anche se in base alla nuova legge vanno con- siderati come apparecchi automatici per i giochi d’azzardo; b. degli attuali sistemi di jackpot anche se non sono conformi alle disposizioni del nuovo diritto.
804
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 Come attuale offerta di giochi sono considerati gli apparecchi automatici per i gio- chi d’azzardo e i sistemi di jackpot legalmente in esercizio all’entrata in vigore della LCG. 3 Dall’entrata in vigore della LCG i kursaal hanno quattordici giorni di tempo per inviare alla Commissione i documenti sugli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e i sistemi di jackpot in esercizio al momento dell’entrata in vigore della LCG che indicano: a. il numero degli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e dei sistemi di jackpot; b. le poste massime; c. le vincite massime; d. le varianti relative alla memorizzazione. 4 La riparazione nonché lo scambio o la sostituzione di apparecchi automatici per il giochi d’azzardo e di sistemi di jackpot attualmente in esercizio con apparecchi dello stesso tipo sono consentiti nella misura in cui il provvedimento serva al ripri- stino della situazione attuale.
Art. 135 Proseguimento dell’esercizio degli attuali apparecchi automatici per i giochi di destrezza fuori delle case da gioco 1 L’esercizio di apparecchi automatici da gioco omologati prima del 22 aprile 1998 come apparecchi automatici per i giochi di destrezza, ma considerati come apparec- chi automatici per i giochi d’azzardo secondo la nuova legislazione sugli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo ammesso dai Cantoni nei limiti dell’articolo 60 LCG, può avvenire soltanto nel luogo attuale. 2 La riparazione nonché lo scambio o la sostituzione di apparecchi automatici per il giochi d’azzardo attualmente in esercizio con apparecchi dello stesso tipo sono con- sentiti nella misura in cui il provvedimento serva al ripristino della situazione attua- le.
Art. 136 Disposizioni non applicabili Gli articoli 21, 25 e 65-68 non sono applicabili all’esercizio delle case da gioco con una concessione provvisoria di tipo B giusta l’articolo 61 LCG.
Art. 137 Concessione ordinaria 1 Le case da gioco con una concessione provvisoria di tipo B giusta l’articolo 61 LCG che ottengono una concessione ordinaria A o B hanno, dal momento del rila- scio, sei mesi di tempo per adempire le condizioni relative alla concessione. Sono abilitate a iniziare l’esercizio dei giochi in qualità di casa da gioco con una conces- sione A o B soltanto quando tutte le condizioni relative alla concessione sono adempite e la Commissione ha rilasciato l’autorizzazione a iniziare l’esercizio con- formemente all’articolo 17. Ciò vale segnatamente per l’offerta dei giochi.
805
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
2 Perdono la concessione se entro sei mesi dal rilascio non adempiono le condizioni relative alla concessione. In casi motivati, il Consiglio federale può prolungare detto termine nella concessione.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 138 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.
23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1980
806
Ordinanza sulle case da gioco RU 2000
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
807